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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott. Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. IA LU (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
QUAGLIOTTO LAURA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito a Bologna, Piazza San Domenico n. 2
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) c/o Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
distrettuale dello Stato di Bologna
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Ha premesso l'avv. Luca Sebastiani che:
1 aveva promosso davanti al Tribunale di Forlì il giudizio RG n. 2167/2020 al fine di contestare il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal GIP del Tribunale di Forlì per la difesa svolta in favore di , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato nell'ambito del procedimento penale RGNR 552/2019;
il giudice dott.ssa Vecchietti, con ordinanza del 28/04/2021, aveva emesso ordinanza di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. in favore del Tribunale di Bologna, quale foro dell'amministrazione dello Stato, assegnando termine di 3 mesi per la riassunzione;
il Tribunale di Bologna davanti al quale era stata riassunta la causa, non condividendo la decisione sulla competenza assunta dal Tribunale di Forlì, aveva sospeso il giudizio e sollevato d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; con provvedimento comunicato il 21/02/2023, la Suprema Corte aveva cassato l'ordinanza del Tribunale di Forlì, ritenendolo competente a trattare dell'opposizione al decreto di pagamento del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 168 e ss. d.p.r. 115/2002, sottraendosi tale procedimento alla regola di competenza di cui all'art. 25 c.p.c. in favore del giudice di prossimità, individuato nel capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, ed assegnando i termini per la riassunzione davanti a tale Tribunale.
Con il ricorso in esame depositato nel rispetto del termine in data 08/04/2023 ex art. 281-decies c.p.c. – erroneamente assegnato in via automatica ad altro giudice che solo in data 31/03/2025, verificata la violazione delle disposizioni tabellari, ha rimesso gli atti a questo giudice, tabellarmente competente a trattare la materia – l'avv. Sebastiani ha tempestivamente riassunto la causa al fine di chiedere la revisione del decreto di liquidazione dei compensi. Ha riferito il ricorrente che aveva prestato la propria attività professionale in favore di , ammesso al gratuito patrocinio con decreto Parte_1
del GIP del 05/06/2019, assistendolo nel procedimento RGNR 552/2019 nel corso del quale era stata chiesta l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e in data 19/02/2020 era stata emessa la relativa sentenza di condanna, cui era seguita la richiesta di liquidazione dei compensi sulla base del protocollo del Tribunale di Forlì, integrata con l'indicazione delle spese di trasferta in data 02/03/2020. Con decreto del 23/04/2020, il
2 GIP aveva emesso il decreto di liquidazione che, tuttavia, in data 22/06/2020 era stato corretto su segnalazione dell'Ufficio Spese di Giustizia secondo cui le spese vice di trasferta non avrebbero dovuto essere liquidate a carico dello Stato. Ha spiegato il ricorrente di aver inutilmente tentato di conferire sia con il funzionario responsabile che con il GIP per far constare l'erroneità di tale assunto, essendo la rifusione delle spese vive di trasferta espressamente prevista dall'art. 82 d.p.r. 115/2002, che ne escludeva la liquidazione solo in caso di avvocato iscritto nell'elenco dei difensori di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del processo, circostanza non verificatasi nel caso in esame, essendo iscritto all'albo degli avvocati di Bologna e trovandosi il Tribunale di Forlì nello stesso distretto di corte d'appello. Non avendo ottenuto alcuna risposta dall'Ufficio si era determinato a proporre impugnazione avverso il decreto di liquidazione.
Fissata con decreto del 31/03/2025 la prima udienza, con ordinanza del 29/05/2025, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato territorialmente competente in data 09/04/2025, ne è stata dichiarata la contumacia e risultando la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 09/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come già rilevato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza, i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso a carico dello Stato, così come del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l.
150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117; Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384;
Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487; Cass. civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta, a seguito dell'istanza di liquidazione dei compensi, e successiva integrazione, per l'attività svolta dall'avv.
Sebastiani in favore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel Parte_1
3 procedimento penale RGNR 552/2019 – RG GIP 2185/2019, con decreto del
02/04/2020, poi integrato in data 23/04/2020, il GIP ha liquidato il compenso spettante al difensore in conformità alla sua richiesta per complessivi € 2.186,19, già al netto della riduzione di cui all'art. 106 d.p.r. 115/2002 e comprensivo del rimb. forf. spese generali, oltre accessori nonché delle spese di trasferta pari a € 125,39, poi rettificate in 135,65 (come da integrazione) per un importo complessivo di € 2.196,45.
Con successivo decreto, emesso d'ufficio in data 22/06/2020, a seguito di segnalazione proveniente dall'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale con nota del 17/06/2020, il
GIP ha modificato il decreto di liquidazione, riducendo la precedente liquidazione in €
1.917,39, escludendovi le spese vive di trasferta quantificate in € 125,39 in quanto ritenute non dovute.
In disparte la considerazione che non è chiaro come si sia arrivato a liquidare l'importo indicato in sede di correzione in € 1.917,39 sottraendo le spese di € 125,39 rispetto alla precedente liquidazione, avvenuta in conformità alla richiesta di € 2.186,19, ciò che rileva è l'infondatezza del presupposto per la correzione.
L'art. 82 d.p.r. 115/02 prevede al primo comma che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, aggiungendo poi al secondo comma che: “Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal funzionario responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia e condiviso dal GIP, non ricorreva affatto l'ipotesi prevista dalla citata norma per ritenere non dovute le spese e indennità di trasferta, posto che l'avv. Sebastiani risultava, e risulta, iscritto all'albo degli avvocati di Bologna e il processo dallo stesso patrocinato si è svolto a Forlì, e dunque in un tribunale compreso nello stesso distretto della corte d'appello in cui è iscritto l'avvocato (è noto, infatti, che il
4 distretto della Corte d'Appello di Bologna ricomprende anche il Tribunale di Forlì). Del tutto inconferente era invece l'invocazione dell'ordinanza della Suprema Corte
17656/2018, riferita a fattispecie diversa.
Peraltro, non vertendosi in ipotesi di errore materiale, il giudice non avrebbe neppure potuto modificare d'ufficio il decreto di liquidazione già emesso.
In accoglimento del ricorso proposto, il provvedimento in questa sede impugnato emesso in data 22/06/2020, con il quale il GIP di Forlì ha d'ufficio modificato il proprio precedente decreto di liquidazione emesso in data 23/04/2020, va dunque riformato con conseguente ripristino della validità dell'originario decreto di liquidazione dei compensi del 23/04/2020.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sul convenuto, liquidandole d'ufficio, in assenza di nota spese, come da dispositivo sulla base di parametri minimi tenuto conto della semplicità delle questioni e della natura semplificata della decisione.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto da IA LU in data 08/04/2023, in riassunzione del precedente ricorso iscritto al RG n. 2167/2020 a seguito di regolamento di competenza deciso dalla Suprema Corte e comunicato il 21/02/2023, notificato in data 09/04/2025 nei confronti di , avverso il decreto Controparte_2
emesso dal GIP di questo Tribunale in data 22/06/2020, recante modifica del precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, emesso in data 23/04/2020, dispone la riforma il decreto impugnato, con conseguente conferma del decreto di liquidazione dei compensi emesso in data
23/04/2020;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali sostenute Controparte_2
dal ricorrente per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi
5 all'udienza di discussione orale, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. il 09/07/2025
Forlì, 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott. Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. IA LU (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
QUAGLIOTTO LAURA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito a Bologna, Piazza San Domenico n. 2
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) c/o Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
distrettuale dello Stato di Bologna
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Ha premesso l'avv. Luca Sebastiani che:
1 aveva promosso davanti al Tribunale di Forlì il giudizio RG n. 2167/2020 al fine di contestare il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal GIP del Tribunale di Forlì per la difesa svolta in favore di , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato nell'ambito del procedimento penale RGNR 552/2019;
il giudice dott.ssa Vecchietti, con ordinanza del 28/04/2021, aveva emesso ordinanza di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. in favore del Tribunale di Bologna, quale foro dell'amministrazione dello Stato, assegnando termine di 3 mesi per la riassunzione;
il Tribunale di Bologna davanti al quale era stata riassunta la causa, non condividendo la decisione sulla competenza assunta dal Tribunale di Forlì, aveva sospeso il giudizio e sollevato d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; con provvedimento comunicato il 21/02/2023, la Suprema Corte aveva cassato l'ordinanza del Tribunale di Forlì, ritenendolo competente a trattare dell'opposizione al decreto di pagamento del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 168 e ss. d.p.r. 115/2002, sottraendosi tale procedimento alla regola di competenza di cui all'art. 25 c.p.c. in favore del giudice di prossimità, individuato nel capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, ed assegnando i termini per la riassunzione davanti a tale Tribunale.
Con il ricorso in esame depositato nel rispetto del termine in data 08/04/2023 ex art. 281-decies c.p.c. – erroneamente assegnato in via automatica ad altro giudice che solo in data 31/03/2025, verificata la violazione delle disposizioni tabellari, ha rimesso gli atti a questo giudice, tabellarmente competente a trattare la materia – l'avv. Sebastiani ha tempestivamente riassunto la causa al fine di chiedere la revisione del decreto di liquidazione dei compensi. Ha riferito il ricorrente che aveva prestato la propria attività professionale in favore di , ammesso al gratuito patrocinio con decreto Parte_1
del GIP del 05/06/2019, assistendolo nel procedimento RGNR 552/2019 nel corso del quale era stata chiesta l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e in data 19/02/2020 era stata emessa la relativa sentenza di condanna, cui era seguita la richiesta di liquidazione dei compensi sulla base del protocollo del Tribunale di Forlì, integrata con l'indicazione delle spese di trasferta in data 02/03/2020. Con decreto del 23/04/2020, il
2 GIP aveva emesso il decreto di liquidazione che, tuttavia, in data 22/06/2020 era stato corretto su segnalazione dell'Ufficio Spese di Giustizia secondo cui le spese vice di trasferta non avrebbero dovuto essere liquidate a carico dello Stato. Ha spiegato il ricorrente di aver inutilmente tentato di conferire sia con il funzionario responsabile che con il GIP per far constare l'erroneità di tale assunto, essendo la rifusione delle spese vive di trasferta espressamente prevista dall'art. 82 d.p.r. 115/2002, che ne escludeva la liquidazione solo in caso di avvocato iscritto nell'elenco dei difensori di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del processo, circostanza non verificatasi nel caso in esame, essendo iscritto all'albo degli avvocati di Bologna e trovandosi il Tribunale di Forlì nello stesso distretto di corte d'appello. Non avendo ottenuto alcuna risposta dall'Ufficio si era determinato a proporre impugnazione avverso il decreto di liquidazione.
Fissata con decreto del 31/03/2025 la prima udienza, con ordinanza del 29/05/2025, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato territorialmente competente in data 09/04/2025, ne è stata dichiarata la contumacia e risultando la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 09/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come già rilevato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza, i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso a carico dello Stato, così come del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l.
150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117; Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384;
Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487; Cass. civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta, a seguito dell'istanza di liquidazione dei compensi, e successiva integrazione, per l'attività svolta dall'avv.
Sebastiani in favore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel Parte_1
3 procedimento penale RGNR 552/2019 – RG GIP 2185/2019, con decreto del
02/04/2020, poi integrato in data 23/04/2020, il GIP ha liquidato il compenso spettante al difensore in conformità alla sua richiesta per complessivi € 2.186,19, già al netto della riduzione di cui all'art. 106 d.p.r. 115/2002 e comprensivo del rimb. forf. spese generali, oltre accessori nonché delle spese di trasferta pari a € 125,39, poi rettificate in 135,65 (come da integrazione) per un importo complessivo di € 2.196,45.
Con successivo decreto, emesso d'ufficio in data 22/06/2020, a seguito di segnalazione proveniente dall'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale con nota del 17/06/2020, il
GIP ha modificato il decreto di liquidazione, riducendo la precedente liquidazione in €
1.917,39, escludendovi le spese vive di trasferta quantificate in € 125,39 in quanto ritenute non dovute.
In disparte la considerazione che non è chiaro come si sia arrivato a liquidare l'importo indicato in sede di correzione in € 1.917,39 sottraendo le spese di € 125,39 rispetto alla precedente liquidazione, avvenuta in conformità alla richiesta di € 2.186,19, ciò che rileva è l'infondatezza del presupposto per la correzione.
L'art. 82 d.p.r. 115/02 prevede al primo comma che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, aggiungendo poi al secondo comma che: “Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal funzionario responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia e condiviso dal GIP, non ricorreva affatto l'ipotesi prevista dalla citata norma per ritenere non dovute le spese e indennità di trasferta, posto che l'avv. Sebastiani risultava, e risulta, iscritto all'albo degli avvocati di Bologna e il processo dallo stesso patrocinato si è svolto a Forlì, e dunque in un tribunale compreso nello stesso distretto della corte d'appello in cui è iscritto l'avvocato (è noto, infatti, che il
4 distretto della Corte d'Appello di Bologna ricomprende anche il Tribunale di Forlì). Del tutto inconferente era invece l'invocazione dell'ordinanza della Suprema Corte
17656/2018, riferita a fattispecie diversa.
Peraltro, non vertendosi in ipotesi di errore materiale, il giudice non avrebbe neppure potuto modificare d'ufficio il decreto di liquidazione già emesso.
In accoglimento del ricorso proposto, il provvedimento in questa sede impugnato emesso in data 22/06/2020, con il quale il GIP di Forlì ha d'ufficio modificato il proprio precedente decreto di liquidazione emesso in data 23/04/2020, va dunque riformato con conseguente ripristino della validità dell'originario decreto di liquidazione dei compensi del 23/04/2020.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sul convenuto, liquidandole d'ufficio, in assenza di nota spese, come da dispositivo sulla base di parametri minimi tenuto conto della semplicità delle questioni e della natura semplificata della decisione.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto da IA LU in data 08/04/2023, in riassunzione del precedente ricorso iscritto al RG n. 2167/2020 a seguito di regolamento di competenza deciso dalla Suprema Corte e comunicato il 21/02/2023, notificato in data 09/04/2025 nei confronti di , avverso il decreto Controparte_2
emesso dal GIP di questo Tribunale in data 22/06/2020, recante modifica del precedente decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, emesso in data 23/04/2020, dispone la riforma il decreto impugnato, con conseguente conferma del decreto di liquidazione dei compensi emesso in data
23/04/2020;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali sostenute Controparte_2
dal ricorrente per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi
5 all'udienza di discussione orale, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. il 09/07/2025
Forlì, 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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