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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 143/2022 RG promossa da elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. PINNA VISTOSO MARCO che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE contro
in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 nte domiciliato presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
SOLETTA GIORGIO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO All'udienza del 14.2.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte 1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
IN VIA PRINCIPALE 2) In riforma della sentenza impugnata dichiarare l'inottemperanza e l'inadempimento del , sito CP_1 in Sassari, Viale Italia 17/ A, fin dalla segnalazione di intervento dei Vigili del Fuoco di Sassari di data 27.11.2003, oltre che dalla data della relazione tecnica del Perito Industriale del 16.2.2004, nonché ai vari solleciti e ai Parte_2 diversi provvedimenti eguitisi nel tempo e alle perizie espletate nel corso dei medesimi giudizi, che hanno ritenuto indispensabile e conforme alla normativa vigente la dotazione del condominio di un sistema denominato "con interruzione automatica del circuito" ottenuto con il coordinamento tra i dispositivi di interruzione automatica e l'impianto di terra unica a cui devono essere collegate tutte le masse e le masse estranee agli impianti elettrici presenti nello stabile (comprese quindi anche quelle degli impianti elettrici di ciascuna unità abitativa), con la conseguenza della necessità di attuazione del sopraccitato metodo di protezione contro i contatti indiretti a tutti gli impianti sia condominiali sia di ciascuna unità abitativa mediante la connessione delle masse e di quelle estranee ad impianto di terra unico;
3) In riforma della sentenza impugnata dichiarare responsabile il suddetto condominio della inutilizzazione degli immobili di proprietà dell' attrice, siti nello stabile in Sassari, Viale Italia 17/ A al piano 3 o, quantomeno, a partire dal 10.9.2004, e condannarlo, in persona dell'Amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni da lei subiti e connessi a tale mancata utilizzazione, nella misura di € 74.643,58 e/o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di
1 causa, pari alla somma non percepita a causa della inutilizzazione dei propri appartamenti ammobiliati in Sassari, , oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, calcolati anno none annuale di € 6.785,78 dal 10.9.2004 al 1.9.2015; 4) Con vittoria dei compensi del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA se dovuta e CPA;
IN VIA SUBORDINATA 5) In riforma della sentenza impugnata dichiarare l'inottemperanza e l'inadempimento del , sito in Sassari, CP_1
Viale Italia 17/ A, fin dalla segnalazione di inter ili del Fuoco di Sassari di data 27.11.2003, oltre che dalla data della relazione tecnica del Perito Industriale del 16.2.2004, nonché ai vari solleciti e ai Parte_2 diversi provvedimenti giudiziari susseguitisi nel tempo e alle perizie espletate nel corso dei medesimi giudizi, che hanno ritenuto indispensabile e conforme alla normativa vigente la dotazione del condominio di un sistema denominato "con interruzione automatica del circuito" ottenuto con il coordinamento tra i dispositivi di interruzione automatica e l'impianto di terra unica a cui devono essere collegate tutte le masse e le masse estranee agli impianti elettrici presenti nello stabile (comprese quindi anche quelle degli impianti elettrici di ciascuna unità abitativa), con la conseguenza della necessità di attuazione del sopraccitato metodo di protezione contro i contatti indiretti a tutti gli impianti sia condominiali sia di ciascuna unità abitativa mediante la connessione delle masse e di quelle estranee ad impianto di terra unico;
6) In riforma della sentenza impugnata, ritenendo che l'appellante abbia colposamente concorso a cagionare il danno, dichiarare parzialmente responsabile il suddetto condominio della inutilizzazione degli immobili di proprietà dell' attrice, siti nello stabile in Sassari, Viale Italia 17/ A al piano 3 o, quantomeno, a partire dal 10.9.2004, e condannarlo, in persona dell'Amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni da lei subiti e connessi a tale mancata utilizzazione, nella misura di € 74.643,58 e/o di quella minore che verrà accertata in corso di causa, pari alla somma non percepita a causa della inutilizzazione dei propri appartamenti ammobiliati in Sassari, , oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, calcolati anno none annuale di € 6.785,78 dal 10.9.2004 al 1.9.2015; 7) Con vittoria dei compensi del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA se dovuta e CPA. Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte a)-contrariis reiectis; b)- rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e quindi confermare integralmente la Sentenza Tribunale di Sassari n. 1015/2021; c)- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio. Svolgimento del Processo Con sentenza n. 1015/21, emessa in data 11.10.2021, il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta da avverso il Parte_1
ei danni da CP_1 Controparte_2 mancata locazione delle unità immobiliari di sua proprietà site all'interno dello stabile condominiale per il periodo dal 2004 al 2014, conseguente all'omessa
2 realizzazione da parte del convenuto di un regolare impianto elettrico condominiale a terra. In particolare, il tribunale gravato – premesso l'incontestato “dovere del
convenuto di realizzare l'intervento di messa a terra, accertato con CP_1 sentenza passato in giudicato” nel procedimento promosso dalla e Pt_1 definito con sentenza della Corte di Appello di Sassari nel 2015 – va come il avesse realizzato l'impianto nel 2013 utilizzando un cortile CP_1 di propr a di un condomino, tale sig. , non disponendo “di area Per_1
a diretto contatto con il suolo idonea a installare un sistema di messa a terra”, come già fatto in precedenza da altro condomino, l'Associazione culturale Trait D'Union. Pertanto, posto che non risultava che la avesse mai chiesto Pt_1
l'autorizzazione al condomino ad utilizzare il suo terreno per posizionare Per_1 la messa a terra ed in difetto di prova di un rifiuto dello stesso, il giudice di primo grado riteneva che alcun danno fosse imputabile al , dal CP_1 momento che la “formulando richiesta al sig. rectius ) e Pt_1 CP_3 Per_1 realizzando a pro e l'intervento di messa a terr o poi c re, anche in via giudiziale ove necessario, il relativo rimborso al Condominio rimasto inerte, avrebbe così evitato i danni da mancata locazione che assume essersi protratti dal 2003 al 2015, trovandosi costretta, tuttalpiù, a sostenere l'anticipo dei costi necessari per l'intervento”. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c., il giudice di primo grado poneva a carico della l'integrale responsabilità dei danni conseguenti alla mancata Pt_1 locazi due appartamenti, evidenziando inoltre che “la richiesta risarcitoria, anziché essere formulata per la prima volta in questa sede, ben avrebbe potuto essere formulata con il primo giudizio introdotto nel 2010 (rg 669/20210) volto ad accertare la pretesa dell'attrice, con ciò configurandosi, inoltre, un inutile frazionamento delle domande ed il conseguente abuso del processo, che giustifica la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali, già comunque legittimata dalla sua soccombenza”.
ha proposto appello contestando la sentenza con un Parte_1 mediante il quale ha eccepito, in particolare, l'errata valutazione dei fatti e la conseguente errata applicazione dell'art. 1227 2° comma c.c., posto che alcuna negligenza poteva imputarsi alla a Pt_1 fronte della reiterata inerzia del nella realizzazione dell'impianto a CP_1 norma, cui era stato, peraltro, condannato in via definitiva nel giudizio instaurato dalla stessa . In subordine, l'appellante ha domandato una Pt_1 applicazione ridotta della percentuale di responsabilità ex art. 1227 c.c. Si è costituito in giudizio il resistendo Controparte_4 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione
3 Con atto di citazione datato 27.3.2017, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Sassari il allegando Controparte_4 che:
- aveva acquistato nel 1974 un appartamento sito al quarto piano dello stesso e lo aveva successivamente ristrutturato e frazionato nel 2002 in due miniappartamenti, locati dal 2003 a studenti universitari, il più grande per il canone annuo di euro 3.718,44 ed il più piccolo per il canone annuo di euro 3.067,74, per un totale di euro 6.785,78, come da contratti registrati versati in atti;
- gli inquilini avevano lamentato degli inconvenienti agli impianti elettrici, percependo spesso la “scossa” soprattutto nei bagni, e, mediante la Ditta che aveva predisposto l'impianto elettrico, si era appreso che i problemi derivavano dal fatto che l'intero condominio risultava privo dell'impianto di messa a terra;
- rappresentata la situazione al Condominio, i Vigili del Fuoco, intervenuti su richiesta della , con relazione del 27.11.2003 avevano Pt_1 confermato la dispersione elettrica attraverso l'impianto idrico condominiale;
- le assemblee condominiali convocate per discutere sull'intervento dei Vigili del Fuoco erano andate tutte deserte e l'amministratrice aveva, quindi, dato incarico al P.I. di predisporre una dettagliata Parte_2 relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto elettrico condominiale, che, datata 16.2.2004, aveva dato atto della necessità di dotare lo stabile di impianto di messa a terra;
- nel frattempo, gli inquilini avevano risolto i contratti di locazione;
- la , in data 28.11.2008, stante l'inerzia del Condominio, aveva Pt_1 de un ricorso per ATP e il tecnico nominato, ing. , con Per_2 perizia in data 25.3.2009 aveva confermato la necessità di installare una regolare impianto centralizzato di messa a terra condominiale;
- ciononostante, l'assemblea condominiale convocata in data 17.6.2009 per discutere nuovamente tale argomento aveva deciso di "non provvedere ad un impianto centralizzato di messa a terra e di procedere con la causa in corso" ed alcuna decisione veniva assunta neppure in quella successiva del 4.11.2009;
- la era, quindi, costretta a promuovere una causa ex art. 702 Pt_1
c. nita, previo espletamento di nuova c.t.u. sempre dell'ing.
, con ordinanza in data 2.2.2012 di condanna del Condominio alla Per_2 zione di un impianto di messa a terra coordinato con dispositivi di interruzione automatica del circuito, confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello nel gennaio 2015, con sentenza passata in giudicato;
- nelle more del procedimento, nel gennaio 2014, il Condominio aveva adeguato l'impianto con la messa a terra. Alla luce di tali deduzioni, la domandava il risarcimento dei danni per Pt_1
l'inutilizzabilità dei due appar dal 2004 per un totale di euro 74.643,00 oltre accessori.
4 Si costituiva il Condominio contestando l'avversa pretesa di cui domandava il rigetto, assumendo in particolare che:
- il precedente procedimento ex art. 702 bis cpc era del tutto autonomo rispetto alla domanda proposta nel presente giudizio e, in ogni caso, la avrebbe “potuto tecnicamente, e dovuto, giuridicamente, conformare Pt_1 io comportamento a legge”, posto che la medesima, acquistato l'immobile nel 1974, solo dopo averlo frazionato, nel 2004, aveva lamentato genericamente le dispersioni elettriche, pur nella consapevolezza della mancanza della messa a terra;
- la , infatti, avrebbe potuto agire come altri condomini, i quali Pt_1 avevano provveduto da tempo a collegare i propri impianti autonomamente mediante “un picchetto di messa a terra” collocato nell'area di proprietà esclusiva di un condomino, evitando così i danni asseritamente subiti;
- conseguentemente, questi ultimi andavano imputati alla stessa per Pt_1 la sua condotta negligente;
- inoltre, la , stante l'inerzia del Condominio, avrebbe potuto agire ex Pt_1 art. 1105 c.c. per ottenere un provvedimento giudiziario in luogo di quello assembleare necessario per l'amministrazione della cosa comune ovvero avrebbe potuto agire stragiudizialmente e autonomamente ai sensi dell'art. 1134 c.c.;
- il , dal canto suo, non aveva alcuna possibilità di realizzare un CP_1 impianto di messa a terra, non avendo disponibilità di una area scoperta mentre la non aveva intrapreso alcuna iniziativa volta ad ottenere una Pt_1 autorizzazione in tale senso dal proprietario del cortile esterno. CP_1
Alla luce di tali allegazioni, il onvenuto domandava il rigetto della CP_1 domanda. Il tribunale gravato, istruita la causa documentalmente, con prova testi e c.t.u., rigettava la domanda, ritenendo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1227 comma 2 c.c., che i danni conseguenti all'impossibilità di utilizzare i due appartamenti di proprietà sarebbero stati tutti evitati Pt_1 se la avesse tenuto una condott inaria diligenza, consistente Pt_1 nel richiedere al condomino proprietario dell'area cortiliva, su cui altri condomini si erano già collegati, l'autorizzazione al collegamento all'impianto di messa a terra (“formulando richiesta al sig. rectius: ) e realizzando CP_3 Per_1
a proprie spese l'intervento di messa a terra, salvo poi chiedere, anche in via giudiziale ove necessario, il relativo rimborso al Condominio rimasto inerte, avrebbe così evitato i danni da mancata locazione che assume essersi protratti dal 2003 al 2015, trovandosi costretta, tuttalpiù, a sostenere l'anticipo dei costi necessari per l'intervento”: vedi sentenza gravata), non risultando, inoltre, ad avviso del giudice di prime cure, la prova del rifiuto interposto da tale condomino ad una richiesta in tale senso della , come dalla stessa Pt_1 sostenuto. Orbene, tutto ciò premesso, giova innanzi tutto osservare che le conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla , e consistite nella impossibilità di Pt_1 continuare a locare i due appartamenti posti nel Condominio appellato e già
5 oggetto di contratti di locazione stipulati nel 2003 e debitamente registrati (vedi docc. nn. 5 e 6 fascicolo parte appellante), sono di certo conseguenza immediata e diretta della mancanza, quantomeno fino a gennaio 2014, di un regolare impianto elettrico condominiale di messa a terra cui collegare l'impianto elettrico degli appartamenti. Come specificatamente dedotto dalla nel suo atto di citazione, infatti, i Pt_1 contratti erano stati oggetto di disdetta da parte degli inquilini a causa delle problematiche riscontrate sull'impianto elettrico (vedi punto 4 e 6 dell'atto di citazione e lettera di diffida della all'amministratore in cui si dà Pt_1 appunto atto di quanto sopra: do 14). Il Condominio nella sua comparsa di costituzione non contestava minimamente tale circostanza, e cioè che a causa delle problematiche sull'impianto elettrico gli inquilini avevano lasciato gli immobili, limitandosi a contestare genericamente la domanda
“anche sotto il profilo del quantum debeatur” per la “spropositata quantificazione” dei danni asseritamente subiti, in difetto di prova della possibilità di “locare senza soluzione di continuità e ai prezzi, spropositati, indicati in citazione, le unità immobiliari in questione”. Non era, inoltre, depositata la memoria ex art. 183 n. 1 cpc. Pertanto, in difetto di tempestiva specifica contestazione – posto che il solo nella comparsa conclusionale per la prima volta eccepiva il CP_1 ova del nesso causale tra l'inadeguatezza dell'impianto elettrico ed il rilascio degli appartamenti da parte degli inquilini - ex art. 115 cpc, deve ritenersi provata la circostanza e cioè che i contratti di locazione in essere erano stati oggetto di disdetta in seguito alle problematiche dell'impianto elettrico, come precisamente dedotto dalla . Pt_1
Del resto, ad ulteriore conferma di ciò, risulta, da un lato, che, una volta reso idoneo l'impianto dal Condominio, la aveva ricominciato a locare gli Pt_1 immobili a studenti (vedi specifiche allegazioni sul punto in citazione e contratti di locazione stipulati dal 2015 in poi: docc. 28 e ss.) e, dall'altro, che i Vigili del Fuoco all'esito dell'intervento del novembre 2003 avevano ammonito, data la pericolosità, “gli inquilini a non utilizzare l'impianto” (vedi nel rapporto di intervento: doc. 8). Inoltre, dal giudicato esterno derivante dal contenzioso definito tra le parti con la sentenza n. 18/2015 emessa dalla Corte di Appello il 12.1.2015, e con cui il fin dall'ordinanza impugnata del 2012 era stato condannato “alla CP_1
di un impianto di terra coordinato con dispositivi di interruzione automatica del circuito” (vedi ordinanza ex art. 702 bis cpc: doc. 25), risulta altresì definitivamente accertato che le problematiche dell'impianto elettrico dell'appartamento della derivavano dal fatto che l'impianto Pt_1 condominiale non era a no e non era “idoneo ad escludere il verificarsi di contatti indiretti, quali quelli lamentati dall'appellata”, eliminati soltanto con i lavori effettuati nel corso del suddetto giudizio, dopo che il Condominio, nel gennaio 2014, dando esecuzione alla condanna di facere emessa dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza citata, si era dotato di un impianto di messa a terra
6 con il quale aveva adeguato il proprio impianto alle norme tecniche in materia (vedi sentenza n. 18/2015: doc. 27). Peraltro, la responsabilità del era, in concreto, affermata anche dal CP_1 tribunale gravato, laddove, premesso che era “incontestato il dovere del
convenuto di realizzare l'intervento di messa a terra, accertato con CP_1 ssato in giudicato” (vedi sent. gravata), al fine di escludere il risarcimento dei danni conseguenti, il giudice di merito faceva ricorso al concorso di colpa del creditore ex art. 1227 2° comma c.c. Tanto premesso, la sussistenza di un concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c. appena citato, va, quindi, valutata sulla base della situazione di fatto sopra riportata. In via preliminare, è opportuno premettere, in punto di diritto, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr per tutte Cass. n. 20146/18), “Ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento;
tuttavia, nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”, in quanto (cfr Cass. n. 25750/18) “il limite di esigibilità del comportamento previsto dall'art. 1227, 2° co. è costituito dall'ordinaria e non dalla straordinaria diligenza, .. riconducibile all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede richiamati dall'art. 1175 c.c., di cui la disposizione dell'art. 1227, 2° co. c.c. costituisce espressione”. In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, la valutazione di esigibilità (vedi sullo specifico aspetto Cass. n. 20589/24) va effettuata tenendo conto dell'obbligo “di adottare comportamenti di salvaguardia della controparte, secondo parametri di ordinaria diligenza”, in cui rientrano “attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” ed “in ragione del complessivo assetto di interessi che coinvolge il danneggiato”, posto che richiedere comportamenti di straordinaria diligenza “va al di là di quanto possa pretendersi perché, a fronte della colpa e della responsabilità piena altrui nella causazione del danno, ipotizzare che il danneggiante, prima del ristoro, sia tenuto a subire ulteriori pregiudizi e per giunta in vista di esiti ex ante incerti, va al di là di quanto imposto dalla norma”. In forza di tali principi di diritto, ad avviso della Corte, la pronuncia impugnata è solo parzialmente condivisibile. Nella fattispecie in esame, secondo il tribunale, pur “incontestato il dovere del
convenuto di realizzare l'intervento di messa a terra, accertato con CP_1 sentenza passato in giudicato”, ai sensi dell'art. 1227 2° comma c.c., secondo cui “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, nulla poteva essere riconosciuto alla
, posto che: Pt_1
7 - era emerso “in sede testimoniale e di CTU che il non CP_1 disponeva -e tuttora non dispone- di area a diretto contatto con il suolo idonea a installare un sistema di messa a terra, per la realizzazione del quale -nel corso dell'anno 2013- il si è avvalso della CP_1 pavimentazione di proprietà di un condomino”, utilizzando “il dispersore - esistente- dell'appartamento dell'Associazione Culturale Trait D'Union, da questa infisso nella pavimentazione a contatto con il suolo di proprietà della Immobiliare San GI srl e, da questo dispersore, si sono collegati a terra i Conduttori di Protezione di tutti gli appartamenti esistenti all'interno dell'edificio condominiale, passando per un collettore principale di terra, attraverso due Montanti di terra Condominiali”;
- “la messa a terra è(era) stata quindi realizzata, in mancanza di suolo condominiale, una volta concessa l'autorizzazione dal Sig. a titolo Per_1 gratuito, mediante l'utilizzo del suo cortile interno”;
- non risultava che la avesse “mai formulato domanda di Pt_1 realizzazione della mess al proprietario di suolo che a ciò fosse idoneo” e ciononostante l'avv. Mele, collaboratrice dell'Associazione citata e sentita come teste, le avesse consigliato di farlo;
- il verbale di assemblea condominiale del 29.2.2012, peraltro depositato tardivamente solo con memoria ex art. 183 comma 6 n. 3, non dimostrava “affatto, in ogni caso, il rifiuto del Sig. rectius: ) CP_3 Per_1 alla realizzazione della messa a terra utilizzando il suolo di sua proprietà”, tenuto anche conto che dal suo contenuto si evinceva esclusivamente che a fronte della “domanda collettiva formulata all'assemblea del 29.2.2012 (otto anni più tardi)” e non dalla Pt_1 personalmente, non era seguito un “rifiuto di tale condomino, bensì una risposta di comprensibile e temporanea cautela giustificata dalla necessità di incaricare un perito al fine di concordare una soluzione tecnicamente sostenibile”. Tali circostanze, ad avviso del giudice di primo grado, dimostravano che la non si era adoperata usando l'ordinaria diligenza e che, pertanto, i Pt_1 danni erano integralmente a lei imputabili (“formulando richiesta al sig. rectius: ) e realizzando a proprie spese l'intervento di messa a CP_3 Per_1 terra, salvo poi chiedere, anche in via giudiziale ove necessario, il relativo rimborso al Condominio rimasto inerte, avrebbe così evitato i danni da mancata locazione che assume essersi protratti dal 2003 al 2015, trovandosi costretta, tuttalpiù, a sostenere l'anticipo dei costi necessari per l'intervento”: vedi sent. gravata). Orbene, le suddette argomentazioni sono solo parzialmente condivisibili ed in specie nella parte in cui individuano un concorso di colpa della ma non Pt_1 nella parte in cui si perviene ad escludere in toto la responsabilità del
. CP_1
Innanzi tutto, a fronte di una pronuncia di condanna del CP_1 all'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale, non ha accertare con quali modalità l'ente appellato abbia dato esecuzione a tale
8 obbligo di facere, se avvalendosi “della pavimentazione di proprietà di un condomino” o in altro modo. Accertato l'obbligo in tale senso, come specificatamente sottolineato dallo stesso tribunale, eventuali difficoltà nella concreta esecuzione delle opere avrebbero potuto essere rilevate in sede di fase esecutiva e, in ogni caso, non risulta che l'adeguamento dell'impianto non sia stato tempestivamente attuato per la mancanza di uno spazio esterno di natura condominiale - tanto che poi, di fatto, l'opera è stata realizzata - ma per la precisa volontà del di non provvedervi, posto che: CP_1
- anche successivamente alla relazione dei Vigili del Fuoco datata 27.11.2003, tutte le assemblee – ben quattro solo nel 2003 – convocate per discutere di tale questione erano andata deserte (vedi docc. 8bis e ss);
- nonostante la relazione tecnica del P.I. datata 16.2.2004, Pt_2 peraltro redatta su incarico dello stesso a ore condominiale, e le diffide inviate il 26.5.2004 ed il 24.3.2006 (docc. 13 e 14), il Condominio era rimasto del tutto inerte;
- la era stata, quindi, costretta ad agire nel 2008 con un ricorso Pt_1 pe efinito con una ulteriore relazione del marzo 2009, in cui era confermata l'inidoneità dell'impianto condominiale;
- ciononostante, l'assemblea condominiale convocata in data 17.6.2009 per discutere nuovamente tale argomento aveva deciso di "non provvedere ad un impianto centralizzato di messa a terra e di procedere con la causa in corso" ed alcuna decisione veniva assunta neppure in quella successiva del 4.11.2009;
- nel 2010 la aveva, quindi, convenuto in giudizio il Pt_1 CP_1 per l'adeguamento dell'impianto ed il giudizio era definito solo nel gennaio 2015 mentre i lavori di adeguamento erano eseguiti nel gennaio 2014. Del resto, così come, secondo l'assunto del Condominio appellato e dello stesso tribunale, la avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione “alla Pt_1 realizzazione d sa a terra utilizzando il suolo di .. proprietà” del condomino , prima ancora tale autorizzazione l'avrebbe potuta, e dovuta, Per_1 richiedere il Condominio, l'unico obbligato a realizzare le opere di adeguamento, eseguite, invece, solo nel gennaio 2014 e proprio su tale terreno. Né si può, ex post, valutare, come sostenuto dal appellato, CP_1
l'esiguità delle somme sborsate dal per l'adeguamento al fine di CP_1 considerare facilmente esigibile la lternativa della (“si Pt_1 eccepisce, che il costo dell'operazione si è rivelato assai poco oneroso, € 2.617,47 per il progetto e € 1.740,00 per la realizzazione, e quindi non sarebbe stato certo un impedimento anticipare i costi e poi ripeterli (ex art. 1110 c.c o, sussistente l'urgenza, ex art. 1134 c.c.) nei confronti degli altri condomini (con un semplice ricorso per Decreto di Ingiunzione) o compensarli con gli oneri condominiali maturati e maturandi”: vedi comparsa di costituzione appello).
9 Alla luce delle circostanze sopra riportate, ad avviso della Corte, può invece sostenersi che una condotta alternativa della avrebbe potuto evitare in Pt_1 parte il protrarsi degli effetti negativi dell imento del , CP_1 posto che, come specificatamente riferito dalla teste Mele ed evidenziato in sentenza, la era stata informata del fatto che un altro condomino, Pt_1
l'Associazion D'Union, aveva risolto lo stesso problema rivolgendosi personalmente ad un condomino proprietario di una area esterna dove realizzare la messa a terra (vedi la sentenza impugnata sul punto: “A conferma vi è la circostanza, confermata dalla teste , che la stessa Trade Testimone_1
D'Union, constatata la mancanza di m nella propria unità immobiliare e dovendola necessariamente realizzare, abbia chiesto al Sig.
, quale proprietario del cortile interno, l'autorizzazione a posizionare il Per_1 picchetto per la messa a terra (teste : “E' successo nel Testimone_1
2002/2004, ho collaborato con l'associazio n, con sede in Viale Italia 17/ A Sassari, degli amici mi hanno chiesto se potevo occuparmi di alcuni aspetti dell'associazione; l'associazione dalla fine degli anni novanta fino al 2005/2006 ha intrattenuto rapporto con l'IRECOOP, ente all'epoca accreditato presso la Regione di Sardegna che si occupava di formazione;
aveva chiesto all'associazione, quale proprietaria dell'appartamento dello stabile, di poter svolgere dei corsi di formazione;
trattandosi di corsi finanziati dalla Regione era necessario procurarsi una serie di certificazioni, tra cui la conformità dell'impianto elettrico dell'appartamento della Trade D'Union e in quell'occasione l'associazione Trait d'Union constatò che non vi era la messa a terra nell'appartamento e dovendola realizzare necessariamente, il tecnico ci suggerì di chiedere al proprietario del cortile interno Sig. l'autorizzazione a posizionare il picchetto per Per_1 la messa a terra;
alcuni membri dell'associazione hanno preso contatti con il sig. che ha acconsentito;
io ho predisposto una Per_1 scrittura privata con c ociazione, a fronte del consenso del sig. , si Per_1 impegnava a spostare il picchetto ove necessario per la realizzazione di qualche lavoro nel cortile. La messa a terra è stata realizzata, tuttora esiste;
qualche anno più tardi la signora mi chiese se poteva attaccarsi alla Pt_1 messa a terra della Trait D'Union, io ho riferito che l'associazione era stata autorizzata dal Sig. e che tecnicamente non era possibile, le ho Per_1 consigliato di contattare il Sig. per avere l'autorizzazione a posizionare il Per_1 suo picchetto;
poi non ho saput nulla..”: grassetto della sentenza). Peraltro, lo stesso c.t.u. nominato in primo grado accertava nella sua relazione che, da un punto di vista tecnico, la avrebbe potuto collegare il suo Pt_1 impianto elettrico alla messa a terra esistente di proprietà dell'Associazione Culturale Trait D'Union, come poi aveva fatto il Condominio nel gennaio 2014 (vedi c.t.u. pagg. 14 e 15: “per la realizzazione dell'impianto di terra condominiale si è utilizzato il Dispersore esistente dell'impianto utilizzatore (appartamento) Associazione Culturale Trait D'Union, da questa infisso nella pavimentazione a contatto con il suolo di proprietà della Immobiliare San GI S.r.l., e da questo Dispersore, passando per un Collettore (o nodo)
10 principale di terra, attraverso due Montanti di Terra Condominiali, si sono collegati a terra i Conduttori di Protezione PE di tutti gli impianti utilizzatori (appartamenti) esistenti all'interno dell'edificio (condominio) – cfr. all.ti n. 26; 27; 28; 29; 30 – Si può quindi certamente affermare che, dal punto di vista tecnico, l'impianto elettrico realizzato dall'attrice Parte_1
nella sua proprietà, poteva essere reali
[...] connessione d'impianto a terra esistente, completando l'impianto di terra parzialmente realizzato, con l'utilizzo del Dispersore di Terra esistente, di proprietà dell'Associazione Culturale Trait D'Union, da questa infisso nella pavimentazione a contatto col suolo di proprietà della Immobiliare San GI S.r.l., e con la realizzazione del collegamento elettrico tra questo Dispersore ed il Condutore di Protezione PE interno agli appartamenti”: grassetto del testo). Come sancito dai principi di diritto espressi in materia dalla Suprema Corte, se è vero che l'art. 1227 comma 2 c.c. impone al creditore “una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso”, con esclusione delle attività
“gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”, nel caso di specie, posto che un condomino aveva raggiunto il suo obiettivo di adeguamento dell'impianto elettrico rivolgendosi ad un altro condomino, tale condotta alternativa, tecnicamente possibile come sopra accertato, poteva considerarsi esigibile anche da parte della , soprattutto una volta Pt_1 riscontrata la reiterata inerzia del quindi, in quanto tale CP_1 rientrante nell'obbligo di buona fede perché diretta a limitare le conseguenze dell'altrui inadempimento, ma non, ad avviso della Corte, tale da elidere qualsiasi responsabilità del , il quale, pur essendo l'unico obbligato CP_1 alla realizzazione dell'adeg 'impianto elettrico condominiale, aveva adottato una condotta omissiva del tutto ingiustificata ed arbitraria. Nella fattispecie in esame, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., non viene, infatti, in considerazione una condotta del danneggiato che ha contributo eziologicamente alla produzione dell'evento dannoso, dal momento che la non era obbligata ad adeguare l'impianto condominiale in prima Pt_1 persona, ma esclusivamente un comportamento successivo, con il quale il medesimo danneggiato, pur potendo, non ha ridotto l'entità del danno. Tale contributo causale è, pertanto, ravvisabile nei limiti in cui, a fronte della persistente inerzia del Condominio del tutto ingiustificata ed arbitraria, la non ha tentato di risolvere il problema autonomamente come aveva Pt_1 altro condomino e come le era stato espressamente consigliato. Effettivamente, in conformità a quanto evidenziato anche nella sentenza impugnata, dal verbale di assemblea condominiale del 29.2.2012 – depositato dalla solo con la terza memoria istruttoria al fine di dimostrare il suo Pt_1 tenta ttenere l'autorizzazione dal e giustificare, quindi, la sua Per_1 condotta omissiva – non si evince tale prova, posto che la richiesta non era stata inoltrata, peraltro solo nel 2012, dalla ma da tutti i condomini ed Pt_1 il non si era rifiutato ma aveva chiesto solo degli approfondimenti tecnici Per_1
11 (vedi sent. gravata: “Il verbale di assemblea condominiale del 29.02.2012, oltre ad essere inutilizzabile in quanto prodotto soltanto con memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 e quindi tardivamente (non costituendo tale produzione una replica alle istanze probatorie di parte convenuta, ma materiale probatorio a supporto della pretesa principale fatta valere in atto introduttivo), non dimostra affatto, in ogni caso, il rifiuto del Sig. alla realizzazione della CP_3 messa a terra utilizzando il suolo di sua proprietà. Tale è infatti il contenuto del verbale al punto 2:
“I signori condomini chiedono al sig. rappresentante dell'immobiliare CP_3
GI la possibilità di posizionare dei tti di dispersione per la messa a terra- Il sig. non può al momento dare l'autorizzazione perché i valori di norma CP_3 richiesti per legge potrebbero essere raggiunti solo eseguendo una nicchia di ferro al piano seminterrato e ciò comporterebbe oltre alla servitù un'ulteriore spesa, in considerazione del fatto che quasi la totalità del pavimento è stato già risanato. Il sig. consiglia però la consulenza di un tecnico che trovi una possibilità CP_3 di rea una terra legale senza trascurare la servitù già menzionata. Si individua il perito nel nome del Sig. il numero di telefono verrà Persona_3 comunicato dal sig. all'amministratore che provvederà a chiedere CP_3 preventivi e eventu a conferire l'incarico, dietro consenso dei condomini”. Emergono quindi due circostanze: 1) nessuna domanda è stata formulata dall'attrice al proprietario di suolo idoneo per la messa a terra successivamente al 2002/2004 e prima dell'anno 2012; 2) la domanda collettiva formulata all'assemblea del 29.02.2012 (otto anni più tardi) non ha ricevuto il rifiuto di tale condomino, bensì una risposta di comprensibile e temporanea cautela giustificata dalla necessità di incaricare un perito al fine di concordare una soluzione tecnicamente sostenibile”). Ciò posto, alla luce delle superiori circostanze, la misura del concorso colposo della danneggiata va equitativamente valutata nella metà dei danni lamentati ex art. 1226 c.c. In ordine al quantum, la liquidazione va effettuata tenendo conto del valore dei due contratti di locazione sottoscritti dalla nel 2003 e debitamente Pt_1 registrati, per un totale annuo di euro 6.78 arrotondamento ad euro 6.790,00), da considerare in relazione al periodo da settembre 2004, data della loro scadenza in difetto di prova del momento preciso in cui gli inquilini avevano lasciato gli appartamenti, a gennaio 2014, data di realizzazione delle opere di adeguamento da parte del , per un totale di euro CP_1
63.370,00 e, quindi, per la metà, pari a euro 31.685,00. Tenuto inoltre conto che tale importo rappresenta il guadagno lordo ricavabile dai contratti di locazione, da cui vanno poi detratte le spese e le relative imposte, l'importo totale va considerato già rivalutato alla data odierna, oltre interessi legali fino al saldo e con esclusione degli interessi cd compensativi in difetto di qualsiasi
12 allegazione a fondamento della relativa pretesa avanzata unicamente con la dizione “oltre interessi” (cfr Cass. n. 19063/23: “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento”). Infine, ad avviso della Corte, a nulla rileva nel caso di specie il richiamo all'utilizzo abusivo del processo per “inutile frazionamento delle domande” (“Si aggiunga che la richiesta risarcitoria, anziché essere formulata per la prima volta in questa sede, ben avrebbe potuto essere formulata con il primo giudizio introdotto nel 2010 (rg 669/20210) volto ad accertare la pretesa dell'attrice, con ciò configurandosi, inoltre, un inutile frazionamento delle domande ed il conseguente abuso del processo, che giustifica la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali, già comunque legittimata dalla sua soccombenza”: vedi sentenza impugnata), posto che non viene qui in considerazione una ipotesi di abusivo frazionamento del credito, avendo il creditore agito prima per l'accertamento dell'”an” della pretesa e poi per il
“quantum”, in conformità a quanto positivamente sostenuto dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi Cass. Sez. Un. n. 29862/22: “Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”; a ancora Cass. n. 5551/16: “Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso - espresso o tacito - del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore”). Stante l'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% e poste a carico del nella restante parte, liquidate ex DM CP_1
147/22 come da dispositivo secondo lo scaglione di valore della causa, determinato dal criterio del “decisum”. Ugualmente anche le spese di c.t.u. vanno poste a carico di entrambe le parti al 50%.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1015/2021 del Tribunale di Sassari, condanna il a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore Controparte_4
13 della la somma di euro 31.685,00, oltre interessi al tasso legale dalla Pt_1 data odierna fino al saldo;
compensa in ragione di ½ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico del la restante metà, che liquida in complessivi euro CP_1
8.803,50, di cui euro 3.808,00 per il primo grado ed euro 4.995,50 per la fase di appello, oltre il 15% spese generali e accessori di legge. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti al 50% le spese di c.t.u. Così deciso in Sassari, 16/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
14
APPELLANTE contro
in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 nte domiciliato presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
SOLETTA GIORGIO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO All'udienza del 14.2.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte 1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
IN VIA PRINCIPALE 2) In riforma della sentenza impugnata dichiarare l'inottemperanza e l'inadempimento del , sito CP_1 in Sassari, Viale Italia 17/ A, fin dalla segnalazione di intervento dei Vigili del Fuoco di Sassari di data 27.11.2003, oltre che dalla data della relazione tecnica del Perito Industriale del 16.2.2004, nonché ai vari solleciti e ai Parte_2 diversi provvedimenti eguitisi nel tempo e alle perizie espletate nel corso dei medesimi giudizi, che hanno ritenuto indispensabile e conforme alla normativa vigente la dotazione del condominio di un sistema denominato "con interruzione automatica del circuito" ottenuto con il coordinamento tra i dispositivi di interruzione automatica e l'impianto di terra unica a cui devono essere collegate tutte le masse e le masse estranee agli impianti elettrici presenti nello stabile (comprese quindi anche quelle degli impianti elettrici di ciascuna unità abitativa), con la conseguenza della necessità di attuazione del sopraccitato metodo di protezione contro i contatti indiretti a tutti gli impianti sia condominiali sia di ciascuna unità abitativa mediante la connessione delle masse e di quelle estranee ad impianto di terra unico;
3) In riforma della sentenza impugnata dichiarare responsabile il suddetto condominio della inutilizzazione degli immobili di proprietà dell' attrice, siti nello stabile in Sassari, Viale Italia 17/ A al piano 3 o, quantomeno, a partire dal 10.9.2004, e condannarlo, in persona dell'Amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni da lei subiti e connessi a tale mancata utilizzazione, nella misura di € 74.643,58 e/o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di
1 causa, pari alla somma non percepita a causa della inutilizzazione dei propri appartamenti ammobiliati in Sassari, , oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, calcolati anno none annuale di € 6.785,78 dal 10.9.2004 al 1.9.2015; 4) Con vittoria dei compensi del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA se dovuta e CPA;
IN VIA SUBORDINATA 5) In riforma della sentenza impugnata dichiarare l'inottemperanza e l'inadempimento del , sito in Sassari, CP_1
Viale Italia 17/ A, fin dalla segnalazione di inter ili del Fuoco di Sassari di data 27.11.2003, oltre che dalla data della relazione tecnica del Perito Industriale del 16.2.2004, nonché ai vari solleciti e ai Parte_2 diversi provvedimenti giudiziari susseguitisi nel tempo e alle perizie espletate nel corso dei medesimi giudizi, che hanno ritenuto indispensabile e conforme alla normativa vigente la dotazione del condominio di un sistema denominato "con interruzione automatica del circuito" ottenuto con il coordinamento tra i dispositivi di interruzione automatica e l'impianto di terra unica a cui devono essere collegate tutte le masse e le masse estranee agli impianti elettrici presenti nello stabile (comprese quindi anche quelle degli impianti elettrici di ciascuna unità abitativa), con la conseguenza della necessità di attuazione del sopraccitato metodo di protezione contro i contatti indiretti a tutti gli impianti sia condominiali sia di ciascuna unità abitativa mediante la connessione delle masse e di quelle estranee ad impianto di terra unico;
6) In riforma della sentenza impugnata, ritenendo che l'appellante abbia colposamente concorso a cagionare il danno, dichiarare parzialmente responsabile il suddetto condominio della inutilizzazione degli immobili di proprietà dell' attrice, siti nello stabile in Sassari, Viale Italia 17/ A al piano 3 o, quantomeno, a partire dal 10.9.2004, e condannarlo, in persona dell'Amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni da lei subiti e connessi a tale mancata utilizzazione, nella misura di € 74.643,58 e/o di quella minore che verrà accertata in corso di causa, pari alla somma non percepita a causa della inutilizzazione dei propri appartamenti ammobiliati in Sassari, , oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria, calcolati anno none annuale di € 6.785,78 dal 10.9.2004 al 1.9.2015; 7) Con vittoria dei compensi del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA se dovuta e CPA. Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte a)-contrariis reiectis; b)- rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e quindi confermare integralmente la Sentenza Tribunale di Sassari n. 1015/2021; c)- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio. Svolgimento del Processo Con sentenza n. 1015/21, emessa in data 11.10.2021, il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta da avverso il Parte_1
ei danni da CP_1 Controparte_2 mancata locazione delle unità immobiliari di sua proprietà site all'interno dello stabile condominiale per il periodo dal 2004 al 2014, conseguente all'omessa
2 realizzazione da parte del convenuto di un regolare impianto elettrico condominiale a terra. In particolare, il tribunale gravato – premesso l'incontestato “dovere del
convenuto di realizzare l'intervento di messa a terra, accertato con CP_1 sentenza passato in giudicato” nel procedimento promosso dalla e Pt_1 definito con sentenza della Corte di Appello di Sassari nel 2015 – va come il avesse realizzato l'impianto nel 2013 utilizzando un cortile CP_1 di propr a di un condomino, tale sig. , non disponendo “di area Per_1
a diretto contatto con il suolo idonea a installare un sistema di messa a terra”, come già fatto in precedenza da altro condomino, l'Associazione culturale Trait D'Union. Pertanto, posto che non risultava che la avesse mai chiesto Pt_1
l'autorizzazione al condomino ad utilizzare il suo terreno per posizionare Per_1 la messa a terra ed in difetto di prova di un rifiuto dello stesso, il giudice di primo grado riteneva che alcun danno fosse imputabile al , dal CP_1 momento che la “formulando richiesta al sig. rectius ) e Pt_1 CP_3 Per_1 realizzando a pro e l'intervento di messa a terr o poi c re, anche in via giudiziale ove necessario, il relativo rimborso al Condominio rimasto inerte, avrebbe così evitato i danni da mancata locazione che assume essersi protratti dal 2003 al 2015, trovandosi costretta, tuttalpiù, a sostenere l'anticipo dei costi necessari per l'intervento”. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c., il giudice di primo grado poneva a carico della l'integrale responsabilità dei danni conseguenti alla mancata Pt_1 locazi due appartamenti, evidenziando inoltre che “la richiesta risarcitoria, anziché essere formulata per la prima volta in questa sede, ben avrebbe potuto essere formulata con il primo giudizio introdotto nel 2010 (rg 669/20210) volto ad accertare la pretesa dell'attrice, con ciò configurandosi, inoltre, un inutile frazionamento delle domande ed il conseguente abuso del processo, che giustifica la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali, già comunque legittimata dalla sua soccombenza”.
ha proposto appello contestando la sentenza con un Parte_1 mediante il quale ha eccepito, in particolare, l'errata valutazione dei fatti e la conseguente errata applicazione dell'art. 1227 2° comma c.c., posto che alcuna negligenza poteva imputarsi alla a Pt_1 fronte della reiterata inerzia del nella realizzazione dell'impianto a CP_1 norma, cui era stato, peraltro, condannato in via definitiva nel giudizio instaurato dalla stessa . In subordine, l'appellante ha domandato una Pt_1 applicazione ridotta della percentuale di responsabilità ex art. 1227 c.c. Si è costituito in giudizio il resistendo Controparte_4 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione
3 Con atto di citazione datato 27.3.2017, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Sassari il allegando Controparte_4 che:
- aveva acquistato nel 1974 un appartamento sito al quarto piano dello stesso e lo aveva successivamente ristrutturato e frazionato nel 2002 in due miniappartamenti, locati dal 2003 a studenti universitari, il più grande per il canone annuo di euro 3.718,44 ed il più piccolo per il canone annuo di euro 3.067,74, per un totale di euro 6.785,78, come da contratti registrati versati in atti;
- gli inquilini avevano lamentato degli inconvenienti agli impianti elettrici, percependo spesso la “scossa” soprattutto nei bagni, e, mediante la Ditta che aveva predisposto l'impianto elettrico, si era appreso che i problemi derivavano dal fatto che l'intero condominio risultava privo dell'impianto di messa a terra;
- rappresentata la situazione al Condominio, i Vigili del Fuoco, intervenuti su richiesta della , con relazione del 27.11.2003 avevano Pt_1 confermato la dispersione elettrica attraverso l'impianto idrico condominiale;
- le assemblee condominiali convocate per discutere sull'intervento dei Vigili del Fuoco erano andate tutte deserte e l'amministratrice aveva, quindi, dato incarico al P.I. di predisporre una dettagliata Parte_2 relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto elettrico condominiale, che, datata 16.2.2004, aveva dato atto della necessità di dotare lo stabile di impianto di messa a terra;
- nel frattempo, gli inquilini avevano risolto i contratti di locazione;
- la , in data 28.11.2008, stante l'inerzia del Condominio, aveva Pt_1 de un ricorso per ATP e il tecnico nominato, ing. , con Per_2 perizia in data 25.3.2009 aveva confermato la necessità di installare una regolare impianto centralizzato di messa a terra condominiale;
- ciononostante, l'assemblea condominiale convocata in data 17.6.2009 per discutere nuovamente tale argomento aveva deciso di "non provvedere ad un impianto centralizzato di messa a terra e di procedere con la causa in corso" ed alcuna decisione veniva assunta neppure in quella successiva del 4.11.2009;
- la era, quindi, costretta a promuovere una causa ex art. 702 Pt_1
c. nita, previo espletamento di nuova c.t.u. sempre dell'ing.
, con ordinanza in data 2.2.2012 di condanna del Condominio alla Per_2 zione di un impianto di messa a terra coordinato con dispositivi di interruzione automatica del circuito, confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello nel gennaio 2015, con sentenza passata in giudicato;
- nelle more del procedimento, nel gennaio 2014, il Condominio aveva adeguato l'impianto con la messa a terra. Alla luce di tali deduzioni, la domandava il risarcimento dei danni per Pt_1
l'inutilizzabilità dei due appar dal 2004 per un totale di euro 74.643,00 oltre accessori.
4 Si costituiva il Condominio contestando l'avversa pretesa di cui domandava il rigetto, assumendo in particolare che:
- il precedente procedimento ex art. 702 bis cpc era del tutto autonomo rispetto alla domanda proposta nel presente giudizio e, in ogni caso, la avrebbe “potuto tecnicamente, e dovuto, giuridicamente, conformare Pt_1 io comportamento a legge”, posto che la medesima, acquistato l'immobile nel 1974, solo dopo averlo frazionato, nel 2004, aveva lamentato genericamente le dispersioni elettriche, pur nella consapevolezza della mancanza della messa a terra;
- la , infatti, avrebbe potuto agire come altri condomini, i quali Pt_1 avevano provveduto da tempo a collegare i propri impianti autonomamente mediante “un picchetto di messa a terra” collocato nell'area di proprietà esclusiva di un condomino, evitando così i danni asseritamente subiti;
- conseguentemente, questi ultimi andavano imputati alla stessa per Pt_1 la sua condotta negligente;
- inoltre, la , stante l'inerzia del Condominio, avrebbe potuto agire ex Pt_1 art. 1105 c.c. per ottenere un provvedimento giudiziario in luogo di quello assembleare necessario per l'amministrazione della cosa comune ovvero avrebbe potuto agire stragiudizialmente e autonomamente ai sensi dell'art. 1134 c.c.;
- il , dal canto suo, non aveva alcuna possibilità di realizzare un CP_1 impianto di messa a terra, non avendo disponibilità di una area scoperta mentre la non aveva intrapreso alcuna iniziativa volta ad ottenere una Pt_1 autorizzazione in tale senso dal proprietario del cortile esterno. CP_1
Alla luce di tali allegazioni, il onvenuto domandava il rigetto della CP_1 domanda. Il tribunale gravato, istruita la causa documentalmente, con prova testi e c.t.u., rigettava la domanda, ritenendo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1227 comma 2 c.c., che i danni conseguenti all'impossibilità di utilizzare i due appartamenti di proprietà sarebbero stati tutti evitati Pt_1 se la avesse tenuto una condott inaria diligenza, consistente Pt_1 nel richiedere al condomino proprietario dell'area cortiliva, su cui altri condomini si erano già collegati, l'autorizzazione al collegamento all'impianto di messa a terra (“formulando richiesta al sig. rectius: ) e realizzando CP_3 Per_1
a proprie spese l'intervento di messa a terra, salvo poi chiedere, anche in via giudiziale ove necessario, il relativo rimborso al Condominio rimasto inerte, avrebbe così evitato i danni da mancata locazione che assume essersi protratti dal 2003 al 2015, trovandosi costretta, tuttalpiù, a sostenere l'anticipo dei costi necessari per l'intervento”: vedi sentenza gravata), non risultando, inoltre, ad avviso del giudice di prime cure, la prova del rifiuto interposto da tale condomino ad una richiesta in tale senso della , come dalla stessa Pt_1 sostenuto. Orbene, tutto ciò premesso, giova innanzi tutto osservare che le conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla , e consistite nella impossibilità di Pt_1 continuare a locare i due appartamenti posti nel Condominio appellato e già
5 oggetto di contratti di locazione stipulati nel 2003 e debitamente registrati (vedi docc. nn. 5 e 6 fascicolo parte appellante), sono di certo conseguenza immediata e diretta della mancanza, quantomeno fino a gennaio 2014, di un regolare impianto elettrico condominiale di messa a terra cui collegare l'impianto elettrico degli appartamenti. Come specificatamente dedotto dalla nel suo atto di citazione, infatti, i Pt_1 contratti erano stati oggetto di disdetta da parte degli inquilini a causa delle problematiche riscontrate sull'impianto elettrico (vedi punto 4 e 6 dell'atto di citazione e lettera di diffida della all'amministratore in cui si dà Pt_1 appunto atto di quanto sopra: do 14). Il Condominio nella sua comparsa di costituzione non contestava minimamente tale circostanza, e cioè che a causa delle problematiche sull'impianto elettrico gli inquilini avevano lasciato gli immobili, limitandosi a contestare genericamente la domanda
“anche sotto il profilo del quantum debeatur” per la “spropositata quantificazione” dei danni asseritamente subiti, in difetto di prova della possibilità di “locare senza soluzione di continuità e ai prezzi, spropositati, indicati in citazione, le unità immobiliari in questione”. Non era, inoltre, depositata la memoria ex art. 183 n. 1 cpc. Pertanto, in difetto di tempestiva specifica contestazione – posto che il solo nella comparsa conclusionale per la prima volta eccepiva il CP_1 ova del nesso causale tra l'inadeguatezza dell'impianto elettrico ed il rilascio degli appartamenti da parte degli inquilini - ex art. 115 cpc, deve ritenersi provata la circostanza e cioè che i contratti di locazione in essere erano stati oggetto di disdetta in seguito alle problematiche dell'impianto elettrico, come precisamente dedotto dalla . Pt_1
Del resto, ad ulteriore conferma di ciò, risulta, da un lato, che, una volta reso idoneo l'impianto dal Condominio, la aveva ricominciato a locare gli Pt_1 immobili a studenti (vedi specifiche allegazioni sul punto in citazione e contratti di locazione stipulati dal 2015 in poi: docc. 28 e ss.) e, dall'altro, che i Vigili del Fuoco all'esito dell'intervento del novembre 2003 avevano ammonito, data la pericolosità, “gli inquilini a non utilizzare l'impianto” (vedi nel rapporto di intervento: doc. 8). Inoltre, dal giudicato esterno derivante dal contenzioso definito tra le parti con la sentenza n. 18/2015 emessa dalla Corte di Appello il 12.1.2015, e con cui il fin dall'ordinanza impugnata del 2012 era stato condannato “alla CP_1
di un impianto di terra coordinato con dispositivi di interruzione automatica del circuito” (vedi ordinanza ex art. 702 bis cpc: doc. 25), risulta altresì definitivamente accertato che le problematiche dell'impianto elettrico dell'appartamento della derivavano dal fatto che l'impianto Pt_1 condominiale non era a no e non era “idoneo ad escludere il verificarsi di contatti indiretti, quali quelli lamentati dall'appellata”, eliminati soltanto con i lavori effettuati nel corso del suddetto giudizio, dopo che il Condominio, nel gennaio 2014, dando esecuzione alla condanna di facere emessa dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza citata, si era dotato di un impianto di messa a terra
6 con il quale aveva adeguato il proprio impianto alle norme tecniche in materia (vedi sentenza n. 18/2015: doc. 27). Peraltro, la responsabilità del era, in concreto, affermata anche dal CP_1 tribunale gravato, laddove, premesso che era “incontestato il dovere del
convenuto di realizzare l'intervento di messa a terra, accertato con CP_1 ssato in giudicato” (vedi sent. gravata), al fine di escludere il risarcimento dei danni conseguenti, il giudice di merito faceva ricorso al concorso di colpa del creditore ex art. 1227 2° comma c.c. Tanto premesso, la sussistenza di un concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 secondo comma c.c. appena citato, va, quindi, valutata sulla base della situazione di fatto sopra riportata. In via preliminare, è opportuno premettere, in punto di diritto, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr per tutte Cass. n. 20146/18), “Ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento;
tuttavia, nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”, in quanto (cfr Cass. n. 25750/18) “il limite di esigibilità del comportamento previsto dall'art. 1227, 2° co. è costituito dall'ordinaria e non dalla straordinaria diligenza, .. riconducibile all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede richiamati dall'art. 1175 c.c., di cui la disposizione dell'art. 1227, 2° co. c.c. costituisce espressione”. In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, la valutazione di esigibilità (vedi sullo specifico aspetto Cass. n. 20589/24) va effettuata tenendo conto dell'obbligo “di adottare comportamenti di salvaguardia della controparte, secondo parametri di ordinaria diligenza”, in cui rientrano “attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici” ed “in ragione del complessivo assetto di interessi che coinvolge il danneggiato”, posto che richiedere comportamenti di straordinaria diligenza “va al di là di quanto possa pretendersi perché, a fronte della colpa e della responsabilità piena altrui nella causazione del danno, ipotizzare che il danneggiante, prima del ristoro, sia tenuto a subire ulteriori pregiudizi e per giunta in vista di esiti ex ante incerti, va al di là di quanto imposto dalla norma”. In forza di tali principi di diritto, ad avviso della Corte, la pronuncia impugnata è solo parzialmente condivisibile. Nella fattispecie in esame, secondo il tribunale, pur “incontestato il dovere del
convenuto di realizzare l'intervento di messa a terra, accertato con CP_1 sentenza passato in giudicato”, ai sensi dell'art. 1227 2° comma c.c., secondo cui “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, nulla poteva essere riconosciuto alla
, posto che: Pt_1
7 - era emerso “in sede testimoniale e di CTU che il non CP_1 disponeva -e tuttora non dispone- di area a diretto contatto con il suolo idonea a installare un sistema di messa a terra, per la realizzazione del quale -nel corso dell'anno 2013- il si è avvalso della CP_1 pavimentazione di proprietà di un condomino”, utilizzando “il dispersore - esistente- dell'appartamento dell'Associazione Culturale Trait D'Union, da questa infisso nella pavimentazione a contatto con il suolo di proprietà della Immobiliare San GI srl e, da questo dispersore, si sono collegati a terra i Conduttori di Protezione di tutti gli appartamenti esistenti all'interno dell'edificio condominiale, passando per un collettore principale di terra, attraverso due Montanti di terra Condominiali”;
- “la messa a terra è(era) stata quindi realizzata, in mancanza di suolo condominiale, una volta concessa l'autorizzazione dal Sig. a titolo Per_1 gratuito, mediante l'utilizzo del suo cortile interno”;
- non risultava che la avesse “mai formulato domanda di Pt_1 realizzazione della mess al proprietario di suolo che a ciò fosse idoneo” e ciononostante l'avv. Mele, collaboratrice dell'Associazione citata e sentita come teste, le avesse consigliato di farlo;
- il verbale di assemblea condominiale del 29.2.2012, peraltro depositato tardivamente solo con memoria ex art. 183 comma 6 n. 3, non dimostrava “affatto, in ogni caso, il rifiuto del Sig. rectius: ) CP_3 Per_1 alla realizzazione della messa a terra utilizzando il suolo di sua proprietà”, tenuto anche conto che dal suo contenuto si evinceva esclusivamente che a fronte della “domanda collettiva formulata all'assemblea del 29.2.2012 (otto anni più tardi)” e non dalla Pt_1 personalmente, non era seguito un “rifiuto di tale condomino, bensì una risposta di comprensibile e temporanea cautela giustificata dalla necessità di incaricare un perito al fine di concordare una soluzione tecnicamente sostenibile”. Tali circostanze, ad avviso del giudice di primo grado, dimostravano che la non si era adoperata usando l'ordinaria diligenza e che, pertanto, i Pt_1 danni erano integralmente a lei imputabili (“formulando richiesta al sig. rectius: ) e realizzando a proprie spese l'intervento di messa a CP_3 Per_1 terra, salvo poi chiedere, anche in via giudiziale ove necessario, il relativo rimborso al Condominio rimasto inerte, avrebbe così evitato i danni da mancata locazione che assume essersi protratti dal 2003 al 2015, trovandosi costretta, tuttalpiù, a sostenere l'anticipo dei costi necessari per l'intervento”: vedi sent. gravata). Orbene, le suddette argomentazioni sono solo parzialmente condivisibili ed in specie nella parte in cui individuano un concorso di colpa della ma non Pt_1 nella parte in cui si perviene ad escludere in toto la responsabilità del
. CP_1
Innanzi tutto, a fronte di una pronuncia di condanna del CP_1 all'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale, non ha accertare con quali modalità l'ente appellato abbia dato esecuzione a tale
8 obbligo di facere, se avvalendosi “della pavimentazione di proprietà di un condomino” o in altro modo. Accertato l'obbligo in tale senso, come specificatamente sottolineato dallo stesso tribunale, eventuali difficoltà nella concreta esecuzione delle opere avrebbero potuto essere rilevate in sede di fase esecutiva e, in ogni caso, non risulta che l'adeguamento dell'impianto non sia stato tempestivamente attuato per la mancanza di uno spazio esterno di natura condominiale - tanto che poi, di fatto, l'opera è stata realizzata - ma per la precisa volontà del di non provvedervi, posto che: CP_1
- anche successivamente alla relazione dei Vigili del Fuoco datata 27.11.2003, tutte le assemblee – ben quattro solo nel 2003 – convocate per discutere di tale questione erano andata deserte (vedi docc. 8bis e ss);
- nonostante la relazione tecnica del P.I. datata 16.2.2004, Pt_2 peraltro redatta su incarico dello stesso a ore condominiale, e le diffide inviate il 26.5.2004 ed il 24.3.2006 (docc. 13 e 14), il Condominio era rimasto del tutto inerte;
- la era stata, quindi, costretta ad agire nel 2008 con un ricorso Pt_1 pe efinito con una ulteriore relazione del marzo 2009, in cui era confermata l'inidoneità dell'impianto condominiale;
- ciononostante, l'assemblea condominiale convocata in data 17.6.2009 per discutere nuovamente tale argomento aveva deciso di "non provvedere ad un impianto centralizzato di messa a terra e di procedere con la causa in corso" ed alcuna decisione veniva assunta neppure in quella successiva del 4.11.2009;
- nel 2010 la aveva, quindi, convenuto in giudizio il Pt_1 CP_1 per l'adeguamento dell'impianto ed il giudizio era definito solo nel gennaio 2015 mentre i lavori di adeguamento erano eseguiti nel gennaio 2014. Del resto, così come, secondo l'assunto del Condominio appellato e dello stesso tribunale, la avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione “alla Pt_1 realizzazione d sa a terra utilizzando il suolo di .. proprietà” del condomino , prima ancora tale autorizzazione l'avrebbe potuta, e dovuta, Per_1 richiedere il Condominio, l'unico obbligato a realizzare le opere di adeguamento, eseguite, invece, solo nel gennaio 2014 e proprio su tale terreno. Né si può, ex post, valutare, come sostenuto dal appellato, CP_1
l'esiguità delle somme sborsate dal per l'adeguamento al fine di CP_1 considerare facilmente esigibile la lternativa della (“si Pt_1 eccepisce, che il costo dell'operazione si è rivelato assai poco oneroso, € 2.617,47 per il progetto e € 1.740,00 per la realizzazione, e quindi non sarebbe stato certo un impedimento anticipare i costi e poi ripeterli (ex art. 1110 c.c o, sussistente l'urgenza, ex art. 1134 c.c.) nei confronti degli altri condomini (con un semplice ricorso per Decreto di Ingiunzione) o compensarli con gli oneri condominiali maturati e maturandi”: vedi comparsa di costituzione appello).
9 Alla luce delle circostanze sopra riportate, ad avviso della Corte, può invece sostenersi che una condotta alternativa della avrebbe potuto evitare in Pt_1 parte il protrarsi degli effetti negativi dell imento del , CP_1 posto che, come specificatamente riferito dalla teste Mele ed evidenziato in sentenza, la era stata informata del fatto che un altro condomino, Pt_1
l'Associazion D'Union, aveva risolto lo stesso problema rivolgendosi personalmente ad un condomino proprietario di una area esterna dove realizzare la messa a terra (vedi la sentenza impugnata sul punto: “A conferma vi è la circostanza, confermata dalla teste , che la stessa Trade Testimone_1
D'Union, constatata la mancanza di m nella propria unità immobiliare e dovendola necessariamente realizzare, abbia chiesto al Sig.
, quale proprietario del cortile interno, l'autorizzazione a posizionare il Per_1 picchetto per la messa a terra (teste : “E' successo nel Testimone_1
2002/2004, ho collaborato con l'associazio n, con sede in Viale Italia 17/ A Sassari, degli amici mi hanno chiesto se potevo occuparmi di alcuni aspetti dell'associazione; l'associazione dalla fine degli anni novanta fino al 2005/2006 ha intrattenuto rapporto con l'IRECOOP, ente all'epoca accreditato presso la Regione di Sardegna che si occupava di formazione;
aveva chiesto all'associazione, quale proprietaria dell'appartamento dello stabile, di poter svolgere dei corsi di formazione;
trattandosi di corsi finanziati dalla Regione era necessario procurarsi una serie di certificazioni, tra cui la conformità dell'impianto elettrico dell'appartamento della Trade D'Union e in quell'occasione l'associazione Trait d'Union constatò che non vi era la messa a terra nell'appartamento e dovendola realizzare necessariamente, il tecnico ci suggerì di chiedere al proprietario del cortile interno Sig. l'autorizzazione a posizionare il picchetto per Per_1 la messa a terra;
alcuni membri dell'associazione hanno preso contatti con il sig. che ha acconsentito;
io ho predisposto una Per_1 scrittura privata con c ociazione, a fronte del consenso del sig. , si Per_1 impegnava a spostare il picchetto ove necessario per la realizzazione di qualche lavoro nel cortile. La messa a terra è stata realizzata, tuttora esiste;
qualche anno più tardi la signora mi chiese se poteva attaccarsi alla Pt_1 messa a terra della Trait D'Union, io ho riferito che l'associazione era stata autorizzata dal Sig. e che tecnicamente non era possibile, le ho Per_1 consigliato di contattare il Sig. per avere l'autorizzazione a posizionare il Per_1 suo picchetto;
poi non ho saput nulla..”: grassetto della sentenza). Peraltro, lo stesso c.t.u. nominato in primo grado accertava nella sua relazione che, da un punto di vista tecnico, la avrebbe potuto collegare il suo Pt_1 impianto elettrico alla messa a terra esistente di proprietà dell'Associazione Culturale Trait D'Union, come poi aveva fatto il Condominio nel gennaio 2014 (vedi c.t.u. pagg. 14 e 15: “per la realizzazione dell'impianto di terra condominiale si è utilizzato il Dispersore esistente dell'impianto utilizzatore (appartamento) Associazione Culturale Trait D'Union, da questa infisso nella pavimentazione a contatto con il suolo di proprietà della Immobiliare San GI S.r.l., e da questo Dispersore, passando per un Collettore (o nodo)
10 principale di terra, attraverso due Montanti di Terra Condominiali, si sono collegati a terra i Conduttori di Protezione PE di tutti gli impianti utilizzatori (appartamenti) esistenti all'interno dell'edificio (condominio) – cfr. all.ti n. 26; 27; 28; 29; 30 – Si può quindi certamente affermare che, dal punto di vista tecnico, l'impianto elettrico realizzato dall'attrice Parte_1
nella sua proprietà, poteva essere reali
[...] connessione d'impianto a terra esistente, completando l'impianto di terra parzialmente realizzato, con l'utilizzo del Dispersore di Terra esistente, di proprietà dell'Associazione Culturale Trait D'Union, da questa infisso nella pavimentazione a contatto col suolo di proprietà della Immobiliare San GI S.r.l., e con la realizzazione del collegamento elettrico tra questo Dispersore ed il Condutore di Protezione PE interno agli appartamenti”: grassetto del testo). Come sancito dai principi di diritto espressi in materia dalla Suprema Corte, se è vero che l'art. 1227 comma 2 c.c. impone al creditore “una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso”, con esclusione delle attività
“gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”, nel caso di specie, posto che un condomino aveva raggiunto il suo obiettivo di adeguamento dell'impianto elettrico rivolgendosi ad un altro condomino, tale condotta alternativa, tecnicamente possibile come sopra accertato, poteva considerarsi esigibile anche da parte della , soprattutto una volta Pt_1 riscontrata la reiterata inerzia del quindi, in quanto tale CP_1 rientrante nell'obbligo di buona fede perché diretta a limitare le conseguenze dell'altrui inadempimento, ma non, ad avviso della Corte, tale da elidere qualsiasi responsabilità del , il quale, pur essendo l'unico obbligato CP_1 alla realizzazione dell'adeg 'impianto elettrico condominiale, aveva adottato una condotta omissiva del tutto ingiustificata ed arbitraria. Nella fattispecie in esame, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 c.c., non viene, infatti, in considerazione una condotta del danneggiato che ha contributo eziologicamente alla produzione dell'evento dannoso, dal momento che la non era obbligata ad adeguare l'impianto condominiale in prima Pt_1 persona, ma esclusivamente un comportamento successivo, con il quale il medesimo danneggiato, pur potendo, non ha ridotto l'entità del danno. Tale contributo causale è, pertanto, ravvisabile nei limiti in cui, a fronte della persistente inerzia del Condominio del tutto ingiustificata ed arbitraria, la non ha tentato di risolvere il problema autonomamente come aveva Pt_1 altro condomino e come le era stato espressamente consigliato. Effettivamente, in conformità a quanto evidenziato anche nella sentenza impugnata, dal verbale di assemblea condominiale del 29.2.2012 – depositato dalla solo con la terza memoria istruttoria al fine di dimostrare il suo Pt_1 tenta ttenere l'autorizzazione dal e giustificare, quindi, la sua Per_1 condotta omissiva – non si evince tale prova, posto che la richiesta non era stata inoltrata, peraltro solo nel 2012, dalla ma da tutti i condomini ed Pt_1 il non si era rifiutato ma aveva chiesto solo degli approfondimenti tecnici Per_1
11 (vedi sent. gravata: “Il verbale di assemblea condominiale del 29.02.2012, oltre ad essere inutilizzabile in quanto prodotto soltanto con memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 e quindi tardivamente (non costituendo tale produzione una replica alle istanze probatorie di parte convenuta, ma materiale probatorio a supporto della pretesa principale fatta valere in atto introduttivo), non dimostra affatto, in ogni caso, il rifiuto del Sig. alla realizzazione della CP_3 messa a terra utilizzando il suolo di sua proprietà. Tale è infatti il contenuto del verbale al punto 2:
“I signori condomini chiedono al sig. rappresentante dell'immobiliare CP_3
GI la possibilità di posizionare dei tti di dispersione per la messa a terra- Il sig. non può al momento dare l'autorizzazione perché i valori di norma CP_3 richiesti per legge potrebbero essere raggiunti solo eseguendo una nicchia di ferro al piano seminterrato e ciò comporterebbe oltre alla servitù un'ulteriore spesa, in considerazione del fatto che quasi la totalità del pavimento è stato già risanato. Il sig. consiglia però la consulenza di un tecnico che trovi una possibilità CP_3 di rea una terra legale senza trascurare la servitù già menzionata. Si individua il perito nel nome del Sig. il numero di telefono verrà Persona_3 comunicato dal sig. all'amministratore che provvederà a chiedere CP_3 preventivi e eventu a conferire l'incarico, dietro consenso dei condomini”. Emergono quindi due circostanze: 1) nessuna domanda è stata formulata dall'attrice al proprietario di suolo idoneo per la messa a terra successivamente al 2002/2004 e prima dell'anno 2012; 2) la domanda collettiva formulata all'assemblea del 29.02.2012 (otto anni più tardi) non ha ricevuto il rifiuto di tale condomino, bensì una risposta di comprensibile e temporanea cautela giustificata dalla necessità di incaricare un perito al fine di concordare una soluzione tecnicamente sostenibile”). Ciò posto, alla luce delle superiori circostanze, la misura del concorso colposo della danneggiata va equitativamente valutata nella metà dei danni lamentati ex art. 1226 c.c. In ordine al quantum, la liquidazione va effettuata tenendo conto del valore dei due contratti di locazione sottoscritti dalla nel 2003 e debitamente Pt_1 registrati, per un totale annuo di euro 6.78 arrotondamento ad euro 6.790,00), da considerare in relazione al periodo da settembre 2004, data della loro scadenza in difetto di prova del momento preciso in cui gli inquilini avevano lasciato gli appartamenti, a gennaio 2014, data di realizzazione delle opere di adeguamento da parte del , per un totale di euro CP_1
63.370,00 e, quindi, per la metà, pari a euro 31.685,00. Tenuto inoltre conto che tale importo rappresenta il guadagno lordo ricavabile dai contratti di locazione, da cui vanno poi detratte le spese e le relative imposte, l'importo totale va considerato già rivalutato alla data odierna, oltre interessi legali fino al saldo e con esclusione degli interessi cd compensativi in difetto di qualsiasi
12 allegazione a fondamento della relativa pretesa avanzata unicamente con la dizione “oltre interessi” (cfr Cass. n. 19063/23: “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento”). Infine, ad avviso della Corte, a nulla rileva nel caso di specie il richiamo all'utilizzo abusivo del processo per “inutile frazionamento delle domande” (“Si aggiunga che la richiesta risarcitoria, anziché essere formulata per la prima volta in questa sede, ben avrebbe potuto essere formulata con il primo giudizio introdotto nel 2010 (rg 669/20210) volto ad accertare la pretesa dell'attrice, con ciò configurandosi, inoltre, un inutile frazionamento delle domande ed il conseguente abuso del processo, che giustifica la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali, già comunque legittimata dalla sua soccombenza”: vedi sentenza impugnata), posto che non viene qui in considerazione una ipotesi di abusivo frazionamento del credito, avendo il creditore agito prima per l'accertamento dell'”an” della pretesa e poi per il
“quantum”, in conformità a quanto positivamente sostenuto dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi Cass. Sez. Un. n. 29862/22: “Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”; a ancora Cass. n. 5551/16: “Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso - espresso o tacito - del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore”). Stante l'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% e poste a carico del nella restante parte, liquidate ex DM CP_1
147/22 come da dispositivo secondo lo scaglione di valore della causa, determinato dal criterio del “decisum”. Ugualmente anche le spese di c.t.u. vanno poste a carico di entrambe le parti al 50%.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1015/2021 del Tribunale di Sassari, condanna il a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore Controparte_4
13 della la somma di euro 31.685,00, oltre interessi al tasso legale dalla Pt_1 data odierna fino al saldo;
compensa in ragione di ½ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico del la restante metà, che liquida in complessivi euro CP_1
8.803,50, di cui euro 3.808,00 per il primo grado ed euro 4.995,50 per la fase di appello, oltre il 15% spese generali e accessori di legge. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti al 50% le spese di c.t.u. Così deciso in Sassari, 16/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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