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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/11/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1030
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1030/2025 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Vecli Penelope e Porcari Massimiliano del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in
Parma, Via Chiavari, n. 5/E;
RICORRENTE contro
- Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, P.le
Giulio Pastore, n.6;
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 429, comma I, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Premesso:
Pagina 1 - che, con ricorso depositato in data 9.10.2025, conveniva in Parte_1
giudizio l proponendo ricorso ex at. 442 c.p.c. ed instando per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del lavoro Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare che la malattia insorta a carico del ricorrente (sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso o tendine cuffia dei rotatori, come meglio descritta in narrativa) è riconducibile a fattore professionale, accertando e dichiarando la sussistenza del nesso causale tra le condizioni di espletamento della prestazione nel lugo di lavoro da parte del sig.
l'insorgenza della malattia dallo stesso lamentata;
Pt_1
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta malattia, ha subito un danno biologico pari ad almeno 10% o alla percentuale, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs.
38/2000 a decorrere della data della richiesta nella misura di legge ed in relazione al grado di menomazione complessivo, tenuto conto della malattia professionale preesistente coesistente invalidità del 4%, e comunque: o se l'inabilità complessiva risultasse superiore o uguale alla misura del 6%, ma inferiore alla misura del 16%, al pagamento una tantum degli importi indicati a titolo di risarcimento del danno biologico nella misura stabilita per legge;
o se l'inabilità complessiva risultasse pari
o superiore al 16%, a costituire, liquidare e corrispondere la rendita unitaria nella misura stabilita per legge;
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sin all'effettivo soddisfo.
Pagina 2 Con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario”;
- che, ancorché ritualmente evocato, l convenuto non si costituiva in giudizio;
CP_1
- che, all'udienza del 18.11.2025, i procuratori delle parti davano atto di aver definito la controversia in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, ed instavano affinché venisse dichiarata la cessata materia del contendere a spese compensate;
rilevato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
Pagina 3 • qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1030/2025 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Vecli Penelope e Porcari Massimiliano del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in
Parma, Via Chiavari, n. 5/E;
RICORRENTE contro
- Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, P.le
Giulio Pastore, n.6;
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 429, comma I, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Premesso:
Pagina 1 - che, con ricorso depositato in data 9.10.2025, conveniva in Parte_1
giudizio l proponendo ricorso ex at. 442 c.p.c. ed instando per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del lavoro Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto:
- accertare e dichiarare che la malattia insorta a carico del ricorrente (sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso o tendine cuffia dei rotatori, come meglio descritta in narrativa) è riconducibile a fattore professionale, accertando e dichiarando la sussistenza del nesso causale tra le condizioni di espletamento della prestazione nel lugo di lavoro da parte del sig.
l'insorgenza della malattia dallo stesso lamentata;
Pt_1
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta malattia, ha subito un danno biologico pari ad almeno 10% o alla percentuale, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs.
38/2000 a decorrere della data della richiesta nella misura di legge ed in relazione al grado di menomazione complessivo, tenuto conto della malattia professionale preesistente coesistente invalidità del 4%, e comunque: o se l'inabilità complessiva risultasse superiore o uguale alla misura del 6%, ma inferiore alla misura del 16%, al pagamento una tantum degli importi indicati a titolo di risarcimento del danno biologico nella misura stabilita per legge;
o se l'inabilità complessiva risultasse pari
o superiore al 16%, a costituire, liquidare e corrispondere la rendita unitaria nella misura stabilita per legge;
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sin all'effettivo soddisfo.
Pagina 2 Con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario”;
- che, ancorché ritualmente evocato, l convenuto non si costituiva in giudizio;
CP_1
- che, all'udienza del 18.11.2025, i procuratori delle parti davano atto di aver definito la controversia in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite, ed instavano affinché venisse dichiarata la cessata materia del contendere a spese compensate;
rilevato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
Pagina 3 • qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
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