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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 575 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 24 gennaio 2025 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bari alla via Principe Amedeo n. 115, presso lo studio dell'avv. Domenico Romito che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso per Cassazione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E già P. Iva: , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Bari alla P.zza Umberto 54, presso lo studio degli avv.ti
Roberta Piacente e Roberta Maranò che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE oggetto: Intermediazione finanziaria;
riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito della sentenza n. 1250/2022 resa dalla Corte di Cassazione
Conclusioni
All'udienza del 24 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2006, - premettendo che Parte_1 nei primi mesi dell'anno 2000 era stato indotto da un funzionario dell'istituto di credito,
-che lo rassicurava sull'assenza di pericoli per la conservazione del capitale, ad investire tutti i suoi risparmi in titoli, rivelatisi poi altamente speculativi e a elevato rischio - convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la (oggi Controparte_2 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via principale accertare CP_1
e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del contratto di investimento relativo ai fondi de quo negoziati per tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla ripetizione della somma di € 96.576,92 dietro la restituzione da parte del sig. delle quote in suo possesso dei fondi, oltre Pt_1 interessi dei titoli di Stato e danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art.
1224 c.c.; 2. in via subordinata riconosciuto ed accertato il grave inadempimento contrattuale della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore condannare la convenuta al risarcimento del danno che si quantifica nella CP_1 differenza tra i risparmi impiegati nelle operazioni illegittime ed il valore dei fondi al di là del soddisfo;
3. in ogni caso con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituì la resistendo alla domanda e insistendo per l'integrale Controparte_2 rigetto della stessa.
Assunta la prova per testi della funzionaria della banca convenuta, ed Tes_1 espletata una CTU, la causa fu decisa con sentenza 1723/2011 con cui il Tribunale di
Bari, premessa l'inammissibilità della domanda di nullità del contratto quadro per mancanza della sottoscrizione della Banca, perché tardivamente sollevata dall'attore, accolse parzialmente la domanda, ritenendo non violati gli obblighi di informazioni a carico della Banca, adeguate le operazioni di investimento in contestazione in relazione al profilo di rischio ed alle caratteristiche complessive del essendovi prova degli Pt_1 ordini scritti per i titoli acquistati l'8 marzo e il 13 aprile 2000, fatta eccezione per l'acquisto delle quote fondo “Arca 27 Azioni Estere”. Per cui, in relazione a tali ultimi valori mobiliari, condannò la banca convenuta al risarcimento del danno liquidato nella somma complessiva di € 3.982,00, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale decisione propose appello il chiedendo in riforma della sentenza Pt_1 impugnata, l'accoglimento di tutte le sue domande, reiterando la questione di nullità del
2 contratto quadro, mai perfezionatosi per difetto di sottoscrizione della banca, con vittoria di spese.
La dedusse l'infondatezza del gravame e chiese la conferma Controparte_2 della sentenza impugnata ed il favore delle spese del secondo grado di giudizio.
Con sentenza n. 1095/2017, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'appello dichiarò la nullità dei tre ordini di acquisto dedotti in lite, in conseguenza della nullità per difetto di forma del contratto quadro di investimento del 7.12.1995, condannando la
Banca appellata a pagare in favore del la somma di € 96.576,92 oltre Parte_1 interessi e spese di lite.
Propose ricorso per cassazione la chiedendo di “cassare la Controparte_2 sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità per vizio di forma del contratto quadro, in assenza di sottoscrizione della adottando, ai sensi dell'art. CP_1
384 c.p.c., ogni conseguente provvedimento nel merito delle richieste formulate dalla nella comparsa di costituzione in appello, che si richiamano espressamente, e CP_1 della domanda restitutoria delle somme versate al controricorrente in ottemperanza alla sentenza impugnata, pari ad Euro 69.743,72, oltre spese legali liquidate in sentenza ed interessi legali sino al soddisfo, come formulate con il presente atto, ovvero, disponendo per l'eventuale decisione sulla predetta richiesta di condanna, il rinvio della causa al
Giudice di merito, a norma dell'art. 383 c.p.c.”
Con ordinanza n. 1250/2022 del 17.1.2022, in accoglimento del ricorso, il giudice di legittimità ha ritenuto applicabili i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
898 del 2018 la quale ha “chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Nel cassare la sentenza n.1095/2017, la Cassazione ha rinviato a questa Corte d'Appello, in diversa composizione, “che si atterrà al principio di diritto enunciato dalle Sezioni
Unite” e si dovrà pronunciare “sulle questioni ritenute assorbite dalla Corte d'Appello e riproposte dal controricorrente”.
3 Con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 13.4.2022, Parte_1 ha chiesto “a) … accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del contratto di investimento e conseguentemente delle tre operazioni oggetto di causa di acquisto quote fondi indicati in epigrafe, e condannare la società convenuta alla ripetizione della somma addebitata pari ad € 96.576,92 oltre interessi calcolati con riferimento ai titoli di Stato, danno da svalutazione monetaria al dì del soddisfo ex art. 1224 c.c; IN SUBORDINE b) in parziale riforma della sentenza n. 1723/11, nel procedimento di primo grado R.G.
5184/06, emessa in data 6 maggio 2011 e resa pubblica in data 18 maggio 2011 dal
Tribunale di Bari accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto condannare la convenuta, previa risoluzione del contratto, al risarcimento del CP_1 danno con riferimento a tutti gli ordini, da determinarsi oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dalle operazioni o in subordine dalla citazione;
c) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese di tutti gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_2 domanda proposte dal “alla luce di quanto disposto dalla ordinanza della Corte Pt_1 di Cassazione n.1250/2022 del 17.1.2022 … condannare il sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 389 cpc, alla restituzione in favore della della Controparte_2 somma di € 69.743,72 oltre interessi a decorrere dal 28.9.2017 al soddisfo…”
Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Va preliminarmente rilevato che l'attore in riassunzione, con la prima comparsa conclusionale depositata in data 30.9.2024, ha rinunciato alla domanda di nullità del contratto quadro di investimento per difetto di forma, a seguito dell'ordinanza n.
18230/2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione.
Ciò premesso, va anzitutto osservato che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente),
4 ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (Cass.
2021/n. 15143; Cass. 2017/n. 10009; Cass. 2005/n.1824).
Più in particolare, si è affermato che nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado riformata in appello non passa in giudicato ma viene sostituita dalla sentenza di secondo grado, che a sua volta cade nei punti direttamente o indirettamente investiti dalla Suprema
Corte e solo, nei punti non investiti dal giudice di legittimità, può considerarsi passata in giudicato (cfr. Cass. 2001/n. 3475, Cass. 2000/n. 14892; Cass. 1994/n. 5901).
Spetta, perciò, a questa Corte, precluso l'esame della domanda di nullità del contratto quadro, come detto rinunciata dall'attore in riassunzione, pronunciare sulle questioni ritenute assorbite dalla Corte d'Appello e riproposte dal così come disposto dalla Pt_1
Cassazione nell'ordinanza citata.
Assume il che il giudice di prime cure, facendo malgoverno delle risultanze Pt_1 istruttorie, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per l'inadempimento della CP_1 convenuta dell'obbligo informativo, sull'errato presupposto che la stessa – con riferimento alle operazioni dell'8 marzo e 13 aprile 2000, aveva: 1) descritto lo strumento finanziario;
2) assunto le informazioni necessarie;
3) eseguito l' operazione dopo aver verificato la coerenza con il profilo;
4) consegnato il documento generale sui rischi in strumenti finanziari;
5) illustrato le caratteristiche dell'operazione di investimento ed il correlato rischio di perdita di capitale.
Più in particolare, lamenta l'attore che il primo giudice ha erroneamente ritenuto assolto il detto obbligo informativo con la semplice consegna del documento generale dei rischi, senza considerare che tale documento – consegnato all'investitore quasi due anni prima degli investimenti in contestazione - che in realtà forniva una informazione generica e standardizzata, non idonea, invero, a garantire quella conoscenza concreta ed effettiva dello specifico titolo negoziato.
Ha, così, riproposto le questioni già dedotte a fondamento della domanda proposta in primo grado.
Domanda che è fondata e deve essere accolta.
5 L'art. 21 del d.lgs n. 58/98 stabilisce, al comma 1, lett. b), che gli intermediari devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati. L'art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, nel definire ulteriormente il contenuto di tale obbligo, dispone che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Dall'esame delle due disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario, al fine di consentire all'investitore una scelta realmente consapevole (in tal senso, Cass. civ.
2022/n. 35789).
In primo luogo, le norme evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione.
Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione
“adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente
(Cass. civ. 2008/n. 17340, 2010/n. 22147), e che, quindi, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (in tal senso, Cass. civ.2020/n.18153; 2018/4727; 2017/ n. 16861;
2016/ n. 8089; 2016/n. 2535; 2016/n. 1376).
Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel
6 contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass. civ.
2017/ n. 14884).
In definitiva, l'investitore deve ricevere “una vera informazione”, e perché ciò avvenga
è necessario che gli intermediari forniscano ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articolo 27, sebbene non applicabile ratione temporis alla vicenda in esame - "in una forma comprensibile informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole".
La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58/98, artt. 21 e 23, e dal reg. Consob n. 11522 del 1998, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i clienti medesimi verso scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.
Sotto il profilo probatorio, si tratta di obblighi il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Pertanto, è necessario il riscontro del contenuto specifico delle informazioni fornite allo specifico cliente risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, sottoscritta dall'investitore.
Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, del citato d. lgs., secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di avere agito con la diligenza richiestagli (Cass. 2016/n.
18702) e, dunque, di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva sulla tipologia del prodotto o servizio offerto, ricorrendo un inadempimento fonte di risarcimento ogni qualvolta tali obblighi siano stati omessi (Cass. 2022/n. 19891).
D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 2001/n. 13533, tra le tante, da Cass. 2015/n. 826; Cass.
2018/n. 10111; Cass. n. 2018/n. 15328).
Non risulta che a tali principi si sia attenuto l'istituto di credito (come, invece, affermato dal Tribunale di Bari, che ha ritenuto assolto da parte della Banca convenuta l'obbligo
7 informativo su di essa incombente valorizzando, per un verso, la consegna del documento informativo e quello sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e, per altro verso, il rifiuto da parte dell'investitore di fornire informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla propria situazione finanziaria sui suoi obiettivi di investimento e sulla propensione ai rischi).
Invero è documentalmente provato che il più volte richiamato documento sui rischi generali fu consegnato all'attore già in data 26.8.1998, quindi quasi due anni prima rispetto agli investimenti in contestazione (sottoscritti rispettivamente il 8.3.2000 e il
13.4.2000), trattandosi tra l'altro di documento generico e standardizzato e, soprattutto, inidoneo a fornire al un'informazione adeguata in concreto, cioè a soddisfare le Pt_1 specifiche esigenze del singolo rapporto (Cass. 2017/n.9066).
Tale documento rappresenta, infatti, l'antitesi del tipo di informazione imposta all'intermediario, che - come già detto - deve essere “specifica”, “personalizzata” e
“adeguata” in ragione tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento.
Né giova limitarsi a dedurre di aver consegnato al cliente copia del prospetto informativo. La consegna di tale prospetto, infatti, benché necessaria, non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali della specifica operazione, per poter effettuare una scelta consapevole di investimento o disinvestimento (in termini, Cass. 2022/n.
9460).
Così come non basta la sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver avuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard – come nel caso di specie – senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (Cass. 2019/n. 28175).
Allo stesso modo, non vale ad escludere la responsabilità dell'intermediario il mero fatto che il cliente si sia rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale o sui suoi obiettivi di investimento, dovendo, in questo caso, l'intermediario ugualmente compiere la valutazione di adeguatezza dell'operazione di investimento in base ai
8 principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, come - per esempio – età, professione e presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali (Cass. 2025/n. 3759; Cass. 2022/n. 32631;
Cass. 2016/n. 5250), purché queste siano state sempre il frutto di scelte consapevolmente assunte.
Ebbene, a tale ultimo proposito, il c.t.u. di primo grado, le cui conclusioni qui si condividono in quanto logiche e immuni da vizi, ha accertato che con riferimento al
Fondo il fondo in questione era Controparte_3 di tipo aperto ed aveva quale scopo quello dell'investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati e selezionati con l'obiettivo di incrementare nel tempo il valore dei capitali conferiti… apparteneva alla categoria dei fondi flessibili, in quanto non vincolato ad una specifica composizione del portafoglio (che poteva essere modificata dal gestore in qualsiasi momento in base alla delega rilasciata dal risparmiatore).
Pertanto è possibile affermare che il fondo di cui è causa era caratterizzato da livelli di rischio MEDIO ALTI” quanto al Fondo Arca 27 Azioni Estere “esso rientra nella categoria dei fondi Azionari Internazionali … secondo quanto dichiarato dalla S.g.r. nel relativo prospetto informativo, il fondo è adatto a quei soggetti che intendono disporre di un portafoglio diversificato sulla principali borse mondiali e che sono disposti a valutare i risultati solo nel lungo periodo, è caratterizzato da un livello di rischio molto alto”.
Quanto al profilo di rischio dell'odierno attore in riassunzione, il CTU incaricato, sulla base anche delle precedenti esperienze finanziarie del ha ritenuto che lo stesso Pt_1 rientrava in un profilo di rischio “medio”.
Tanto basta per ritenere inadeguati gli investimenti proposti rispetto al profilo di rischio del Pt_1
Indimostrato, infatti, è rimasto l'obbligo di segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non fosse opportuno procedere alla sua esecuzione.
La prova testimoniale della funzionaria della Banca, nulla ha provato Tes_1 sul punto.
Dai verbali di causa risulta infatti evidente che la teste si è solo laconicamente limitata a confermare i capitoli di prova formulati, affermando di aver predisposto un grafico raffigurante i rischi degli investimenti proposti, senza tuttavia fornire alcuna indicazione
9 in ordine al contenuto delle informazioni che sarebbero state rese al e, quindi, Pt_1 se esse fossero idonee ad attirare l'attenzione dell'investitore sugli specifici profili di rischiosità dell'operazione, indispensabili per colmare l'asimmetria informativa che esiste tra le parti.
Ora, dimostrato sulla scorta degli esposti rilievi l'inadempimento della Controparte_2
ai propri doveri, si presume sussistente, in assenza di prova contraria, il nesso di
[...] causalità tra detto inadempimento ed il danno patito dall'attore in riassunzione per gli investimenti per cui è causa. investendo sei succitati fondi comuni.
Ciò in applicazione di un principio, ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione che gravano sull'intermediario consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno patito dall'investitore, presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto (in termini,
Cass. 2021/n. 31497; Cass. 2020/n. 9460; Cass. 2018/n. 29353; Cass. 2017/n. 14166;
Cass. 2017/n. 12544, che cita Cass. 2016/n. 23417/, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»; Cass.
2014/n. 2123).
Questo perché l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce, di per sé, un fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento: tale condotta omissiva è, cioè, normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. 2019/n.
2464, che cita Cass. 2018/n. 3914 e Cass. 2018/n. 4727).
Pertanto, tornando al caso di specie, il deficit informativo passivo e l'omessa segnalazione di inadeguatezza degli investimenti, integrano gli estremi di un inadempimento di gravità tale da giustificare il risarcimento del danno, in misura pari alle perdite subìte ammontanti a complessivi € 69.743,72
È documentalmente provato, oltre che incontestato tra le parti, che tale somma è stata già interamente versata dalla la quale, in esecuzione della Controparte_2
10 sentenza n. 1095/2017 resa da questa Corte ha versato la somma di € 69.743,72, corrispondente alla differenza tra quanto liquidato in sentenza e quanto già incassato medio tempore dal sig. a fronte del disinvestimento dei prodotti in contestazione. Pt_1
Non può, invece, liquidarsi il danno da mancato guadagno (c.d. lucro cessante), in assenza di tempestiva allegazione da parte dell'attore in riassunzione, il quale ha rappresentato di aver patìto un danno unicamente in termini di perdita del capitale investito.
Trattandosi di debito di valore, spetta all'attore la rivalutazione monetaria in forza del noto principio di diritto secondo il quale “in tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. 2022/n. 26202;
Cass. 2022/n.37798).
Assorbito ogni altro profilo.
Quanto alle le spese di lite, va rilevato che la sentenza di primo grado resta sostituita, anche in ordine alla regolamentazione delle spese, dalla sentenza d'appello; e non rivive a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado;
pertanto, spetta al giudice di rinvio provvedere sulle spese riguardanti tutti i gradi del giudizio (Cass. 1985/
n. 2644).
Pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese relative al primo grado, quelle relative al giudizio di appello esitato nella sentenza cassata, nonché quelle relative al presente giudizio di rinvio - seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, sulle domande ed eccezioni proposte da con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., così Parte_1 provvede:
11 • Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la già Controparte_1 [...]
a pagare in favore di un importo pari alla Controparte_2 Parte_1 rivalutazione della somma di € 69.743,72, dal 13 aprile 2000 ed il 25 settembre 2017, oltre gli interessi legali su tale rivalutazione dalla presente sentenza al soddisfo;
• Condanna la (già a rifondere al Controparte_1 Controparte_2
le spese legali sostenute nei vari gradi di giudizio, liquidate per il Parte_1 primo grado di giudizio in complessivi € 550,00 per spese ed € 14.013,00; per il giudizio di gravame esitato nella sentenza cassata in complessivi € 9.515,00 per compenso professionale;
per il giudizio di cassazione in complessivi € 7.290,00 per compenso professionale;
per il presente giudizio in € 786,00 per spese ed € 9.991,00 per compenso professionale;
il tutto oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistario;
• pone le spese di c.t.u. di primo grado di giudizio (liquidate come in atti) definitivamente a carico di già Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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