Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 1729
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte rileva che la sentenza appellata ha motivato in ordine alla non frazionabilità dell'imposta per l'annualità 2017, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma n. 19863/2017, diversa dal provvedimento invocato dall'appellante per la prima volta in appello. Inoltre, la Corte sottolinea che l'istanza di autotutela non è obbligatoria in quanto non si è in presenza di manifesta illegittimità.

  • Rigettato
    Duplicazione di imposta

    La Corte esclude la duplicazione di imposta, attesa la diversità di natura del tributo pagato nel 2022 rispetto a quello oggetto di accertamento per l'annualità 2017.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 25/02/2026, n. 1729
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1729
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo