Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/1968, n. 2467
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Sentenza 12 luglio 1968

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Non ogni inosservanza di formalita produce nullita,ma solo quella per la quale la nullita e comminata dalla legge o deriva dall'impossibilita di raggiungimento dello scopo al quale la formalita stessa e preordinata. ( nella specie la Corte regolatrice ha escluso la nullita che, secondo il ricorrente, sarebbe derivata dall'omessa notifica al contumace dell'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica, notifica disposta dal giudice malgrado essa non sia prescritta dalla legge).*

L'elencazione degli Atti per i quali l'art. 292 cod.proc.civ. prescrive la notifica personalmente al contumace e tassativa. L'adempimento della predetta formalita tende ad evitare che il contumace si trovi a sua insaputa di fronte a domande nuove o ad una estensione del petitum o ad Atti istruttori che richiedono l'apporto di una sua personale attivita, ed e pertanto da escludere relativamente a tutti gli altri Atti istruttori,diretti all'accertamento dei fatti dedotti a sostegno delle domande ritualmente proposte e notificate. Pertanto, non e necessario notificare al contumace l'ordinanza ammissiva di consulenza tecnica,ne comunicargli l'inizio delle operazioni peritali.*

La legalita della composizione del collegio giudicante, quale risulta dall'intestazione della sentenza, deve presumersi, sino a quando non venga data prova concreta e precisa dell'illegalita. ( nella specie, e stato ritenuto che,dovesse legittimamente presumersi l'esistenza di un provvedimento del Presidente del tribunale, col quale un pretore era stato chiamato ad integrare il collegio, per il fatto che nella intestazione della sentenza resa dal tribunale il nome del pretore era seguito dall'indicazione giudice supplente). ( V. 117-68, mass. N. 330958).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/1968, n. 2467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2467
    Data del deposito : 12 luglio 1968

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