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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6903 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Annicchiarico, con domicilio in Grottaglie (TA) alla via Carlo Marx n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Annicchiarico, pec:
Email_1 parte appellante CONTRO
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Daniele Mele, con domicilio il san Giorgio IC (TA) alla via Pio XII n. 7, presso lo studio del difensore Daniele Mele, pec:
Email_2 parte appellata
OGGETTO: responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – lesione personale - appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 16.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni depositando note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite conveniva in giudizio il innanzi al Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di esponendo: CP_1
- che in data 25.06.2019, alle ore 13.30 circa, mentre camminava sul marciapiede adiacente il presidio ospedaliero di CP_1 poneva il piede sinistro in un più basso livello del piano di calpestio, cadendo al suolo;
1 - che l'insidia, dovuta alla mancanza di uno dei mattoni di rivestimento dell'area pedonale, era non visibile (in quanto coperta da aghi di pino) e non prevedibile (in quanto non presegnalata e unica nel tratto percorso);
- che a seguito della caduta aveva riportato un danno biologico valutato in 5 giorni di inabilità temporanea totale, in 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e in una invalidità permanente del 6%;
- che non era da escludere un contributo colposo dell'attore nella misura del 30%, restando la responsabilità maggioritaria del restante 70% in capo al Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno subito, quantificato in € 7.684, 21 (di cui € 250,00 per spese sanitarie), da cui decurtare il 30% e contenendo la domanda nel limite della competenza per valore del giudice adito. Costituitosi in giudizio, il esponeva: Controparte_1
- che l'evento si verificava per esclusiva colpa dell'attore, il quale avrebbe dovuto vedere e prevedere la irregolarità del manto stradale, essendo l'evento verificatosi nel pieno della luce naturale e in un tratto sicuramente ben conosciuto allo stesso;
- che mancavano le condizioni di non visibilità e non prevedibilità CP_ necessarie per l'imputazione della responsabilità aquiliana all' convenuto;
- che mancava la prova dell'esistenza del nesso di causalità diretto tra l'evento e i danni lamentati. Concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento proporzionalmente al grado di responsabilità del danneggiato. Il giudizio veniva istruito con l'interrogatorio formale dell'attore, con la prova testimoniale richiesta da parte attrice e con l'esperimento di CTU medico legale. All'esito, il giudice rigettava la domanda e compensava le spese di lite. In particolare, rilevava:
- che il dislivello era stato già avvistato dal teste escusso;
- che la presenza degli aghi di pino avrebbe dovuto indurre
[...]
a porre maggiore attenzione ed a evitare di calpestarli;
Pt_1
- che vi era visibilità, data l'ora in cui si verificava l'evento;
- che, pertanto, il comportamento dell'attore rientra in quelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore disciplinate dal codice civile che
2 escludono ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c., recidendo il nesso di causa e divenendo da solo causa efficiente del danno;
- che le spese di lite devono essere compensate in quanto la domanda, seppur non sorretta da prova sufficiente, non è del tutto sfornita di elementi a sostegno. Avverso tale pronuncia propone appello Parte_1
Formulando un unico motivo d'appello, lamenta l'errata applicazione del diritto e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. Segnatamente, lamenta che il giudice di prime cure:
- “non volendo applicare l'art. 2051”, ha richiamato l'ipotesi del caso fortuito senza meglio precisarne le manifestazioni nel caso in esame;
- non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie e la mancanza di opportuna prova contraria da parte dell'ente convenuto, idonee a provare sia l'assoluta imprevedibilità/non visibilità dell'insidia che l'omessa manutenzione da parte dell'ente proprietario-custode;
- ha erroneamente affermato che il teste escusso abbia dichiarato di aver avuto la percezione del pericolo, non avendo, invece, lo stesso mai riferito di essersi accorto della buca;
- ha erroneamente dedotto che avrebbe dovuto evitare Parte_1 di calpestare la zona ricoperta dagli aghi di pino, non considerando che la presenza del fogliame avrebbe tutt'al più aumentato il rischio di scivolamento, impedendo, in ogni caso, la visibilità della buca sottostante nonostante le ore diurne. Sulla base di tali premesse, rassegna le seguenti conclusioni:
“1) Ritenuto fondato il proposto appello, riformare l'impugnata sentenza n. 135/2021 del
Giudice di Pace di , emessa in data 25 maggio 2021 e depositata in CP_1 cancelleria il 27 maggio 2021, e per l'effetto; 2) Dichiarata la responsabilità maggioritaria in misura pari al 70% del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, nella produzione dell'infortunio per CP_1 cui è causa, condannare l'Ente Civico al risarcimento delle lesioni personali sofferte da e quantificate in €. 2.340,10, come da espletata consulenza medica ed al Parte_1 netto del contributo colposo dell'attore, oltre interessi al tasso di legge dal giorno dell'evento (25.6.2019) sino al soddisfo. Il tutto contenuto nel limite della competenza per valore del Tribunale adito e comunque di €. 2.340,10, con espressa rinuncia all'eccesso; 3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Resiste in appello il il quale contesta la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione, evidenziando che, dalle risultanze istruttorie, emerge la
3 condotta colposa di condotta idonea ad interrompere il nesso Parte_1 eziologico tra la causa del danno e il danno stesso e tale, quindi, da escludere la responsabilità della P.A. Tra gli elementi a sostengo di tale conclusione, parte appellata annovera: le condizioni temporali di piena visibilità; la piena visibilità del fattore di pericolo, in virtù delle dichiarazioni rese dalla teste : “vedevo Controparte_3 mio cognato porre il suo piede sinistro […] in un più basso livello del piano del marciapiede”; la prevedibilità del fattore di pericolo, in quanto la presenza degli aghi di pino imponeva un più alto tasso di diligenza. Sulla scorta di tali premesse, chiede il rigetto dell'appello, riportandosi alle conclusioni rassegnate in primo grado.
2) Sui motivi di appello I motivi di appello, esposti in un unico punto dell'atto di impugnazione, sono tra loro connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Prima di vagliare il merito della domanda, occorre premettere che il caso di specie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro, rimessa alla custodia dell'ente comunale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con un indirizzo pressoché unanime, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006), nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti, sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In ambito di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato.
4 I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943 e nella recentissima pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma testualmente a chiare lettere che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod.
5 civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”).
Ciò posto, l'appello non è meritevole di accoglimento. Il testimone escusso nel giudizio di prime cure, , ha Controparte_3 confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, riferendo, in particolare, quanto segue: “vedevo mio cognato porre il suo piede sinistro, anzi meglio, la regione estrema sinistra di detto piede in un più basso livello del piano del marciapiede;
mio cognato perdeva l'equilibrio e cadeva per terra sul suo fianco sinistro…..vi era una buca derivata dalla mancanza di uno dei mattoni posti a rivestimento del marciapiede e detta buca era coperta sino all'orlo da aghi di pino che erano comunque presenti anche nelle vicinanze perché vi erano degli alberi di pino”. Sempre il teste ha inoltre riconosciuto i luoghi dell'evento come raffigurati nelle foto a colori allegate al fascicolo attoreo. Nelle foto in questione si scorge la presenza di una circoscritta sconnessione del piano di calpestio del marciapiede, dovuta alla mancanza di uno dei mattoni di rivestimento della pavimentazione. All'interno dello spazio vuoto creatosi per la mancanza del mattone, si notano degli aghi di pino che colmano solo in parte la voragine (come si evince dalle foto prodotte, che consentono di apprezzare la profondità dello spazio). Muovendo tali premesse, ritiene questo giudice che l'incauta condotta del danneggiato, odierno appellante, debba considerarsi causa esclusiva del sinistro, avendo interrotto il legame causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Ed invero, dall'istruttoria è emerso:
che il sinistro si è verificato alle ore 13.30 di una giornata di fine giugno, in condizioni di piena luminosità e visibilità;
che le circostanze metereologiche non erano tali da rendere difficoltosa la visione dei luoghi;
che la presenza della buca era facilmente percepibile, sia perché non occultata, sia perché proprio la presenza degli aghi di pino determinava una vistosa differenza cromatica rispetto al circostante marciapiede;
che non vi è prova del fatto che gli aghi di pino nelle vicinanze della
6 buca fossero presenti in quantità tale da rendere omogenea una consistente porzione del marciapiede e da occultare quindi la buca, atteso che il teste ha genericamente parlato di aghi di pino presenti nelle vicinanze e che le foto prodotte smentiscono una simile ipotesi;
che il marciapiede interessato si estendeva notevolmente in larghezza, risultando, nelle restanti parti, libero da fogliame. A prescindere da quanto affermato dal primo giudice in merito alla percezione del pericolo da parte del teste escusso, le elencate circostanze inducono a ritenere che il danneggiato avrebbe potuto prevedere la situazione di pericolo ed evitarla, qualora avesse adottato un atteggiamento più attento e prudente, trattandosi di cautele che era legittimo attendersi. Alla luce quindi di un criterio probabilistico di regolarità causale, la condotta tenuta dalla vittima si presenta come una evenienza non ragionevole, in quanto è lecito ritenere che un agente modello, sulla base delle circostanze di fatto emerse (piena visibilità della buca e presenza di luce diurna), avrebbe verosimilmente posto maggiore attenzione e avrebbe evitato il dissesto o, al più, lo avrebbe superato senza cadere. In sintesi, si ritiene che il fatto colposo del danneggiato abbia reciso il legame causale tra la cosa e l'evento dannoso, assurgendo a causa esclusiva dello stesso. Per le medesime ragioni non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda neanche ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il rigetto dell'appello importo il rigetto del motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
3) Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente grado d'appello seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di nella misura stabilita in Parte_1 dispositivo (mediante l'applicazione dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, valori medi per le fasi di studio e di introduzione della causa, e valori minimi per la fase decisionale, tenuto conto della ripetitività degli assunti;
nessuna voce va invece liquidata con riferimento alla fase istruttoria, essendo sostanzialmente assente in grado di appello ed essendosi susseguiti solo rinvii finalizzati alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni1). Ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del D.P.R., 30/05/2002 n. 115 si dà
7 atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di appello, che si liquidano in €
[...]
1.276,00, oltre iva, cpa, spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario;
condanna l'appellante principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello. Così deciso in Taranto, in data 01/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. n. 10206/2021.
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Annicchiarico, con domicilio in Grottaglie (TA) alla via Carlo Marx n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Annicchiarico, pec:
Email_1 parte appellante CONTRO
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Daniele Mele, con domicilio il san Giorgio IC (TA) alla via Pio XII n. 7, presso lo studio del difensore Daniele Mele, pec:
Email_2 parte appellata
OGGETTO: responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – lesione personale - appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 16.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni depositando note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite conveniva in giudizio il innanzi al Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di esponendo: CP_1
- che in data 25.06.2019, alle ore 13.30 circa, mentre camminava sul marciapiede adiacente il presidio ospedaliero di CP_1 poneva il piede sinistro in un più basso livello del piano di calpestio, cadendo al suolo;
1 - che l'insidia, dovuta alla mancanza di uno dei mattoni di rivestimento dell'area pedonale, era non visibile (in quanto coperta da aghi di pino) e non prevedibile (in quanto non presegnalata e unica nel tratto percorso);
- che a seguito della caduta aveva riportato un danno biologico valutato in 5 giorni di inabilità temporanea totale, in 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e in una invalidità permanente del 6%;
- che non era da escludere un contributo colposo dell'attore nella misura del 30%, restando la responsabilità maggioritaria del restante 70% in capo al Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno subito, quantificato in € 7.684, 21 (di cui € 250,00 per spese sanitarie), da cui decurtare il 30% e contenendo la domanda nel limite della competenza per valore del giudice adito. Costituitosi in giudizio, il esponeva: Controparte_1
- che l'evento si verificava per esclusiva colpa dell'attore, il quale avrebbe dovuto vedere e prevedere la irregolarità del manto stradale, essendo l'evento verificatosi nel pieno della luce naturale e in un tratto sicuramente ben conosciuto allo stesso;
- che mancavano le condizioni di non visibilità e non prevedibilità CP_ necessarie per l'imputazione della responsabilità aquiliana all' convenuto;
- che mancava la prova dell'esistenza del nesso di causalità diretto tra l'evento e i danni lamentati. Concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento proporzionalmente al grado di responsabilità del danneggiato. Il giudizio veniva istruito con l'interrogatorio formale dell'attore, con la prova testimoniale richiesta da parte attrice e con l'esperimento di CTU medico legale. All'esito, il giudice rigettava la domanda e compensava le spese di lite. In particolare, rilevava:
- che il dislivello era stato già avvistato dal teste escusso;
- che la presenza degli aghi di pino avrebbe dovuto indurre
[...]
a porre maggiore attenzione ed a evitare di calpestarli;
Pt_1
- che vi era visibilità, data l'ora in cui si verificava l'evento;
- che, pertanto, il comportamento dell'attore rientra in quelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore disciplinate dal codice civile che
2 escludono ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c., recidendo il nesso di causa e divenendo da solo causa efficiente del danno;
- che le spese di lite devono essere compensate in quanto la domanda, seppur non sorretta da prova sufficiente, non è del tutto sfornita di elementi a sostegno. Avverso tale pronuncia propone appello Parte_1
Formulando un unico motivo d'appello, lamenta l'errata applicazione del diritto e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie. Segnatamente, lamenta che il giudice di prime cure:
- “non volendo applicare l'art. 2051”, ha richiamato l'ipotesi del caso fortuito senza meglio precisarne le manifestazioni nel caso in esame;
- non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie e la mancanza di opportuna prova contraria da parte dell'ente convenuto, idonee a provare sia l'assoluta imprevedibilità/non visibilità dell'insidia che l'omessa manutenzione da parte dell'ente proprietario-custode;
- ha erroneamente affermato che il teste escusso abbia dichiarato di aver avuto la percezione del pericolo, non avendo, invece, lo stesso mai riferito di essersi accorto della buca;
- ha erroneamente dedotto che avrebbe dovuto evitare Parte_1 di calpestare la zona ricoperta dagli aghi di pino, non considerando che la presenza del fogliame avrebbe tutt'al più aumentato il rischio di scivolamento, impedendo, in ogni caso, la visibilità della buca sottostante nonostante le ore diurne. Sulla base di tali premesse, rassegna le seguenti conclusioni:
“1) Ritenuto fondato il proposto appello, riformare l'impugnata sentenza n. 135/2021 del
Giudice di Pace di , emessa in data 25 maggio 2021 e depositata in CP_1 cancelleria il 27 maggio 2021, e per l'effetto; 2) Dichiarata la responsabilità maggioritaria in misura pari al 70% del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, nella produzione dell'infortunio per CP_1 cui è causa, condannare l'Ente Civico al risarcimento delle lesioni personali sofferte da e quantificate in €. 2.340,10, come da espletata consulenza medica ed al Parte_1 netto del contributo colposo dell'attore, oltre interessi al tasso di legge dal giorno dell'evento (25.6.2019) sino al soddisfo. Il tutto contenuto nel limite della competenza per valore del Tribunale adito e comunque di €. 2.340,10, con espressa rinuncia all'eccesso; 3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Resiste in appello il il quale contesta la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione, evidenziando che, dalle risultanze istruttorie, emerge la
3 condotta colposa di condotta idonea ad interrompere il nesso Parte_1 eziologico tra la causa del danno e il danno stesso e tale, quindi, da escludere la responsabilità della P.A. Tra gli elementi a sostengo di tale conclusione, parte appellata annovera: le condizioni temporali di piena visibilità; la piena visibilità del fattore di pericolo, in virtù delle dichiarazioni rese dalla teste : “vedevo Controparte_3 mio cognato porre il suo piede sinistro […] in un più basso livello del piano del marciapiede”; la prevedibilità del fattore di pericolo, in quanto la presenza degli aghi di pino imponeva un più alto tasso di diligenza. Sulla scorta di tali premesse, chiede il rigetto dell'appello, riportandosi alle conclusioni rassegnate in primo grado.
2) Sui motivi di appello I motivi di appello, esposti in un unico punto dell'atto di impugnazione, sono tra loro connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Prima di vagliare il merito della domanda, occorre premettere che il caso di specie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro, rimessa alla custodia dell'ente comunale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con un indirizzo pressoché unanime, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006), nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti, sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In ambito di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma. Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato.
4 I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943 e nella recentissima pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma testualmente a chiare lettere che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod.
5 civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”).
Ciò posto, l'appello non è meritevole di accoglimento. Il testimone escusso nel giudizio di prime cure, , ha Controparte_3 confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, riferendo, in particolare, quanto segue: “vedevo mio cognato porre il suo piede sinistro, anzi meglio, la regione estrema sinistra di detto piede in un più basso livello del piano del marciapiede;
mio cognato perdeva l'equilibrio e cadeva per terra sul suo fianco sinistro…..vi era una buca derivata dalla mancanza di uno dei mattoni posti a rivestimento del marciapiede e detta buca era coperta sino all'orlo da aghi di pino che erano comunque presenti anche nelle vicinanze perché vi erano degli alberi di pino”. Sempre il teste ha inoltre riconosciuto i luoghi dell'evento come raffigurati nelle foto a colori allegate al fascicolo attoreo. Nelle foto in questione si scorge la presenza di una circoscritta sconnessione del piano di calpestio del marciapiede, dovuta alla mancanza di uno dei mattoni di rivestimento della pavimentazione. All'interno dello spazio vuoto creatosi per la mancanza del mattone, si notano degli aghi di pino che colmano solo in parte la voragine (come si evince dalle foto prodotte, che consentono di apprezzare la profondità dello spazio). Muovendo tali premesse, ritiene questo giudice che l'incauta condotta del danneggiato, odierno appellante, debba considerarsi causa esclusiva del sinistro, avendo interrotto il legame causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Ed invero, dall'istruttoria è emerso:
che il sinistro si è verificato alle ore 13.30 di una giornata di fine giugno, in condizioni di piena luminosità e visibilità;
che le circostanze metereologiche non erano tali da rendere difficoltosa la visione dei luoghi;
che la presenza della buca era facilmente percepibile, sia perché non occultata, sia perché proprio la presenza degli aghi di pino determinava una vistosa differenza cromatica rispetto al circostante marciapiede;
che non vi è prova del fatto che gli aghi di pino nelle vicinanze della
6 buca fossero presenti in quantità tale da rendere omogenea una consistente porzione del marciapiede e da occultare quindi la buca, atteso che il teste ha genericamente parlato di aghi di pino presenti nelle vicinanze e che le foto prodotte smentiscono una simile ipotesi;
che il marciapiede interessato si estendeva notevolmente in larghezza, risultando, nelle restanti parti, libero da fogliame. A prescindere da quanto affermato dal primo giudice in merito alla percezione del pericolo da parte del teste escusso, le elencate circostanze inducono a ritenere che il danneggiato avrebbe potuto prevedere la situazione di pericolo ed evitarla, qualora avesse adottato un atteggiamento più attento e prudente, trattandosi di cautele che era legittimo attendersi. Alla luce quindi di un criterio probabilistico di regolarità causale, la condotta tenuta dalla vittima si presenta come una evenienza non ragionevole, in quanto è lecito ritenere che un agente modello, sulla base delle circostanze di fatto emerse (piena visibilità della buca e presenza di luce diurna), avrebbe verosimilmente posto maggiore attenzione e avrebbe evitato il dissesto o, al più, lo avrebbe superato senza cadere. In sintesi, si ritiene che il fatto colposo del danneggiato abbia reciso il legame causale tra la cosa e l'evento dannoso, assurgendo a causa esclusiva dello stesso. Per le medesime ragioni non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda neanche ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il rigetto dell'appello importo il rigetto del motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
3) Sulle spese di lite. Le spese di lite del presente grado d'appello seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di nella misura stabilita in Parte_1 dispositivo (mediante l'applicazione dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, valori medi per le fasi di studio e di introduzione della causa, e valori minimi per la fase decisionale, tenuto conto della ripetitività degli assunti;
nessuna voce va invece liquidata con riferimento alla fase istruttoria, essendo sostanzialmente assente in grado di appello ed essendosi susseguiti solo rinvii finalizzati alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni1). Ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del D.P.R., 30/05/2002 n. 115 si dà
7 atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di appello, che si liquidano in €
[...]
1.276,00, oltre iva, cpa, spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario;
condanna l'appellante principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello. Così deciso in Taranto, in data 01/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. n. 10206/2021.