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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1126/2023
PROMOSSA DA
pagina 1 di 19 IN PROPRIO E N.Q. DI EREDE , Parte_1 Parte_2
(C.F. , domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
LOMBARDO CARMELO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Via Roma 200 97100 Controparte_1 P.IVA_1
Ragusa; rappresentato e difeso dall'avv. SALLEMI SEBASTIANO giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_2
(C.F. ), domiciliato in VIA CORSO ITALIA 59D Parte_3 C.F._2
C/O AVV. ROSSELLA DANILE CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GUARNACCIA
ROCCO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA G. DI VITTORIO, 1 97100 Controparte_3
RAGUSA; rappresentato e difeso dall'avv. D'AVOLA ALDO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA BOLOGNA 221 97019 Parte_4 C.F._3
VITTORIA; rappresentato e difeso dall'avv. NICOSIA ANDREA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA CAVALIER DE Parte_5 C.F._4
STEFANO N.128 97100 RAGUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. PLATANIA MARIA giusta procura in atti.
pagina 2 di 19 (C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA, 244 Controparte_4 P.IVA_2
95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 2.4.2025 le pari hanno concluso come in verbale e la causa è
stata assunta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 15.2.2016 conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
unitamente ai medici e , che ivi prestavano attività lavorativa, per
[...] Parte_4 Parte_5
sentirne accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del decesso della madre, Parte_2
con condanna dei medesimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non
[...]
patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, per una somma complessiva di € 500.000,00. L'attore allegava che la madre, affetta da varici all'arto inferiore sinistro, in data 8.3.2012, si era recata per una visita di controllo presso lo studio medico del dott. specialista in chirurgia vascolare, il Parte_4
quale le aveva suggerito il ricovero presso la “Clinica del Mediterraneo” di Ragusa per essere ivi sottoposta ad intervento chirurgico di “stripping” della safena.
L'intervento di rimozione della vena veniva eseguito il 13.3.2012 ed il giorno successivo la donna era stata dimessa dalla Clinica senza alcuna prescrizione farmacologica, fatta salva l'applicazione di pagina 3 di 19 bendaggio elastico sull'arto operato da mantenere fino al 20.3.2012. In tale data, si era Parte_2
recata presso la predetta struttura sanitaria per la rimozione dei punti di sutura.
L'attore spiegava, altresì, che la notte tra il 21 ed il 22 marzo 2012 la madre aveva accusato gravi difficoltà respiratorie, prontamente comunicate al medico curante, dott.ssa la quale Parte_3
prescriveva Deltacortene, Eparina e Diuresix. riferiva i malesseri in corso anche al Parte_2
il quale, a fronte dei disturbi comunicatigli, la invitava ad attenersi alle sue sole indicazioni e Pt_4
non a quelle di altri medici. Pertanto, in adesione alle indicazioni ricevute, la ometteva di Parte_2
assumere i farmaci prescrittile dal medico curante. Sennonché, in data 30.3.2012, gravissimi disturbi rendevano necessario il trasporto della predetta presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Mazzarino,
ove i sanitari, eseguiti interventi di ossigenoterapia ed eparina, riscontravano a mezzo TAC torace una
“embolia polmonare aggravata”. Le condizioni di salute della donna erano gravissime e d'urgenza veniva, quindi, trasportata presso il nosocomio Sant'Elia di Caltanissetta e condotta in rianimazione,
ove veniva intubata, sedata e ventilata. Alle ore 10:30, la donna all'esame dei medici si presentava cianotica, con pressione arteriosa non rilevabile e pulsazione debole del polso. Durante la esecuzione della TAC all'encefalo la donna subiva due episodi di arresto cardiaco, trattati con manovre rianimatorie e somministrazione di farmaci. Alle 11:30 veniva trasferita in emodinamica nel tentativo di eseguire “trombolisi locoregionale conseguente ad embolia polmonare massiva”. Condotta
nuovamente in rianimazione, alle ore 14:30, a seguito di ulteriore arresto cardiaco, la donna decedeva.
pagina 4 di 19 Il spiegava che unitamente ai familiari, ritenendo sussistenti profili di responsabilità colposa in Pt_1
capo ai sanitari che avevano avuto in cura la madre, aveva sporto denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Mazzarino.
Nel corso delle indagini preliminari venivano acquisite le cartelle cliniche e disposta consulenza medico-legale, la quale concludeva che il decesso di andava ascritto alla condotta Parte_2
colposa dei sanitari della Clinica del Mediterraneo di Ragusa.
Ultimate le indagini preliminari, (medico operante) e (assistente in Parte_4 Parte_5
sala operatoria) venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Ragusa per avere in cooperazione tra loro, per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia professionale, determinato la morte di Parte_2
[...]
, unitamente al padre ed ai fratelli, tutti nella qualità di prossimi congiunti della de cuius, Parte_1
si costituiva parte civile nei confronti di e nel procedimento penale Parte_4 Parte_5
iscritto al n. 5159/13 RGNR avanti al Tribunale di Ragusa, salvo poi a depositare, in data 21.5.2015,
formale atto di rinuncia alla costituzione di parte civile;
successivamente notificava l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Ragusa ed avanzava domanda risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria e dei medici sopra indicati.
Nel giudizio di primo grado si costituivano i convenuti ed i terzi chiamati in garanzia, per contestare la fondatezza dell'avversa domanda della quale chiedevano il rigetto.
In corso di causa venivano depositate le memorie ex art.183, c.VI, cpc.
pagina 5 di 19 Nel contempo il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 759/18 assolveva entrambi gli imputati dal reato loro ascritto con la formula perché il fatto non sussiste e non costituisce reato. Avverso la predetta sentenza di assoluzione veniva proposto appello agli effetti civili nei confronti di entrambi gli imputati dalle parti civili ed i relativi atti di gravame venivano offerti in comunicazione da parte attrice con nota di deposito del 12.10.2018.
Con ordinanza del 16.10.2018 il G.I., al fine di verificare la operatività dell'art. 75 co. 3 c.p.p., invitava i convenuti a depositare copia della dichiarazione di rinuncia alla costituzione di parte civile formalizzata da parte attrice nel processo penale e, quindi, invitava le parti a precisare le conclusioni sulla questione preliminare ex art. 75 c.p.p. sollevata dalle parti e comunque rilevabile d'ufficio.
Rigettate le richieste istruttorie e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva decisa con la sentenza n.1094/23 con la quale il Tribunale di Ragusa così statuiva: “rigetta la domanda attorea;
dichiara assorbite tutte le domande di garanzia;
condanna l'attore a rifondere le spese di lite alla al dott. al dott. a Controparte_1 Parte_4 Parte_5 [...]
ed all' liquidandole in € 7.500,00 oltre i.v.a. c.p.a. Controparte_5 Controparte_2
rimborso spese forfetario nella misura del 15% per ciascuna delle controparti;
condanna l' CP_2
a rifondere le spese di lite alla dott.ssa e a liquidate in €
[...] Parte_3 CP_3
7.500,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15% per ciascuna delle controparti”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidandolo a tre distinti motivi. Parte_1
pagina 6 di 19 Si sono costituiti tutti gli appellati, con la sola eccezione di , per contestare Controparte_2
l'ammissibilità e la fondatezza del proposto gravame.
All'udienza di discussione del 2.4.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22,
è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
---------------------------------
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitasi Controparte_2
seppure ritualmente citata.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo , dopo avere preliminarmente insistito per l'ammissione dei mezzi Parte_1
istruttori già chiesti in primo grado, ha censurato la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui non ha riconosciuto ed affermato l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale. Sul punto il primo Giudice ha così motivato: “Ciò posto, l'azione intrapresa dall'attore in questo giudizio era stata
preceduta dalla sua costituzione di parte civile nel processo penale avviato a carico dei medici odierni
convenuti: ricorre quindi la prima ipotesi di cui all'art. 75 co. 3 c.p.p., che tuttavia non ha determinato
la sospensione del presente giudizio in quanto emersa solo successivamente al passaggio in giudicato
della sentenza penale, con cui gli imputati sono stati assolti “perché il fatto non sussiste e, comunque,
non costituisce reato”. Il capo penale è passato in giudicato, dato che la sentenza è stata appellata
solo dalle parti civili.
pagina 7 di 19 Conseguentemente, l'accertamento che il fatto non sussiste fa stato nel presente giudizio ai sensi
dell'art. 652 c.p.p., dato che l'attore si era costituito parte civile e non ricorrendo l'ipotesi eccettuativa
dell'esercizio dell'azione civile ai sensi del co. 2 dell'art. 75, essendo stata questa esercitata, come si è
visto, ai sensi del co.
3. Del resto, la sospensione del giudizio civile ai sensi della disposizione da
ultimo richiamata si giustifica proprio nella natura pregiudiziale del processo penale in tale ipotesi.
Orbene, la sentenza di assoluzione ha accertato l'insussistenza del fatto, non essendo tale conclusione
intaccata dalla contestuale affermazione che comunque il fatto non costituisce reato, trattandosi di
formula subordinata rispetto alla prima.
In particolare, nella sentenza di assoluzione si accerta:
1. che la condotta sanitaria profilattica e preventiva dell'immediato post-operatorio è stata corretta e
conforme ai protocolli ed alle linee guida di rilievo;
2. che al primo controllo successivo all'intervento non risultavano complicanze o sintomi e segni
clinici di potenziale trombosi venosa profonda;
3. che l'effettuazione successiva di esami strumentali ecocolordoppler non avrebbe influito sul
processo eziologico che condusse al decesso.
È quindi definitivamente accertato sia l'esatto adempimento da parte dei sanitari (punti 1 e 2) sia
l'insussistenza del nesso di causalità (punto 3).
Ne consegue il rigetto della domanda con assorbimento delle domande di garanzia”.
La trascritta motivazione appare assolutamente corretta ed esente da censura.
pagina 8 di 19 Va ribadito che , a seguito della denuncia-querela sporta nei confronti di Parte_1 Parte_4
e ritenuti responsabili del decesso di si è costituito parte civile, Parte_5 Parte_2
unitamente al padre ed ai fratelli, nel giudizio penale avviato contro i predetti sanitari imputati del reato di cui agli artt.110 e 589 cp, salvo, poi, revocare la costituzione di parte civile ed avviare l'autonomo giudizio civile concluso con la sentenza oggetto del gravame che occupa. Nelle more della definizione del processo civile, che non è stato interrotto ai sensi dell'art.75, c.III, cpp in quanto la pendenza del processo penale è emersa solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, il Tribunale di
Ragusa ha assolto e dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste Persona_1 Parte_5
e, comunque, non costituisce reato. La sentenza penale, per come non contestato tra le parti, è stata impugnata dalle parti civili costituite solo per quanto concerne le statuizioni rese nei loro confronti,
passando, invece, in giudicato nella parte relativa alla assoluzione degli imputati.
Ciò esposto, occorre muovere dalla disposizione contenuta nell'art.652, c.I, cpp a tenore del quale “La
sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che
il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal
danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in
condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in
sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”.
pagina 9 di 19 La norma, specificatamente rivolta, a differenza del successivo art.654 cpp, ai giudizi civili aventi ad oggetto domande restitutorie e/o risarcitorie, quale quello che occupa, prevede chiaramente che la sentenza penale irrevocabile abbia efficacia di giudicato, quanto alle ipotesi ivi elencate, anche nel giudizio civile allorquando il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.75, c.II, cpp, che ricorre allorquando l'azione civile sia stata avviata prima del processo penale e non sia stata in esso trasferita attraverso la costituzione di parte civile, o sia stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile in sede penale.
Nel caso a mano, incontestato che si sia dapprima costituito parte civile nel processo Parte_1
penale, avendo di poi revocato la costituzione per avviare un autonomo giudizio civile, non vi è quindi dubbio che la sentenza penale di assoluzione, ormai irrevocabile nella parte in cui ha assolto gli imputati e perché il fatto non sussiste e, comunque, non costituisce reato, abbia efficacia Pt_4 Pt_5
di giudicato anche nella presente sede civile.
La giurisprudenza di legittimità, può volte intervenuta nell'esegesi dell'art.652 cpp, ha affermato che
“L'art. 652 c.p.p., in attuazione di una specifica direttiva della legge di delega (art. 2, n. 23, legge 16
febbraio 1987 n. 81), ha previsto che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso dal danneggiato (o nell'interesse dello stesso, come da precisazione
pagina 10 di 19 introdotta dell'art. 9 l. 27 marzo 2001 n. 97 con riferimento alle azioni risarcitorie esercitate nei
giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti), che si sia costituito o sia stato
posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato
abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2.
L'effettiva portata di tale riferimento, non del tutto evidente ad una prima lettura, poiché l'art. 75,
comma 2, recita "l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata
iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile", risulta più chiara se si interpreta il
secondo comma alla luce del terzo, il quale recita "se l'azione è proposta in sede civile nei confronti
dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di
primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad
impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge" (il primo comma regola il trasferimento nel
processo penale dell'azione civile proposta davanti al giudice civile).
E, in effetti, la vera portata dell'art. 75, comma 2, che attiene alla possibilità di svolgimento (senza
essere sospesa) dell'azione civile in sede civile, si desume, a contrario, dal comma 3, che prevede la
sospensione del giudizio civile (salvo le eccezioni previste dalla legge, relative a varie ipotesi di
impedimenti al regolare svolgimento del processo penale o della azione civile inserita nello stesso) se,
precedentemente alla instaurazione del giudizio civile, vi è stata costituzione di parte civile (che, se
non già revocata, perde effetto per il fatto stesso della proposizione dell'azione in sede civile: art. 82,
comma 2) o vi è stata la pronuncia della sentenza penale di primo grado.
pagina 11 di 19 In sostanza, di norma, il danneggiato dal reato, nel caso in cui sia stato posto in grado di costituirsi
parte civile, solo instaurando il giudizio civile prima della conclusione del giudizio penale di primo
grado, e senza essersi in precedenza costituito parte civile, può agire in sede civile, evitando di
incorrere nella sospensione del relativo giudizio e di subire gli effetti del successivo giudicato penale
di assoluzione. Tale ricostruzione, che è l'unica idonea a coordinare in maniera logica le varie
rilevanti disposizioni e che, infatti, è quella suggerita da numerosi approfondimenti dottrinali, è stata
confermata da Cass., Sezioni unite civili, 5 novembre 2001 n. 13682, secondo cui "la sentenza penale
di assoluzione non fa stato nel giudizio civile di danno, se questo non deve essere sospeso (artt. 75.2 e
652.1)" (mentre "può aver efficacia di giudicato quella di condanna (art. 651), nonostante che il
giudizio in confronto dell'imputato sia proseguito davanti al giudice civile").
È opportuno precisare che momento preclusivo della facoltà di un giudizio civile di risarcimento che
possa avere autonomo contenuto deve intendersi quello della pronuncia della sentenza mediante la
lettura del dispositivo nella pubblica udienza. Infatti nel processo penale la sentenza sussiste fin dal
momento della lettura anche del solo suo dispositivo nella pubblica udienza (cfr. l'art. 545, comma 1,
c.p.p., secondo cui la sentenza è pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo), e, del resto
il riferimento alla pronuncia della sentenza di primo grado ha, tra l'altro, la finalità di limitare il
potere del danneggiato, che sia stato posto in grado di partecipare al processo penale, di sfuggire agli
effetti del giudizio penale che si prospettino a lui sfavorevoli.
pagina 12 di 19 Nella specie sussistono i presupposti per l'operatività del vincolo di giudicato previsto dall'art. 652
c.p.p., perché, come accertato in sede di merito, tutti i ricorrenti erano stati posti in grado di
partecipare al giudizio penale o addirittura si erano costituiti come parti civili nel medesimo. D'altra
parte, come precisato nella sentenza impugnata, la proposizione del giudizio civile è avvenuta il
26.4.1996 (deposito del ricorso), e quindi successivamente, sia pure di pochi giorni, alla pronuncia
della sentenza penale, avvenuta il 23.4.1996. Né rileva l'eventuale revoca della costituzione di parte
civile, che, comunque, non è stata seguita da tempestiva proposizione del giudizio civile. Infatti la
precisazione dell'art. 82, comma 4, c.p.p., secondo cui la revoca della costituzione di parte civile non
preclude il successivo esercizio dell'azione civile, opera su un piano diverso rispetto alle norme
sull'efficacia di giudicato del giudicato penale nel giudizio civile, che non sono derogate”. (v. Cass.
4775/04; v. anche Cass. pen., S.U., 29 maggio 2008-28 ottobre 2008, n. 40049; analogamente, tra le altre, Cass., 2 marzo 2010, n. 4961).
Anche le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse nei medesimi termini formulando il seguente principio di diritto: “la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e
654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione
dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in
via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che
il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
pagina 13 di 19 nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il
risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per
prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a
tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i
fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto
dell'applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione); b) che, in quest'ultimo caso,
il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente
ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile, ha proceduto ad
un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)” (v. Cass. Pen., sez.
unite, n.1768/11).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice penale ha ampiamente esposte le ragioni poste a base della sentenza di assoluzione, avendo accertato l'insussistenza del fatto.
In particolare, nel corso del giudizio penale è stato accertato, così come indicato nella sentenza di assoluzione:
1. che la condotta sanitaria profilattica e preventiva dell'immediato post-operatorio è stata corretta e conforme ai protocolli ed alle linee guida di rilievo;
2. che al primo controllo successivo all'intervento non risultavano complicanze o sintomi e segni clinici di potenziale trombosi venosa profonda;
pagina 14 di 19 3. che l'effettuazione successiva di esami strumentali ecocolordoppler non avrebbe influito sul processo eziologico che condusse al decesso.
È stato, quindi, definitivamente accertato sia l'esatto adempimento da parte dei sanitari (punti 1 e 2) sia l'insussistenza del nesso di causalità (punto 3).
Bene, quindi, ha fatto il primo Giudice ad escludere l'applicabilità dell'art.75, c.II, cpp, invocato dall'appellante, a tenore del quale “L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile”, in ragione di quanto sopra esposto in punto alla previa iniziativa assunta dal attraverso la costituzione di Pt_1
parte civile nel processo penale, ed, al contrario, nell'inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art.75,
c.III, cpp, pur non ordinando la sospensione del giudizio civile per avere appreso della pendenza di quello penale solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Nulla questio, quindi, sulla efficacia di giudicato nel presente giudizio civile della sentenza penale di assoluzione, ormai irrevocabile, pronunciata nei confronti di e di Parte_4 Parte_5
Né, del resto, appare rilevante la circostanza che l'assoluzione sia stata pronunciata con la doppia formula “perché il fatto non sussiste” e, comunque, “non costituisce reato”, in quanto, oltre a trattarsi di formula secondaria, introdotta anche per escludere anche la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato (la colpa), essa non inficia certamente la valenza della prima.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante e per come si ricava dalla lettura della parte motiva della sentenza penale, l'assoluzione è stata pronunciata ai sensi del comma I dell'art.530 cpp e pagina 15 di 19 non del comma II, non ricavandosi in alcun modo una presunta insufficienza e/o contraddittorietà delle prove.
Per tali ragioni il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo grado per l'omessa Pt_1
valutazione della responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento e per fatto degli ausiliari.
Anche questo motivo merita di essere respinto.
Ed invero, la sentenza penale di assoluzione estende la propria efficacia di giudicato nel presente giudizio civile anche nei confronti della struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento chirurgico. La Corte di cassazione ha, infatti, chiarito che "Nella controversia civile di responsabilità
sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al
risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c.
per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di
cura, la sentenza - pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato
(o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta
irrevocabile - che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in forza di
accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e
l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di
danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso
accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., dalla
pagina 16 di 19 convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore
danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente
coltivata" (v. Cass 26811/22). La invero, ha tempestivamente dedotto Controparte_1
l'estensione anche nei propri confronti della efficacia del giudicato penale di assoluzione dei medici.
Con il terzo motivo, infine, la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte relativa alla statuizione delle spese che, a parere dell'appellante, meritavano di essere compensate “stante la complessità della controversia, la sostanziale assenza di una fase istruttoria e, soprattutto, la pronta collaborazione di parte appellante nel fornire al Signor Giudice tutti i documenti da questi richiesti a tutte le parti processuali”; è stata, inoltre, lamentata l'ingiustizia della statuizione anche nella parte in cui estende la condanna al pagamento delle spese relative alle compagnie di assicurazione chiamate in causa dai convenuti e non da parte attrice.
Ritiene questa Corte che il primo Giudice abbia fatto buon governo delle regole processuali che disciplinano il riparto delle spese del giudizio, avendo correttamente posto a carico dell'attore soccombente il pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e delle compagnie di assicurazione da questi chiamate in garanzia ed addossando, invece, alla struttura sanitaria il pagamento delle spese sostenute da e dal suo assicuratore “in quanto la domanda svolta nei confronti della Parte_3
dott.ssa non trova alcuna giustificazione nelle domande precedentemente svolte nel presente Pt_3
giudizio, non emergendone alcun profilo di responsabilità della dottoressa chiamata, mentre la pagina 17 di 19 domanda di garanzia svolta da quest'ultima trova comunque giustificazione nella domanda svolta nei suoi confronti”.
Anche il terzo motivo di appello va, pertanto, respinto.
Il rigetto dei motivi di appello proposti da rende superfluo l'esame delle domande di Parte_1
manleva proposte dagli appellati nei confronti delle compagnie assicurative.
Le spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati , Parte_4 Parte_5
e , liquidate come in dispositivo, vanno poste a Controparte_1 Controparte_5
carico dell'appellante; alcuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti di Controparte_2
rimasta contumace. Stimasi, infine, equo compensare le spese tra l'appellante e gli appellati
[...] [...]
e , nei cui confronti l'appellante non ha svolto domanda Parte_3 Controparte_3
alcuna ed ai quali l'atto di appello è stato notificato solo quale “litis denuntiatio”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1094/23 del Tribunale di Ragusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati
, e , liquidate, per Parte_4 Parte_5 Controparte_1 Controparte_5
ciascuno di essi, in €.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
compensa le spese tra l'appellante e gli appellati e;
Parte_3 Controparte_3
pagina 18 di 19 dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1126/2023
PROMOSSA DA
pagina 1 di 19 IN PROPRIO E N.Q. DI EREDE , Parte_1 Parte_2
(C.F. , domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
LOMBARDO CARMELO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in Via Roma 200 97100 Controparte_1 P.IVA_1
Ragusa; rappresentato e difeso dall'avv. SALLEMI SEBASTIANO giusta procura in atti.
(C.F. ). Controparte_2
(C.F. ), domiciliato in VIA CORSO ITALIA 59D Parte_3 C.F._2
C/O AVV. ROSSELLA DANILE CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GUARNACCIA
ROCCO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA G. DI VITTORIO, 1 97100 Controparte_3
RAGUSA; rappresentato e difeso dall'avv. D'AVOLA ALDO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA BOLOGNA 221 97019 Parte_4 C.F._3
VITTORIA; rappresentato e difeso dall'avv. NICOSIA ANDREA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA CAVALIER DE Parte_5 C.F._4
STEFANO N.128 97100 RAGUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. PLATANIA MARIA giusta procura in atti.
pagina 2 di 19 (C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA, 244 Controparte_4 P.IVA_2
95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 2.4.2025 le pari hanno concluso come in verbale e la causa è
stata assunta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 15.2.2016 conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
unitamente ai medici e , che ivi prestavano attività lavorativa, per
[...] Parte_4 Parte_5
sentirne accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del decesso della madre, Parte_2
con condanna dei medesimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non
[...]
patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, per una somma complessiva di € 500.000,00. L'attore allegava che la madre, affetta da varici all'arto inferiore sinistro, in data 8.3.2012, si era recata per una visita di controllo presso lo studio medico del dott. specialista in chirurgia vascolare, il Parte_4
quale le aveva suggerito il ricovero presso la “Clinica del Mediterraneo” di Ragusa per essere ivi sottoposta ad intervento chirurgico di “stripping” della safena.
L'intervento di rimozione della vena veniva eseguito il 13.3.2012 ed il giorno successivo la donna era stata dimessa dalla Clinica senza alcuna prescrizione farmacologica, fatta salva l'applicazione di pagina 3 di 19 bendaggio elastico sull'arto operato da mantenere fino al 20.3.2012. In tale data, si era Parte_2
recata presso la predetta struttura sanitaria per la rimozione dei punti di sutura.
L'attore spiegava, altresì, che la notte tra il 21 ed il 22 marzo 2012 la madre aveva accusato gravi difficoltà respiratorie, prontamente comunicate al medico curante, dott.ssa la quale Parte_3
prescriveva Deltacortene, Eparina e Diuresix. riferiva i malesseri in corso anche al Parte_2
il quale, a fronte dei disturbi comunicatigli, la invitava ad attenersi alle sue sole indicazioni e Pt_4
non a quelle di altri medici. Pertanto, in adesione alle indicazioni ricevute, la ometteva di Parte_2
assumere i farmaci prescrittile dal medico curante. Sennonché, in data 30.3.2012, gravissimi disturbi rendevano necessario il trasporto della predetta presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Mazzarino,
ove i sanitari, eseguiti interventi di ossigenoterapia ed eparina, riscontravano a mezzo TAC torace una
“embolia polmonare aggravata”. Le condizioni di salute della donna erano gravissime e d'urgenza veniva, quindi, trasportata presso il nosocomio Sant'Elia di Caltanissetta e condotta in rianimazione,
ove veniva intubata, sedata e ventilata. Alle ore 10:30, la donna all'esame dei medici si presentava cianotica, con pressione arteriosa non rilevabile e pulsazione debole del polso. Durante la esecuzione della TAC all'encefalo la donna subiva due episodi di arresto cardiaco, trattati con manovre rianimatorie e somministrazione di farmaci. Alle 11:30 veniva trasferita in emodinamica nel tentativo di eseguire “trombolisi locoregionale conseguente ad embolia polmonare massiva”. Condotta
nuovamente in rianimazione, alle ore 14:30, a seguito di ulteriore arresto cardiaco, la donna decedeva.
pagina 4 di 19 Il spiegava che unitamente ai familiari, ritenendo sussistenti profili di responsabilità colposa in Pt_1
capo ai sanitari che avevano avuto in cura la madre, aveva sporto denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Mazzarino.
Nel corso delle indagini preliminari venivano acquisite le cartelle cliniche e disposta consulenza medico-legale, la quale concludeva che il decesso di andava ascritto alla condotta Parte_2
colposa dei sanitari della Clinica del Mediterraneo di Ragusa.
Ultimate le indagini preliminari, (medico operante) e (assistente in Parte_4 Parte_5
sala operatoria) venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Ragusa per avere in cooperazione tra loro, per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia professionale, determinato la morte di Parte_2
[...]
, unitamente al padre ed ai fratelli, tutti nella qualità di prossimi congiunti della de cuius, Parte_1
si costituiva parte civile nei confronti di e nel procedimento penale Parte_4 Parte_5
iscritto al n. 5159/13 RGNR avanti al Tribunale di Ragusa, salvo poi a depositare, in data 21.5.2015,
formale atto di rinuncia alla costituzione di parte civile;
successivamente notificava l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Ragusa ed avanzava domanda risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria e dei medici sopra indicati.
Nel giudizio di primo grado si costituivano i convenuti ed i terzi chiamati in garanzia, per contestare la fondatezza dell'avversa domanda della quale chiedevano il rigetto.
In corso di causa venivano depositate le memorie ex art.183, c.VI, cpc.
pagina 5 di 19 Nel contempo il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 759/18 assolveva entrambi gli imputati dal reato loro ascritto con la formula perché il fatto non sussiste e non costituisce reato. Avverso la predetta sentenza di assoluzione veniva proposto appello agli effetti civili nei confronti di entrambi gli imputati dalle parti civili ed i relativi atti di gravame venivano offerti in comunicazione da parte attrice con nota di deposito del 12.10.2018.
Con ordinanza del 16.10.2018 il G.I., al fine di verificare la operatività dell'art. 75 co. 3 c.p.p., invitava i convenuti a depositare copia della dichiarazione di rinuncia alla costituzione di parte civile formalizzata da parte attrice nel processo penale e, quindi, invitava le parti a precisare le conclusioni sulla questione preliminare ex art. 75 c.p.p. sollevata dalle parti e comunque rilevabile d'ufficio.
Rigettate le richieste istruttorie e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva decisa con la sentenza n.1094/23 con la quale il Tribunale di Ragusa così statuiva: “rigetta la domanda attorea;
dichiara assorbite tutte le domande di garanzia;
condanna l'attore a rifondere le spese di lite alla al dott. al dott. a Controparte_1 Parte_4 Parte_5 [...]
ed all' liquidandole in € 7.500,00 oltre i.v.a. c.p.a. Controparte_5 Controparte_2
rimborso spese forfetario nella misura del 15% per ciascuna delle controparti;
condanna l' CP_2
a rifondere le spese di lite alla dott.ssa e a liquidate in €
[...] Parte_3 CP_3
7.500,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15% per ciascuna delle controparti”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidandolo a tre distinti motivi. Parte_1
pagina 6 di 19 Si sono costituiti tutti gli appellati, con la sola eccezione di , per contestare Controparte_2
l'ammissibilità e la fondatezza del proposto gravame.
All'udienza di discussione del 2.4.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22,
è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitasi Controparte_2
seppure ritualmente citata.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo , dopo avere preliminarmente insistito per l'ammissione dei mezzi Parte_1
istruttori già chiesti in primo grado, ha censurato la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui non ha riconosciuto ed affermato l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale. Sul punto il primo Giudice ha così motivato: “Ciò posto, l'azione intrapresa dall'attore in questo giudizio era stata
preceduta dalla sua costituzione di parte civile nel processo penale avviato a carico dei medici odierni
convenuti: ricorre quindi la prima ipotesi di cui all'art. 75 co. 3 c.p.p., che tuttavia non ha determinato
la sospensione del presente giudizio in quanto emersa solo successivamente al passaggio in giudicato
della sentenza penale, con cui gli imputati sono stati assolti “perché il fatto non sussiste e, comunque,
non costituisce reato”. Il capo penale è passato in giudicato, dato che la sentenza è stata appellata
solo dalle parti civili.
pagina 7 di 19 Conseguentemente, l'accertamento che il fatto non sussiste fa stato nel presente giudizio ai sensi
dell'art. 652 c.p.p., dato che l'attore si era costituito parte civile e non ricorrendo l'ipotesi eccettuativa
dell'esercizio dell'azione civile ai sensi del co. 2 dell'art. 75, essendo stata questa esercitata, come si è
visto, ai sensi del co.
3. Del resto, la sospensione del giudizio civile ai sensi della disposizione da
ultimo richiamata si giustifica proprio nella natura pregiudiziale del processo penale in tale ipotesi.
Orbene, la sentenza di assoluzione ha accertato l'insussistenza del fatto, non essendo tale conclusione
intaccata dalla contestuale affermazione che comunque il fatto non costituisce reato, trattandosi di
formula subordinata rispetto alla prima.
In particolare, nella sentenza di assoluzione si accerta:
1. che la condotta sanitaria profilattica e preventiva dell'immediato post-operatorio è stata corretta e
conforme ai protocolli ed alle linee guida di rilievo;
2. che al primo controllo successivo all'intervento non risultavano complicanze o sintomi e segni
clinici di potenziale trombosi venosa profonda;
3. che l'effettuazione successiva di esami strumentali ecocolordoppler non avrebbe influito sul
processo eziologico che condusse al decesso.
È quindi definitivamente accertato sia l'esatto adempimento da parte dei sanitari (punti 1 e 2) sia
l'insussistenza del nesso di causalità (punto 3).
Ne consegue il rigetto della domanda con assorbimento delle domande di garanzia”.
La trascritta motivazione appare assolutamente corretta ed esente da censura.
pagina 8 di 19 Va ribadito che , a seguito della denuncia-querela sporta nei confronti di Parte_1 Parte_4
e ritenuti responsabili del decesso di si è costituito parte civile, Parte_5 Parte_2
unitamente al padre ed ai fratelli, nel giudizio penale avviato contro i predetti sanitari imputati del reato di cui agli artt.110 e 589 cp, salvo, poi, revocare la costituzione di parte civile ed avviare l'autonomo giudizio civile concluso con la sentenza oggetto del gravame che occupa. Nelle more della definizione del processo civile, che non è stato interrotto ai sensi dell'art.75, c.III, cpp in quanto la pendenza del processo penale è emersa solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, il Tribunale di
Ragusa ha assolto e dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste Persona_1 Parte_5
e, comunque, non costituisce reato. La sentenza penale, per come non contestato tra le parti, è stata impugnata dalle parti civili costituite solo per quanto concerne le statuizioni rese nei loro confronti,
passando, invece, in giudicato nella parte relativa alla assoluzione degli imputati.
Ciò esposto, occorre muovere dalla disposizione contenuta nell'art.652, c.I, cpp a tenore del quale “La
sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che
il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal
danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in
condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in
sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”.
pagina 9 di 19 La norma, specificatamente rivolta, a differenza del successivo art.654 cpp, ai giudizi civili aventi ad oggetto domande restitutorie e/o risarcitorie, quale quello che occupa, prevede chiaramente che la sentenza penale irrevocabile abbia efficacia di giudicato, quanto alle ipotesi ivi elencate, anche nel giudizio civile allorquando il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.75, c.II, cpp, che ricorre allorquando l'azione civile sia stata avviata prima del processo penale e non sia stata in esso trasferita attraverso la costituzione di parte civile, o sia stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile in sede penale.
Nel caso a mano, incontestato che si sia dapprima costituito parte civile nel processo Parte_1
penale, avendo di poi revocato la costituzione per avviare un autonomo giudizio civile, non vi è quindi dubbio che la sentenza penale di assoluzione, ormai irrevocabile nella parte in cui ha assolto gli imputati e perché il fatto non sussiste e, comunque, non costituisce reato, abbia efficacia Pt_4 Pt_5
di giudicato anche nella presente sede civile.
La giurisprudenza di legittimità, può volte intervenuta nell'esegesi dell'art.652 cpp, ha affermato che
“L'art. 652 c.p.p., in attuazione di una specifica direttiva della legge di delega (art. 2, n. 23, legge 16
febbraio 1987 n. 81), ha previsto che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso dal danneggiato (o nell'interesse dello stesso, come da precisazione
pagina 10 di 19 introdotta dell'art. 9 l. 27 marzo 2001 n. 97 con riferimento alle azioni risarcitorie esercitate nei
giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti), che si sia costituito o sia stato
posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato
abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2.
L'effettiva portata di tale riferimento, non del tutto evidente ad una prima lettura, poiché l'art. 75,
comma 2, recita "l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata
iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile", risulta più chiara se si interpreta il
secondo comma alla luce del terzo, il quale recita "se l'azione è proposta in sede civile nei confronti
dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di
primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad
impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge" (il primo comma regola il trasferimento nel
processo penale dell'azione civile proposta davanti al giudice civile).
E, in effetti, la vera portata dell'art. 75, comma 2, che attiene alla possibilità di svolgimento (senza
essere sospesa) dell'azione civile in sede civile, si desume, a contrario, dal comma 3, che prevede la
sospensione del giudizio civile (salvo le eccezioni previste dalla legge, relative a varie ipotesi di
impedimenti al regolare svolgimento del processo penale o della azione civile inserita nello stesso) se,
precedentemente alla instaurazione del giudizio civile, vi è stata costituzione di parte civile (che, se
non già revocata, perde effetto per il fatto stesso della proposizione dell'azione in sede civile: art. 82,
comma 2) o vi è stata la pronuncia della sentenza penale di primo grado.
pagina 11 di 19 In sostanza, di norma, il danneggiato dal reato, nel caso in cui sia stato posto in grado di costituirsi
parte civile, solo instaurando il giudizio civile prima della conclusione del giudizio penale di primo
grado, e senza essersi in precedenza costituito parte civile, può agire in sede civile, evitando di
incorrere nella sospensione del relativo giudizio e di subire gli effetti del successivo giudicato penale
di assoluzione. Tale ricostruzione, che è l'unica idonea a coordinare in maniera logica le varie
rilevanti disposizioni e che, infatti, è quella suggerita da numerosi approfondimenti dottrinali, è stata
confermata da Cass., Sezioni unite civili, 5 novembre 2001 n. 13682, secondo cui "la sentenza penale
di assoluzione non fa stato nel giudizio civile di danno, se questo non deve essere sospeso (artt. 75.2 e
652.1)" (mentre "può aver efficacia di giudicato quella di condanna (art. 651), nonostante che il
giudizio in confronto dell'imputato sia proseguito davanti al giudice civile").
È opportuno precisare che momento preclusivo della facoltà di un giudizio civile di risarcimento che
possa avere autonomo contenuto deve intendersi quello della pronuncia della sentenza mediante la
lettura del dispositivo nella pubblica udienza. Infatti nel processo penale la sentenza sussiste fin dal
momento della lettura anche del solo suo dispositivo nella pubblica udienza (cfr. l'art. 545, comma 1,
c.p.p., secondo cui la sentenza è pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo), e, del resto
il riferimento alla pronuncia della sentenza di primo grado ha, tra l'altro, la finalità di limitare il
potere del danneggiato, che sia stato posto in grado di partecipare al processo penale, di sfuggire agli
effetti del giudizio penale che si prospettino a lui sfavorevoli.
pagina 12 di 19 Nella specie sussistono i presupposti per l'operatività del vincolo di giudicato previsto dall'art. 652
c.p.p., perché, come accertato in sede di merito, tutti i ricorrenti erano stati posti in grado di
partecipare al giudizio penale o addirittura si erano costituiti come parti civili nel medesimo. D'altra
parte, come precisato nella sentenza impugnata, la proposizione del giudizio civile è avvenuta il
26.4.1996 (deposito del ricorso), e quindi successivamente, sia pure di pochi giorni, alla pronuncia
della sentenza penale, avvenuta il 23.4.1996. Né rileva l'eventuale revoca della costituzione di parte
civile, che, comunque, non è stata seguita da tempestiva proposizione del giudizio civile. Infatti la
precisazione dell'art. 82, comma 4, c.p.p., secondo cui la revoca della costituzione di parte civile non
preclude il successivo esercizio dell'azione civile, opera su un piano diverso rispetto alle norme
sull'efficacia di giudicato del giudicato penale nel giudizio civile, che non sono derogate”. (v. Cass.
4775/04; v. anche Cass. pen., S.U., 29 maggio 2008-28 ottobre 2008, n. 40049; analogamente, tra le altre, Cass., 2 marzo 2010, n. 4961).
Anche le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse nei medesimi termini formulando il seguente principio di diritto: “la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e
654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione
dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in
via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che
il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
pagina 13 di 19 nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il
risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per
prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a
tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i
fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto
dell'applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione); b) che, in quest'ultimo caso,
il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente
ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile, ha proceduto ad
un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)” (v. Cass. Pen., sez.
unite, n.1768/11).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice penale ha ampiamente esposte le ragioni poste a base della sentenza di assoluzione, avendo accertato l'insussistenza del fatto.
In particolare, nel corso del giudizio penale è stato accertato, così come indicato nella sentenza di assoluzione:
1. che la condotta sanitaria profilattica e preventiva dell'immediato post-operatorio è stata corretta e conforme ai protocolli ed alle linee guida di rilievo;
2. che al primo controllo successivo all'intervento non risultavano complicanze o sintomi e segni clinici di potenziale trombosi venosa profonda;
pagina 14 di 19 3. che l'effettuazione successiva di esami strumentali ecocolordoppler non avrebbe influito sul processo eziologico che condusse al decesso.
È stato, quindi, definitivamente accertato sia l'esatto adempimento da parte dei sanitari (punti 1 e 2) sia l'insussistenza del nesso di causalità (punto 3).
Bene, quindi, ha fatto il primo Giudice ad escludere l'applicabilità dell'art.75, c.II, cpp, invocato dall'appellante, a tenore del quale “L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile”, in ragione di quanto sopra esposto in punto alla previa iniziativa assunta dal attraverso la costituzione di Pt_1
parte civile nel processo penale, ed, al contrario, nell'inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art.75,
c.III, cpp, pur non ordinando la sospensione del giudizio civile per avere appreso della pendenza di quello penale solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Nulla questio, quindi, sulla efficacia di giudicato nel presente giudizio civile della sentenza penale di assoluzione, ormai irrevocabile, pronunciata nei confronti di e di Parte_4 Parte_5
Né, del resto, appare rilevante la circostanza che l'assoluzione sia stata pronunciata con la doppia formula “perché il fatto non sussiste” e, comunque, “non costituisce reato”, in quanto, oltre a trattarsi di formula secondaria, introdotta anche per escludere anche la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato (la colpa), essa non inficia certamente la valenza della prima.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante e per come si ricava dalla lettura della parte motiva della sentenza penale, l'assoluzione è stata pronunciata ai sensi del comma I dell'art.530 cpp e pagina 15 di 19 non del comma II, non ricavandosi in alcun modo una presunta insufficienza e/o contraddittorietà delle prove.
Per tali ragioni il primo motivo di appello va rigettato.
Con il secondo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo grado per l'omessa Pt_1
valutazione della responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento e per fatto degli ausiliari.
Anche questo motivo merita di essere respinto.
Ed invero, la sentenza penale di assoluzione estende la propria efficacia di giudicato nel presente giudizio civile anche nei confronti della struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento chirurgico. La Corte di cassazione ha, infatti, chiarito che "Nella controversia civile di responsabilità
sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al
risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull'art. 1228 c.c.
per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di
cura, la sentenza - pronunciata all'esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato
(o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta
irrevocabile - che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in forza di
accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e
l'evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di
danno, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso
accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., dalla
pagina 16 di 19 convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all'attore
danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente
coltivata" (v. Cass 26811/22). La invero, ha tempestivamente dedotto Controparte_1
l'estensione anche nei propri confronti della efficacia del giudicato penale di assoluzione dei medici.
Con il terzo motivo, infine, la sentenza di primo grado è stata censurata nella parte relativa alla statuizione delle spese che, a parere dell'appellante, meritavano di essere compensate “stante la complessità della controversia, la sostanziale assenza di una fase istruttoria e, soprattutto, la pronta collaborazione di parte appellante nel fornire al Signor Giudice tutti i documenti da questi richiesti a tutte le parti processuali”; è stata, inoltre, lamentata l'ingiustizia della statuizione anche nella parte in cui estende la condanna al pagamento delle spese relative alle compagnie di assicurazione chiamate in causa dai convenuti e non da parte attrice.
Ritiene questa Corte che il primo Giudice abbia fatto buon governo delle regole processuali che disciplinano il riparto delle spese del giudizio, avendo correttamente posto a carico dell'attore soccombente il pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e delle compagnie di assicurazione da questi chiamate in garanzia ed addossando, invece, alla struttura sanitaria il pagamento delle spese sostenute da e dal suo assicuratore “in quanto la domanda svolta nei confronti della Parte_3
dott.ssa non trova alcuna giustificazione nelle domande precedentemente svolte nel presente Pt_3
giudizio, non emergendone alcun profilo di responsabilità della dottoressa chiamata, mentre la pagina 17 di 19 domanda di garanzia svolta da quest'ultima trova comunque giustificazione nella domanda svolta nei suoi confronti”.
Anche il terzo motivo di appello va, pertanto, respinto.
Il rigetto dei motivi di appello proposti da rende superfluo l'esame delle domande di Parte_1
manleva proposte dagli appellati nei confronti delle compagnie assicurative.
Le spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellati , Parte_4 Parte_5
e , liquidate come in dispositivo, vanno poste a Controparte_1 Controparte_5
carico dell'appellante; alcuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti di Controparte_2
rimasta contumace. Stimasi, infine, equo compensare le spese tra l'appellante e gli appellati
[...] [...]
e , nei cui confronti l'appellante non ha svolto domanda Parte_3 Controparte_3
alcuna ed ai quali l'atto di appello è stato notificato solo quale “litis denuntiatio”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1094/23 del Tribunale di Ragusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati
, e , liquidate, per Parte_4 Parte_5 Controparte_1 Controparte_5
ciascuno di essi, in €.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
compensa le spese tra l'appellante e gli appellati e;
Parte_3 Controparte_3
pagina 18 di 19 dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
7.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 19 di 19