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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2153/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. GIAMPETRUZZI FRANCESCA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/03/2003.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
1 poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/03/2003 da ato a LEMGO - GERMANIA il 21/08/1974 ed Controparte_1
ata a SANTERAMO IN COLLE (BA) il 30/09/1975 e trascritto Controparte_2
al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2003, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
SANTERAMO IN COLLE (BA) alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con residenza e Persona_1
collocamento prevalente presso la madre in Pianzano - Fraz. Di Godega di Sant'Urbano
(TV). Il padre ha facoltà di vedere la figlia minore tenerla con sé, in Italia, ogni Per_1
qualvolta lo desideri previo congruo avviso alla madre. Il signor si recherà in CP_1
Italia per vedere la figlia con cadenza almeno trimestrale trattenendosi in loco per almeno
4/5 giorni. Inoltre potrà tenerla con sé, in Italia o in Germania, durante le vacanze
Pasquali e Natalizie, Natale e capodanno alternati, e le ferie estive, anche per periodi più
lunghi di quelli che usualmente si convengono.
Il tutto compatibilmente con le esigenze della minore e con lo stato di salute del padre. I
genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, le date di visita, nonché le date, i luoghi ed eventuali recapiti ove la minore verrà condotta in vacanza, salvo diverso accordo raggiunto tra le parti e nel rispetto degli impegni reciproci e della figlia. La figlia maggiorenne, è libera di incontrare il padre insieme alla Per_2
sorella ogniqualvolta lo vorrà. Per_1
2) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie maggiorenne, e Per_2 Per_1
entrambe dedite agli studi e non autonome economicamente, somministrando alla madre,
con decorrenza aprile 2025, un assegno mensile, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT,
pari a complessivi € 670,00, suddivisi in parti uguali tra le figlie e con il pagamento del
50% delle spese straordinarie come individuate, anche per quanto concerne la modalità di
2 pagamento, nel protocollo del Tribunale di Treviso.
3) L'assegno unico universale verrà richiesto e percepito direttamente dalla sig.ra come pure le detrazioni fiscali. CP_2
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2153/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. GIAMPETRUZZI FRANCESCA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/03/2003.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
1 poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/03/2003 da ato a LEMGO - GERMANIA il 21/08/1974 ed Controparte_1
ata a SANTERAMO IN COLLE (BA) il 30/09/1975 e trascritto Controparte_2
al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2003, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
SANTERAMO IN COLLE (BA) alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con residenza e Persona_1
collocamento prevalente presso la madre in Pianzano - Fraz. Di Godega di Sant'Urbano
(TV). Il padre ha facoltà di vedere la figlia minore tenerla con sé, in Italia, ogni Per_1
qualvolta lo desideri previo congruo avviso alla madre. Il signor si recherà in CP_1
Italia per vedere la figlia con cadenza almeno trimestrale trattenendosi in loco per almeno
4/5 giorni. Inoltre potrà tenerla con sé, in Italia o in Germania, durante le vacanze
Pasquali e Natalizie, Natale e capodanno alternati, e le ferie estive, anche per periodi più
lunghi di quelli che usualmente si convengono.
Il tutto compatibilmente con le esigenze della minore e con lo stato di salute del padre. I
genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, le date di visita, nonché le date, i luoghi ed eventuali recapiti ove la minore verrà condotta in vacanza, salvo diverso accordo raggiunto tra le parti e nel rispetto degli impegni reciproci e della figlia. La figlia maggiorenne, è libera di incontrare il padre insieme alla Per_2
sorella ogniqualvolta lo vorrà. Per_1
2) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie maggiorenne, e Per_2 Per_1
entrambe dedite agli studi e non autonome economicamente, somministrando alla madre,
con decorrenza aprile 2025, un assegno mensile, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT,
pari a complessivi € 670,00, suddivisi in parti uguali tra le figlie e con il pagamento del
50% delle spese straordinarie come individuate, anche per quanto concerne la modalità di
2 pagamento, nel protocollo del Tribunale di Treviso.
3) L'assegno unico universale verrà richiesto e percepito direttamente dalla sig.ra come pure le detrazioni fiscali. CP_2
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3