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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2373/2024 promosso da:
( ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Taranto (TA), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Frezzotti;
e
, nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Frezzotti.
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede,
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI
“1) I ricorrenti sono tenuti al mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne Per_1 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. All'uopo, il IG. Parte_1 verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il ma
[...] Parte_2 del figlio fino all'indipendenza economica, la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) Per_1 mensili a di bonifico bancario. Tale versamento avrà luogo entro il 15 di ogni mese
- 1 - e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Tutte le spese straordinarie che risulteranno necessarie, secondo quanto indicato dal protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore, documentate fiscalmente e, comunque preventivamente concordate tra i genitori se superiori ad € 100,00=, restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
2) Poiché i coniugi sono muniti di proprio reddito, tenuto conto delle loro condizioni e delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione dei loro patrimoni, dei loro rispettivi redditi da attività lavorativa, il tutto anche in rapporto alla durata del matrimonio, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e ad ogni forma di mantenimento.
3) L'abitazione coniugale, sita in Jesi, Via Salimbeni, n. 16, di proprietà della IG.ra
con i beni mobili in essa contenuta, rimarrà definitivamente nella piena Parte_2 disponibilità della IG.ra che provvederà ad ogni onere ad essa inerente. Parte_2
4) I coniugi dichiarano espressamente che con la sottoscrizione del presente ricorso essi hanno definito tutte le questioni e regolato ogni altro rapporto tra loro pendente e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra salvo, s'intende, quanto contemplato nel ricorso.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tolentino (MC) il 21/06/1997.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 12/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 535 del 01/02/2008 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 19/01/2008. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
- 2 - Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tolentino il 21/06/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 26, parte 2, serie A dell'anno 1997.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio della coppia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (in favore del quale le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle necessità del figlio e proporzionale alle condizioni economiche dell'onerato).
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Tolentino il 21/06/1997 e trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Tolentino (MC) al n. 26, parte 2, serie A dell'anno 1997; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tolentino di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 27/XI/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2373/2024 promosso da:
( ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Taranto (TA), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Frezzotti;
e
, nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(AN), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Frezzotti.
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede,
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI
“1) I ricorrenti sono tenuti al mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne Per_1 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. All'uopo, il IG. Parte_1 verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il ma
[...] Parte_2 del figlio fino all'indipendenza economica, la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) Per_1 mensili a di bonifico bancario. Tale versamento avrà luogo entro il 15 di ogni mese
- 1 - e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Tutte le spese straordinarie che risulteranno necessarie, secondo quanto indicato dal protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore, documentate fiscalmente e, comunque preventivamente concordate tra i genitori se superiori ad € 100,00=, restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
2) Poiché i coniugi sono muniti di proprio reddito, tenuto conto delle loro condizioni e delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione dei loro patrimoni, dei loro rispettivi redditi da attività lavorativa, il tutto anche in rapporto alla durata del matrimonio, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e ad ogni forma di mantenimento.
3) L'abitazione coniugale, sita in Jesi, Via Salimbeni, n. 16, di proprietà della IG.ra
con i beni mobili in essa contenuta, rimarrà definitivamente nella piena Parte_2 disponibilità della IG.ra che provvederà ad ogni onere ad essa inerente. Parte_2
4) I coniugi dichiarano espressamente che con la sottoscrizione del presente ricorso essi hanno definito tutte le questioni e regolato ogni altro rapporto tra loro pendente e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra salvo, s'intende, quanto contemplato nel ricorso.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tolentino (MC) il 21/06/1997.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 12/06/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 535 del 01/02/2008 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 19/01/2008. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
- 2 - Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tolentino il 21/06/1997 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 26, parte 2, serie A dell'anno 1997.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio della coppia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (in favore del quale le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle necessità del figlio e proporzionale alle condizioni economiche dell'onerato).
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Tolentino il 21/06/1997 e trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Tolentino (MC) al n. 26, parte 2, serie A dell'anno 1997; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tolentino di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 27/XI/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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