Decreto cautelare 26 maggio 2022
Ordinanza cautelare 13 giugno 2022
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2022
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi e Sara Forasassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione di accertamento dell’inadempimento dell'obbligo vaccinale e conseguente annotazione della sospensione dall'esercizio della professione di ostetrica nell'albo, n. protocollo 502/2022 del 26 aprile 2022, notificata in data 27 aprile 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, complementare e conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza e Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto, notificato e depositato in segreteria in prossimità della odierna udienza di trattazione, la ricorrente ha espressamente rinunziato al ricorso, con espressa adesione della parte resistente.
L’atto, previamente notificato e quivi depositato dalla ricorrente, integra una valida rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati.
Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le parti, siccome congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NI CC, Presidente
CO VA, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO VA | NI CC |
IL SEGRETARIO