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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/10/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6076/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6076/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Panico Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Verticilo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1205/2019, emesso dal Tribunale
di Nola in favore del per l'importo di € Controparte_1
140.366,67, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di una scrittura privata del 28/11/2017 nella quale l'opponente riconosceva il proprio debito nei confronti dell'opposto e garantiva l'integrale pagamento della somma. Tuttavia, in citazione Parte_1
contestava l'esistenza del credito ingiunto disconoscendo le firme apposte alla suddetta scrittura privata, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inesistenza del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il il quale Controparte_1
resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contradditorio e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., il
Tribunale disponeva una CTU grafologica onde accertare se le firme apposte alla scrittura privata di cui sopra fossero o meno riconducibili alla mano
2 dell'opponente; tuttavia, in ragione dell'assenza ingiustificata del Pt_1
dinnanzi all'ausiliare del Tribunale al fine di rendere il saggio grafico,
necessario alla realizzazione della perizia in questione, la causa veniva reputata matura per la decisione senza necessità di prosecuzione delle attività peritali e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2025,
all'esito della quale veniva riservata in decisione previa concessione, in forma abbreviata, dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
3 prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
4 probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio, sin dal ricorso monitorio, la scrittura privata del 28/11/2017 con la quale riconosceva il debito nei confronti del Parte_1 [...]
nella misura complessiva di euro 142.366,67 e garantiva Controparte_1
espressamente l'integrale pagamento della somma dovuta attraverso la corresponsione di una serie di effetti cambiari. L'opposta, nel ricorso monitorio,
deduceva altresì che onorava il pagamento unicamente con Parte_1
una cambiale di € 2.000,00, restando quindi debitore dell'importo residuo di €
140.366,67. Tutto premesso, dalla valutazione del compendio documentale nel suo complesso, la pretesa creditoria della società opposta nei confronti dell'opponente risulta sufficientemente provata.
Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, il
, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei Pt_1
fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
In particolare, l'opponente in citazione eccepiva l'inesistenza del credito ingiunto disconoscendo le firme apposte alla scrittura privata del 28/11/2017.
Ebbene, in merito va rilevato che le predette firme, apposte sul primo e
5 sull'ultimo foglio, ictu oculi non appaiono difformi rispetto a quella apposta dal sulla procura alle liti prodotta in giudizio, conseguendo a ciò che la Pt_1
scrittura privata è da ritenersi sottoscritta dall'opponente. A prescindere da tale valutazione, nel caso in esame risulta dirimente la mancata comparizione,
ingiustificata, dell'opponente a rendere il saggio grafico, attività necessaria onde provare la falsità delle sottoscrizioni impugnate dal;
orbene, Pt_1
tenuto conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 219 c.p.c., “Se la parte
invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza
giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta”, e considerato che nel caso in esame la mancata comparizione del non era sorretta da Pt_1
alcun giustificato motivo, la scrittura privata del 28/11/2017 deve reputarsi riconosciuta.
In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, l'opposizione in esame non può
trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1205/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
6 - Condanna l'opponente al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
4.925,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Nola, 31/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6076/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Panico Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Verticilo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1205/2019, emesso dal Tribunale
di Nola in favore del per l'importo di € Controparte_1
140.366,67, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base di una scrittura privata del 28/11/2017 nella quale l'opponente riconosceva il proprio debito nei confronti dell'opposto e garantiva l'integrale pagamento della somma. Tuttavia, in citazione Parte_1
contestava l'esistenza del credito ingiunto disconoscendo le firme apposte alla suddetta scrittura privata, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'inesistenza del credito.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il il quale Controparte_1
resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contradditorio e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., il
Tribunale disponeva una CTU grafologica onde accertare se le firme apposte alla scrittura privata di cui sopra fossero o meno riconducibili alla mano
2 dell'opponente; tuttavia, in ragione dell'assenza ingiustificata del Pt_1
dinnanzi all'ausiliare del Tribunale al fine di rendere il saggio grafico,
necessario alla realizzazione della perizia in questione, la causa veniva reputata matura per la decisione senza necessità di prosecuzione delle attività peritali e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/09/2025,
all'esito della quale veniva riservata in decisione previa concessione, in forma abbreviata, dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
3 prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
4 probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso. Nel
caso in esame parte opposta, a fondamento del proprio credito, produceva in giudizio, sin dal ricorso monitorio, la scrittura privata del 28/11/2017 con la quale riconosceva il debito nei confronti del Parte_1 [...]
nella misura complessiva di euro 142.366,67 e garantiva Controparte_1
espressamente l'integrale pagamento della somma dovuta attraverso la corresponsione di una serie di effetti cambiari. L'opposta, nel ricorso monitorio,
deduceva altresì che onorava il pagamento unicamente con Parte_1
una cambiale di € 2.000,00, restando quindi debitore dell'importo residuo di €
140.366,67. Tutto premesso, dalla valutazione del compendio documentale nel suo complesso, la pretesa creditoria della società opposta nei confronti dell'opponente risulta sufficientemente provata.
Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, il
, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei Pt_1
fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
In particolare, l'opponente in citazione eccepiva l'inesistenza del credito ingiunto disconoscendo le firme apposte alla scrittura privata del 28/11/2017.
Ebbene, in merito va rilevato che le predette firme, apposte sul primo e
5 sull'ultimo foglio, ictu oculi non appaiono difformi rispetto a quella apposta dal sulla procura alle liti prodotta in giudizio, conseguendo a ciò che la Pt_1
scrittura privata è da ritenersi sottoscritta dall'opponente. A prescindere da tale valutazione, nel caso in esame risulta dirimente la mancata comparizione,
ingiustificata, dell'opponente a rendere il saggio grafico, attività necessaria onde provare la falsità delle sottoscrizioni impugnate dal;
orbene, Pt_1
tenuto conto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 219 c.p.c., “Se la parte
invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza
giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta”, e considerato che nel caso in esame la mancata comparizione del non era sorretta da Pt_1
alcun giustificato motivo, la scrittura privata del 28/11/2017 deve reputarsi riconosciuta.
In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, l'opposizione in esame non può
trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1205/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
6 - Condanna l'opponente al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
4.925,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Nola, 31/10/2025
Il Giudice
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