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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13686 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46634 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(TORRE ANNUNZIATA (NA), 12/02/1975), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FEUDO MICHELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 28/02/1980), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE PIETRO CARMINE ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/11/2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 04/09/2004 ha contratto matrimonio
[...]
concordatario con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
(Roma, 21/04/2010), (Roma, 03/07/2014) e Per_1 Per_2 Per_3
(Roma, 01/08/2018), ha dedotto che con accordo di negoziazione assistita del 18/03/2024, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Roma il
05/04/2024, i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Roma Via Maurizio Pagliano n. 17 in comproprietà tra le parti, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, impegno della resistente a corrispondere in via esclusiva il mutuo gravante sulla casa familiare fino all'estinzione nel 2025 (euro 800,00 mensili); che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con rimodulazione dei tempi di permanenza dei figli presso il 3 padre, avendo egli incontrato sempre difficoltà nella frequentazione degli stessi, prevedendo un collocamento alternato con mantenimento ordinario diretto e la vendita della casa familiare.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo la conferma delle condizioni separative.
Alla prima udienza del 22/09/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sentite le parti e acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
04/09/2004, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie mette conto evidenziare che non vi è contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori delle parti ad entrambi i genitori;
il collegio reputa, inoltre, di dover confermare il prevalente collocamento residenziale dei minori presso la madre, tenuto conto anche degli orari di lavoro del padre, di professione cuoco, con disciplina dei tempi di permanenza presso il medesimo nei termini indicati in dispositivo, avuto riguardo ai mutamenti medio tempore intervenuti proprio relativamente all'orario di lavoro dal medesimo osservato, ciò che, unitariamente considerato, rende superfluo l'ascolto delal 4 primogenita (2010), essendo gli altri infradodicenni. Per_1
Meritano, infine, di essere confermate le vigenti statuizioni afferenti l'assegnazione della casa familiare in favore della stante la CP_1
residenza dei figli presso la medesima, nonché la misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre per i tre figli, come concordato dalle parti ad aprile 2024 e pari ad euro 700,00 mensili, non essendovi alcuna ragione per ridurlo o eliderlo come richiesto dal ricorrente.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti e,
in particolare, dai Modelli congiunti 730/2023, 730/2022 e 730/2021,
emerge che il ha dichiarato redditi imponibili per complessivi Pt_1
euro, rispettivamente, 14.770,00 (reddito 2022), 9.720,00 (reddito 2021),
9.435,00 (reddito 2020), dunque con un incremento nell'anno 2022 rispetto ai due anni precedenti;
un ulteriore incremento si evince dalle buste paga afferenti il semestre marzo/agosto 2024, periodo della separazione consensuale mediante negoziazione assistita, allorché egli ha percepito un reddito netto mensile pari in media ad euro 1.386,00, sostanzialmente in linea con quello netto medio mensile di euro 1.345,00 percepito nel semestre febbraio/luglio 2025; alla prima udienza di comparizione del
22/09/2025 il ricorrente ha dichiarato, inoltre, di percepire un reddito netto mensile pari ad euro 1.300,00/1.400,00 oltre tredicesima mensilità. A ciò
aggiungasi, relativamente agli oneri locatizi, che dalla disamina del contratto di locazione dell'immobile sito in Roma Via Eugenio Maccagni n.
45 ove il ricorrente abita, si evince che in realtà tale contratto è stato sottoscritto in data 02/10/2023, ovvero in epoca antecedente la separazione tra i coniugi, ed è intestato al di lui padre e sorella (conduttori), essendo egli fideiussore, di talché non è verosimile che sostenga integralmente il 5 pagamento del relativo canone pari ad euro 900,00 mensili, come dal medesimo dedotto, sol che si consideri che la somma del predetto canone e dell'importo dell'assegno perequativo per i figli concordato con la CP_1
poco più di un anno fa supera le entrate mensili nette, ciò che induce fondatamente a dubitare della attendibilità delle dichiarazioni fiscali in atti.
La funzionario presso il Ministero degli Affari Esteri, dal CP_1
canto suo, nei Modelli congiunti 730/2023, 730/2022 e 730/2021 ha dichiarato redditi imponibili pari, rispettivamente, ad euro 25.002,99
(reddito 2022), 22.196,00 (reddito 2021) ed euro 22.183,00 (reddito 2020),
mentre dal CUD 2025 in atti risulta aver percepito nel 2024 una retribuzione netta mensile pari in media ad euro 1.930,00 su dodici mensilità.
I coniugi sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno della casa familiare e il anche della quota di 1/8 di un appartamento a Napoli Pt_1
da cui percepisce un canone mensile pari, per la sua quota, ad euro 50,00
mensili ed è chiamato alla eredità del di lui padre, nel cui compendio è
ricompreso un appartamento a Napoli.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alle ragioni della decisione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46634/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 6
ROMA in data 04/09/2004 tra (TORRE Parte_1
ANNUNZIATA (NA), 12/02/1975) e (ROMA (RM), Controparte_1
28/02/1980) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROMA al n. 863, Parte II, Serie A04, Anno 2004, alle seguenti condizioni:
i figli minori (Roma, 21/04/2010), (Roma, Per_1 Per_2
03/07/2014) e (Roma, 01/08/2018) sono affidati in modo Per_3
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) a settimana alterne, una settimana, dalle ore 18.00 della domenica al mercoledì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica), la settimana successiva dall'orario di uscita scolastico del lunedì ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al mercoledì
mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica); b) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali ovvero in coincidenza con la c.d. settimana bianca;
d) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé i figli dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
7 dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, la somma mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base aprile 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Maurizio Pagliano n. 17
alla resistente Controparte_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46634 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(TORRE ANNUNZIATA (NA), 12/02/1975), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FEUDO MICHELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 28/02/1980), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE PIETRO CARMINE ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/11/2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 04/09/2004 ha contratto matrimonio
[...]
concordatario con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
(Roma, 21/04/2010), (Roma, 03/07/2014) e Per_1 Per_2 Per_3
(Roma, 01/08/2018), ha dedotto che con accordo di negoziazione assistita del 18/03/2024, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Roma il
05/04/2024, i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Roma Via Maurizio Pagliano n. 17 in comproprietà tra le parti, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, impegno della resistente a corrispondere in via esclusiva il mutuo gravante sulla casa familiare fino all'estinzione nel 2025 (euro 800,00 mensili); che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con rimodulazione dei tempi di permanenza dei figli presso il 3 padre, avendo egli incontrato sempre difficoltà nella frequentazione degli stessi, prevedendo un collocamento alternato con mantenimento ordinario diretto e la vendita della casa familiare.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda Controparte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo la conferma delle condizioni separative.
Alla prima udienza del 22/09/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sentite le parti e acquisita la documentazione dalle stesse complessivamente prodotta, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
04/09/2004, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie mette conto evidenziare che non vi è contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori delle parti ad entrambi i genitori;
il collegio reputa, inoltre, di dover confermare il prevalente collocamento residenziale dei minori presso la madre, tenuto conto anche degli orari di lavoro del padre, di professione cuoco, con disciplina dei tempi di permanenza presso il medesimo nei termini indicati in dispositivo, avuto riguardo ai mutamenti medio tempore intervenuti proprio relativamente all'orario di lavoro dal medesimo osservato, ciò che, unitariamente considerato, rende superfluo l'ascolto delal 4 primogenita (2010), essendo gli altri infradodicenni. Per_1
Meritano, infine, di essere confermate le vigenti statuizioni afferenti l'assegnazione della casa familiare in favore della stante la CP_1
residenza dei figli presso la medesima, nonché la misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre per i tre figli, come concordato dalle parti ad aprile 2024 e pari ad euro 700,00 mensili, non essendovi alcuna ragione per ridurlo o eliderlo come richiesto dal ricorrente.
Invero dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti e,
in particolare, dai Modelli congiunti 730/2023, 730/2022 e 730/2021,
emerge che il ha dichiarato redditi imponibili per complessivi Pt_1
euro, rispettivamente, 14.770,00 (reddito 2022), 9.720,00 (reddito 2021),
9.435,00 (reddito 2020), dunque con un incremento nell'anno 2022 rispetto ai due anni precedenti;
un ulteriore incremento si evince dalle buste paga afferenti il semestre marzo/agosto 2024, periodo della separazione consensuale mediante negoziazione assistita, allorché egli ha percepito un reddito netto mensile pari in media ad euro 1.386,00, sostanzialmente in linea con quello netto medio mensile di euro 1.345,00 percepito nel semestre febbraio/luglio 2025; alla prima udienza di comparizione del
22/09/2025 il ricorrente ha dichiarato, inoltre, di percepire un reddito netto mensile pari ad euro 1.300,00/1.400,00 oltre tredicesima mensilità. A ciò
aggiungasi, relativamente agli oneri locatizi, che dalla disamina del contratto di locazione dell'immobile sito in Roma Via Eugenio Maccagni n.
45 ove il ricorrente abita, si evince che in realtà tale contratto è stato sottoscritto in data 02/10/2023, ovvero in epoca antecedente la separazione tra i coniugi, ed è intestato al di lui padre e sorella (conduttori), essendo egli fideiussore, di talché non è verosimile che sostenga integralmente il 5 pagamento del relativo canone pari ad euro 900,00 mensili, come dal medesimo dedotto, sol che si consideri che la somma del predetto canone e dell'importo dell'assegno perequativo per i figli concordato con la CP_1
poco più di un anno fa supera le entrate mensili nette, ciò che induce fondatamente a dubitare della attendibilità delle dichiarazioni fiscali in atti.
La funzionario presso il Ministero degli Affari Esteri, dal CP_1
canto suo, nei Modelli congiunti 730/2023, 730/2022 e 730/2021 ha dichiarato redditi imponibili pari, rispettivamente, ad euro 25.002,99
(reddito 2022), 22.196,00 (reddito 2021) ed euro 22.183,00 (reddito 2020),
mentre dal CUD 2025 in atti risulta aver percepito nel 2024 una retribuzione netta mensile pari in media ad euro 1.930,00 su dodici mensilità.
I coniugi sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno della casa familiare e il anche della quota di 1/8 di un appartamento a Napoli Pt_1
da cui percepisce un canone mensile pari, per la sua quota, ad euro 50,00
mensili ed è chiamato alla eredità del di lui padre, nel cui compendio è
ricompreso un appartamento a Napoli.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alle ragioni della decisione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46634/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 6
ROMA in data 04/09/2004 tra (TORRE Parte_1
ANNUNZIATA (NA), 12/02/1975) e (ROMA (RM), Controparte_1
28/02/1980) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROMA al n. 863, Parte II, Serie A04, Anno 2004, alle seguenti condizioni:
i figli minori (Roma, 21/04/2010), (Roma, Per_1 Per_2
03/07/2014) e (Roma, 01/08/2018) sono affidati in modo Per_3
condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) a settimana alterne, una settimana, dalle ore 18.00 della domenica al mercoledì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica), la settimana successiva dall'orario di uscita scolastico del lunedì ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al mercoledì
mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica); b) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali ovvero in coincidenza con la c.d. settimana bianca;
d) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità, con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé i figli dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
7 dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, la somma mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base aprile 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Maurizio Pagliano n. 17
alla resistente Controparte_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi