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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n. 151/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 151/2024 r.g. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GABARDI ALICE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GEROSA CINZIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TADDEO ANNA MARIA INPS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/2/2024, proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 033 2023 9005576315/000 notificatale il 27/12/2023, relativa a 17 avvisi di addebito per il pagamento dei contributi Inps, per la loro omessa notifica, con la conseguente prescrizione dei crediti.
Disposta la sospensione dell'atto impugnato e integrato il contraddittorio, si costituivano l'Inps, che eccepiva la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito, e l , che Controparte_2 negava il decorso della prescrizione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
In materia tributaria in caso di mancata notifica di un atto impositivo, si applica l'art. 19 co 3 D Lgs
546/1992, in base al quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Secondo la giurisprudenza, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, al contribuente è rimessa la scelta “di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento,
pagina 1 di 3 avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. 1144/2018, conf. SU 10012/2021).
Invece, nei giudizi ordinari di opposizione ex artt 615 o 617 cpc ad atti emessi per la riscossione di crediti contributivi, la giurisprudenza ritiene che in caso di nullità della notifica dell'atto presupposto
(cartella di pagamento o avviso di addebito), “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass.
24506/2016, conf. 28583/2018).
La mancata notifica dell'avviso di addebito pertanto, comporta, al momento della notifica dell'atto successivo, la possibilità di contestare, nel termine previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, il merito della pretesa contributiva, oppure nel termine di cui all'art 617 cpc, i vizi di natura formale.
La ricorrente ha contestato solo il decorso della prescrizione.
Gli avvisi di addebito Inps sono stati notificati mediante raccomandata postale ordinaria, come consentito dall'art 30 co 4 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010, dal contenuto analogo all'art 26 co 1 DPR
602/1973.
In tal caso valgono le regole che disciplinano il recapito di un'ordinaria raccomandata postale (artt. 32
e 39 d.m. 9 aprile 2001) e non quelle sulle notificazioni degli atti, per cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario (Cass. 12083/2016, 4567/2015, 6395/2014).
Pertanto, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, perché la raccomandata, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. 15795/2016, 24235 e 9246/2015).
Ciò vale gli avvisi di addebito la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza e cioè quelli n.
333 2012 0000198178000, 333 2012 0001446507000, 333 2012 0001572457000, 333 2013
0000821968000, 333 2013 0000873122000, 333 2013 0000873223000, 333 2013 0002628903000.
In ogni caso, anche a voler per ipotesi ritenere necessario per il perfezionamento della consegna, il rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, occorre osservare che tutti gli avvisi di addebito sono stati trascritti nella successiva intimazione di pagamento n. 033 2016 90024386
05/000 notificata il 6/9/2016 e in quella n. 033 2021 90005565 71/000 notificata il 14/12/2021, la cui pagina 2 di 3 notifica avrebbe consentito alla ricorrente di contestare il merito della pretesa contributiva.
Ciò vale anche per l'avviso di addebito n. 33320130000873021000 di cui non è stata provata la notifica.
Tutti gli altri avvisi di addebito sono stati consegnati al domicilio della ricorrente.
I dubbi sull'effettiva idoneità della persona, alla quale era stata consegnata la raccomandata, a riceverla, sono del tutto irrilevanti in quanto, sempre secondo la giurisprudenza, “la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.” (Cass
4275/2018, conf. 1686/2023), per cui non essendo stata presentata la necessaria querela di falso, la consegna della raccomandata destinata alla ricorrente, rende inattaccabile la valutazione dell'incaricato alla distribuzione sulla sua idoneità a riceverla.
La prescrizione
Il debito più risalente è quello del primo avviso di addebito n. 33320120000198178000, relativo all'anno 2011.
Anche a non voler considerare la sua notifica, eseguita il 21/4/2012 per compiuta giacenza, il termine di prescrizione di tale credito e di tutti gli altri, compreso quello dell'avviso di addebito non notificato n. 33320130000873021000 relativo ai contributi dovuti nel 2012, è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 033 2016 90024386 05/000 notificata il 6/9/2016.
L'atto interruttivo successivo, l'intimazione di pagamento n. 033 2021 90005565 71/000 notificata il
14/12/2021, risulta tempestivo in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione dal
8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Non essendo ancora decorso il successivo quinquennio al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del ricorso, l'eccezione di prescrizione dev'essere respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti resistenti in 5.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 4/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 151/2024 r.g. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GABARDI ALICE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GEROSA CINZIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TADDEO ANNA MARIA INPS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO P.IVA_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/2/2024, proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 033 2023 9005576315/000 notificatale il 27/12/2023, relativa a 17 avvisi di addebito per il pagamento dei contributi Inps, per la loro omessa notifica, con la conseguente prescrizione dei crediti.
Disposta la sospensione dell'atto impugnato e integrato il contraddittorio, si costituivano l'Inps, che eccepiva la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito, e l , che Controparte_2 negava il decorso della prescrizione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
In materia tributaria in caso di mancata notifica di un atto impositivo, si applica l'art. 19 co 3 D Lgs
546/1992, in base al quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Secondo la giurisprudenza, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, al contribuente è rimessa la scelta “di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento,
pagina 1 di 3 avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. 1144/2018, conf. SU 10012/2021).
Invece, nei giudizi ordinari di opposizione ex artt 615 o 617 cpc ad atti emessi per la riscossione di crediti contributivi, la giurisprudenza ritiene che in caso di nullità della notifica dell'atto presupposto
(cartella di pagamento o avviso di addebito), “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass.
24506/2016, conf. 28583/2018).
La mancata notifica dell'avviso di addebito pertanto, comporta, al momento della notifica dell'atto successivo, la possibilità di contestare, nel termine previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, il merito della pretesa contributiva, oppure nel termine di cui all'art 617 cpc, i vizi di natura formale.
La ricorrente ha contestato solo il decorso della prescrizione.
Gli avvisi di addebito Inps sono stati notificati mediante raccomandata postale ordinaria, come consentito dall'art 30 co 4 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010, dal contenuto analogo all'art 26 co 1 DPR
602/1973.
In tal caso valgono le regole che disciplinano il recapito di un'ordinaria raccomandata postale (artt. 32
e 39 d.m. 9 aprile 2001) e non quelle sulle notificazioni degli atti, per cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario (Cass. 12083/2016, 4567/2015, 6395/2014).
Pertanto, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, perché la raccomandata, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. 15795/2016, 24235 e 9246/2015).
Ciò vale gli avvisi di addebito la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza e cioè quelli n.
333 2012 0000198178000, 333 2012 0001446507000, 333 2012 0001572457000, 333 2013
0000821968000, 333 2013 0000873122000, 333 2013 0000873223000, 333 2013 0002628903000.
In ogni caso, anche a voler per ipotesi ritenere necessario per il perfezionamento della consegna, il rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, occorre osservare che tutti gli avvisi di addebito sono stati trascritti nella successiva intimazione di pagamento n. 033 2016 90024386
05/000 notificata il 6/9/2016 e in quella n. 033 2021 90005565 71/000 notificata il 14/12/2021, la cui pagina 2 di 3 notifica avrebbe consentito alla ricorrente di contestare il merito della pretesa contributiva.
Ciò vale anche per l'avviso di addebito n. 33320130000873021000 di cui non è stata provata la notifica.
Tutti gli altri avvisi di addebito sono stati consegnati al domicilio della ricorrente.
I dubbi sull'effettiva idoneità della persona, alla quale era stata consegnata la raccomandata, a riceverla, sono del tutto irrilevanti in quanto, sempre secondo la giurisprudenza, “la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.” (Cass
4275/2018, conf. 1686/2023), per cui non essendo stata presentata la necessaria querela di falso, la consegna della raccomandata destinata alla ricorrente, rende inattaccabile la valutazione dell'incaricato alla distribuzione sulla sua idoneità a riceverla.
La prescrizione
Il debito più risalente è quello del primo avviso di addebito n. 33320120000198178000, relativo all'anno 2011.
Anche a non voler considerare la sua notifica, eseguita il 21/4/2012 per compiuta giacenza, il termine di prescrizione di tale credito e di tutti gli altri, compreso quello dell'avviso di addebito non notificato n. 33320130000873021000 relativo ai contributi dovuti nel 2012, è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 033 2016 90024386 05/000 notificata il 6/9/2016.
L'atto interruttivo successivo, l'intimazione di pagamento n. 033 2021 90005565 71/000 notificata il
14/12/2021, risulta tempestivo in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione dal
8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Non essendo ancora decorso il successivo quinquennio al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del ricorso, l'eccezione di prescrizione dev'essere respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti resistenti in 5.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 4/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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