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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 1252/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'08.05.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1252/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: mansione e jus variandi” e vertente
TRA
( - avv. PEPE GIULIO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
- avv. ESPOSITO DONATELLO CP_1 P.IVA_1
( ); avv. TROMBETTA GEMMA C.F._3
( ); C.F._4
- avv. TORRENTE ANTONIO;
Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 06.03.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare il proprio diritto a essere inquadrato nel superiore III livello di inquadramento di cui al ccnl del settore Fise sin dalla data della assunzione occorsa il CP_3
07.09.2017 per la e, successivamente, dall'01.05.2022 CP_1 all'attualità, allorquando il rapporto era proseguito con la Controparte_2
Esponeva, in particolare, di essere stato occupato nella raccolta dei
[...] rifiuti solidi urbani per il Comune di Gragnano e di essere stato retribuito come un lavoratore di livello IIA, laddove, in realtà, gli erano state continuativamente affidate mansioni di autista di veicolo compattatore riconducibili al terzo livello.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio con separate memorie difensive, concludendo come in atti.
Va, in primo luogo, respinta l'istanza di chiamata in causa nei confronti della formata dalle imprese e CP_4 CP_5 [...] quali nuovi soggetti aggiudicatari del servizio di raccolta CP_6 rifiuti dal 30.09.2024, atteso che la domanda attorea si estende, al più tardi, sino alla data di deposito del ricorso introduttivo, ovvero sino al 06.03.2024.
Nel merito, la domanda attorea si presenta fondata e meritevole di accoglimento.
Come è noto, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass n. 26234/08 laddove l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel
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quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria - conformi Cass. n.
26233/08; Cass. n. 17896/07; Cass. n. 3069/05).
Sempre in diritto, va ora evidenziato che, secondo il ccnl pacificamente applicato, appartengono al II livello professionale i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del I livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di cat. B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello III.
Profili esemplificativi;
addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con
l'ausilio di veicoli”.
Invece, il medesimo ccnl inquadra nei lavoratori di III livello coloro
“che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
Orbene, anche se si presenta alquanto similare l'area semantica tra le due categorie, atteso che in entrambe ricadono i lavoratori addetti alla raccolta di rifiuti che utilizzano veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente B, il discrimen, a parere del giudicante, consiste
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unicamente nel fatto che, per i soli lavoratori del superiore III livello, il mezzo condotto non deve avere natura comune ed essere di semplice utilizzo, ma deve essere caratterizzato da una certa complessità. Invero, ciò si ricava dall'utilizzo, da un lato, della locuzione “svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale” (per la III categoria) e, dall'altro, della frase “eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche” (per la II categoria).
Ma la differenza è ancora più marcata laddove la normativa pattizia procede all'esemplificazione dei profili lavorativi inerenti alle due categorie professionali, atteso che, mentre per la categoria più bassa il lavoratore procede alla raccolta “con l'ausilio di veicoli” tout court, per il livello potiore le parti sociali hanno inteso specificare che tali veicoli debbono essere di tipo “spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”.
In definitiva, secondo il parere del decidente, il lavoratore di II livello è quello che utilizza veicoli semplici, come tali non dotati di particolari macchinari utilizzabili nel processo produttivo della raccolta dei rifiuti, come, ad es., quelli dotati di mera vasca nella quale adagiare i rifiuti. Viceversa, i lavoratori appartenenti al III livello sono coloro che utilizzano veicoli complessi, dotati di meccanismi che contemplano dispositivi per lo spazzamento automatico o l'innaffiamento ovvero che trattano i rifiuti compattandoli per ridurne il volume.
Né si presenta utile, ai fini per cui è causa, accertare se il lavoratore sia stato addetto esclusivamente alla guida del suddetto veicolo speciale, atteso che, secondo la lettera della norma pattizia, il III livello è comunque attribuibile a tutti coloro che utilizzano il compattatore per la raccolta dei rifiuti, a prescindere dalla sua conduzione (“sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli… addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori”). Pertanto, la disposizione collettiva fa riferimento in genere all'utilizzo o all'ausilio dei veicoli tipo compattatore, non necessariamente a coloro che lo guidino.
In secondo luogo, appare, pertanto, speciosa e del tutto irrilevante la differenza tra i veicoli “compattatori” propriamente detti e i mezzi cd.
“costipatori”, atteso che anche questi ultimi presentano un sistema a pala di
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compattazione dei rifiuti, idoneo a consentirne il carico di una maggiore quantità, seppure con minore efficacia dei compattatori che utilizzano un sistema di “contropressione alla compattazione”.
Ne consegue che il ccnl va interpretato nel senso che le parti sociali non hanno operato una distinzione tra veicoli “compattatori” e veicoli
“costipatori” in senso propriamente tecnico, ma, invece, hanno inteso utilizzare in via anodina il termine compattatore per indicare qualunque mezzo che utilizzi un sistema di compattazione dei rifiuti e sia comunque conducibile con la patente di cat. B, laddove, i lavoratori di II categoria sono coloro che utilizzano tutte le altre tipologie di veicoli, di semplice utilizzazione. In altri termini, nella volontà delle parti stipulanti il ccnl l'indicazione del “compattatore” non si accompagna ad alcun rapporto di compressione o a una particolare tecnologia del mezzo rispetto al quale rileva solo la funzione svolta;
ne consegue che la suddetta distinzione non trova alcun riscontro nei testi contrattuali.
Tornando al caso che qui occupa, la prova orale espletata nel corso del giudizio ha supportato la tesi attorea circa la natura del mezzo complesso quotidianamente utilizzato per l'attività di operatore addetto alla raccolta dei RSU, smentendo le asserzioni datoriali.
In particolare, il teste ha riferito di aver lavorato Testimone_1 col ricorrente e di aver usato con lui un furgoncino che “aveva una pala che compattava i rifiuti”; dello stesso tenore sono le dichiarazioni di Tes_2
capocantiere (“Il veicolo ha una pala compattatrice”) e
[...] Tes_3 Per_
altro compago di lavoro (“Il veicolo era un un furgoncino
[...] grande che aveva una pala per compattare i rifiuti”).
Va, pertanto, dichiarato il diritto al superiore inquadramento e le datrici condannate al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, oltre interessi legali via via rivalutati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo. Ogni altra questione può, quindi, ritenersi assorbita.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del cumulo delle parti.
P. Q. M.
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1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a essere inquadrato, per tutta la durata dei rapporti di lavoro espletati verso le resistenti, nel III livello professionale del ccnl applicato e condanna ciascuna delle datrici convenute al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.347,50 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi, a carico di ciascuna di esse.
Nocera Inferiore, 08.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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