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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1729/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ON, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4197/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1464/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 25 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- RIGETTO IST.AUT REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli scritti depositati nel fascicolo telematico. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti. Si da atto che la sentenza n.397/2024 di questa Corte di Giustizia non è stata impugnata per Cassazione.
Fatto e Diritto
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata il 18 dicembre 2025 unitamente a documento dalla parte appellante;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso diniego tacito sull'istanza in AUTOTUTELA notificata il 12 gennaio 2024, tesa ad ottenere annullamento dell'avviso di liquidazione 2016/3T/001745/000/001/2017/00 per imposta di registro annualità successive (anno 2017) sul contratto -anno 2016 - serie Contratto_1;
-che la sentenza appellata, sulla resistenza dell'AdE, ha così fondamentalmente motivato:
“Dalla lettura della documentazione prodotta, risulta non presentata la comunicazione relativa alla risoluzione anticipata del contratto, pur essendo tale adempimento prestabilito dalle norme tributarie. L'ufficio facendo seguito però alla sentenza del Tribunale di Roma n. 19863/2017, depositata il 19/10/2017, con la quale era stata decretata la risoluzione anticipata del contratto di locazione in questione, non ha applicato il tributo per il periodo successivo (annualità 2018). … Infatti, per l'anno locativo antecedente la pronuncia giudiziale (ovvero per l'anno 2017) la tassa relativa alla registrazione del contratto di locazione è comunque dovuta, in quanto non frazionabile, indipendentemente dagli eventuali successivi eventi modificativi che possono - in caso di risoluzione anticipata del contratto – sortire effetto esclusivamente per le annualità successive, come è accaduto per l'anno 2018.”;
-che la parte contribuente ha appellato, lamentando il difetto di motivazione della sentenza e proponendo la seguente questione: << Se si fa riferimento all'ordinanza di rilascio dell' immobile del 24/11/2016 n.24113 del TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA (all.1) e al pagamento dell'imposta fissa di registro sulla risoluzione del 15/12/2022 (all.2) , non è comprensibile il formalismo della sentenza impugnata, davanti all'obbligazione assolta, all' evidente DUPLICAZIONE e l' INDEBITO ARRICCHIMENTO della P.A. , tanto più che la stessa A.d.E. per analogo accertamento per l'anno 2018 – n.2016/3T/001745/000/001/ 2018/012 (all.4) Codesto Ufficio, rilevando il pagamento – all.2 – annullava lo stesso accertamento, giusta “Accoglimento integrale del reclamo” , che all'uopo si alliga alla presente istanza, (all.5)”. (cfr ISTANZA IN AUTOTUTELA) >> ;
-che l'AdE si è costituita per resistere;
-che con memorie illustrative l'appellante ha insistito per: < l'accoglimento dell'appello, atteso che l'ordinanza di rilascio dell'immobile è del 24/11/2016 ( n.24113) del Tribunale Ordinario di Roma, già allegata, per cui da quella data certa (!) 24/11/2016, il contratto di locazione deve essere considerato risolto: pretendere l'imposta di registro sullo stesso contratto per l'anno 2017 è un indebito arricchimento da parte dell'Erario. Per non parlare poi della documentata DUPLICAZIONE: l'imposta fissa sulla risoluzione del contratto è stata comunque regolarmente e tempestivamente assolta. E' altresì evidente l'INTERESSE GENERALE ad un fisco giusto e perequativo >> ;
-che alla udienza in confronto con le parti come da verbale è dato atto che “... la sentenza n.397/2024 di questa Corte di Giustizia non è stata impugnata per Cassazione”: ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- non possa essere accolto;
-che nel caso si versa in tema di autotutela;
-che la parte appellante prefigura implicitamente una istanza di autotutela, tesa ad eliminare l'avviso di liquidazione innanzi indicato, prospettata come di tipo obbligatoria per inesistenza del presupposto del tributo ovvero per duplicazione di imposta;
-che tuttavia il detto avviso di liquidazione, come risulta anche dalla stessa istanza di autotutela motivata proprio per evitare il ricorso per cassazione, è stato direttamente impugnato dal contribuente e l'esito del giudizio di doppio grado di merito si è concluso con la sentenza n. 397/2024 di questa Corte di rigetto dell'appello del contribuente, così ponendosi come doppia conforme;
-che in siffatta situazione, dove appunto si è discusso in sede giudiziale proprio sulla debenza della imposta, è escluso l'obbligo di autotutela in quanto non si è in presenza di manifesta illegittimità (art. 10 quater co. 1 L. 212/2000);
-che inoltre la sentenza qui appellata ha dato conto specifico delle ragioni di rigetto della istanza di autotutela motivando con riferimento alla non frazionabilità della imposta per l'annualità 2017 in relazione alla invocata sentenza del Tribunale di Roma n. 19863/2017, depositata il 19/10/2017, diversa dal provvedimento dello stesso Tribunale -ordinanza di rilascio dell'immobile del 24/11/2016 n. 24113- invocato ed indicato in appello per la prima volta e neppure riferito nella istanza di autotutela, così mutando vietatamente -ex art. 57 D.L.vo 546/1992- il fatto (asseritamente) determinante la inesistenza del presupposto di imposta per il 2017, e depositato parimenti inammissibilmente per la prima volta in questo grado -ex art. 58 D.L.vo 546/1992-;
-che non vi è duplicazione di imposta per il sopravvenuto pagamento (nel 2022) della imposta per la risoluzione, attesa la diversità di natura del tributo;
-che non v'è alcuna contraddizione della sentenza qui appellata e dell'operato dell'amministrazione riguardo al riconoscimento dell'autotutela per il successivo anno 2018, proprio perché questa è fondata sulla invocata sentenza del 2017;
-che pertanto l'appello rimane infondato nei termini di istanza e causale di giudizio proposta;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi, rivendendosi gravi ed eccezionali ragioni -secondo il concetto declinato dalla Corte Costituzionale- poichè la controversia inferisce ai limiti e ai termini di applicazione del nuovo istituto di autotutela non ancora oggetto di precedenti rilevanti di merito e di legittimità;
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ON, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4197/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1464/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 25 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- RIGETTO IST.AUT REGISTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli scritti depositati nel fascicolo telematico. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti. Si da atto che la sentenza n.397/2024 di questa Corte di Giustizia non è stata impugnata per Cassazione.
Fatto e Diritto
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
Letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Letto l'atto di costituzione dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata il 18 dicembre 2025 unitamente a documento dalla parte appellante;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso diniego tacito sull'istanza in AUTOTUTELA notificata il 12 gennaio 2024, tesa ad ottenere annullamento dell'avviso di liquidazione 2016/3T/001745/000/001/2017/00 per imposta di registro annualità successive (anno 2017) sul contratto -anno 2016 - serie Contratto_1;
-che la sentenza appellata, sulla resistenza dell'AdE, ha così fondamentalmente motivato:
“Dalla lettura della documentazione prodotta, risulta non presentata la comunicazione relativa alla risoluzione anticipata del contratto, pur essendo tale adempimento prestabilito dalle norme tributarie. L'ufficio facendo seguito però alla sentenza del Tribunale di Roma n. 19863/2017, depositata il 19/10/2017, con la quale era stata decretata la risoluzione anticipata del contratto di locazione in questione, non ha applicato il tributo per il periodo successivo (annualità 2018). … Infatti, per l'anno locativo antecedente la pronuncia giudiziale (ovvero per l'anno 2017) la tassa relativa alla registrazione del contratto di locazione è comunque dovuta, in quanto non frazionabile, indipendentemente dagli eventuali successivi eventi modificativi che possono - in caso di risoluzione anticipata del contratto – sortire effetto esclusivamente per le annualità successive, come è accaduto per l'anno 2018.”;
-che la parte contribuente ha appellato, lamentando il difetto di motivazione della sentenza e proponendo la seguente questione: << Se si fa riferimento all'ordinanza di rilascio dell' immobile del 24/11/2016 n.24113 del TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA (all.1) e al pagamento dell'imposta fissa di registro sulla risoluzione del 15/12/2022 (all.2) , non è comprensibile il formalismo della sentenza impugnata, davanti all'obbligazione assolta, all' evidente DUPLICAZIONE e l' INDEBITO ARRICCHIMENTO della P.A. , tanto più che la stessa A.d.E. per analogo accertamento per l'anno 2018 – n.2016/3T/001745/000/001/ 2018/012 (all.4) Codesto Ufficio, rilevando il pagamento – all.2 – annullava lo stesso accertamento, giusta “Accoglimento integrale del reclamo” , che all'uopo si alliga alla presente istanza, (all.5)”. (cfr ISTANZA IN AUTOTUTELA) >> ;
-che l'AdE si è costituita per resistere;
-che con memorie illustrative l'appellante ha insistito per: < l'accoglimento dell'appello, atteso che l'ordinanza di rilascio dell'immobile è del 24/11/2016 ( n.24113) del Tribunale Ordinario di Roma, già allegata, per cui da quella data certa (!) 24/11/2016, il contratto di locazione deve essere considerato risolto: pretendere l'imposta di registro sullo stesso contratto per l'anno 2017 è un indebito arricchimento da parte dell'Erario. Per non parlare poi della documentata DUPLICAZIONE: l'imposta fissa sulla risoluzione del contratto è stata comunque regolarmente e tempestivamente assolta. E' altresì evidente l'INTERESSE GENERALE ad un fisco giusto e perequativo >> ;
-che alla udienza in confronto con le parti come da verbale è dato atto che “... la sentenza n.397/2024 di questa Corte di Giustizia non è stata impugnata per Cassazione”: ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- non possa essere accolto;
-che nel caso si versa in tema di autotutela;
-che la parte appellante prefigura implicitamente una istanza di autotutela, tesa ad eliminare l'avviso di liquidazione innanzi indicato, prospettata come di tipo obbligatoria per inesistenza del presupposto del tributo ovvero per duplicazione di imposta;
-che tuttavia il detto avviso di liquidazione, come risulta anche dalla stessa istanza di autotutela motivata proprio per evitare il ricorso per cassazione, è stato direttamente impugnato dal contribuente e l'esito del giudizio di doppio grado di merito si è concluso con la sentenza n. 397/2024 di questa Corte di rigetto dell'appello del contribuente, così ponendosi come doppia conforme;
-che in siffatta situazione, dove appunto si è discusso in sede giudiziale proprio sulla debenza della imposta, è escluso l'obbligo di autotutela in quanto non si è in presenza di manifesta illegittimità (art. 10 quater co. 1 L. 212/2000);
-che inoltre la sentenza qui appellata ha dato conto specifico delle ragioni di rigetto della istanza di autotutela motivando con riferimento alla non frazionabilità della imposta per l'annualità 2017 in relazione alla invocata sentenza del Tribunale di Roma n. 19863/2017, depositata il 19/10/2017, diversa dal provvedimento dello stesso Tribunale -ordinanza di rilascio dell'immobile del 24/11/2016 n. 24113- invocato ed indicato in appello per la prima volta e neppure riferito nella istanza di autotutela, così mutando vietatamente -ex art. 57 D.L.vo 546/1992- il fatto (asseritamente) determinante la inesistenza del presupposto di imposta per il 2017, e depositato parimenti inammissibilmente per la prima volta in questo grado -ex art. 58 D.L.vo 546/1992-;
-che non vi è duplicazione di imposta per il sopravvenuto pagamento (nel 2022) della imposta per la risoluzione, attesa la diversità di natura del tributo;
-che non v'è alcuna contraddizione della sentenza qui appellata e dell'operato dell'amministrazione riguardo al riconoscimento dell'autotutela per il successivo anno 2018, proprio perché questa è fondata sulla invocata sentenza del 2017;
-che pertanto l'appello rimane infondato nei termini di istanza e causale di giudizio proposta;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi, rivendendosi gravi ed eccezionali ragioni -secondo il concetto declinato dalla Corte Costituzionale- poichè la controversia inferisce ai limiti e ai termini di applicazione del nuovo istituto di autotutela non ancora oggetto di precedenti rilevanti di merito e di legittimità;
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.