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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3899/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3899/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli Avv.ti ROSSI Parte_1 C.F._1
MONICA ALESSANDRA e PANDINI GLORIA, con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in Arona, Via Roma n. 40;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BARBIERI GIULIA MARIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Viale G. Matteotti n. 58;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ribaditi i fatti e le ragioni del ricorso introduttivo, degli atti e verbali successivi e note di trattazione scritta, in replica alle difese avverse, che si contestano integralmente e di cui si chiede il rigetto totale perché infondate in fatto e diritto, la ricorrente, come sopra rappresentata e assistita, chiede e insiste per l'ammissione delle prove orali sia dirette che in prova contraria richieste in ricorso e in atti successivi che qui si riproducono e in
pag. 1 di 15 particolare: , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, Dott. sui capitoli di prova di cui al ricorso:
[...] Persona_1
1)Vero che il sig. non ha mai provveduto alle esigenze economiche della CP_1
famiglia, in quanto non ha mai avuto un suo lavoro stabile e remunerato.
2) Vero che il sostegno economico della famiglia è sempre stata la sig. che ha Pt_1
sempre svolto con successo la sua attività di parrucchiera.
3) vero che la signora aveva fondato una sua attività autonoma di parrucchiera Pt_1
con un proprio salone e che l'attività autonoma svolta dalla signora ha assicurato di che vivere alla famiglia e consentito ai figli di compiere la loro formazione.
4) Vero che malgrado l'inattività del marito la sig. nel 1999 lo aveva riconosciuto Pt_1
come coadiuvante nella impresa famigliare, rapporto cessato nel febbraio del 2021;
5) Vero che il sig. nel 2013 aveva molestato una giovane apprendista, dipendente CP_1
della IG. nel retro del negozio. Pt_1
6) Vero che la ragazza era fuggita dal negozio.
7) Vero che il giorno dopo il padre di detta ragazza si era presentato in negozio e aveva colpito il sig. con due pugni in viso. CP_1
8) Vero che da quel giorno il sig. , pur continuando a essere inquadrato come CP_1
coadiuvante, non metteva più piede in negozio.
9) Vero che malgrado ciò la signora continuava a pagare per sig. contributi Pt_1 CP_1
e imposte.
10) Vero che il sig. nell'impresa famigliare non ha messo nessuna somma di denaro CP_1
e dal 2013 non ha neppure stato presente in negozio
11) Vero che nel gennaio del 2020 una mattina , figlio di una cliente, Per_2
consegnava alla ricorrente una busta contenente parecchie fotografie che documentavano dei messaggi sul portale messanger fra sua madre e il Controparte_5
resistente sig. . CP_1
12) vero che dai messaggi emergeva che fra i due intercorreva una relazione sessuale nonché accordi per fare sesso con altre persone.
13) Vero che nel novembre del 2020, una sera dopo il lavoro la ricorrente riceveva una confessione da parte di (sua amica e dipendente in negozio) che Controparte_4
trascinava (resistente) al suo cospetto. CP_1
pag. 2 di 15 13) Vero che affermava in presenza di di avere una Controparte_4 CP_1
relazione con lo stesso da 10 anni e che i due sarebbero andati a vivere insieme, sviluppava e spiegava i dettagli della loro lunga relazione e le loro modalità per ingannarla e frequentarsi sessualmente.
14) Vero che era una amica storica della ricorrente, che dopo una Controparte_4
dolorosa separazione dal marito, si era trovata in difficoltà economiche.
15) Vero che la sig. in più occasioni aveva prestato assistenza all'amica Pt_1 CP_4
anche economica;
[...]
16) Vero che aveva insistito con la sig. affinchè la stessa fosse assunta CP_1 Pt_1
in negozio.
17) Vero che dopo la confessione di il sig. rotta minacciava il suicidio Controparte_4
in caso la ricorrente non lo avesse perdonato.
18) Vero che la sig. dopo avere appreso dei fatti di infedenltà del marito si vedeva Pt_1
costretta a rivolgersi ad un professionista per cercare di elaborare il dolore e la sofferenza a lei inferta dal coniuge.
18) Vero che iniziava, nel gennaio 2021, a frequentare lo studio del Dott.
[...]
direttore del centro REBA, che con sedute settimanali aiutava la ricorrente a Per_1
sopravvivere al dolore patito.
19) Vero che dopo un lungo percorso di psicoterapia la sig. comunicava al sig. Pt_1
di non poter proseguire nella vita matrimoniale e si rivolgeva a questo studio per CP_1
la richiesta di separazione e divorzio con addebito;
20) Vero che la signora ha da poco appreso che il sig. , quando frequentava Pt_1 CP_1
il negozio, avendo accesso alla rubrica clienti si faceva lecito di invitarle a cena o altro, tanto da indurre alcune a non frequentare più il salone;
21) Vero che prima del 2020, i coniugi svolgevano una vita comune sia socialmente, che nel privato;
22) Vero che i coniugi prima del 2020 avevano rapporti affettivi e sentimentali e sessuali compatibili con la vita matrimoniale;
23) Vero che i coniugi prima del 2020 frequentavano amici e parenti in qualità di coppia
e trascorrevano festività e vacanze insieme;
pag. 3 di 15 24) Vero che ho assistito la sig. in terapia dal gennaio del 2021 e confermo Parte_1
integralmente la relazione di cura compiegata nella quale ho evidenziato le sofferenze inferte e patite dalla signora a causa del comportamento del marito.
l'audizione dei testimoni sui capitoli già in atti e indicati nella presente memoria 473 cpc
n. 17, ma anche in prova contraria sui capitoli avversi di cui si chiede il rigetto perché ininfluenti e non pertinenti e valutativi dei signori: , CP_2 Controparte_3
, ex marito di sig. , , sig.
[...] Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2
, e tutti anche sui seguenti capitoli di prova Testimone_3 Testimone_4
1)Vero che prima del novembre 2020 i signori oltre a convivere in Siziano, avevano CP_1
una vita di relazione pubblica e insieme: andavano in ferie insieme in Sardegna, ricevevano amici a casa come coppia, andavano fuori a cena insieme
2)Vero che prima del novembre 2020 ho visto che la coppia in diverse Parte_2
occasioni manifestavano il loro affetto con abbracci, baci e effusioni;
3)Vero che nel 2019 veniva assunta in negozio la sig. , amica della sig. Controparte_4
e del sig. Pt_1 CP_1
4)Vero che nel 2020 veniva licenziata la sig perché aveva in corso una Controparte_4
relazione sentimentale e sessuale con il sig. CP_1
5)Vero che la sig. e il sig. nel giorno libero e in altre occasioni Controparte_4 CP_1
si frequentavano in Siziano e dintorni e si recavano al motel
6)Vero che la sig. e il sig. nel 2019/2020 si recavano a fare un Controparte_4 CP_1
fine settimana romantico a Rovereto e lì frequentavano amici della sig, Pt_1
7)Vero che nel novembre del 2020 il sig. e la sig. comunicavano alla sig. CP_1 CP_4
di avere una relazione sessuale e sentimentale da oltre 10 anni a sua insaputa. Pt_1
8)Vero che dopo aver appreso la notizia la signora si rivolgeva a un terapista e Pt_1
piangeva tutti i giorni per il dolore anche sul lavoro;
9)Vero che decideva di chiedere la separazione dopo un lungo percorso terapeutico e di cura e lo comunicava al CP_1
10)Vero che dopo i fatti del novembre del 2020 veniva a conoscenza di altre avances del
anche nei confronti di sue clienti del negozio;
CP_1
11)Vero che il ha rifiutato ben due proposte di lavoro: una del cognato di lavorare CP_1
in negozio di ferramenta come commesso;
pag. 4 di 15 12)Vero che il dopo i fatti del novembre del 2020 ha tentato in ogni modo di CP_1
riconquistare la ma la stessa era ferma nella decisione di separarsi da lui;
Pt_1
13)Vero che anche dopo l'allontamento del dalla casa coniugale lo stesso ha CP_1
quotidianamente seguito, pedinato e importunato la sig. per convincerla a Pt_1
desistere dalla separazione;
14)Vero che tale atteggiamento di cui al capitolo di cui sopra è stato oggetto di diffida per il tramite di legale;
15)Vero che tali atteggiamenti molesti sono ancora in atto;
richiamate le ragioni e le obiezioni espresse nell'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria ex art. 177 cpc del 5 aprile 2024, che si rinnova al Collegio,
Si insta per l'accoglimento delle seguenti conclusioni rigettarsi ogni avversa domanda ed eccezione perché infondata in fatto e diritto
A-dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. e CP_1
condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per euro 50.000 o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per i gravi comportamenti contrari ai doveri matrimoniali e profondamente infamanti per la signora Pt_1
B- dichiararsi che la casa coniugale di proprietà della sig. sita in Siziano, via Pt_1
Guglielmo Marconi n. 3 completa di tutti gli arredi, ove vive il figlio maggiorenne e non autosufficiente, venga assegnata definitivamente alla sig. ; Parte_1
C- dichiararsi che i coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio CP_3
convivente con la madre, e al 50% di tutte le spese straordinarie necessarie allo
[...]
stesso, fino alla imminente autosufficienza economica del figlio;
D- dichiararsi reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio;
E - con favore di spese legali, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cnpa;
F- ordinare al Comune Siziano (PV) l'annotazione l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Parte resistente:
“SULLA RICHIESTA DI PRONUNCIA SULLA SEPARAZIONE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
pag. 5 di 15 - Respingersi la richiesta di addebito della separazione al sig. perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
- Disporre che la sig.ra corrisponderà al sig. a titolo di contributo Pt_1 CP_1 mensile per il mantenimento, la somma di € 400,00, ovvero quell'altra veriore somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- Dichiarare che il sig. concorra al mantenimento del figlio , CP_1 Controparte_3 con versamento diretto allo stesso, data l'età, della somma mensile di € 100,00, sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, con spese extra assegno a carico della moglie nella misura del 100%, attese le precarie condizioni economiche paterne.
- Dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata da controparte, perché infondata in fatto e diritto;
In via subordinata:
- Dichiarare la sig.ra tenuta a corrispondere nei confronti del marito € 150 Pt_1
(centocinquanta/00), ovvero quell'altra veriore somma ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti.
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria, ferma la contestazione sulla valenza probatoria del doc. n. 5 del ricorso
e docc. 1 e 6 della memoria integrativa, si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in atti e così analogamente si chiede l'ammissione dei capitoli di prova orale così come già dedotti in atti con i testi ivi indicati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario in Siziano il Parte_1 CP_1
30.09.1990, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1990), optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale nascevano tre figli: e , entrambi Persona_3 CP_2
maggiorenni, economicamente indipendenti e non conviventi con i genitori, e CP_3
allo stato studente universitario maggiorenne ma non economicamente
[...]
autosufficiente, attualmente convivente con la madre.
In data 25.09.2023, la ricorrente adiva il Tribunale di Pavia, proponendo cumulativamente la domanda di separazione personale dal marito con addebito allo stesso pag. 6 di 15 e la pronuncia del divorzio, l'assegnazione della casa coniugale e il contributo al mantenimento per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie. Controparte_3
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda di separazione e divorzio, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda di addebito della separazione e di prevedere il mantenimento diretto del figlio a carico della controparte, oltre Controparte_3
all'obbligo della stessa di contribuire integralmente al pagamento delle spese extra assegno per lui e di versare un contributo al proprio mantenimento di € 700,00, ovvero altra somma ritenuta di giustizia.
In subordine, chiedeva disporsi l'obbligo di versamento a carico della moglie in favore del marito di € 500,00 mensili, ovvero altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti.
Preliminarmente, il Collegio, ritenuta la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione, respinge le istanze istruttorie già formulate dalle parti in sede di memorie ex art. 473 bis n. 17, co. II e III, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, richiamando espressamente le motivazioni rese dal Giudice Delegato con ordinanza del
19.07.2024.
Sulla pronuncia della separazione
Il Collegio dà atto che la IG.ra ha richiesto in via giudiziale sia la Parte_1
separazione personale dal coniuge IG. , sia la pronuncia della cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in Siziano il 30.09.1990, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1990).
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile, tanto che le parti vivono ormai da tempo separate.
Invero, dalle allegazioni delle parti nonché dal complessivo esame degli atti processuali, nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per la pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista
pag. 7 di 15 una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Si dà atto che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, avendo la ricorrente proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio.
In merito alla pronuncia di addebito e alla richiesta di condanna al risarcimento del danno
Preliminarmente, per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” avendo efficacia disgregante sulla vita familiare (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.06.2006).
Dunque, ai fini di una delibazione positiva della domanda di addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pag. 8 di 15 Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In merito, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
A ciò si aggiunga come, in tema di violazione del dovere di fedeltà coniugale, sussista una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per cui il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova dimostrando l'adulterio del coniuge, essendo dispensato dalla dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio, mentre, per evitare l'addebito, spetta all'altro coniuge fornire la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale (Cfr. Cass. Sez. I Civ., Ordinanza n. 32837/2022, Ordinanza n. 10416/2022).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda di addebito al resistente del fallimento del matrimonio, così come proposta dalla ricorrente per i motivi di seguito esposti.
In primis, dalla documentazione in atti (Ved. doc. n.5 e messaggi allegati alla memoria del 1.2.2024 di parte ricorrente) risulta provata la circostanza delle relazioni extraconiugali intraprese dal marito, peraltro non smentita dallo stesso.
In secondo luogo, il resistente si è limitato a riferire, in modo generico e sfornito di adeguato supporto probatorio, che, nonostante gli avvenuti tradimenti, l'affectio coniugalia fosse da tempo venuta meno, essendosi, a suo dire, già radicato un reciproco allontanamento dei coniugi (Ved. comparsa di costituzione e risposta).
Invero, sebbene il resistente abbia contestato che le relazioni coniugali da lui intraprese abbiano avuto incidenza causale sul naufragio della vita coniugale, lo stesso non ha in alcun modo assolto all'onere della prova, gravante sul medesimo, di dimostrare che l'intollerabilità della convivenza si fosse verificata per cause indipendenti dalla suddetta pag. 9 di 15 infedeltà, né ha provato che i tradimenti dedotti dalla moglie siano iniziati in un periodo successivo al fallimento dell'unione matrimoniale, tanto anche alla luce della mancata ammissione dei capitoli di prova formulati dal resistente per cui si richiamano espressamente le motivazioni enunciate nelle ordinanze del 05.04.2024 e del 19.07.2024.
Di contro, dagli atti del giudizio emerge come la reiterazione della violazione del dovere di fedeltà da parte del marito abbia avuto efficacia determinante rispetto al progressivo sgretolamento del sodalizio coniugale, a dispetto di ogni supposto proposito di riconciliazione concretamente mai realizzatosi.
Orbene, in ragione di quanto argomentato, il Collegio, ritenendo che sia stata fornita la prova della violazione, da parte del marito, dei doveri alla base dell'unione coniugale, pronuncia la separazione con addebito in capo al resistente.
Non può essere, invece, accolta l'ulteriore domanda della ricorrente volta a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito in ragione della violazione da parte del marito degli obblighi nascenti dal matrimonio, per cui la prima ha domandato il riconoscimento a tale titolo di € 50.000,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Invero, la ricorrente non ha fornito evidenza dei danni conseguenti subiti, né a tal fine può essere ritenuta idonea la relazione della psicoterapeuta dott.ssa allegata Per_1
alla memoria del 17.1.2024, che attesta lo svolgimento di un solo incontro e riporta esclusivamente i riferiti vissuti di angoscia e sofferenza patiti dalla sig.ra a causa Pt_1
della condotta del marito (v. doc n. 6).
Come a più riprese ribadito dalla Suprema Corte e dalla Giurisprudenza di merito, difatti, ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti dalla violazione dei doveri coniugali, è indispensabile la verifica della sussistenza di tutti i presupposti a cui l'art. 2059 c.c. riconnette detta tutela risarcitoria, non integrando la loro mera violazione, ex se ed automaticamente, una tale responsabilità (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 29 novembre 2023, n. 33276, Corte di App. Milano, sez. II, 09 maggio 2023, n. 1509; Corte di App. Venezia, sez. II, 07 marzo 2023, n. 527; Corte di App. Perugia, 29 marzo 2022,
n. 156).
pag. 10 di 15 Del pari, non vi è prova dei danni patrimoniali asseritamente subiti in ragione del comportamento del marito e dell'addebito allo stesso della fine della relazione coniugale.
La domanda risarcitoria va, conseguentemente, rigettata.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Con riferimento alla casa coniugale sita in Siziano, Via Guglielmo Marconi n. 3, lasciata dal IG. nel giugno del 2023, si osserva quanto segue. CP_1
La ricorrente ne chiede l'assegnazione a suo favore sulla scorta del fatto che l'immobile
è di sua esclusiva proprietà e che lei vi convive con il figlio , allo stato Controparte_3
studente universitario, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
In merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale così come formulata dalla ricorrente, posto che la circostanza della stabile coabitazione presso la casa coniugale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente giustifica l'assegnazione dell'immobile al genitore collocatario (cfr. Cass.
Civ. Sez. VI-1, Ord. 8 luglio 2021, n. 19561; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 27374 del
19/09/2022).
Sul contributo al mantenimento per il figlio Controparte_3
Entrambe le parti dovranno provvedere al mantenimento del figlio , Controparte_3
maggiorenne ma, allo stato, studente universitario, posto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo il dettato normativo di cui agli artt. 147 e
148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a che i figli maggiorenni non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che il genitore interessato alla revoca dell'assegno di mantenimento non dia la prova che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte del figlio dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
In relazione alla modalità della contribuzione al mantenimento del figlio CP_3
tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori, si osserva
[...]
quanto segue.
La IG.ra di professione parrucchiera, ha dichiarato all'udienza del 06.02.2024 di Pt_1
poter contare sulla somma mensile di € 1.000,00 al netto delle spese, tra cui € 1.500,00 mensili per il rimborso del finanziamento per l'acquisto dell'immobile in cui esercita pag. 11 di 15 l'attività ed € 300,00 per il pagamento della rata mensile relativa al finanziamento contratto per l'acquisto della propria autovettura.
Nello specifico, la documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente evidenzia come la stessa abbia percepito: € 28.432,00 netti per l'anno 2022 (V. Modello Unico 2023) ed €
29.036,00 netti per l'anno 2023 (V. Modello Unico 2024).
Di contro, il resistente, che, all'udienza del 06.02.2023 ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come imbianchino, ha documentato i seguenti redditi: € 11.597,00 per l'anno
2020 (V. Modello Unico 2021), € 9.876,00 netti per l'anno 2021 (V. Modello Unico
2022), € 7.204,00 netti per l'anno 2022 (V. Modello Unico 2023) ed € 7.461,00 per l'anno
2023 (V. Modello Unico 2024).
Ancora, si evidenzia come dagli estratti conto prodotti in giudizio dalla difesa del IG.
emergano numerose e costanti operazioni di versamento in contanti prive di CP_1
giustificazione (pari ad esempio per il mese di marzo 2023 a oltre 800,00 euro e, ancora, per il periodo giugno – settembre 2024 a 1.305,00 euro), nonché diverse ricariche eseguite su una “carta conto” non meglio identificata.
Dunque, valutate le disponibilità patrimoniali di entrambe le parti e, al contempo, il pacifico prossimo raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio attualmente convivente con la madre, il Collegio ritiene di dover Controparte_3
confermare la decisione assunta in via provvisoria dal Giudice Delegato con ordinanza del 05.04.2023 e, pertanto, di prevedere che entrambe le parti provvedano direttamente al mantenimento del figlio e che sopportino al 50% le spese extra assegno sostenute per lo stesso.
Sul contributo al mantenimento per il coniuge
Considerata la pronuncia di addebito della separazione al marito, la domanda dello stesso di porre a carico della moglie un assegno di mantenimento per sé deve essere rigettata, secondo quanto previsto dall'art. 156 c.c.
Sul versamento degli alimenti in favore del coniuge
Parte resistente, in via subordinata, ha domandato che la IG.ra sia tenuta a Pt_1
corrispondergli € 150,00 (centocinquanta/00), ovvero altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti.
pag. 12 di 15 Sul punto, si evidenzia come il riconoscimento del diritto agli alimenti ex art. 433 c.c. presuppone che il richiedente versi in stato di bisogno, inteso come la totale o scarsità delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita e l'impossibilità di provvedere a sé stesso mediante lo svolgimento di un'attività che gli consenta il reperimento dei mezzi necessari per il proprio sostentamento.
Tuttavia, dall'esame degli atti e dei documenti di causa, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso IG. all'udienza del 06.02.2023, non emerge alcuna evidenza CP_1 comprovante l'asserito “stato di bisogno” in cui versa il medesimo.
Per vero, lo stesso IG. , prima all'udienza del 06.02.2023, e, successivamente, in CP_1
sede di comparsa conclusionale (v. comparsa conclusionale resistente, pag. 8), ha dichiarato di svolgere saltuariamente lavori come imbianchino, senza tuttavia specificare i propri guadagni.
Al contrario, la documentazione bancaria acquisita agli atti del giudizio, rivela una sostanziale autosufficienza economica del IG. , ciò anche in forza dei riscontrati CP_1
plurimi e costanti versamenti in contanti da novembre 2021 in avanti.
Dunque, è provato che il IG. abbia sempre lavorato (v. anche estratto conto CP_1
previdenziale IG. e che, ad ogni modo, sia certamente dotato di capacità CP_1
lavorativa, non essendo documentato alcun impedimento al lavoro.
Ancora, ai fini della valutazione dell'an del diritto agli alimenti, va considerato che il IG.
non sopporta costi abitativi, vivendo tuttora presso l'immobile di proprietà del CP_1 cognato, nonostante, come da missiva prodotta dal convenuto con note d'udienza del
18.06.2024, lo stesso avrebbe dovuto, a seguito del comunicato recesso della proprietà, lasciare l'abitazione entro il 30.06.2024.
Dunque, la domanda di alimenti, in difetto di prova dello stato di bisogno e dell'assoluta incapacità del richiedente di procurarsi i mezzi necessari a soddisfare le più elementari esigenze quotidiane è, in definitiva, infondata e va conseguentemente respinta.
Sulla domanda di divorzio
AC con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
pag. 13 di 15 Relatore affinché questi - trascorsi 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi - e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
sposatisi in Siziano il 30.09.1990 (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1990);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, e alle ulteriori incombenze di legge;
- addebita la separazione al resistente;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
- assegna la casa coniugale alla IG.ra in quanto convivente con il figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- conferma l'obbligo posto a carico di entrambe le parti di provvedere direttamente al mantenimento del figlio e di sostenere al 50% le spese extra assegno Controparte_3 per quest'ultimo;
- rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata da parte resistente;
- rigetta la domanda del resistente di previsione di un assegno alimentare da porre a carico della ricorrente;
- riserva la regolamentazione delle spese di lite spese di lite al provvedimento definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 9.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
pag. 14 di 15 Dott.ssa Claudia Caldore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3899/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli Avv.ti ROSSI Parte_1 C.F._1
MONICA ALESSANDRA e PANDINI GLORIA, con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in Arona, Via Roma n. 40;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BARBIERI GIULIA MARIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Viale G. Matteotti n. 58;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ribaditi i fatti e le ragioni del ricorso introduttivo, degli atti e verbali successivi e note di trattazione scritta, in replica alle difese avverse, che si contestano integralmente e di cui si chiede il rigetto totale perché infondate in fatto e diritto, la ricorrente, come sopra rappresentata e assistita, chiede e insiste per l'ammissione delle prove orali sia dirette che in prova contraria richieste in ricorso e in atti successivi che qui si riproducono e in
pag. 1 di 15 particolare: , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, Dott. sui capitoli di prova di cui al ricorso:
[...] Persona_1
1)Vero che il sig. non ha mai provveduto alle esigenze economiche della CP_1
famiglia, in quanto non ha mai avuto un suo lavoro stabile e remunerato.
2) Vero che il sostegno economico della famiglia è sempre stata la sig. che ha Pt_1
sempre svolto con successo la sua attività di parrucchiera.
3) vero che la signora aveva fondato una sua attività autonoma di parrucchiera Pt_1
con un proprio salone e che l'attività autonoma svolta dalla signora ha assicurato di che vivere alla famiglia e consentito ai figli di compiere la loro formazione.
4) Vero che malgrado l'inattività del marito la sig. nel 1999 lo aveva riconosciuto Pt_1
come coadiuvante nella impresa famigliare, rapporto cessato nel febbraio del 2021;
5) Vero che il sig. nel 2013 aveva molestato una giovane apprendista, dipendente CP_1
della IG. nel retro del negozio. Pt_1
6) Vero che la ragazza era fuggita dal negozio.
7) Vero che il giorno dopo il padre di detta ragazza si era presentato in negozio e aveva colpito il sig. con due pugni in viso. CP_1
8) Vero che da quel giorno il sig. , pur continuando a essere inquadrato come CP_1
coadiuvante, non metteva più piede in negozio.
9) Vero che malgrado ciò la signora continuava a pagare per sig. contributi Pt_1 CP_1
e imposte.
10) Vero che il sig. nell'impresa famigliare non ha messo nessuna somma di denaro CP_1
e dal 2013 non ha neppure stato presente in negozio
11) Vero che nel gennaio del 2020 una mattina , figlio di una cliente, Per_2
consegnava alla ricorrente una busta contenente parecchie fotografie che documentavano dei messaggi sul portale messanger fra sua madre e il Controparte_5
resistente sig. . CP_1
12) vero che dai messaggi emergeva che fra i due intercorreva una relazione sessuale nonché accordi per fare sesso con altre persone.
13) Vero che nel novembre del 2020, una sera dopo il lavoro la ricorrente riceveva una confessione da parte di (sua amica e dipendente in negozio) che Controparte_4
trascinava (resistente) al suo cospetto. CP_1
pag. 2 di 15 13) Vero che affermava in presenza di di avere una Controparte_4 CP_1
relazione con lo stesso da 10 anni e che i due sarebbero andati a vivere insieme, sviluppava e spiegava i dettagli della loro lunga relazione e le loro modalità per ingannarla e frequentarsi sessualmente.
14) Vero che era una amica storica della ricorrente, che dopo una Controparte_4
dolorosa separazione dal marito, si era trovata in difficoltà economiche.
15) Vero che la sig. in più occasioni aveva prestato assistenza all'amica Pt_1 CP_4
anche economica;
[...]
16) Vero che aveva insistito con la sig. affinchè la stessa fosse assunta CP_1 Pt_1
in negozio.
17) Vero che dopo la confessione di il sig. rotta minacciava il suicidio Controparte_4
in caso la ricorrente non lo avesse perdonato.
18) Vero che la sig. dopo avere appreso dei fatti di infedenltà del marito si vedeva Pt_1
costretta a rivolgersi ad un professionista per cercare di elaborare il dolore e la sofferenza a lei inferta dal coniuge.
18) Vero che iniziava, nel gennaio 2021, a frequentare lo studio del Dott.
[...]
direttore del centro REBA, che con sedute settimanali aiutava la ricorrente a Per_1
sopravvivere al dolore patito.
19) Vero che dopo un lungo percorso di psicoterapia la sig. comunicava al sig. Pt_1
di non poter proseguire nella vita matrimoniale e si rivolgeva a questo studio per CP_1
la richiesta di separazione e divorzio con addebito;
20) Vero che la signora ha da poco appreso che il sig. , quando frequentava Pt_1 CP_1
il negozio, avendo accesso alla rubrica clienti si faceva lecito di invitarle a cena o altro, tanto da indurre alcune a non frequentare più il salone;
21) Vero che prima del 2020, i coniugi svolgevano una vita comune sia socialmente, che nel privato;
22) Vero che i coniugi prima del 2020 avevano rapporti affettivi e sentimentali e sessuali compatibili con la vita matrimoniale;
23) Vero che i coniugi prima del 2020 frequentavano amici e parenti in qualità di coppia
e trascorrevano festività e vacanze insieme;
pag. 3 di 15 24) Vero che ho assistito la sig. in terapia dal gennaio del 2021 e confermo Parte_1
integralmente la relazione di cura compiegata nella quale ho evidenziato le sofferenze inferte e patite dalla signora a causa del comportamento del marito.
l'audizione dei testimoni sui capitoli già in atti e indicati nella presente memoria 473 cpc
n. 17, ma anche in prova contraria sui capitoli avversi di cui si chiede il rigetto perché ininfluenti e non pertinenti e valutativi dei signori: , CP_2 Controparte_3
, ex marito di sig. , , sig.
[...] Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2
, e tutti anche sui seguenti capitoli di prova Testimone_3 Testimone_4
1)Vero che prima del novembre 2020 i signori oltre a convivere in Siziano, avevano CP_1
una vita di relazione pubblica e insieme: andavano in ferie insieme in Sardegna, ricevevano amici a casa come coppia, andavano fuori a cena insieme
2)Vero che prima del novembre 2020 ho visto che la coppia in diverse Parte_2
occasioni manifestavano il loro affetto con abbracci, baci e effusioni;
3)Vero che nel 2019 veniva assunta in negozio la sig. , amica della sig. Controparte_4
e del sig. Pt_1 CP_1
4)Vero che nel 2020 veniva licenziata la sig perché aveva in corso una Controparte_4
relazione sentimentale e sessuale con il sig. CP_1
5)Vero che la sig. e il sig. nel giorno libero e in altre occasioni Controparte_4 CP_1
si frequentavano in Siziano e dintorni e si recavano al motel
6)Vero che la sig. e il sig. nel 2019/2020 si recavano a fare un Controparte_4 CP_1
fine settimana romantico a Rovereto e lì frequentavano amici della sig, Pt_1
7)Vero che nel novembre del 2020 il sig. e la sig. comunicavano alla sig. CP_1 CP_4
di avere una relazione sessuale e sentimentale da oltre 10 anni a sua insaputa. Pt_1
8)Vero che dopo aver appreso la notizia la signora si rivolgeva a un terapista e Pt_1
piangeva tutti i giorni per il dolore anche sul lavoro;
9)Vero che decideva di chiedere la separazione dopo un lungo percorso terapeutico e di cura e lo comunicava al CP_1
10)Vero che dopo i fatti del novembre del 2020 veniva a conoscenza di altre avances del
anche nei confronti di sue clienti del negozio;
CP_1
11)Vero che il ha rifiutato ben due proposte di lavoro: una del cognato di lavorare CP_1
in negozio di ferramenta come commesso;
pag. 4 di 15 12)Vero che il dopo i fatti del novembre del 2020 ha tentato in ogni modo di CP_1
riconquistare la ma la stessa era ferma nella decisione di separarsi da lui;
Pt_1
13)Vero che anche dopo l'allontamento del dalla casa coniugale lo stesso ha CP_1
quotidianamente seguito, pedinato e importunato la sig. per convincerla a Pt_1
desistere dalla separazione;
14)Vero che tale atteggiamento di cui al capitolo di cui sopra è stato oggetto di diffida per il tramite di legale;
15)Vero che tali atteggiamenti molesti sono ancora in atto;
richiamate le ragioni e le obiezioni espresse nell'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria ex art. 177 cpc del 5 aprile 2024, che si rinnova al Collegio,
Si insta per l'accoglimento delle seguenti conclusioni rigettarsi ogni avversa domanda ed eccezione perché infondata in fatto e diritto
A-dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. e CP_1
condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per euro 50.000 o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per i gravi comportamenti contrari ai doveri matrimoniali e profondamente infamanti per la signora Pt_1
B- dichiararsi che la casa coniugale di proprietà della sig. sita in Siziano, via Pt_1
Guglielmo Marconi n. 3 completa di tutti gli arredi, ove vive il figlio maggiorenne e non autosufficiente, venga assegnata definitivamente alla sig. ; Parte_1
C- dichiararsi che i coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio CP_3
convivente con la madre, e al 50% di tutte le spese straordinarie necessarie allo
[...]
stesso, fino alla imminente autosufficienza economica del figlio;
D- dichiararsi reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio;
E - con favore di spese legali, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cnpa;
F- ordinare al Comune Siziano (PV) l'annotazione l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Parte resistente:
“SULLA RICHIESTA DI PRONUNCIA SULLA SEPARAZIONE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
pag. 5 di 15 - Respingersi la richiesta di addebito della separazione al sig. perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
- Disporre che la sig.ra corrisponderà al sig. a titolo di contributo Pt_1 CP_1 mensile per il mantenimento, la somma di € 400,00, ovvero quell'altra veriore somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- Dichiarare che il sig. concorra al mantenimento del figlio , CP_1 Controparte_3 con versamento diretto allo stesso, data l'età, della somma mensile di € 100,00, sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, con spese extra assegno a carico della moglie nella misura del 100%, attese le precarie condizioni economiche paterne.
- Dichiararsi l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata da controparte, perché infondata in fatto e diritto;
In via subordinata:
- Dichiarare la sig.ra tenuta a corrispondere nei confronti del marito € 150 Pt_1
(centocinquanta/00), ovvero quell'altra veriore somma ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti.
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria, ferma la contestazione sulla valenza probatoria del doc. n. 5 del ricorso
e docc. 1 e 6 della memoria integrativa, si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in atti e così analogamente si chiede l'ammissione dei capitoli di prova orale così come già dedotti in atti con i testi ivi indicati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario in Siziano il Parte_1 CP_1
30.09.1990, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1990), optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale nascevano tre figli: e , entrambi Persona_3 CP_2
maggiorenni, economicamente indipendenti e non conviventi con i genitori, e CP_3
allo stato studente universitario maggiorenne ma non economicamente
[...]
autosufficiente, attualmente convivente con la madre.
In data 25.09.2023, la ricorrente adiva il Tribunale di Pavia, proponendo cumulativamente la domanda di separazione personale dal marito con addebito allo stesso pag. 6 di 15 e la pronuncia del divorzio, l'assegnazione della casa coniugale e il contributo al mantenimento per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie. Controparte_3
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda di separazione e divorzio, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda di addebito della separazione e di prevedere il mantenimento diretto del figlio a carico della controparte, oltre Controparte_3
all'obbligo della stessa di contribuire integralmente al pagamento delle spese extra assegno per lui e di versare un contributo al proprio mantenimento di € 700,00, ovvero altra somma ritenuta di giustizia.
In subordine, chiedeva disporsi l'obbligo di versamento a carico della moglie in favore del marito di € 500,00 mensili, ovvero altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti.
Preliminarmente, il Collegio, ritenuta la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione, respinge le istanze istruttorie già formulate dalle parti in sede di memorie ex art. 473 bis n. 17, co. II e III, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, richiamando espressamente le motivazioni rese dal Giudice Delegato con ordinanza del
19.07.2024.
Sulla pronuncia della separazione
Il Collegio dà atto che la IG.ra ha richiesto in via giudiziale sia la Parte_1
separazione personale dal coniuge IG. , sia la pronuncia della cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in Siziano il 30.09.1990, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1990).
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile, tanto che le parti vivono ormai da tempo separate.
Invero, dalle allegazioni delle parti nonché dal complessivo esame degli atti processuali, nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per la pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista
pag. 7 di 15 una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Si dà atto che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, avendo la ricorrente proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio.
In merito alla pronuncia di addebito e alla richiesta di condanna al risarcimento del danno
Preliminarmente, per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” avendo efficacia disgregante sulla vita familiare (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.06.2006).
Dunque, ai fini di una delibazione positiva della domanda di addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
pag. 8 di 15 Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In merito, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
A ciò si aggiunga come, in tema di violazione del dovere di fedeltà coniugale, sussista una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per cui il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova dimostrando l'adulterio del coniuge, essendo dispensato dalla dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio, mentre, per evitare l'addebito, spetta all'altro coniuge fornire la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale (Cfr. Cass. Sez. I Civ., Ordinanza n. 32837/2022, Ordinanza n. 10416/2022).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda di addebito al resistente del fallimento del matrimonio, così come proposta dalla ricorrente per i motivi di seguito esposti.
In primis, dalla documentazione in atti (Ved. doc. n.5 e messaggi allegati alla memoria del 1.2.2024 di parte ricorrente) risulta provata la circostanza delle relazioni extraconiugali intraprese dal marito, peraltro non smentita dallo stesso.
In secondo luogo, il resistente si è limitato a riferire, in modo generico e sfornito di adeguato supporto probatorio, che, nonostante gli avvenuti tradimenti, l'affectio coniugalia fosse da tempo venuta meno, essendosi, a suo dire, già radicato un reciproco allontanamento dei coniugi (Ved. comparsa di costituzione e risposta).
Invero, sebbene il resistente abbia contestato che le relazioni coniugali da lui intraprese abbiano avuto incidenza causale sul naufragio della vita coniugale, lo stesso non ha in alcun modo assolto all'onere della prova, gravante sul medesimo, di dimostrare che l'intollerabilità della convivenza si fosse verificata per cause indipendenti dalla suddetta pag. 9 di 15 infedeltà, né ha provato che i tradimenti dedotti dalla moglie siano iniziati in un periodo successivo al fallimento dell'unione matrimoniale, tanto anche alla luce della mancata ammissione dei capitoli di prova formulati dal resistente per cui si richiamano espressamente le motivazioni enunciate nelle ordinanze del 05.04.2024 e del 19.07.2024.
Di contro, dagli atti del giudizio emerge come la reiterazione della violazione del dovere di fedeltà da parte del marito abbia avuto efficacia determinante rispetto al progressivo sgretolamento del sodalizio coniugale, a dispetto di ogni supposto proposito di riconciliazione concretamente mai realizzatosi.
Orbene, in ragione di quanto argomentato, il Collegio, ritenendo che sia stata fornita la prova della violazione, da parte del marito, dei doveri alla base dell'unione coniugale, pronuncia la separazione con addebito in capo al resistente.
Non può essere, invece, accolta l'ulteriore domanda della ricorrente volta a conseguire il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito in ragione della violazione da parte del marito degli obblighi nascenti dal matrimonio, per cui la prima ha domandato il riconoscimento a tale titolo di € 50.000,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
Invero, la ricorrente non ha fornito evidenza dei danni conseguenti subiti, né a tal fine può essere ritenuta idonea la relazione della psicoterapeuta dott.ssa allegata Per_1
alla memoria del 17.1.2024, che attesta lo svolgimento di un solo incontro e riporta esclusivamente i riferiti vissuti di angoscia e sofferenza patiti dalla sig.ra a causa Pt_1
della condotta del marito (v. doc n. 6).
Come a più riprese ribadito dalla Suprema Corte e dalla Giurisprudenza di merito, difatti, ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti dalla violazione dei doveri coniugali, è indispensabile la verifica della sussistenza di tutti i presupposti a cui l'art. 2059 c.c. riconnette detta tutela risarcitoria, non integrando la loro mera violazione, ex se ed automaticamente, una tale responsabilità (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 29 novembre 2023, n. 33276, Corte di App. Milano, sez. II, 09 maggio 2023, n. 1509; Corte di App. Venezia, sez. II, 07 marzo 2023, n. 527; Corte di App. Perugia, 29 marzo 2022,
n. 156).
pag. 10 di 15 Del pari, non vi è prova dei danni patrimoniali asseritamente subiti in ragione del comportamento del marito e dell'addebito allo stesso della fine della relazione coniugale.
La domanda risarcitoria va, conseguentemente, rigettata.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Con riferimento alla casa coniugale sita in Siziano, Via Guglielmo Marconi n. 3, lasciata dal IG. nel giugno del 2023, si osserva quanto segue. CP_1
La ricorrente ne chiede l'assegnazione a suo favore sulla scorta del fatto che l'immobile
è di sua esclusiva proprietà e che lei vi convive con il figlio , allo stato Controparte_3
studente universitario, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
In merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale così come formulata dalla ricorrente, posto che la circostanza della stabile coabitazione presso la casa coniugale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente giustifica l'assegnazione dell'immobile al genitore collocatario (cfr. Cass.
Civ. Sez. VI-1, Ord. 8 luglio 2021, n. 19561; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 27374 del
19/09/2022).
Sul contributo al mantenimento per il figlio Controparte_3
Entrambe le parti dovranno provvedere al mantenimento del figlio , Controparte_3
maggiorenne ma, allo stato, studente universitario, posto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo il dettato normativo di cui agli artt. 147 e
148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a che i figli maggiorenni non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che il genitore interessato alla revoca dell'assegno di mantenimento non dia la prova che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte del figlio dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
In relazione alla modalità della contribuzione al mantenimento del figlio CP_3
tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori, si osserva
[...]
quanto segue.
La IG.ra di professione parrucchiera, ha dichiarato all'udienza del 06.02.2024 di Pt_1
poter contare sulla somma mensile di € 1.000,00 al netto delle spese, tra cui € 1.500,00 mensili per il rimborso del finanziamento per l'acquisto dell'immobile in cui esercita pag. 11 di 15 l'attività ed € 300,00 per il pagamento della rata mensile relativa al finanziamento contratto per l'acquisto della propria autovettura.
Nello specifico, la documentazione reddituale prodotta dalla ricorrente evidenzia come la stessa abbia percepito: € 28.432,00 netti per l'anno 2022 (V. Modello Unico 2023) ed €
29.036,00 netti per l'anno 2023 (V. Modello Unico 2024).
Di contro, il resistente, che, all'udienza del 06.02.2023 ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come imbianchino, ha documentato i seguenti redditi: € 11.597,00 per l'anno
2020 (V. Modello Unico 2021), € 9.876,00 netti per l'anno 2021 (V. Modello Unico
2022), € 7.204,00 netti per l'anno 2022 (V. Modello Unico 2023) ed € 7.461,00 per l'anno
2023 (V. Modello Unico 2024).
Ancora, si evidenzia come dagli estratti conto prodotti in giudizio dalla difesa del IG.
emergano numerose e costanti operazioni di versamento in contanti prive di CP_1
giustificazione (pari ad esempio per il mese di marzo 2023 a oltre 800,00 euro e, ancora, per il periodo giugno – settembre 2024 a 1.305,00 euro), nonché diverse ricariche eseguite su una “carta conto” non meglio identificata.
Dunque, valutate le disponibilità patrimoniali di entrambe le parti e, al contempo, il pacifico prossimo raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio attualmente convivente con la madre, il Collegio ritiene di dover Controparte_3
confermare la decisione assunta in via provvisoria dal Giudice Delegato con ordinanza del 05.04.2023 e, pertanto, di prevedere che entrambe le parti provvedano direttamente al mantenimento del figlio e che sopportino al 50% le spese extra assegno sostenute per lo stesso.
Sul contributo al mantenimento per il coniuge
Considerata la pronuncia di addebito della separazione al marito, la domanda dello stesso di porre a carico della moglie un assegno di mantenimento per sé deve essere rigettata, secondo quanto previsto dall'art. 156 c.c.
Sul versamento degli alimenti in favore del coniuge
Parte resistente, in via subordinata, ha domandato che la IG.ra sia tenuta a Pt_1
corrispondergli € 150,00 (centocinquanta/00), ovvero altra somma ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti.
pag. 12 di 15 Sul punto, si evidenzia come il riconoscimento del diritto agli alimenti ex art. 433 c.c. presuppone che il richiedente versi in stato di bisogno, inteso come la totale o scarsità delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita e l'impossibilità di provvedere a sé stesso mediante lo svolgimento di un'attività che gli consenta il reperimento dei mezzi necessari per il proprio sostentamento.
Tuttavia, dall'esame degli atti e dei documenti di causa, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso IG. all'udienza del 06.02.2023, non emerge alcuna evidenza CP_1 comprovante l'asserito “stato di bisogno” in cui versa il medesimo.
Per vero, lo stesso IG. , prima all'udienza del 06.02.2023, e, successivamente, in CP_1
sede di comparsa conclusionale (v. comparsa conclusionale resistente, pag. 8), ha dichiarato di svolgere saltuariamente lavori come imbianchino, senza tuttavia specificare i propri guadagni.
Al contrario, la documentazione bancaria acquisita agli atti del giudizio, rivela una sostanziale autosufficienza economica del IG. , ciò anche in forza dei riscontrati CP_1
plurimi e costanti versamenti in contanti da novembre 2021 in avanti.
Dunque, è provato che il IG. abbia sempre lavorato (v. anche estratto conto CP_1
previdenziale IG. e che, ad ogni modo, sia certamente dotato di capacità CP_1
lavorativa, non essendo documentato alcun impedimento al lavoro.
Ancora, ai fini della valutazione dell'an del diritto agli alimenti, va considerato che il IG.
non sopporta costi abitativi, vivendo tuttora presso l'immobile di proprietà del CP_1 cognato, nonostante, come da missiva prodotta dal convenuto con note d'udienza del
18.06.2024, lo stesso avrebbe dovuto, a seguito del comunicato recesso della proprietà, lasciare l'abitazione entro il 30.06.2024.
Dunque, la domanda di alimenti, in difetto di prova dello stato di bisogno e dell'assoluta incapacità del richiedente di procurarsi i mezzi necessari a soddisfare le più elementari esigenze quotidiane è, in definitiva, infondata e va conseguentemente respinta.
Sulla domanda di divorzio
AC con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
pag. 13 di 15 Relatore affinché questi - trascorsi 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi - e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
sposatisi in Siziano il 30.09.1990 (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 1990);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, e alle ulteriori incombenze di legge;
- addebita la separazione al resistente;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente;
- assegna la casa coniugale alla IG.ra in quanto convivente con il figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- conferma l'obbligo posto a carico di entrambe le parti di provvedere direttamente al mantenimento del figlio e di sostenere al 50% le spese extra assegno Controparte_3 per quest'ultimo;
- rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata da parte resistente;
- rigetta la domanda del resistente di previsione di un assegno alimentare da porre a carico della ricorrente;
- riserva la regolamentazione delle spese di lite spese di lite al provvedimento definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 9.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
pag. 14 di 15 Dott.ssa Claudia Caldore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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