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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3732/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LAURA CALABRESE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. GIUSEPPE VERNUCCIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como -
OGGETTO: RZ NT
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre:
Nel merito:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 10.09.2011 in San OR su
EG (MI) ed ordinare l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di San
OR Su EG;
1 - accertati il totale disinteresse e la condizione di abbandono, sia materiale che affettiva, del sig. CP_1 Per_ nei confronti dei figli, affidare i minori , e in via esclusiva alla madre che eserciterà, Per_1 Persona_3 quindi, in via “super esclusiva”, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma
c.c., la potestà genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, di carattere scolastico, sanitario ed inerenti il disbrigo di pratiche amministrative concernenti tutte le questioni che riguardano i minori, compresa l'autorizzazione al rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità degli stessi anche validi per l'espatrio;
- disporre che, qualora il padre dovesse fare richiesta di incontrare i figli, i Servizi Sociali del Comune di
ST AR valutino le più opportune modalità e tempi di incontro, in spazio neutro, previa verifica della personalità dello stesso;
- dato che il resistente si è costituito, tardivamente, nel presente giudizio senza produrre la documentazione relativa alla propria situazione economico-patrimoniale, riferendo di vivere e lavorare all'estero, disporre che il signor versi alla signora , quale contributo minimo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei minori, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 600,00 (seicento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero nella diversa misura ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria atta ad individuare l'esatto ammontare definitivo dell'assegno di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
- confermare che l'assegno unico e universale a favore della prole sia percepito interamente dalla madre;
- disporre che il signor corrisponda alla signora un assegno divorzile nella misura che il CP_1 Pt_1
Giudice vorrà stabilire secondo il suo prudente apprezzamento ed in applicazione dei principi di legge;
- stante l'evidente finalità dilatoria con cui controparte ha resistito in giudizio, costituendosi nella sua fase conclusiva ed omettendo di produrre la documentazione richiesta ai sensi di legge, condannare il resistente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento a favore della signora di una somma equitativamente Parte_1 determinata dal Giudice, oltre al risarcimento delle spese processuali.
2 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso così giudicare: Nel merito:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10 settembre 2011 in San OR su EG
(MI), ordinando l'annotazione nei registri dello Stato Civile nel Comune di San OR su EG;
Per_ 2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_1 Persona_3
3) Confermare in euro 300,00.- l'importo complessivo da corrispondersi mensilmente a titolo di mantenimento in favore dei figli minori;
In subordine: Per_ 4) In caso di conferma dell'affidamento in via esclusiva dei figli minori , e alla Per_1 Persona_3 madre, imporre a quest'ultima di garantire, tramite idonea regolamentazione, i rapporti genitoriali con il
2 padre, sia tramite incontri da effettuarsi con le modalità che l'Onorevole Tribunale riterrà idonee, sia tramite la possibilità per il signor , di poter contattare i figli telefonicamente e con delle Controparte_1 videochiamate.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare testi, nei termini che verranno concessi ed alla luce delle eventuali controdeduzioni e richieste istruttorie formulate dalla controparte.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 19.10.2022, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in SAN GIORGIO SU LEGNANO, il 10.9.2011 (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO - atto n. 6, parte I, anno 2011) con , dal quale si era separata con sentenza del Tribunale di ST Arsizio n. Controparte_1
382/2021 che prevedeva l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori della coppia, collocati presso la madre nella casa coniugale a quest'ultima assegnata, con facoltà per i genitori di concordare le modalità di frequentazione tra il padre e la prole in caso di presenza del padre in Italia e con diritto del padre di poter sentire giornalmente i figli telefonicamente quando si trova all'estero; concorso paterno al mantenimento dei figli per € 100 ciascuno. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido super-esclusivo a sé dei figli minori, Per_1
(nata il [...]), (nato il [...]) e (nato il [...]), con collocamento presso di Per_2 Persona_3 sé, di incaricare i Servizi Sociali competenti di regolamentare le frequentazioni padre-figli, di porre a carico del marito un contributo a titolo di mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 450 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile nella misura che il Giudice vorrà stabilire secondo il suo prudente apprezzamento ed in applicazione dei principi di legge.
All'udienza presidenziale del 26.4.2023, sentita la sola parte ricorrente -attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente-, il Presidente delegato ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, del precedente decreto di fissazione di udienza e del verbale al resistente, fissando nuova udienza presidenziale in data 20.9.2023, ha altresì ordinato al INPS e Agenzia delle Parte_2
Entrate la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di parte resistente e disposto -attese le condizioni di grave precarietà economica del nucleo familiare e la riferita interruzione dei rapporti tra il padre ed i minori- che i Servizi Sociali del Comune di ST AR (in relazione al luogo di residenza dei minori) e del Comune di Como (residenza paterna), prendano in carico la situazione del nucleo familiare e dei minori e, in collaborazione con i rispettivi Servizi
Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a: - svolgere un accertamento psicosociale (ed eventualmente psicodiagnostico) sul nucleo familiare diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva dei minori, la qualità della relazione dei minori
e ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi
3 all'interesse dei minori e per verificare se l'attuale regime di affido esclusivo alla madre sia quello più tutelante e rispondente all'interesse dei minori oppure occorra apportare delle modifiche come suggerite;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari
o anche solo opportuni per i minori e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità nonché percorsi di psicoterapia individuale per i genitori;
- ripristinare -ove ne sussistano le condizioni, nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei minori e avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari e purché il padre manifesti un serio impegno ad una presenza effettiva e stabile nella vita dei figli- la relazione dei figli con il padre, provvedendo inizialmente ad avviare visite con modalità protette ed osservate, secondo quanto maggiormente corrispondente ai loro interessi, con progressivo e graduale ampliamento e/o liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per
i minori e per i genitori, della situazione psicofisica dei minori medesimi e dell'esito degli accertamenti svolti, con la predisposizione di un apposito calendario;
- svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale e trasmettendo una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto entro e non oltre il 10.9.2023.
Successivamente, all'udienza presidenziale del 9.5.2024, attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente, il Presidente ha nuovamente sentito la sola parte ricorrente, la quale ha meglio illustrato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico e si è riservato. Con ordinanza dell'11.5.2024 -osservato che non possa che essere confermato l'affidamento in via esclusiva dei figli minori alla madre, come disposto in sede di separazione, essendo incontestata la lontananza materiale e morale del padre che: a) si è reso irreperibile;
b) contatta i figli solo sporadicamente via telefono (da ultimo solo con messaggi); c) non appare interessato alla loro vita;
la ricorrente ha infatti dichiarato che il marito ha continuato a essere “latitante” e a non versare alcunché per il mantenimento dei figli (da due anni non li incontra e si è limitato a inviare un messaggio di auguri al mezzano a novembre 2023, per il suo settimo compleanno, mentre neppure quel gesto di affetto e vicinanza avrebbe manifestato per il più piccolo il giorno del suo compleanno nel febbraio u.s.); ritenuto, alla luce di quanto emerso e sopra riportato, che sia necessario disporre altresì - come richiesto dalla ricorrente - la concentrazione in capo alla madre affidataria di tutte le decisioni che attengono all'educazione, all'istruzione, alla salute, e alla residenza dei minori (c.d. affido super-esclusivo), stante la totale assenza del resistente che, da un lato, non consente in alcun modo la condivisione tra i genitori neppure delle decisioni più rilevanti per i figli e, dall'altro, li esporrebbe – in mancanza - ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel loro interesse;
rilevato, quanto ai profili economici, che la ricorrente lavora come addetta alle pulizie percependo uno stipendio mensile, comprensivo di straordinari, di € 1.000, a cui si aggiungono € 600 mensili a titolo di assegno unico;
la stessa vive unitamente ai tre figli in un alloggio Aler per cui paga un canone di locazione di
€ 200 mensili;
osservato, quanto alla situazione economico-reddituale del resistente, che non si dispone allo stato di informazioni al riguardo, giacché dalle indagini svolte è emerso che il predetto ha prestato l'ultima attività lavorativa in Italia nel 2021 per un paio di mensilità, mentre in precedenza ha lavorato circa 3 mesi
4 nel 2020 e, in modo continuativo, dal 30.10.2016 al 14.4.2018 come collaboratore familiare (cfr. estratto conto contributivo INPS); la ricorrente ha dichiarato che il marito ha sempre lavorato in Italia e in Svizzera presso privati e ha sempre mantenuto la famiglia, terminando di lavorare a giugno 2019, quando è andato in
Australia dalla figlia ed è tornato a gennaio 2020 a casa (cfr. verbale d'udienza del 26.4.2023); ritenuto che debba allo stato prevedersi quanto meno in via provvisoria un contributo mensile da porsi a carico del padre per il mantenimento dei figli pari a € 300 mensili (€ 100 per ciascuno di essi), oltre al 50% delle spese straordinarie;
osservato, infatti, che trattasi di una misura minima in ragione della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come finora rappresentata e documentata in atti, in attesa di ogni ulteriore informazione che sarà fornita nel prosieguo del giudizio, tenuto conto del fatto che il resistente gode di capacità lavorativa generica e specifica ed è tenuto ad attivarsi con ogni mezzo lecito al fine di reperire un'idonea occupazione lavorativa onde contribuire al mantenimento dei tre figli;
ritenuto che
l'assegno unico
e universale per la prole debba continuare a essere percepito interamente dalla ricorrente, in quanto genitore affidatario e collocatario della prole;
considerato che
nel resto possano essere confermate le condizioni di separazione vigenti, per quanto ancora attuali;- il Presidente delegato ha confermato le condizioni della separazione vigenti, specificando che l'affido esclusivo dei figli alla madre debba essere inteso ai sensi dell'art. 337 quater comma terzo cc, in via “super esclusiva”, attesa l'assenza per lungo tempo del padre dalla vita dei figli, dell'incertezza del suo attuale luogo di residenza e della mancanza di ogni contatto con i minori, ciò che rende diversamente impossibile alla ricorrente poterne gestire le esigenze e gli imprevisti, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei tre figli minori, l'importo mensile di € 100 ciascuno, per complessivi € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como, ha disposto che l'assegno unico e universale per la prole fosse interamente percepito dalla madre. Ha nominato se stessa il Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 5.11.2024.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.10.2024, si è costituito , Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figli, nonché di confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 300 mensili.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore
-rilevato che nessuna delle parti ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (né
l'emissione di pronuncia sullo status)- ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di ST AR proseguano negli incarichi conferiti con il verbale del 26.4.2023 e confermati con il verbale del 20.9.2023
(ripristinando - ove ne sussistano le condizioni, nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei minori e avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari e purché il padre manifesti un serio impegno a una presenza effettiva e stabile nella vita dei figli - la relazione dei figli con il padre, organizzando incontri, con modalità protette e osservate, in presenza qualora il padre si trovi in Italia e telefoniche qualora il padre rimanga all'estero) e depositino una relazione finale almeno dieci giorni prima della prossima udienza in cui
5 esprimere anche un parere sul miglior regime di affidamento e fissato, per la precisazione delle conclusioni,
l'udienza del 20.6.2025, previo deposito di documentazione economica aggiornata.
All'esito di tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto in sede giudiziale dei figli minori della coppia, in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto dell'età e degli elementi di valutazione acquisiti anche attraverso le indagini delegate ai Servizi Sociali che consentono di adottare provvedimenti rispondenti al loro interesse. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015 n. 19327).
Quanto alle questioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed esibita in giudizio, anche per ordine del Giudice istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. 11.1.2016,
n. 225).
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e si sono sposati in San OR su EG, il 10.9.2011. Parte_1 Controparte_1 Per_ Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Persona_3
(nato il [...]).
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 382/2021 del Tribunale di ST Arsizio.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 6 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori della coppia, (nata il [...]), (nato il Per_1 Per_2
23.11.2016) e (nato il [...]), il Collegio ritiene che, tenuto conto degli esiti degli Persona_3 accertamenti disposti e di tutte le risultanze agli atti, nel contesto degli incarichi già conferiti ai competenti
Servizi Sociali ed in dispositivo integrati, debbano integralmente confermarsi le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale dell'11.5.2024 soprariportata, che ha disposto l'affidamento super-esclusivo dei figli minori alla madre, le cui competenze genitoriali non sono mai state messe in dubbio.
Dagli accertamenti svolti, è infatti emerso come la madre sia riuscita nel tempo a ritrovare un equilibrio di vita, anche in assenza del marito, tale da riuscire a conciliare gli impegni lavorativi con le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli. La madre è in grado di leggere e rispondere in modo adeguato ai bisogni dei minori, e viene riconosciuta dai figli come figura di riferimento. …dall'incontro di osservazione della relazione madre-figli emerge un legame affettivo positivo tra i bambini e la signora, che funge da figura di supporto e di riferimento per i figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 3.5.2024) mentre il padre non svolge da tempo un ruolo genitoriale effettivo e partecipe rispetto alle scelte di vita dei figli -che non vede da anni e contatta telefonicamente in modo sporadico (cfr. verbale udienza del 9.5.2024)- e si è peraltro reso irreperibile ai Servizi Sociali, che non hanno quindi potuto ripristinare la relazione padre-figli (cfr. relazione dei Servizi
Sociali del 3.5.2024 e del 6.6.2025).
In questo contesto, risulta curato nell'aspetto e ordinato, …inizierà la scuola primaria come Per_3 Per_ anticipatario, risulta un bambino tranquillo e ben inserito all'interno del gruppo classe. È ben curato nell'aspetto e ordinato. Ha difficoltà linguistiche, probabilmente legate a povertà lessicale;
le insegnanti hanno inserito il minore nel progetto di alfabetizzazione e stilato a suo favore il PDP, è una ragazzina Per_1 molto studiosa e ben inserita all'interno del contesto scolastico. …ha usufruito dello sportello psicologico scolastico per riferire la sua fatica in merito alla figura paterna;
ha dichiarato di sentire il bisogno di mantenere contatti con il papà, anche se quando lo sente lui parla “solo male della mamma”…Durante il colloquio la minore ha raccontato di avere un legame positivo con la mamma, che “sta facendo di tutto” per lei e i suoi fratelli. …Ha raccontato inoltre che il papà, in passato, “faceva delle cose brutte, insultava la mia mamma” e ancora oggi ripresenterebbe gli stessi atteggiamenti durante le rare telefonate con la figlia. Per_1 sostiene che il padre la contatti tramite telefono o tablet, utilizzando anche dei messaggi ai quali lei non risponderebbe. Durante le conversazioni telefoniche, invece, che non avverrebbero di frequente, sembra che il sig. parli male della sig.ra . …La minore ha espresso la propria fatica nel dover gestire CP_1 Pt_1 tale situazione, affermando di non riuscire a reggere all'interno di questo conflitto, ma di non volerne parlare con la mamma per timore di appesantirla e caricarla di ulteriori preoccupazioni. (cfr. relazione dei Servizi
Sociali del 3.5.2024).
7 Resta dunque fermo il collocamento dei minori presso la madre, figura genitoriale principale di riferimento e con cui hanno sempre vissuto e, tenuto conto del quadro illustrato, considerata l'interruzione da tempo dei rapporti tra i minori ed il padre e la necessità che si provveda al ripristino della relazione, in modo mediato, attese le fatiche manifestate in particolare da e ove ne sussistano le condizioni, il Collegio ritiene altresì Per_1 di dover confermare gli incarichi ai competenti Servizi Sociali e Specialistici ASST, con il mantenimento di una effettiva presa in carico del nucleo familiare e con la specifica delega per l'eventuale ripresa della relazione padre-figli e l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno per i minori e per entrambi i genitori, come meglio indicato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n.
21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò detto, ha dichiarato di essere disoccupata, da giugno 2024 (cfr. certificato di Parte_1 disoccupazione del 1.6.2024) e di percepire € 610 mensili a titolo di assegno unico (cfr. autodichiarazione del
23.5.2025). Vive unitamente ai tre figli e alla propria madre -priva di reddito- in un alloggio Aler per cui paga un canone di locazione di € 105 mensili (cfr. contratto di locazione). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 950 nel 2023 (CU
2024) e pari a circa € 500 nel 2024 (CU 2025).
, invece, ha dichiarato di non avere un'occupazione stabile, percependo Controparte_1 saltuariamente uno stipendio di circa € 800 mensili (cfr. comparsa di costituzione del 4.11.2024, p. 7) ma non
8 ha ottemperato ai plurimi ordini di esibizione della documentazione economica emessi dal Giudice istruttore nel corso del giudizio, condotta valutabile ex art. 116 c.p.c. Dalle indagini svolte, è emerso che lo stesso ha prestato l'ultima attività lavorativa in Italia, nel 2021, per un paio di mensilità mentre, in precedenza, ha lavorato circa 3 mesi nel 2020 e, in modo continuativo, dal 30.10.2016 al 14.4.2018 come collaboratore familiare (cfr. estratto conto contributivo INPS da cui risulta un reddito annuo, nel 2017, di € 14.236). La moglie ha dichiarato che il marito ha sempre lavorato in Italia e in Svizzera presso privati e ha sempre mantenuto la famiglia, terminando di lavorare a giugno 2019, quando è andato in Australia dalla figlia ed è tornato a gennaio 2020 a casa (cfr. verbale d'udienza del 26.4.2023).
Alla luce di quanto sopra evidenziato -tenuto conto della situazione lavorativa, personale ed abitativa materna come sopra illustrata e pur non disponendosi di informazioni precise circa l'attuale situazione paterna, valutate le esigenze dei figli in considerazione dell'età e tenuto conto che la signora deve per legge percepire Pt_1
l'assegno unico per i figli e che anche il padre, privo di oneri di mantenimento diretto, deve contribuire quantomeno indirettamente al loro mantenimento, essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis e ss. c.c.)- il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli, nella misura minima di € 450 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di
Como. Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti presidenziali provvisori assunti.
Deve infine darsi atto che l'assegno unico ed universale per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla signora , quale genitore affidatario in via esclusiva e collocatario dei figli minori. Pt_1
L'assegno divorzile
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, avanzata dalla signora , il Collegio osserva preliminarmente Pt_1 che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno fornito un'interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge economicamente svantaggiato, in parte innovativa rispetto agli orientamenti precedenti, enunciando il seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, dopo le modifiche introdotte con la L. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (Cass., S.U.,
9 11.7.2018, n. 18287). Precisando come lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, le Sezioni Unite hanno quindi riconosciuto al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare, in posizione equiordinata, tutti i criteri indicati nell'art. 5 della L. 898/1970, attribuendo pertanto all'assegno sia natura assistenziale -fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi- sia natura compensativa-perequativa -considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi-, sia natura risarcitoria -rilevando le ragioni della decisione-, criterio quest'ultimo che, seppure citato nella motivazione della decisione, sembra avere un ruolo secondario, dal momento che non è stato riproposto nel principio di diritto enunciato. Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi rigorosamente accertare
“l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), purché tale disparità sia comunque “rilevante”. Dovrà quindi verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegare eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa
è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. 17.4.2019, n.
10781 e Cass. 17.4.2019, n. 10782).
Il Collegio ritiene pertanto, sulla base di quanto emerso e ricostruito, tenuto conto anche della mancata articolazione di prove orali ammissibili e della scarsa documentazione prodotta, che la signora non Pt_1 abbia fornito adeguata prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, secondo i principi di diritto soprarichiamati, non assolvendo in tal modo all'onere probatorio posto a suo carico.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al vaglio del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, il tenore della presente decisione, con una soccombenza parziale di entrambe le parti rispetto alle domande formulate, giustifica la compensazione delle spese di lite ed il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa o respinta, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Pt_1
, in data 10.9.2011 in San OR su EG (iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO - atto n. 6, parte I, anno 2011);
2. AFFIDA i figli minori, (nata il [...]), (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 Persona_3
20.2.2019), in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto-dovere del padre di vigilanza;
3. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di ST AR mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare e provvedano, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, a:
- ripristinare la relazione tra il padre e i figli -ove il padre lo richieda manifestando un serio interesse alla ripresa di una stabile relazione e le sue condizioni psicofisiche lo consentano e ove ne sussistano i presupposti- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno dei minori alla figura paterna, inizialmente con modalità osservate e protette, se ritenuto in Spazio Neutro e con facoltà di successiva liberalizzazione, regolamentandone tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse degli stessi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- sostenere la madre nella ricerca di un'attività lavorativa adeguata;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
11 5. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione Controparte_1 della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a
, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di € 450, Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
12 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. DÀ ATTO che la madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico per i figli, in quanto genitore affidatario super-esclusivo;
7. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla signora;
Pt_1
8. RIGETTA la domanda di condanna del resistente ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte ricorrente;
9. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San OR su EG, per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
ST AR.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 30.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa. Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LAURA CALABRESE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. GIUSEPPE VERNUCCIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como -
OGGETTO: RZ NT
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre:
Nel merito:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 10.09.2011 in San OR su
EG (MI) ed ordinare l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di San
OR Su EG;
1 - accertati il totale disinteresse e la condizione di abbandono, sia materiale che affettiva, del sig. CP_1 Per_ nei confronti dei figli, affidare i minori , e in via esclusiva alla madre che eserciterà, Per_1 Persona_3 quindi, in via “super esclusiva”, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma
c.c., la potestà genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, di carattere scolastico, sanitario ed inerenti il disbrigo di pratiche amministrative concernenti tutte le questioni che riguardano i minori, compresa l'autorizzazione al rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità degli stessi anche validi per l'espatrio;
- disporre che, qualora il padre dovesse fare richiesta di incontrare i figli, i Servizi Sociali del Comune di
ST AR valutino le più opportune modalità e tempi di incontro, in spazio neutro, previa verifica della personalità dello stesso;
- dato che il resistente si è costituito, tardivamente, nel presente giudizio senza produrre la documentazione relativa alla propria situazione economico-patrimoniale, riferendo di vivere e lavorare all'estero, disporre che il signor versi alla signora , quale contributo minimo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei minori, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 600,00 (seicento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero nella diversa misura ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria atta ad individuare l'esatto ammontare definitivo dell'assegno di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
- confermare che l'assegno unico e universale a favore della prole sia percepito interamente dalla madre;
- disporre che il signor corrisponda alla signora un assegno divorzile nella misura che il CP_1 Pt_1
Giudice vorrà stabilire secondo il suo prudente apprezzamento ed in applicazione dei principi di legge;
- stante l'evidente finalità dilatoria con cui controparte ha resistito in giudizio, costituendosi nella sua fase conclusiva ed omettendo di produrre la documentazione richiesta ai sensi di legge, condannare il resistente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento a favore della signora di una somma equitativamente Parte_1 determinata dal Giudice, oltre al risarcimento delle spese processuali.
2 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso così giudicare: Nel merito:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10 settembre 2011 in San OR su EG
(MI), ordinando l'annotazione nei registri dello Stato Civile nel Comune di San OR su EG;
Per_ 2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_1 Persona_3
3) Confermare in euro 300,00.- l'importo complessivo da corrispondersi mensilmente a titolo di mantenimento in favore dei figli minori;
In subordine: Per_ 4) In caso di conferma dell'affidamento in via esclusiva dei figli minori , e alla Per_1 Persona_3 madre, imporre a quest'ultima di garantire, tramite idonea regolamentazione, i rapporti genitoriali con il
2 padre, sia tramite incontri da effettuarsi con le modalità che l'Onorevole Tribunale riterrà idonee, sia tramite la possibilità per il signor , di poter contattare i figli telefonicamente e con delle Controparte_1 videochiamate.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare testi, nei termini che verranno concessi ed alla luce delle eventuali controdeduzioni e richieste istruttorie formulate dalla controparte.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 19.10.2022, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in SAN GIORGIO SU LEGNANO, il 10.9.2011 (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO - atto n. 6, parte I, anno 2011) con , dal quale si era separata con sentenza del Tribunale di ST Arsizio n. Controparte_1
382/2021 che prevedeva l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori della coppia, collocati presso la madre nella casa coniugale a quest'ultima assegnata, con facoltà per i genitori di concordare le modalità di frequentazione tra il padre e la prole in caso di presenza del padre in Italia e con diritto del padre di poter sentire giornalmente i figli telefonicamente quando si trova all'estero; concorso paterno al mantenimento dei figli per € 100 ciascuno. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido super-esclusivo a sé dei figli minori, Per_1
(nata il [...]), (nato il [...]) e (nato il [...]), con collocamento presso di Per_2 Persona_3 sé, di incaricare i Servizi Sociali competenti di regolamentare le frequentazioni padre-figli, di porre a carico del marito un contributo a titolo di mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 450 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile nella misura che il Giudice vorrà stabilire secondo il suo prudente apprezzamento ed in applicazione dei principi di legge.
All'udienza presidenziale del 26.4.2023, sentita la sola parte ricorrente -attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente-, il Presidente delegato ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, del precedente decreto di fissazione di udienza e del verbale al resistente, fissando nuova udienza presidenziale in data 20.9.2023, ha altresì ordinato al INPS e Agenzia delle Parte_2
Entrate la produzione in giudizio di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di parte resistente e disposto -attese le condizioni di grave precarietà economica del nucleo familiare e la riferita interruzione dei rapporti tra il padre ed i minori- che i Servizi Sociali del Comune di ST AR (in relazione al luogo di residenza dei minori) e del Comune di Como (residenza paterna), prendano in carico la situazione del nucleo familiare e dei minori e, in collaborazione con i rispettivi Servizi
Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a: - svolgere un accertamento psicosociale (ed eventualmente psicodiagnostico) sul nucleo familiare diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva dei minori, la qualità della relazione dei minori
e ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi
3 all'interesse dei minori e per verificare se l'attuale regime di affido esclusivo alla madre sia quello più tutelante e rispondente all'interesse dei minori oppure occorra apportare delle modifiche come suggerite;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari
o anche solo opportuni per i minori e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità nonché percorsi di psicoterapia individuale per i genitori;
- ripristinare -ove ne sussistano le condizioni, nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei minori e avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari e purché il padre manifesti un serio impegno ad una presenza effettiva e stabile nella vita dei figli- la relazione dei figli con il padre, provvedendo inizialmente ad avviare visite con modalità protette ed osservate, secondo quanto maggiormente corrispondente ai loro interessi, con progressivo e graduale ampliamento e/o liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per
i minori e per i genitori, della situazione psicofisica dei minori medesimi e dell'esito degli accertamenti svolti, con la predisposizione di un apposito calendario;
- svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale e trasmettendo una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto entro e non oltre il 10.9.2023.
Successivamente, all'udienza presidenziale del 9.5.2024, attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente, il Presidente ha nuovamente sentito la sola parte ricorrente, la quale ha meglio illustrato la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico e si è riservato. Con ordinanza dell'11.5.2024 -osservato che non possa che essere confermato l'affidamento in via esclusiva dei figli minori alla madre, come disposto in sede di separazione, essendo incontestata la lontananza materiale e morale del padre che: a) si è reso irreperibile;
b) contatta i figli solo sporadicamente via telefono (da ultimo solo con messaggi); c) non appare interessato alla loro vita;
la ricorrente ha infatti dichiarato che il marito ha continuato a essere “latitante” e a non versare alcunché per il mantenimento dei figli (da due anni non li incontra e si è limitato a inviare un messaggio di auguri al mezzano a novembre 2023, per il suo settimo compleanno, mentre neppure quel gesto di affetto e vicinanza avrebbe manifestato per il più piccolo il giorno del suo compleanno nel febbraio u.s.); ritenuto, alla luce di quanto emerso e sopra riportato, che sia necessario disporre altresì - come richiesto dalla ricorrente - la concentrazione in capo alla madre affidataria di tutte le decisioni che attengono all'educazione, all'istruzione, alla salute, e alla residenza dei minori (c.d. affido super-esclusivo), stante la totale assenza del resistente che, da un lato, non consente in alcun modo la condivisione tra i genitori neppure delle decisioni più rilevanti per i figli e, dall'altro, li esporrebbe – in mancanza - ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel loro interesse;
rilevato, quanto ai profili economici, che la ricorrente lavora come addetta alle pulizie percependo uno stipendio mensile, comprensivo di straordinari, di € 1.000, a cui si aggiungono € 600 mensili a titolo di assegno unico;
la stessa vive unitamente ai tre figli in un alloggio Aler per cui paga un canone di locazione di
€ 200 mensili;
osservato, quanto alla situazione economico-reddituale del resistente, che non si dispone allo stato di informazioni al riguardo, giacché dalle indagini svolte è emerso che il predetto ha prestato l'ultima attività lavorativa in Italia nel 2021 per un paio di mensilità, mentre in precedenza ha lavorato circa 3 mesi
4 nel 2020 e, in modo continuativo, dal 30.10.2016 al 14.4.2018 come collaboratore familiare (cfr. estratto conto contributivo INPS); la ricorrente ha dichiarato che il marito ha sempre lavorato in Italia e in Svizzera presso privati e ha sempre mantenuto la famiglia, terminando di lavorare a giugno 2019, quando è andato in
Australia dalla figlia ed è tornato a gennaio 2020 a casa (cfr. verbale d'udienza del 26.4.2023); ritenuto che debba allo stato prevedersi quanto meno in via provvisoria un contributo mensile da porsi a carico del padre per il mantenimento dei figli pari a € 300 mensili (€ 100 per ciascuno di essi), oltre al 50% delle spese straordinarie;
osservato, infatti, che trattasi di una misura minima in ragione della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come finora rappresentata e documentata in atti, in attesa di ogni ulteriore informazione che sarà fornita nel prosieguo del giudizio, tenuto conto del fatto che il resistente gode di capacità lavorativa generica e specifica ed è tenuto ad attivarsi con ogni mezzo lecito al fine di reperire un'idonea occupazione lavorativa onde contribuire al mantenimento dei tre figli;
ritenuto che
l'assegno unico
e universale per la prole debba continuare a essere percepito interamente dalla ricorrente, in quanto genitore affidatario e collocatario della prole;
considerato che
nel resto possano essere confermate le condizioni di separazione vigenti, per quanto ancora attuali;- il Presidente delegato ha confermato le condizioni della separazione vigenti, specificando che l'affido esclusivo dei figli alla madre debba essere inteso ai sensi dell'art. 337 quater comma terzo cc, in via “super esclusiva”, attesa l'assenza per lungo tempo del padre dalla vita dei figli, dell'incertezza del suo attuale luogo di residenza e della mancanza di ogni contatto con i minori, ciò che rende diversamente impossibile alla ricorrente poterne gestire le esigenze e gli imprevisti, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei tre figli minori, l'importo mensile di € 100 ciascuno, per complessivi € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como, ha disposto che l'assegno unico e universale per la prole fosse interamente percepito dalla madre. Ha nominato se stessa il Giudice istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 5.11.2024.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.10.2024, si è costituito , Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figli, nonché di confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 300 mensili.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore
-rilevato che nessuna delle parti ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (né
l'emissione di pronuncia sullo status)- ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di ST AR proseguano negli incarichi conferiti con il verbale del 26.4.2023 e confermati con il verbale del 20.9.2023
(ripristinando - ove ne sussistano le condizioni, nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei minori e avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari e purché il padre manifesti un serio impegno a una presenza effettiva e stabile nella vita dei figli - la relazione dei figli con il padre, organizzando incontri, con modalità protette e osservate, in presenza qualora il padre si trovi in Italia e telefoniche qualora il padre rimanga all'estero) e depositino una relazione finale almeno dieci giorni prima della prossima udienza in cui
5 esprimere anche un parere sul miglior regime di affidamento e fissato, per la precisazione delle conclusioni,
l'udienza del 20.6.2025, previo deposito di documentazione economica aggiornata.
All'esito di tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto in sede giudiziale dei figli minori della coppia, in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto dell'età e degli elementi di valutazione acquisiti anche attraverso le indagini delegate ai Servizi Sociali che consentono di adottare provvedimenti rispondenti al loro interesse. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015 n. 19327).
Quanto alle questioni economiche, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed esibita in giudizio, anche per ordine del Giudice istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. 11.1.2016,
n. 225).
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e si sono sposati in San OR su EG, il 10.9.2011. Parte_1 Controparte_1 Per_ Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Persona_3
(nato il [...]).
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 382/2021 del Tribunale di ST Arsizio.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 6 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori della coppia, (nata il [...]), (nato il Per_1 Per_2
23.11.2016) e (nato il [...]), il Collegio ritiene che, tenuto conto degli esiti degli Persona_3 accertamenti disposti e di tutte le risultanze agli atti, nel contesto degli incarichi già conferiti ai competenti
Servizi Sociali ed in dispositivo integrati, debbano integralmente confermarsi le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale dell'11.5.2024 soprariportata, che ha disposto l'affidamento super-esclusivo dei figli minori alla madre, le cui competenze genitoriali non sono mai state messe in dubbio.
Dagli accertamenti svolti, è infatti emerso come la madre sia riuscita nel tempo a ritrovare un equilibrio di vita, anche in assenza del marito, tale da riuscire a conciliare gli impegni lavorativi con le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli. La madre è in grado di leggere e rispondere in modo adeguato ai bisogni dei minori, e viene riconosciuta dai figli come figura di riferimento. …dall'incontro di osservazione della relazione madre-figli emerge un legame affettivo positivo tra i bambini e la signora, che funge da figura di supporto e di riferimento per i figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 3.5.2024) mentre il padre non svolge da tempo un ruolo genitoriale effettivo e partecipe rispetto alle scelte di vita dei figli -che non vede da anni e contatta telefonicamente in modo sporadico (cfr. verbale udienza del 9.5.2024)- e si è peraltro reso irreperibile ai Servizi Sociali, che non hanno quindi potuto ripristinare la relazione padre-figli (cfr. relazione dei Servizi
Sociali del 3.5.2024 e del 6.6.2025).
In questo contesto, risulta curato nell'aspetto e ordinato, …inizierà la scuola primaria come Per_3 Per_ anticipatario, risulta un bambino tranquillo e ben inserito all'interno del gruppo classe. È ben curato nell'aspetto e ordinato. Ha difficoltà linguistiche, probabilmente legate a povertà lessicale;
le insegnanti hanno inserito il minore nel progetto di alfabetizzazione e stilato a suo favore il PDP, è una ragazzina Per_1 molto studiosa e ben inserita all'interno del contesto scolastico. …ha usufruito dello sportello psicologico scolastico per riferire la sua fatica in merito alla figura paterna;
ha dichiarato di sentire il bisogno di mantenere contatti con il papà, anche se quando lo sente lui parla “solo male della mamma”…Durante il colloquio la minore ha raccontato di avere un legame positivo con la mamma, che “sta facendo di tutto” per lei e i suoi fratelli. …Ha raccontato inoltre che il papà, in passato, “faceva delle cose brutte, insultava la mia mamma” e ancora oggi ripresenterebbe gli stessi atteggiamenti durante le rare telefonate con la figlia. Per_1 sostiene che il padre la contatti tramite telefono o tablet, utilizzando anche dei messaggi ai quali lei non risponderebbe. Durante le conversazioni telefoniche, invece, che non avverrebbero di frequente, sembra che il sig. parli male della sig.ra . …La minore ha espresso la propria fatica nel dover gestire CP_1 Pt_1 tale situazione, affermando di non riuscire a reggere all'interno di questo conflitto, ma di non volerne parlare con la mamma per timore di appesantirla e caricarla di ulteriori preoccupazioni. (cfr. relazione dei Servizi
Sociali del 3.5.2024).
7 Resta dunque fermo il collocamento dei minori presso la madre, figura genitoriale principale di riferimento e con cui hanno sempre vissuto e, tenuto conto del quadro illustrato, considerata l'interruzione da tempo dei rapporti tra i minori ed il padre e la necessità che si provveda al ripristino della relazione, in modo mediato, attese le fatiche manifestate in particolare da e ove ne sussistano le condizioni, il Collegio ritiene altresì Per_1 di dover confermare gli incarichi ai competenti Servizi Sociali e Specialistici ASST, con il mantenimento di una effettiva presa in carico del nucleo familiare e con la specifica delega per l'eventuale ripresa della relazione padre-figli e l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno per i minori e per entrambi i genitori, come meglio indicato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n.
21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò detto, ha dichiarato di essere disoccupata, da giugno 2024 (cfr. certificato di Parte_1 disoccupazione del 1.6.2024) e di percepire € 610 mensili a titolo di assegno unico (cfr. autodichiarazione del
23.5.2025). Vive unitamente ai tre figli e alla propria madre -priva di reddito- in un alloggio Aler per cui paga un canone di locazione di € 105 mensili (cfr. contratto di locazione). Dalla documentazione economica in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 950 nel 2023 (CU
2024) e pari a circa € 500 nel 2024 (CU 2025).
, invece, ha dichiarato di non avere un'occupazione stabile, percependo Controparte_1 saltuariamente uno stipendio di circa € 800 mensili (cfr. comparsa di costituzione del 4.11.2024, p. 7) ma non
8 ha ottemperato ai plurimi ordini di esibizione della documentazione economica emessi dal Giudice istruttore nel corso del giudizio, condotta valutabile ex art. 116 c.p.c. Dalle indagini svolte, è emerso che lo stesso ha prestato l'ultima attività lavorativa in Italia, nel 2021, per un paio di mensilità mentre, in precedenza, ha lavorato circa 3 mesi nel 2020 e, in modo continuativo, dal 30.10.2016 al 14.4.2018 come collaboratore familiare (cfr. estratto conto contributivo INPS da cui risulta un reddito annuo, nel 2017, di € 14.236). La moglie ha dichiarato che il marito ha sempre lavorato in Italia e in Svizzera presso privati e ha sempre mantenuto la famiglia, terminando di lavorare a giugno 2019, quando è andato in Australia dalla figlia ed è tornato a gennaio 2020 a casa (cfr. verbale d'udienza del 26.4.2023).
Alla luce di quanto sopra evidenziato -tenuto conto della situazione lavorativa, personale ed abitativa materna come sopra illustrata e pur non disponendosi di informazioni precise circa l'attuale situazione paterna, valutate le esigenze dei figli in considerazione dell'età e tenuto conto che la signora deve per legge percepire Pt_1
l'assegno unico per i figli e che anche il padre, privo di oneri di mantenimento diretto, deve contribuire quantomeno indirettamente al loro mantenimento, essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis e ss. c.c.)- il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo paterno al mantenimento dei figli, nella misura minima di € 450 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di
Como. Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti presidenziali provvisori assunti.
Deve infine darsi atto che l'assegno unico ed universale per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla signora , quale genitore affidatario in via esclusiva e collocatario dei figli minori. Pt_1
L'assegno divorzile
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, avanzata dalla signora , il Collegio osserva preliminarmente Pt_1 che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno fornito un'interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge economicamente svantaggiato, in parte innovativa rispetto agli orientamenti precedenti, enunciando il seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, dopo le modifiche introdotte con la L. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (Cass., S.U.,
9 11.7.2018, n. 18287). Precisando come lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, le Sezioni Unite hanno quindi riconosciuto al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare, in posizione equiordinata, tutti i criteri indicati nell'art. 5 della L. 898/1970, attribuendo pertanto all'assegno sia natura assistenziale -fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi- sia natura compensativa-perequativa -considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi-, sia natura risarcitoria -rilevando le ragioni della decisione-, criterio quest'ultimo che, seppure citato nella motivazione della decisione, sembra avere un ruolo secondario, dal momento che non è stato riproposto nel principio di diritto enunciato. Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi rigorosamente accertare
“l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti (da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), purché tale disparità sia comunque “rilevante”. Dovrà quindi verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegare eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova del diritto invocato, sia quanto alla mancanza di mezzi propri sia quanto alla sussistenza della sperequazione e al fatto che la stessa
è stata determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio (Cass. 17.4.2019, n.
10781 e Cass. 17.4.2019, n. 10782).
Il Collegio ritiene pertanto, sulla base di quanto emerso e ricostruito, tenuto conto anche della mancata articolazione di prove orali ammissibili e della scarsa documentazione prodotta, che la signora non Pt_1 abbia fornito adeguata prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, secondo i principi di diritto soprarichiamati, non assolvendo in tal modo all'onere probatorio posto a suo carico.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al vaglio del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, il tenore della presente decisione, con una soccombenza parziale di entrambe le parti rispetto alle domande formulate, giustifica la compensazione delle spese di lite ed il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa o respinta, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Pt_1
, in data 10.9.2011 in San OR su EG (iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO - atto n. 6, parte I, anno 2011);
2. AFFIDA i figli minori, (nata il [...]), (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 Persona_3
20.2.2019), in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto-dovere del padre di vigilanza;
3. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di ST AR mantengano un'attenta presa in carico dei minori e del nucleo familiare e provvedano, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, a:
- ripristinare la relazione tra il padre e i figli -ove il padre lo richieda manifestando un serio interesse alla ripresa di una stabile relazione e le sue condizioni psicofisiche lo consentano e ove ne sussistano i presupposti- avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un nuovo accesso sereno dei minori alla figura paterna, inizialmente con modalità osservate e protette, se ritenuto in Spazio Neutro e con facoltà di successiva liberalizzazione, regolamentandone tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse degli stessi;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- sostenere la madre nella ricerca di un'attività lavorativa adeguata;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
4. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori per il padre) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
11 5. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione Controparte_1 della presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento a
, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile di € 450, Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
12 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. DÀ ATTO che la madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico per i figli, in quanto genitore affidatario super-esclusivo;
7. RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata dalla signora;
Pt_1
8. RIGETTA la domanda di condanna del resistente ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte ricorrente;
9. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San OR su EG, per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
ST AR.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 30.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa. Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
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