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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 861/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio 2025, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Giorgio Cozzolino del Foro di Paola, col quale elettivamente domicilia in Catanzaro alla Via A. Panella n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Brunella Candreva;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Par Cetraro (CS) alla Via Lungo Aron II Traversa Pal. resso e nello studio dell'Avv. Beniamino Iacovo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto appello, ogni altra istanza, ragione e difesa respinta e disattesa, impugnata e contestata,
- In via pregiudiziale sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendo gravi
e fondati motivi;
1 - Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, voglia accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 220/14 emesso dal Tribunale di
Paola in data 1.7.2014, dichiarando l'inesistenza di alcun diritto di credito della nei CP_1
confronti della Controparte_2
- Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.”
Per l'appellato: “Voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto dalla in persona del Legale rappresentante p.t. e conseguentemente CP_2
confermare la Sentenza n. 194/2019 emessa dal Tribunale di Paola, nel procedimento iscritto al NRG
2066/2014. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo grado
1.1 Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2014, la [d'ora in poi, per brevità, Controparte_3
anche solo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2014, emesso, in forma Pt_1
provvisoriamente esecutiva, dal Tribunale di Paola in data 1 luglio 2014 e notificato il 4 agosto 2014, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 199.000,00, oltre CP_1
interessi legali dal dovuto al soddisfo e spese procedurali, liquidate nell'importo di € 2.135,00 per compensi ed € 357,00 per spese, oltre accessori come per legge.
L'opponente, nell'eccepire l'inesistenza del credito azionato in sede monitoria, ha dedotto:
a. di aver sottoscritto, in data 15 ottobre 2013, con la società opposta un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'importo di € 800.000,00;
b. che tale contratto non prevedeva le date di inizio e di fine dei lavori, né di quelle di pagamento del corrispettivo perché il cantiere non era fruibile, dovendo presentare alle autorità competenti la documentazione occorrente per alcune variazioni tecniche da eseguire;
attività conclusasi in data 28 febbraio 21014 mediante l'invio della documentazione alla Regione AL (pur essendo ancora in attesa del parere di competenza della Commissione Impianti Sportivi del Coni in Roma);
c. che solo all'esito di tali adempimenti si sarebbe potuto procedere a definire gli accordi indispensabili per rendere completo ed operativo il sopraindicato contratto (anche mediante la pattuizione delle date di inizio e fine dei lavori, nonché di quelle dei pagamenti);
d. che di tale situazione la società opposta era a conoscenza, essendo quest'ultima titolare di una quota pari al 5% del capitale sociale dell'opponente ed, in data 31 marzo 2014, la stessa società opposta, in persona del suo amministratore pro tempore, aveva approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 dal quale risultava l'assenza di qualsivoglia
2 esposizione debitoria nei suoi confronti (dichiarazione avente la valenza di una confessione stragiudiziale).
Ha quindi dedotto l'insussistenza di alcun credito della derivante dl sopraindicato contratto, CP_1 stante la “non operatività” dello stesso;
nonché ha evidenziato che l'assegno bancario posto a base del decreto ingiuntivo opposto era stato consegnato alla società opposta solo come garanzia del pagamento dei lavori e non quale acconto (come ex adverso rappresentato). Ha, quindi, rilevato che tale assegno era stato, arbitrariamente, portato all'incasso dalla società opposta, la quale, tuttavia, successivamente, aveva provveduto al suo ritiro. Pertanto, ha richiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, la sua revoca e/o annullamento, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa, depositata il 30 gennaio 2015, si è costituita in giudizio la Società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, nel rilevare l'infondatezza dell'avversa opposizione, ha ribadito l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione, anche alla luce della documentazione prodotta in atti.
La in particolare, ha dedotto che in data 15 ottobre 2013, ha stipulato con l'opponente il CP_1
contratto prot. 22112170ab2000-1, prog. N.L13FV-CPV32, (allegato in atti) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con cui la si è impegnata a versarle la somma di € 800.000,00 a Controparte_3
titolo di corrispettivo;
- che in data 28 febbraio 2014, la società opposta ha ricevuto dalla committente l'assegno bancario n. 1045768074 recante l'importo di € 220.000,00 a titolo di acconto, nella misura del
25%, del corrispettivo pattuito nel sopraindicato contratto. Tuttavia, tale assegno portato all'incasso, è rimasto insoluto. Quindi, successivamente, la informata del mancato pagamento Controparte_3 dell'assegno, ha corrisposto, mediante bonifico bancario del 24 marzo 2014, la somma di € 21.000,00, quale anticipo sull'acconto non incassato, impegnandosi a versare il residuo importo di € 199.000,00 entro breve termine. Tale ultima somma, tuttavia, nonostante i vari solleciti, non è stata corrisposta;
sicché è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per cui è causa;
- che, inoltre, a confutazione della “non operatività” del contratto dedotta dalla controparte ed a conferma, di contro, della sua efficacia e validità, nonché della volontà della di adempiere gli obblighi con esso Controparte_3
assunti, ha rilevato che, con nota del 24 aprile 2014 (allegata in atti), quest'ultima società ha, altresì, comunicato che avrebbe dato inizio ai pagamenti nel mese di maggio 2014; - che, a smentita di quanto dedotto dalla controparte, la con nota prot. n. 25653 del 5 dicembre 2013 (allegata in Controparte_3
atti), ha comunicato al Comune di Scalea che i lavori oggetto del sopraindicato contratto sarebbero stati iniziati in data 9 dicembre 2013.
3 Ha, quindi, rilevato la fondatezza del credito ingiunto, in quanto corroborato dalla documentazione depositata in atti;
nonché ha rappresentato l'inconferenza delle avverse deduzioni secondo cui la partecipazione della società opposta all'approvazione del bilancio di esercizio dell'opponente privo dell'indicazione del debito sussistente nei suoi confronti potesse valere come confessione stragiudiziale, provando solo una non corretta tenuta delle scritture contabili. Ha, infine, richiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., stante la consapevolezza di quest'ultima dell'infondatezza dell'opposizione e la natura meramente dilatoria della stessa. Pertanto, ha richiesto, previa conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione, con la conferma dell'anzidetto decreto e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 199.000,00, oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificare equitativamente ex art. 1226 c.c., con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 27 febbraio 2015 il Giudice Unico ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel corso del giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria, attesa l'omessa formulazione di istanze istruttorie.
Indi, la causa è stata decisa con sentenza n. 194/2019 resa e pubblicata in data 11 marzo 2019, con la quale il Tribunale di Paola ha rigettato l'opposizione proposta dalla società e, per Controparte_3
l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c., ed ha condannato la opponente alla rifusione, in favore della società delle spese di lite, CP_1 liquidate nella complessiva somma di € 4.015,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva, come per legge.
Il Tribunale:
richiamate le asserzioni difensive prospettate da parte opponente, le ha ritenute non meritevoli di plauso.
Invero, “se, da un lato, la società opposta ha adeguatamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico (atteso il deposito del contratto intercorso con l'opponente e dell'assegno bancario posto a base del decreto ingiuntivo oggetto di causa), dall'altro, le argomentazioni difensive della società opponente risultano non provate, oltre che smentite dai documenti prodotti dall'opposta” (cfr. sentenza, pag. 5);
che, invero, a fronte della “non operatività” del contratto posto a base delle pretese creditorie oggetto di ingiunzione dedotta dalla risulta che quest'ultima società: in data 28 febbraio 2014 ha Controparte_3
emesso il sopraindicato assegno bancario (rimasto impagato); il 24 marzo 2014 ha provveduto ad effettuare un bonifico bancario in favore della società opposta pari all'importo di € 21.000,00; nonché, con nota del 5 dicembre 2013, prot. n. 25653, ha comunicato al che, il 9 dicembre Parte_2
2013, i lavori avrebbero avuto effettivo inizio (laddove, per contro, nell'atto di opposizione è stato
4 dedotta la mancata fruibilità del cantiere sino alla data del 28 febbraio 2014, stante l'asserita necessità di inoltrare alla Regione AL la documentazione necessaria per eseguire alcune imprecisate variazioni tecniche) (cfr., rispettivamente, i documenti nn. 5, 8 e 9 della produzione di parte opposta).
Pertanto, “se nell'atto di opposizione è dedotta un'asserita “non operatività” del contratto intercorso con la società opposta, dalla sopraindicata documentazione risulta, invece, che l'opponente ha inteso dare esecuzione allo stesso contratto (anche mediante il versamento di somme), riconoscendone, pertanto, la sua validità ed efficacia (né, comunque, giova precisare, nell'anzidetto contratto si rinvengono specifiche pattuizioni volte a procrastinare la sua efficacia). Infatti, va evidenziato che alcuna contestazione è stata, in ogni caso, mossa dall'opponente in ordine alla corresponsione, in favore della controparte, della somma di € 21.000,00 in virtù della stipula dell'anzidetto contratto (versamento, come detto, provato dalla società opposta mediante il deposito della ricevuta del relativo bonifico bancario eseguito il 24.03.2014). Inoltre, l'opponente ha rappresentato che l'assegno del 28.02.2014
(rimasto impagato e posto a base del decreto monitorio per cui è causa), recante l'importo di €
220.000,00, è stato emesso, in favore della società opposta, come garanzia del pagamento dei lavori commissionati a tale ultimo società con il predetto contratto del 15.10.2013” (cfr. sentenza, pag. 5);
dunque, secondo pacifica giurisprudenza, l'emissione di un assegno in garanzia (ovvero consegnato a garanzia di un debito, così da essere restituito al debitore qualora adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo, nel frattempo, nelle mani del creditore come titolo esecutivo, da far valere in caso di inadempimento) ha il valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. ed ha, di conseguenza, l'effetto confermativo del sottostante rapporto fondamentale. Si configura, quindi, quindi, “una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante e l'efficacia vincolante della promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, viene meno solo laddove la parte da cui proviene dimostri giudizialmente che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (cfr. sentenza, pag. 6);
nel caso di specie, alcuna congrua prova è stata offerta da parte opponente al fine di superare la presunzione relativa di cui all'art. 1988 c.c. e, quindi, dimostrare l'inesistenza, invalidità od estinzione del rapporto sotteso all'emissione del sopraindicato assegno bancario. Peraltro, “giova rilevare che se, secondo l'opponente, solo in data 28.02.2014 sarebbe stata inviata alla Regione AL la documentazione necessaria per eseguire alcune varianti tecniche dei lavori commissionati alla società opposta (circostanza, comunque, solo menzionata nel verbale assembleare del 31.03.2014 e priva di qualsivoglia altro riscontro probatorio), in ogni caso, l'anzidetto titolo di credito risulta essere stato emesso proprio il 28.02.2014, ovvero quando (sempre secondo l'opponente) i lavori potevano essere eseguiti. Tanto, dunque, conferma (anche alla luce delle prospettazioni difensive di parte opponente)
5 l'efficacia, l'esistenza e la validità, al momento dell'emissione dell'assegno bancario (posto a base del credito ingiunto), del rapporto contrattuale ad esso sotteso” (cfr. sentenza, pag. 6);
non può invece tenersi conto della circostanza, sempre dedotta da parte opponente, secondo cui la società opposta, approvando il bilancio di esercizio dell'anno 2013 in cui risultava omessa l'indicazione del debito originato dall'anzidetto contratto, avrebbe riconosciuto, mediante una confessione stragiudiziale,
l'infondatezza delle sue pretese creditorie, poiché, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza in tema di confessione giudiziale o stragiudiziale, “non può ritenersi che la mera approvazione del bilancio non indicante l'esposizione debitoria dell'opponente possa valere come confessione stragiudiziale del legale rappresentante della società opposta circa l'insussistenza del credito da essa vantato. Manca, infatti, tra l'altro, la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, inteso, si ribadisce, come chiara ed esplicita consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto sfavorevole al soggetto che ha reso la dichiarazione e favorevole all'altra parte” (cfr. sentenza, pag. 6);
alla luce, pertanto, di quanto sinora rilevato, l'opposizione proposta dalla non è Controparte_3
suscettibile di accoglimento;
sicché il decreto ingiuntivo n. 220/14 va confermato, con la dichiarazione della sua esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
tuttavia, va respinta la domanda con cui la società opposta ha richiesto la condanna dell'opponente al risarcimento di danni, asseritamente, subiti ex art. 96 c.p.c., dacché, nel caso di specie, alcuna congrua prova in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti legali è stata offerta dalla società opposta.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2019, la in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, ha proposto appello, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata, telematicamente, il 25 ottobre 2019, si è costituita la in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello Pt_1 CP_1
ex adverso proposto, perché infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza depositata in cancelleria il 13 dicembre 2019, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata da parte appellante e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 ottobre 2022.
Disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25 marzo
2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad
6 essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex
Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 5 marzo 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta il 7 marzo 2025.
Appellante e appellato hanno depositato, telematicamente, comparsa conclusionale;
l'appellante ha depositato altresì la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con un primo motivo di appello, non rubricato, parte appellante adduce che, il Tribunale, pur riportando correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di distribuzione degli oneri probatori a carico delle parti, avrebbe valutato in maniera erronea il substrato probatorio offerto dalle parti in causa. In primo luogo, il Giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente il contratto del 15 ottobre 2013, che, secondo la prospettiva dell'appellante, se rettamente inteso, smentirebbe l'assunto di parte appellata, fatto proprio dal giudice, secondo cui l'importo dell'assegno sarebbe riferito all'acconto contrattuale. Infatti, a dire dell'appellante, “… nella parte relativa al compenso, non è barrata alcuna opzione (“casella”) indicante la corresponsione dell'acconto dl 20% all'ordine” (cfr. citazione in appello, pag. 9). In effetti, il contratto “non prevedeva, né poteva prevedere, una data di inizio e di fine lavori né, tantomeno, di conseguenza, prevedeva o poteva prevedere date di pagamento
e ciò perché il cantiere della non era fruibile perché la proprietaria stava documentando delle Pt_1
variazioni tecniche, ancora da eseguire, alle competenti autorità” come facilmente evincibile dal verbale dell'assemblea dei soci della del 31 marzo 2014, approvato anche dal legale Pt_1
rappresentante della Nefertiti S.r.l., che era socia della (cfr. citazione in appello, pag. 9). Il Pt_1
Tribunale ha erroneamente ritenuto che, alla data del 28 febbraio 2014, i lavori potessero essere eseguiti, senza considerare che, quella data, “attestava soltanto la trasmissione degli atti alla Regione AL
e non l'acquisizione del parere obbligatorio del CONI” (cfr. citazione in appello, pag. 10). Il Giudice di prime cure ha, altresì, errato nel non valutare la nota del 24 aprile 2014 della indirizzata alla Pt_1
Ebbene, “il contenuto di siffatta nota, prodotta proprio da controparte (doc. 6 fascicolo di primo CP_1 grado di parte opposta), è assolutamente eloquente” poiché “era proprio dalla nota della Parte_3 del 24 aprile 2014 … che si evinceva la non operatività del contratto citato” (cfr. citazione in appello, pag. 10). Dunque, chiosa l'appellante, “alla data del 24 aprile 2014, non vi era quindi ancora alcun
7 contratto definito, pe cui l'assegno, portato all'incasso in data 6.3.2014, non poteva in alcun modo trovare (come non trova) la sua causale nel predetto contratto” (cfr. citazione in appello, pag. 11).
Egualmente è a dirsi per la fattura citata da controparte che non poteva essere emessa in quanto “la stessa avrebbe dovuto necessariamente avere, quale presupposto, la previsione di un acconto contrattualmente previsto (nella fattispecie inesistente per come dimostrato) o l'esecuzione di lavori
(anch'essi nella fattispecie inesistenti in quanto i lavori non sono mai iniziati)” (cfr. citazione in appello, pag. 10). D'altro canto, la documentazione prodotta dalla opposta è oltremodo ambigua e non consente di attestare la veridicità della fattura in parola. A tutto ciò si aggiunga che, proprio il legale rappresentante della in sede di approvazione del bilancio della di cui è socia la CP_1 Pt_1 CP_1
apponeva la sua firma di approvazione nel verbale di assemblea dei soci da cui si evinceva la inesistenza della fattura citata nella contabilità e l'assenza di debitorie della stessa nei confronti Parte_3 della Il Giudice, ancora, ha errato nel considerare il bonifico di € 21.000,00, fatto dalla CP_1 alla in data 24 marzo 2014, qual anticipo sull'acconto per il contratto Parte_3 CP_1
per cui è causa. Dalla stessa ricevuta prodotta da parte opposta (doc. 8 fascicolo di primo grado di parte appellata), si evince la specifica causale di tale versamento “che non è anticipo o acconto sui lavori di cui al contratto. Sul predetto documento si legge, infatti, quale causale del bonifico: “giroconto” …”
(cfr. citazione in appello, pag. 12). Quanto, infine, alla comunicazione del 5 dicembre 2013 prot. 25653 fatta dalla al Comune di Scalea, “non avrebbe potuto contemplare certamente Parte_3
l'impianto fotovoltaico” (cfr. citazione in appello, pag. 12).
2.2 Con un secondo motivo di appello, anch'esso non rubricato, la impugna la sentenza Parte_3
nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in tema di confessione, giudiziale o stragiudiziale, “non può ritenersi che la mera approvazione del bilancio non indicante l'esposizione debitoria dell'opponente possa valere come confessione stragiudiziale del legale rappresentante della società opposta circa l'insussistenza del credito da essa vantato. Manca, infatti, tra l'altro, la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, inteso, si ribadisce, come chiara ed esplicita consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto sfavorevole al soggetto che ha reso la dichiarazione e favorevole all'altra parte” (cfr. sentenza, pag. 6).
Ebbene, al contrario di quanto infondatamente sostenuto dal Tribunale di Paola, “… siffatta condotta della estrinsecatasi attraverso l'operato del suo legale rappresentante, in sede di CP_1
approvazione del bilancio della di cui è socia la che apponeva la sua firma di Pt_1 CP_1
approvazione nel verbale di assemblea dei soci da cui si evinceva la inesistenza della fattura citata nella contabilità e l'assenza di debitorie della stessa nei confronti della assumesse la Pt_1 CP_1
8 valenza di confessione stragiudiziale” (cfr. citazione in appello, pag. 14). Richiama a supporto della propria tesi Cass., n. 1425 del 1987 e n. 29316 del 2008. Nella fattispecie trattasi poi di confessione resa alla parte, direttamente dalla per cui essa era assolutamente vincolante Parte_3 CP_1
per il giudice. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice in primo grado, quindi, essa assume la valenza di confessione stragiudiziale da parte della circa l'assenza di debitoria della CP_1 Pt_1
nei suoi confronti. Peraltro, la dichiarazione confessoria era supportato anche dall'elemento soggettivo atteso che, “proprio la peculiarità del documento approvato e sottoscritto dal legale rappresentante della con le gravi conseguenze riconnesse alla sua falsità, evidenza la piena consapevolezza CP_1
dello stesso, circa il valore derivante dalla sua approvazione e, pertanto, manifesta la genuina e consapevole manifestazione di riconoscimento della verità della sua dichiarazione. Tale dichiarazione non è inoltre affatto implicita o indiretta, atteso che, con la stessa, si era attestato, in maniera esplicita,
l'inesistenza di debitorie da parte della nei confronti della (cfr. citazione in Parte_3 CP_1
appello, pag. 15 e ss.).
2.3 Il primo e il secondo motivo di gravame, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Per coglierne l'infondatezza, è necessario premettere che, con contratto prot. 22112170ab2000-1, prog.
N. L13FV-CPV32 del 15 ottobre 2013, la si era obbligata, nei confronti della Parte_3
Società al pagamento della somma di € 800.000,00 per la realizzazione di un impianto CP_1
fotovoltaico , in località Petrosa del Comune di Scalea. Il contratto, in particolare, aveva C.F._1 ad oggetto “l'incarico relativo alla esecuzione delle opere, con formula finalizzata alla realizzazione e allo sviluppo di un impianto fotovoltaico costituito in tre sezioni, nei termini e secondo le modalità qui di seguito specificati (nel seguito “Opera”). Quanto al compenso, il contratto prevedeva che “Per lo svolgimento delle Opere, Lei si impegna a corrispondere alla nostra società una somma complessiva di importo imponibile pari ad € 800.000,00 …”.
La premesso che (i) a seguito della sottoscrizione del predetto contratto, in data 28 febbraio CP_1
2014 riceveva dalla a titolo di acconto pari al 25% del contratto stesso, l'assegno bancario n. Pt_1
1045768074 dell'importo di € 220.000,00, che, portato all'incasso, restava però insoluto e veniva restituito;
(ii) che, successivamente, in data 24 marzo 2014, la a mezzo bonifico corrispondeva Pt_1 alla Società la somma di € 21.000,00 impegnandosi a versare a breve la restante somma di € CP_1
199.000,00; (iii) che, tuttavia, nonostante i ripetuti impegni assunti la non aveva ancora Pt_1 provveduto a saldare l'importo di cu all'assegno n. 1045768074, tanto premesso la CP_1
chiedeva, ed otteneva, dal Tribunale di Paola, decreto ingiuntivo n. 220/2014, immediatamente esecutivo, col quale veniva ingiunto alla in persona del legale rappresentante pro Parte_3
9 tempore, di pagare senza dilazione in favore della ricorrente la somma di € 199.000,00, CP_1 per la causale di cui in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché € 357,00 per spese ed € 2.135,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, per lamentare, essenzialmente, la Pt_1
“inoperatività” del contratto prot. 22112170ab2000-1, prog. N. L13FV-CPV32 del 15 ottobre 2013, attesa la necessità di documentare alle competenti autorità alcune variazioni tecniche, del quale controparte ha però preteso il pagamento di parte del compenso.
Il Tribunale di Paola ha rigettato l'opposizione con motivazione indubbiamente corretta in fatto ed in diritto che, pertanto, resiste alle censure infondatamente mosse dall'appellante.
La tesi difensiva della a cui dire, il tenore letterale del contratto, se rettamente inteso, Parte_3 smentirebbe l'assunto di parte appellata, fatto proprio dal giudice, secondo cui l'importo dell'assegno sarebbe riferito all'acconto contrattuale, non coglie la vera ratio decidendi della pronuncia di primo grado.
A fronte della dichiarazione della opponente di avere emesso l'assegno del 28 febbraio 2014 Pt_1
(rimasto impagato e posto a base del decreto monitorio per cui è causa), recante l'importo di €
220.000,00, in favore della società opposta, come garanzia del pagamento dei lavori commissionati a tale ultima società con il predetto contratto del 15 ottobre 2013 – il Tribunale ha spiegato che, secondo pacifica giurisprudenza, l'emissione dell'assegno bancario de quo ha il valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., così che si configura una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante e l'efficacia vincolante della promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, viene meno solo laddove la parte da cui proviene dimostri giudizialmente che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto.
È dunque evidente che ciò che rileva, nel caso in esame, non è tanto accertare se abbia Pt_1 corrisposto la somma di 220.000,00€ a titolo di acconto o meno sulla maggiore somma di 800.000,00 €, quanto accertare se, a fronte dell'assegno bancario in parola, i.e. di una promessa di pagamento che lascia presumere l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante, il debitore abbia fornito la prova che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto.
Ebbene, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, nel caso in esame, non solo il debitore non ha offerto la prova in parola, ma è pacificamente emersa la prova del contrario, avendo la Società creditrice, ampiamente dimostrato l'esistenza di un contratto valido ed efficace, rimasto CP_1
sostanzialmente inadempiuto quanto al pagamento del prezzo.
Certa, perché documentata, è la stipulazione del contratto, nel quale non si rinvengono specifiche pattuizioni volte a procrastinare la sua efficacia.
10 È altrettanto indiscutibile che del contratto fosse stata pattuita anche la durata. Si legge, infatti, nel relativo documento che “Il contratto ha durata dall'accettazione della presente proposta e fino alla consegna dell'impianto come disciplinato nelle Condizioni Generali di Contratto”. E poiché, il contratto risulta sottoscritto per accettazione dall'amministratore unico della sig. in data 15 Pt_1 CP_4
ottobre 2013, non vi è dubbio che, dal momento della sottoscrizione, esso vincolasse le parti all'adempimento delle rispettive obbligazioni.
Altresì indiscutibile, perché, ancora una volta, documentata, è la emissione di un assegno bancario di €
220.000,00, tratto da in favore di il 28 febbraio 2014, vale a dire dopo la stipulazione Pt_1 CP_1
del contratto del 15 ottobre 2013, assegno bancario non onorato dalla debitrice.
Invero, la Suprema Corte ha – ripetutamente – affermato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi; tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., 10 dicembre 2024, n. 31818; Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20689), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (Cass. civ.,13 giugno 2014, n. 13506).
Era dunque onere della dimostrare l'inesistenza o la invalidità del citato contratto, ovvero la Pt_1
esistenza di un diverso rapporto giuridico inter partes per il cui adempimento quell'assegno era stato emesso. Onere probatorio non assolto.
Lamenta l'appellante l'omessa valutazione della nota del 24 aprile 2014 della indirizzata alla Pt_1
Rappresenta che “il contenuto di siffatta nota, prodotta proprio da controparte (doc. 6 fascicolo CP_1
di primo grado di parte opposta), è assolutamente eloquente”, nel senso della inoperatività del contratto citato, da considerarsi, sempre in thesi, “ancora in via di definizione difettando delle clausole più importanti” (cfr. citazione in appello, pag. 11).
Orbene, è opportuno trascrivere pedissequamente il contenuto della nota in questione:
“Oggetto: Contratto per la realizzazione di impianto fotovoltaico SL FV 350 – stipulato il 15/10/2013 tra e CP_1 CP_5
In riscontro ai colloqui intercorsi, inerenti il contratto in oggetto, comunichiamo quanto segue:
11 È nostra intenzione realizzare con la i lavori previsti nel contratto in argomento. CP_1
Riteniamo di poter iniziare ad effettuare i pagamenti delle opere durante il prossimo mese di maggio
2014, pertanto, nei prossimi giorni fisseremo un incontro col fornitore per definire le parti del contratto rimaste, ancora, sospese, quali, ad esempio, le scadenze dei pagamenti e le date di inizio e fine lavori.
Per quanto precede, ci impegniamo ad aggiornarVi, a breve e non appena definiti i punti contrattuali sospesi”.
Ebbene, è evidente che, si tratta di una nota predisposta unilateralmente dalla parte che si era già resa inadempiente all'obbligo di pagare la somma di € 220.000,00, di cui all'assegno bancario del 28 febbraio
2014. Pertanto, ben difficilmente può essere riconosciuto all'anzidetta nota valenza integrativa/esplicativa del contratto de quo, nel quale non si rinvengono specifiche pattuizioni volte a procrastinare la sua efficacia, né tantomeno “punti contrattuali sospesi”, in ordine ai pagamenti e alla durata del contratto.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha errato nella valutazione della comunicazione del 5 dicembre
2013 prot. 25653 fatta dalla al Tale comunicazione faceva riferimento a Pt_1 Parte_2
progettazione antecedente la data di sottoscrizione della proposta della che è del 15 ottobre CP_1
2013, sicché “non avrebbe potuto contemplare certamente l'impianto fotovoltaico” (cfr. citazione in appello, pag. 12).
Tale comunicazione inoltre andava valutata unitamente a tutti gli altri documenti prodotti al giudicante tra cui il verbale di assemblea dei soci del 31 dicembre 2013, sottoscritto dallo stesso legale rappresentante della prodotto da parte opponente. Tale documento “dimostra CP_1 inconfutabilmente la non fruibilità del cantiere alla data del 28.2.2014” (cfr. citazione in appello, pag.
13).
Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono circa l'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto, è evidente che nessuna particolare rilevanza può essere attribuita alla comunicazione del 5 dicembre 2013 che, effettivamente, facendo riferimento ad una denuncia di inizio attività del 23 novembre 2012, appare difficilmente riconducibile al contratto per cui è causa stipulato il 15 ottobre
2013.
Quanto alle doglianze mosse dalla appellante in ordine alla fattura del 30 dicembre 2013, la Corte non può non rilevarne l'inconferenza ai fini del presente giudizio, posto che, come reiteratamente precisato, il decreto ingiuntivo è stato richiesto, ed ottenuto, sulla base del contratto e dell'assegno del 28 febbraio
2014 (rimasto impagato), e non della fattura del 30 dicembre 2013 che, per come del resto ammesso dalla appellante, è stata depositata solo nel giudizio di opposizione e, si aggiunga, non ha costituito
12 oggetto di valutazione da parte del Tribunale che, evidentemente, non ne ha tenuto conto ai fini del decidere.
Insiste l'appellante nel sostenere che, la società approvando il bilancio di esercizio dell'anno CP_1
2013 in cui risultava omessa l'indicazione del debito originato dall'anzidetto contratto, avrebbe riconosciuto, mediante una confessione stragiudiziale, l'infondatezza delle sue pretese creditorie. A fronte della tesi spesa dal Tribunale, secondo cui, nella fattispecie, non sussisterebbe la prova dell'elemento soggettivo della confessione, l'appellante obietta che, “proprio la peculiarità del documento approvato e sottoscritto dal legale rappresentante della con le conseguenze CP_1
riconnesse alla sua falsità, evidenzia la piena consapevolezza dello stesso, circa il valore derivante dalla sua approvazione e, pertanto, manifesta la genuina e consapevole manifestazione di riconoscimento della verità della sua dichiarazione” (cfr. citazione in appello, pag. 16).
Si tratta di argomentazioni destituite di fondamento.
Secondo insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi,
“il conto economico come del resto il bilancio di cui esso è parte (2423 e 2425 cod. civ.) hanno finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società, lo specifico scopo delle relative annotazioni esclude che queste possano integrare delle confessioni, in quanto non sorrette dall'animus confidendi. Si tratta invece di documenti che sotto il profilo probatorio non hanno valenza assoluta e incontestabile e rientrano perciò nella valutazione discrezionale delle prove riservata al giudice del merito, il quale (Cass. 7 ottobre 1994 n. 8198; Cass. 23 luglio 1994 n.
6868) è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, senza che occorra una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati” (cfr. Cass. L., 29 gennaio 1997, n. 12768).
È dunque evidente che, dalla mera approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2013 in cui risultava omessa l'indicazione del debito originato dal contratto 15 ottobre 2013, da parte della società CP_1
non può inferirsi il riconoscimento, mediante una confessione stragiudiziale, della infondatezza
[...]
delle sue pretese creditorie.
L'appello è, dunque, rigettato.
§ 4. Le spese di lite
13 4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse si liquidano, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00), per tutte le fasi.
4.2 Atteso il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002 introdotto dalla legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, e avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 194 resa e pubblicata in data 11 marzo 2019, notificata il 12 marzo 2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la società , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della società delle CP_1 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 introdotto dalla legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Dott.ssa Silvana Ferriero
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