TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/10/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 2371/2024 R.A.C.C., vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Montesilvano al
C.so Umberto n.219, presso e nello Studio dell'Avv.to Mariagrazia Baldacci (c.f.
, PEC , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(già ) con sede legale in Venezia Controparte_1 CP_1
Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al pagina 1 di 7 n. REA n. 420580, P.IVA società con socio unico, P.IVA_1 P.IVA_2
appartenente al "Gruppo NC IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari Controparte_2 tenuto dalla NC d'Italia, e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. , Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a Persona_1
Venezia il 11/12/2020 al n. 26080, serie 1T - (già Controparte_3
con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice CP_4 fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo
partecipante al gruppo Partita IVA iscritta all'Albo P.IVA_3 P.IVA_2
degli intermediari finanziari di cui Contr all'articolo 106 società con socio unico appartenente Controparte_1
al Gruppo NC FI e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...] in persona della Dott.ssa (C.F. CP_2 Controparte_6
), appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi presso C.F._3
Specialized Legal Collection di in virtù dei poteri Controparte_3
alla stessa conferiti con Atto di Conferimento di Poteri di Rappresentanza al
Personale di “ del 02/05/2024 per atto Notaio Controparte_3 Per_1
, rep. n. 45937 e racc. n. 17771, registrato a Venezia il giorno 6 maggio 2024
[...]
al n. 11476 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo
Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F.
, e MA IN, C.F. del Foro C.F._4 C.F._5 di Ravenna, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, giusta procura in atti;
OPPOSTA
pagina 2 di 7 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c. (a seguito di rigetto opposizione proc. civ. n. 91-1/2024 RG esec. imm.); conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 03.05.2024 la signora proponeva opposizione all'espropriazione immobiliare avviata da Pt_1
CP
con atto di pignoramento immobiliare del 15.03.2024, notificato il 02.04.2024. CP
aveva richiesto l'espropriazione dell'immobile sito in Pescara alla Via Rubicone
n. 3, censito in catasto fabbricati al Foglio 31, Particella 1525 sub 10 ( vecchia registrazione figlio 31, particella 1099, sub 10) , piano T-2, cat A/3, vani 5, con tutti gli annessi e connessi, pertinenze, diritti, ragioni usi, azioni, servitù attive e passive, in comproprietà dei signori e , in forza del Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1127/2017( R.G. n. 3386/2017), emesso il 27.7.2017 dal
Tribunale Ordinario di Pescara nei confronti di , debitore Parte_2
principale, e di , garante, su richiesta di per la Parte_1 Controparte_2 somma di € 53.360,06, oltre interessi e spese.
Con ordinanza del 20.06.2024 il G.E. rigettava l'opposizione, confermando la CP_ sussistenza della legittimazione attiva in capo ad .
La reclamava la predetta ordinanza con atto del 03.07.2024 e il Tribunale Pt_1 rigettava il reclamo in data 05.09.2024.
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato l'odierna opponente riassumeva nel merito l'opposizione avverso l'ordinanza G.E. del 03.07.2024, citando innanzi il Tribunale di Pescara la e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” “nel merito: accertare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inammissibilità e/o la improponibilità e/o la inefficacia della procedura espropriativa immobiliare rubricata al n. 91/2024 RG Esec del Tribunale pagina 3 di 7 di Pescara, nonché degli atti ad esso prodromici e consequenziali, con conseguente inesistenza e/o nullità e/o inefficacia dell'intera procedura immobiliare, per i motivi tutti esposti in narrativa;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa.” CP_ Con comparsa del 11.12.2024 si costituiva , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, nonché la condanna della ex art. 96 c.p.c. Pt_1
L'opposizione è infondata. CP_ Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ad , contestando la mancata prova della cessione del credito da parte della originaria ingiungente (che aveva appunto originariamente ottenuto il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 2131/2017) in favore della . Ha Controparte_1 inoltre eccepito l'impignorabilità dell'immobile sottoposto ad azione esecutiva in quanto oggetto di assegnazione nel procedimento di separazione tra i coniugi
[...]
. Pt_2 Pt_1
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione va condiviso tutto quanto affermato dal G.E. nell'ordinanza oggetto di opposizione.
In primo luogo, va osservato che nulla è stato eccepito in ordine alla cessione del CP_ credito tra la originaria creditrice stipulante Santander Consumer Bank e NC
, circostanza, dunque, del tutto pacifica.
[...]
Quanto alla cessione tra la ingiungente NC FI ed , l'opposta ha Controparte_1 prodotto (doc. 5 costituzione in giudizio) l'avviso di cessione del ramo d'azienda, da
NC FI a relativo all'attività di acquisto e gestione di portafoglio crediti CP_1 deteriorati (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 92 del 09.08.2018).
Va osservato come in tema di cessione dei crediti in blocco “la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, pagina 4 di 7 fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.” (Cass. civ. sez. III, ord. 17944/2023).
Orbene, l'avviso di cui sopra indica l'oggetto dei crediti facenti parte del ramo ceduto, ossia i crediti deteriorati riferibili alla conferente alla data del 01.07.2018.
È poi provato che la posizione della risultasse in sofferenza (v. doc. 14 pag. Pt_1
13 parte opposta, ossia la lettera di messa in mora del 26.02.2009 riferita al contratto di finanziamento n. 124919), sicché certamente incluso nei crediti ceduti in occasione della cessione di ramo d'azienda.
Ancora, è documentale che, con atto del 15 dicembre 2020, Controparte_3
(già è stata fusa per incorporazione in (v. doc. 6 CP_7 Controparte_3
costituzione opposta). con effetto dal 1° gennaio 2021, ha mutato Controparte_3 denominazione in Controparte_1
Con atto del 15 dicembre 2020, (già incorporante la Controparte_1 precedente già , con effetto dal 1° gennaio Controparte_3 CP_7
2021, ha conferito alla neocostituita società (prima Controparte_3 CP_4
, interamente controllata, le attività di servicing e di gestione dei crediti (doc.
[...]
2 atto opposta). CP Le vicende societarie di , ivi compresa la cessione del ramo d'azienda del 2018 dalla NC FI, risultano documentate anche dalla visura CCIAA prodotta dalla opposta (v. doc. 12, pagina 4).
Ancora, parte opposta ha depositato, già unitamente al ricorso monitorio, tutta la documentazione inerente proprio all'originario contratto di finanziamento, le lettere di diffida e messa in mora inviate dalla originaria creditrice Santander, la lettera sottoscritta dal (debitore principale) del 27.11.2007, con la quale questi Parte_2
dichiarava la propria incapacità di adempiere ai pagamenti dovuti, nonché, ancora, i documenti di identità dei debitori (doc. 14).
pagina 5 di 7 Il possesso di tale documentazione, unitamente alle vicende di successione nella titolarità del credito come sopra riassunte e documentate, consentono di ritenere CP pienamente provate la titolarità del credito azionato in capo a e la sua legittimazione.
Quanto all'eccezione relativa all'impignorabilità della casa, anch'essa va rigettata, posto che l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (da parte della cedente NC FI) è avvenuta in data 22.12.2017, quindi in epoca antecedente rispetto alla trascrizione del verbale di separazione con assegnazione della casa coniugale del 07.03.2018; ai sensi dell'art. 2812 c.c., la trascrizione successiva rende tale assegnazione inopponibile al creditore (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016, secondo cui <In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c.
(applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero>>).
Da ultimo, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP avanzata dall'opposta , rilevata la mancata prova degli elementi oggettivi e soggettivi a fondamento dell'asserita responsabilità aggravata (cfr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 13315 del 19/05/2025, secondo cui <In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni,
l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la condanna per responsabilità aggravata del ricorrente ascritta, dalla corte di merito, ad una colpa grave sostanziatasi nella pagina 6 di 7 pervicace reiterazione di argomentazioni già disattese in altri sette giudizi di analogo tenore>>).
L'opposizione va dunque integralmente rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta quale procuratrice di Controparte_3 [...] della somma di € 7.616,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Pescara, 24/10/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Cingolani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 2371/2024 R.A.C.C., vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Montesilvano al
C.so Umberto n.219, presso e nello Studio dell'Avv.to Mariagrazia Baldacci (c.f.
, PEC , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(già ) con sede legale in Venezia Controparte_1 CP_1
Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al pagina 1 di 7 n. REA n. 420580, P.IVA società con socio unico, P.IVA_1 P.IVA_2
appartenente al "Gruppo NC IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari Controparte_2 tenuto dalla NC d'Italia, e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. , Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a Persona_1
Venezia il 11/12/2020 al n. 26080, serie 1T - (già Controparte_3
con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n° 63, codice CP_4 fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo
partecipante al gruppo Partita IVA iscritta all'Albo P.IVA_3 P.IVA_2
degli intermediari finanziari di cui Contr all'articolo 106 società con socio unico appartenente Controparte_1
al Gruppo NC FI e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...] in persona della Dott.ssa (C.F. CP_2 Controparte_6
), appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi presso C.F._3
Specialized Legal Collection di in virtù dei poteri Controparte_3
alla stessa conferiti con Atto di Conferimento di Poteri di Rappresentanza al
Personale di “ del 02/05/2024 per atto Notaio Controparte_3 Per_1
, rep. n. 45937 e racc. n. 17771, registrato a Venezia il giorno 6 maggio 2024
[...]
al n. 11476 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo
Baccarini n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F.
, e MA IN, C.F. del Foro C.F._4 C.F._5 di Ravenna, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, giusta procura in atti;
OPPOSTA
pagina 2 di 7 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c. (a seguito di rigetto opposizione proc. civ. n. 91-1/2024 RG esec. imm.); conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 03.05.2024 la signora proponeva opposizione all'espropriazione immobiliare avviata da Pt_1
CP
con atto di pignoramento immobiliare del 15.03.2024, notificato il 02.04.2024. CP
aveva richiesto l'espropriazione dell'immobile sito in Pescara alla Via Rubicone
n. 3, censito in catasto fabbricati al Foglio 31, Particella 1525 sub 10 ( vecchia registrazione figlio 31, particella 1099, sub 10) , piano T-2, cat A/3, vani 5, con tutti gli annessi e connessi, pertinenze, diritti, ragioni usi, azioni, servitù attive e passive, in comproprietà dei signori e , in forza del Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1127/2017( R.G. n. 3386/2017), emesso il 27.7.2017 dal
Tribunale Ordinario di Pescara nei confronti di , debitore Parte_2
principale, e di , garante, su richiesta di per la Parte_1 Controparte_2 somma di € 53.360,06, oltre interessi e spese.
Con ordinanza del 20.06.2024 il G.E. rigettava l'opposizione, confermando la CP_ sussistenza della legittimazione attiva in capo ad .
La reclamava la predetta ordinanza con atto del 03.07.2024 e il Tribunale Pt_1 rigettava il reclamo in data 05.09.2024.
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato l'odierna opponente riassumeva nel merito l'opposizione avverso l'ordinanza G.E. del 03.07.2024, citando innanzi il Tribunale di Pescara la e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” “nel merito: accertare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inammissibilità e/o la improponibilità e/o la inefficacia della procedura espropriativa immobiliare rubricata al n. 91/2024 RG Esec del Tribunale pagina 3 di 7 di Pescara, nonché degli atti ad esso prodromici e consequenziali, con conseguente inesistenza e/o nullità e/o inefficacia dell'intera procedura immobiliare, per i motivi tutti esposti in narrativa;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa.” CP_ Con comparsa del 11.12.2024 si costituiva , chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, nonché la condanna della ex art. 96 c.p.c. Pt_1
L'opposizione è infondata. CP_ Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ad , contestando la mancata prova della cessione del credito da parte della originaria ingiungente (che aveva appunto originariamente ottenuto il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 2131/2017) in favore della . Ha Controparte_1 inoltre eccepito l'impignorabilità dell'immobile sottoposto ad azione esecutiva in quanto oggetto di assegnazione nel procedimento di separazione tra i coniugi
[...]
. Pt_2 Pt_1
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione va condiviso tutto quanto affermato dal G.E. nell'ordinanza oggetto di opposizione.
In primo luogo, va osservato che nulla è stato eccepito in ordine alla cessione del CP_ credito tra la originaria creditrice stipulante Santander Consumer Bank e NC
, circostanza, dunque, del tutto pacifica.
[...]
Quanto alla cessione tra la ingiungente NC FI ed , l'opposta ha Controparte_1 prodotto (doc. 5 costituzione in giudizio) l'avviso di cessione del ramo d'azienda, da
NC FI a relativo all'attività di acquisto e gestione di portafoglio crediti CP_1 deteriorati (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n. 92 del 09.08.2018).
Va osservato come in tema di cessione dei crediti in blocco “la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, pagina 4 di 7 fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.” (Cass. civ. sez. III, ord. 17944/2023).
Orbene, l'avviso di cui sopra indica l'oggetto dei crediti facenti parte del ramo ceduto, ossia i crediti deteriorati riferibili alla conferente alla data del 01.07.2018.
È poi provato che la posizione della risultasse in sofferenza (v. doc. 14 pag. Pt_1
13 parte opposta, ossia la lettera di messa in mora del 26.02.2009 riferita al contratto di finanziamento n. 124919), sicché certamente incluso nei crediti ceduti in occasione della cessione di ramo d'azienda.
Ancora, è documentale che, con atto del 15 dicembre 2020, Controparte_3
(già è stata fusa per incorporazione in (v. doc. 6 CP_7 Controparte_3
costituzione opposta). con effetto dal 1° gennaio 2021, ha mutato Controparte_3 denominazione in Controparte_1
Con atto del 15 dicembre 2020, (già incorporante la Controparte_1 precedente già , con effetto dal 1° gennaio Controparte_3 CP_7
2021, ha conferito alla neocostituita società (prima Controparte_3 CP_4
, interamente controllata, le attività di servicing e di gestione dei crediti (doc.
[...]
2 atto opposta). CP Le vicende societarie di , ivi compresa la cessione del ramo d'azienda del 2018 dalla NC FI, risultano documentate anche dalla visura CCIAA prodotta dalla opposta (v. doc. 12, pagina 4).
Ancora, parte opposta ha depositato, già unitamente al ricorso monitorio, tutta la documentazione inerente proprio all'originario contratto di finanziamento, le lettere di diffida e messa in mora inviate dalla originaria creditrice Santander, la lettera sottoscritta dal (debitore principale) del 27.11.2007, con la quale questi Parte_2
dichiarava la propria incapacità di adempiere ai pagamenti dovuti, nonché, ancora, i documenti di identità dei debitori (doc. 14).
pagina 5 di 7 Il possesso di tale documentazione, unitamente alle vicende di successione nella titolarità del credito come sopra riassunte e documentate, consentono di ritenere CP pienamente provate la titolarità del credito azionato in capo a e la sua legittimazione.
Quanto all'eccezione relativa all'impignorabilità della casa, anch'essa va rigettata, posto che l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (da parte della cedente NC FI) è avvenuta in data 22.12.2017, quindi in epoca antecedente rispetto alla trascrizione del verbale di separazione con assegnazione della casa coniugale del 07.03.2018; ai sensi dell'art. 2812 c.c., la trascrizione successiva rende tale assegnazione inopponibile al creditore (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 20/04/2016, secondo cui <In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c.
(applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero>>).
Da ultimo, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP avanzata dall'opposta , rilevata la mancata prova degli elementi oggettivi e soggettivi a fondamento dell'asserita responsabilità aggravata (cfr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 13315 del 19/05/2025, secondo cui <In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni,
l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la condanna per responsabilità aggravata del ricorrente ascritta, dalla corte di merito, ad una colpa grave sostanziatasi nella pagina 6 di 7 pervicace reiterazione di argomentazioni già disattese in altri sette giudizi di analogo tenore>>).
L'opposizione va dunque integralmente rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta quale procuratrice di Controparte_3 [...] della somma di € 7.616,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Pescara, 24/10/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Cingolani
pagina 7 di 7