Sentenza 10 dicembre 1979
Massime • 2
La decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art 327 cod proc civ si verifica con il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, anche quando il cancelliere abbia omesso per qualsiasi motivo di dare notizia alle parti costituite del dispositivo della sentenza, trattandosi di comunicazione che ha un valore puramente informativo e che, pertanto, fatta eccezione per alcuni casi espressamente previsti dalla legge, (come in tema di regolamento di Competenza: art 47 cod proc civ) non vale a fare decorrere i termini di impugnazione. ( V 4194/75, mass n 378546; ( V 4388/74, mass n 373071; ( Conf 1625/72, mass n 358446).*
La transazione intervenuta anteriormente al giudicato e non fatta valere nel giudizio non ha efficacia paralizzatrice della susseguente Azione esecutiva, la quale puo essere combattuta efficacemente solo da fatti o cause modificatrici della situazione di diritto posteriori al giudicato. ( V 2304/61; ( Conf 1125/68, mass n 332602; ( Conf 1519/64, mass n 302181).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/1979, n. 6412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6412 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1979 |
Testo completo
La decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art 327 cod proc civ si verifica con il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, anche quando il cancelliere abbia omesso per qualsiasi motivo di dare notizia alle parti costituite del dispositivo della sentenza, trattandosi di comunicazione che ha un valore puramente informativo e che, pertanto, fatta eccezione per alcuni casi espressamente previsti dalla legge, (come in tema di regolamento di Competenza: art 47 cod proc civ) non vale a fare decorrere i termini di impugnazione. ( V 4194/75, mass n 378546; ( V 4388/74, mass n 373071; ( Conf 1625/72, mass n 358446).*