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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/11/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De LU Presidente Relatore
IO ER UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4834/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELLUTTI MARIA ROSARIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MAGGIOLO LUCIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi e vivranno separati Parte_1 Controparte_1 e nel reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 preferenziale presso la mamma nella cui abitazione manterrà la residenza anagrafica. In virtù dell'affidamento condiviso, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno, pertanto, assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, tutte le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative alla sua istruzione, educazione e salute. Le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione saranno, invece, assunte in modo separato da ciascuno dei genitori. Dirsi i genitori obbligati, nell'esclusivo interesse della figlia, a darsi tempestiva comunicazione di eventuali variazioni del luogo di residenza e/o di domicilio, nonché dei rispettivi recapiti telefonici.
3) La casa coniugale ubicata in Sermide e Felonica (MN), Loc.tà Sermide, Via F.lli Bandiera n. 5, resterà nella disponibilità della Sig.ra , a cui Parte_1 verrà assegnata, unitamente a tutto il mobilio, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, dandosi atto che il Sig. ha già rilasciato, con il Controparte_1 consenso della moglie, la predetta abitazione, asportandovi i propri beni ed effetti personali.
4) Disporsi che la figlia, nel suo esclusivo interesse alla stabilità e precisione dei riferimenti oggettivi e soggettivi derivanti dall'affidamento, atteso il suo diritto di mantenere con entrambi i genitori un proficuo rapporto personale, considerata nondimeno la sua età, possa accordarsi con il padre stabilendo i giorni e gli orari per le visite che, poi, ovviamente dovranno effettuarsi previo accordo anche con la madre e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e di quelli scolastici, extrascolastici e ricreativi della minore. Prevedersi, in caso di mancato accordo, che il padre possa vedere la figlia: a) un (1) fine settimana a settimane alterne, dal venerdì sera o sabato (eventualmente all'uscita di scuola) alla domenica sera alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà dalla madre;
b) un (1) pomeriggio settimanale dalle ore 18.30 (ovvero dall'uscita di scuola) con eventuale pernotto fino al giorno successivo quando poi la riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
c) durante le ferie estive, quindici (15) giorni, anche non consecutivi e anche in luogo di villeggiatura che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05 di ciascun anno;
nel caso in cui entrambi i genitori, per motivi di lavoro, dovessero usufruire del medesimo periodo feriale, Per_1 trascorrerà una settimana con la madre e una settimana con il padre. A tal fine, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, appena ne avranno notizia, comunque entro il 31.05 di ogni anno, il periodo feriale di cui potranno godere;
d) sette (7) giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (indicativamente dal 24/25 al 30/31 dicembre)
o quello di fine anno (indicativamente dal 30/31 dicembre al 06 gennaio); analogamente sette (7) giorni vanno riconosciuti alla madre;
e) tre (3) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o la Pasquetta e stesso periodo di giorni tre (3) per la madre. In ogni caso, i genitori potranno stabilire diritti di visita e permanenza anche più ampi, previo accordo telefonico (da assumersi con anticipo di almeno due giorni) e compatibilmente con gli impegni di entrambi e, comunque, nel massimo rispetto di quelli scolastici e di svago della figlia.
5) Disporsi a carico del padre un assegno a titolo di contributo Controparte_1 nel mantenimento della figlia, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, pari a euro 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno dieci (10) di ogni mese sul conto corrente della madre (avente Iban: [...]) e da rivalutarsi annualmente con l'applicazione dell'indice di rivalutazione rilevato dalla C.C.I.A.A. della Provincia di Mantova a partire dal mese di settembre 2026 con riferimento al mese di settembre 2025. In ogni caso, dirsi il padre tenuto a farsi integralmente
2 carico di eventuali spese, oltre a quelle sotto riportate, che dovessero rendersi necessarie per la figlia in caso di particolare difficoltà per la stessa. Per_1
6) Entrambi i genitori concorreranno, invece, in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, le quali dovranno essere rimborsate senza necessità di previo accordo, per la quota di rispettiva spettanza, per quanto di seguito specificamente indicato: A) spese mediche (da documentare): – tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento del ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); – quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
– quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta. B) spese scolastiche (da documentare): – tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, a università pubblica (qualora la figlia voglia proseguire negli studi); – acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
– corredo scolastico di inizio anno;
– spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
– spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
– spese per tempo prolungato, pre–scuola, post–scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc...); – spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di € 500,00 (cinquecento/00). Si precisa che il solo costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra genitori nella misura del 50% ciascuno, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo, spese: per tempo prolungato, pre–scuola, post–scuola, centro ricreativo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure, anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc... Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa entro venti (20) giorni dalla sua effettuazione, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro i successivi venti (20) giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa dovrà inviare
3 all'altro genitore richiesta scritta (anche per mail o sms o whatsapp) di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti (20) giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Tutte le certificazioni di spesa dovranno, comunque, essere intestate e/o riferite alla figlia e suddivise tra i genitori in parti uguali per garantire loro pari sgravi fiscali.
7) L'assegno unico per la figlia, se dovuto, andrà richiesto e corrisposto da/a entrambi i genitori nella misura del 50%. La detrazione fiscale per la figlia a carico verrà ripartita tra i genitori nella misura pari al 50% ciascuno. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludiche e di ogni altro genere relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
8) I genitori, per quanto occorrer possa, dichiarano che nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti e all'iscrizione sugli stessi del nominativo della figlia minore;
dichiarano, inoltre, il proprio nulla osta al rilascio, Persona_2 direttamente alla minore, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto.
9) Dirsi tenuti i genitori a non pubblicare sui social network e sulle piattaforme online in generale immagini, foto, video, della figlia minore senza il preventivo consenso reciproco.
10) A definizione di ogni rapporto patrimoniale e non tra i coniugi Parte_1 e , gli stessi, contestualmente ai presenti accordi di separazione, Controparte_1 si danno reciprocamente atto di quanto segue: a) il Sig. Controparte_1 riconosce che la proprietà esclusiva del seguente immobile commerciale – identificato al Catasto del Comune di Sermide e Felonica al Foglio 18, Part. 3, Cat. C/1 – è della moglie , essendo stato acquistato detto immobile, Parte_1 pur se in regime di comunione legale, con provvista di esclusiva pertinenza (bene personale) della Sig.ra e, quindi, il marito riconosce Pt_1 Controparte_1 di nulla avere a pretendere su tali beni, pur se ne è apparente comproprietario;
b) la Sig.ra riconosce che la proprietà esclusiva dell'immobile Parte_1 costituito da abitazione di tipo civile in Comune di Peio (TN) – identificata al Comune Catastale di Cogolo codice 109, Particella edificabile 24, sub. 14, Foglio 27, PM 11, Cat. A/2, Classe 7 – è del marito , essendo stato Controparte_1 acquistato detto immobile, pur se in regime di comunione legale, con provvista di esclusiva pertinenza (bene personale) del Sig. e, quindi, la moglie CP_1
riconosce di nulla avere a pretendere su tale bene, pur se ne è Parte_1 apparente comproprietaria. Salvo errori e/o omissioni, si fa comunque riferimento alle visure prodotte quali docc. 5 e 6; c) entrambi i coniugi si impegnano e obbligano a presentarsi, a semplice richiesta scritta (via mail o via sms/altre applicazioni analoghe) dell'altro davanti al notaio di fiducia di quest'ultimo per la sottoscrizione e formalizzazione della rinuncia abdicativa, senza pretendere alcun corrispettivo, sugli immobili di cui ai punti a) e b); le spese per tale atto
4 saranno sostenute esclusivamente dal coniuge che ha l'interesse al compimento della rinuncia abdicativa, ovvero il coniuge che ne diventa anche formalmente proprietario per l'intero.
11) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver già compiutamente regolato, in separata sede, fatto salvo quanto stabilito al punto 10) lett. a), b) e c) che precedono ogni altro loro rapporto, sia di carattere patrimoniale che di ogni altra natura, nulla avendo più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, né a titolo di contributo al loro mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo.
12) Le spese della presente procedura e quelle legali compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) in data 24/04/2010 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2010) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN ZENO DI MONTAGNA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 30/10/2025.
5 Il Presidente
MO De LU
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MO De LU Presidente Relatore
IO ER UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4834/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELLUTTI MARIA ROSARIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MAGGIOLO LUCIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi e vivranno separati Parte_1 Controparte_1 e nel reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) verrà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 preferenziale presso la mamma nella cui abitazione manterrà la residenza anagrafica. In virtù dell'affidamento condiviso, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno, pertanto, assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, tutte le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative alla sua istruzione, educazione e salute. Le decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione saranno, invece, assunte in modo separato da ciascuno dei genitori. Dirsi i genitori obbligati, nell'esclusivo interesse della figlia, a darsi tempestiva comunicazione di eventuali variazioni del luogo di residenza e/o di domicilio, nonché dei rispettivi recapiti telefonici.
3) La casa coniugale ubicata in Sermide e Felonica (MN), Loc.tà Sermide, Via F.lli Bandiera n. 5, resterà nella disponibilità della Sig.ra , a cui Parte_1 verrà assegnata, unitamente a tutto il mobilio, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, dandosi atto che il Sig. ha già rilasciato, con il Controparte_1 consenso della moglie, la predetta abitazione, asportandovi i propri beni ed effetti personali.
4) Disporsi che la figlia, nel suo esclusivo interesse alla stabilità e precisione dei riferimenti oggettivi e soggettivi derivanti dall'affidamento, atteso il suo diritto di mantenere con entrambi i genitori un proficuo rapporto personale, considerata nondimeno la sua età, possa accordarsi con il padre stabilendo i giorni e gli orari per le visite che, poi, ovviamente dovranno effettuarsi previo accordo anche con la madre e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e di quelli scolastici, extrascolastici e ricreativi della minore. Prevedersi, in caso di mancato accordo, che il padre possa vedere la figlia: a) un (1) fine settimana a settimane alterne, dal venerdì sera o sabato (eventualmente all'uscita di scuola) alla domenica sera alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà dalla madre;
b) un (1) pomeriggio settimanale dalle ore 18.30 (ovvero dall'uscita di scuola) con eventuale pernotto fino al giorno successivo quando poi la riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
c) durante le ferie estive, quindici (15) giorni, anche non consecutivi e anche in luogo di villeggiatura che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05 di ciascun anno;
nel caso in cui entrambi i genitori, per motivi di lavoro, dovessero usufruire del medesimo periodo feriale, Per_1 trascorrerà una settimana con la madre e una settimana con il padre. A tal fine, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, appena ne avranno notizia, comunque entro il 31.05 di ogni anno, il periodo feriale di cui potranno godere;
d) sette (7) giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (indicativamente dal 24/25 al 30/31 dicembre)
o quello di fine anno (indicativamente dal 30/31 dicembre al 06 gennaio); analogamente sette (7) giorni vanno riconosciuti alla madre;
e) tre (3) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o la Pasquetta e stesso periodo di giorni tre (3) per la madre. In ogni caso, i genitori potranno stabilire diritti di visita e permanenza anche più ampi, previo accordo telefonico (da assumersi con anticipo di almeno due giorni) e compatibilmente con gli impegni di entrambi e, comunque, nel massimo rispetto di quelli scolastici e di svago della figlia.
5) Disporsi a carico del padre un assegno a titolo di contributo Controparte_1 nel mantenimento della figlia, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, pari a euro 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno dieci (10) di ogni mese sul conto corrente della madre (avente Iban: [...]) e da rivalutarsi annualmente con l'applicazione dell'indice di rivalutazione rilevato dalla C.C.I.A.A. della Provincia di Mantova a partire dal mese di settembre 2026 con riferimento al mese di settembre 2025. In ogni caso, dirsi il padre tenuto a farsi integralmente
2 carico di eventuali spese, oltre a quelle sotto riportate, che dovessero rendersi necessarie per la figlia in caso di particolare difficoltà per la stessa. Per_1
6) Entrambi i genitori concorreranno, invece, in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, le quali dovranno essere rimborsate senza necessità di previo accordo, per la quota di rispettiva spettanza, per quanto di seguito specificamente indicato: A) spese mediche (da documentare): – tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento del ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); – quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
– quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta. B) spese scolastiche (da documentare): – tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, a università pubblica (qualora la figlia voglia proseguire negli studi); – acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
– corredo scolastico di inizio anno;
– spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
– spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
– spese per tempo prolungato, pre–scuola, post–scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc...); – spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di € 500,00 (cinquecento/00). Si precisa che il solo costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra genitori nella misura del 50% ciascuno, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo, spese: per tempo prolungato, pre–scuola, post–scuola, centro ricreativo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure, anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc... Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa entro venti (20) giorni dalla sua effettuazione, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro i successivi venti (20) giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa dovrà inviare
3 all'altro genitore richiesta scritta (anche per mail o sms o whatsapp) di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti (20) giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Tutte le certificazioni di spesa dovranno, comunque, essere intestate e/o riferite alla figlia e suddivise tra i genitori in parti uguali per garantire loro pari sgravi fiscali.
7) L'assegno unico per la figlia, se dovuto, andrà richiesto e corrisposto da/a entrambi i genitori nella misura del 50%. La detrazione fiscale per la figlia a carico verrà ripartita tra i genitori nella misura pari al 50% ciascuno. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludiche e di ogni altro genere relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
8) I genitori, per quanto occorrer possa, dichiarano che nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti e all'iscrizione sugli stessi del nominativo della figlia minore;
dichiarano, inoltre, il proprio nulla osta al rilascio, Persona_2 direttamente alla minore, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto.
9) Dirsi tenuti i genitori a non pubblicare sui social network e sulle piattaforme online in generale immagini, foto, video, della figlia minore senza il preventivo consenso reciproco.
10) A definizione di ogni rapporto patrimoniale e non tra i coniugi Parte_1 e , gli stessi, contestualmente ai presenti accordi di separazione, Controparte_1 si danno reciprocamente atto di quanto segue: a) il Sig. Controparte_1 riconosce che la proprietà esclusiva del seguente immobile commerciale – identificato al Catasto del Comune di Sermide e Felonica al Foglio 18, Part. 3, Cat. C/1 – è della moglie , essendo stato acquistato detto immobile, Parte_1 pur se in regime di comunione legale, con provvista di esclusiva pertinenza (bene personale) della Sig.ra e, quindi, il marito riconosce Pt_1 Controparte_1 di nulla avere a pretendere su tali beni, pur se ne è apparente comproprietario;
b) la Sig.ra riconosce che la proprietà esclusiva dell'immobile Parte_1 costituito da abitazione di tipo civile in Comune di Peio (TN) – identificata al Comune Catastale di Cogolo codice 109, Particella edificabile 24, sub. 14, Foglio 27, PM 11, Cat. A/2, Classe 7 – è del marito , essendo stato Controparte_1 acquistato detto immobile, pur se in regime di comunione legale, con provvista di esclusiva pertinenza (bene personale) del Sig. e, quindi, la moglie CP_1
riconosce di nulla avere a pretendere su tale bene, pur se ne è Parte_1 apparente comproprietaria. Salvo errori e/o omissioni, si fa comunque riferimento alle visure prodotte quali docc. 5 e 6; c) entrambi i coniugi si impegnano e obbligano a presentarsi, a semplice richiesta scritta (via mail o via sms/altre applicazioni analoghe) dell'altro davanti al notaio di fiducia di quest'ultimo per la sottoscrizione e formalizzazione della rinuncia abdicativa, senza pretendere alcun corrispettivo, sugli immobili di cui ai punti a) e b); le spese per tale atto
4 saranno sostenute esclusivamente dal coniuge che ha l'interesse al compimento della rinuncia abdicativa, ovvero il coniuge che ne diventa anche formalmente proprietario per l'intero.
11) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di aver già compiutamente regolato, in separata sede, fatto salvo quanto stabilito al punto 10) lett. a), b) e c) che precedono ogni altro loro rapporto, sia di carattere patrimoniale che di ogni altra natura, nulla avendo più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, né a titolo di contributo al loro mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo.
12) Le spese della presente procedura e quelle legali compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) in data 24/04/2010 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2010) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN ZENO DI MONTAGNA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 30/10/2025.
5 Il Presidente
MO De LU
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