Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2026, proposto da
Motta Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Maria Tomarchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 1625/2025 (n. 4994/2025 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania in data 10.06.2025 e depositato in data 11.06.2025, notificato all’Amministrazione resistente in data 17.6.2025, non impugnato e passato in giudicato giusta decreto di esecutorietà n. 2547/2025 reso in data 5.8.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Catania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa AO NA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con il decreto ingiuntivo in epigrafe il Tribunale di Catania ha ingiunto al Comune di Catania il pagamento in favore della società ricorrente della somma di €. 62.535,84, oltre interessi come da domanda, nonché delle spese processuali, liquidate in ulteriori €. 2.242,00 per compensi ed €. 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha rappresentato che il Comune non ha spontaneamente dato esecuzione al sopra citato titolo, seppure ritualmente notificato e passato in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna del Comuni al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio in data 4 marzo 2026, e, con successiva memora depositata il 20 aprile 2026, ha rappresentato che il credito della ricorrente è stato ammesso alla massa passiva per un importo pari ad €. 64.784,27 (con esclusione della somma di €. 2.249,43, poiché relativa alla fattura n. 9/2009, già pagata per intero) e che è stato avviato l’iter amministrativo necessario alla liquidazione della somma dovuta.
4. All’udienza camerale del 5 maggio 2026 il difensore di parte ricorrente ha insistito in ricorso, rilevando che la somma ammessa alla massa passiva non sarebbe comprensiva degli interessi dovuti. Quindi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della società ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Comune resistente di quanto disposto nel decreto ingiuntivo.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo la società ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Comune l’onere di provare l’estinzione del diritto. Ma esso, seppure costituito in giudizio, non ha dato prova dell’intervenuto pagamento di tutto quanto dovuto.
6. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare al Comune intimato di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
7. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Siracusa, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Catania di dare integrale esecuzione al titolo di cui all’epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Siracusa, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione del Comune inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna il predetto Comune al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NA Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
AO NA ZO, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AO NA ZO | GN NA Barone |
IL SEGRETARIO