Art. 9. (Estensione dell'articolo 652 del codice
di procedura penale al giudizio promosso
nell'interesse del danneggiato). 1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale , le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 652 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 652 (Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 75 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario:
"Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale) - Omissis.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.".
di procedura penale al giudizio promosso
nell'interesse del danneggiato). 1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale , le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 652 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 652 (Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 75 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario:
"Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale) - Omissis.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.".