Articolo 13 della Legge 13 giugno 1985, n. 296
Articolo 12Articolo 13 bis
Versione
23 giugno 1985
Art. 13.
I cittadini degli Stati membri della CEE, in possesso di diplomi o certificati di ostetrica, di cui all'allegato B della presente legge, non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per l'esercizio della professione di ostetrica e rilasciati dagli Stati di origine o provenienza, possono ottenere, entro il 23 gennaio 1986, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia ed il conseguente esercizio della relativa attivita' professionale a condizione che presentino un attestato rilasciato dalle autorita' competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attivita' professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
Nel caso che i cittadini degli Stati membri della CEE siano in possesso di diplomi o certificati di ostetrica rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalle direttive comunitarie, ma che possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale, e rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia e l'esercizio dell'attivita' professionale possono essere ottenuti a condizione che gli interessati presentino un attestato rilasciato dalle autorita' competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attivita' professionale per un periodo di almeno due anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.
Entrata in vigore il 23 giugno 1985