Art. 38-ter. (( (Piano dei conti integrato).)) (( 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 , costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilita' integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalita':
a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;
d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilita' integrata.
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite:
a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilita' finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;
c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies. ))
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilita' integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalita':
a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;
d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilita' integrata.
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite:
a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilita' finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;
c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies. ))