Art. 1. Articolo unico.
L' articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianita' di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell' articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) ovvero quando abbiano maturato un'anzianita' complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;
c) oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113 , dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
Possono conseguire una terza e quarta promozione, purche' sussista ogni volta una delle condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente comma, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
Possono, altresi', conseguire una terza promozione gli ufficiali richiamati di detto ruolo, che abbiano espletato il loro servizio con capacita' e rendimento, dopo cinque anni di servizio dalla data della seconda promozione.
Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.
Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo da requisito dell'idoneita' fisica.
L'ufficiale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio".
L' articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianita' di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell' articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) ovvero quando abbiano maturato un'anzianita' complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;
c) oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113 , dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
Possono conseguire una terza e quarta promozione, purche' sussista ogni volta una delle condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente comma, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
Possono, altresi', conseguire una terza promozione gli ufficiali richiamati di detto ruolo, che abbiano espletato il loro servizio con capacita' e rendimento, dopo cinque anni di servizio dalla data della seconda promozione.
Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.
Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo da requisito dell'idoneita' fisica.
L'ufficiale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio".