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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10850/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10850 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
con l'avv. Mauro Tagliabue. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Marco Lanzani e Controparte_1
Filippo Bodo.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale di:
1 2 La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Le domande attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2. È pacifico tra le parti che l'attore sia stato assunto dalla convenuta in data 19 giugno 2017 presso il magazzino di Sesto Ulteriano (MI), con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part- time, poi trasformato a tempo pieno (con sede di lavoro presso il magazzino Simply - Sma del gruppo
Auchan sito in Chari (BS), via Roccafranca) e poi successivamente trasformato a tempo indeterminato full time;
dal 1° novembre 2020 al gennaio 2021 l'attore è stato assegnato al magazzino Unes di
Vimodrone, via dell'Industria snc e poi, dal 1° febbraio 2021, presso il magazzino Unes di Truccazzano, via Monte Bianco n. 44.
*
3. Con la prima domanda di superiore inquadramento, l'attore, seppur inizialmente inquadrato nel livello 6J° CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni (poi transitato nel 4° livello da settembre
2019), ha sostenuto di aver svolto, sin dall'assunzione, mansioni sussumibili nel 4° livello CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizioni;
in subordine, nel 4° livello Junior o, in ulteriore subordine, nel
5° livello.
3.2. Stando alle declaratorie del CCNL applicato:
- appartengono al livello 6J: “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- appartengono al livello 5: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”; tra i profili esemplificativi vengono ivi citati gli addetti a “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”;
- appartengono al livello 4J: “lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.
Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”;
- appartengono al livello 4: “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o
3 corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”; tra i profili esemplificativi vengono ivi citati “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” e “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”.
3.2. Ai fini della risoluzione dell'odierna vicenda, si impone innanzitutto di esaminare le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, che si riportano qui di seguito:
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato insieme all'attore negli anni di causa. Tes_1
Io ho iniziato a lavorare con lui verso ottobre-novembre 2017 a Chiari (BS).
Cap. 5: quando eravamo a Chiari noi ci occupavamo solo di caricare i camion di merci fresche (carne, verdura, pesce, surgelati, etc.). Per queste operazioni, l'attore (come me) usava il carrello elevatore e doveva rispettare le etichette e i codici degli ordini.
Quando abbiamo lavorato a Truccazzano, oltre alle stesse operazioni di carico (con carrello o il commissionatore lungo), ci occupavamo anche di preparare gli ordini. Per “preparare” intendo che dovevamo posizionare le cassette di merce nei vari roll di pertinenza dei vari mercati.
Cap. 6: l'attore svolgeva le sue mansioni in autonomia, da solo, senza aiuto o supervisione di qualcuno.
C'era presente un referente di LGD che controllava le bolle se erano giuste e se la roba era stata destinata correttamente.
Cap. 9: lui ha utilizzato paperino (o transpallett elettrico con uomo a bordo), biscione (cioè il commissionatore, con le forche lunghe dietro), frontale e doppiatore.
Di base, si usava poco il frontale.
Usavamo anche il carrello elevatore, che può sopraelevare un pallett fino a 2 metri.
Cap. 12: A Chiari l'attore lavorava da lunedì a sabato dalle 18,00 fino alle 5,00 della mattina.
A Truccazzano l'attore lavorava da domenica a sabato dalle 21,00 (o dalle 22,00) fino alle 6,00 (o alle 7,00) della mattina.
Cap. 14: Non posso dire con certezza se l'attore ha lavorato ogni giorno di festa del Santo Patrono. Posso dire che in genere noi lavoravamo durante le feste.
Cap. 17: è vero, noi eravamo obbligati a indossare gli strumenti di protezione che mi si leggono.
Cap. 18: L'azienda ci lasciava liberi di vestire queste protezioni anche prima di venire al lavoro. Però, per noi, era più comodo metterli sul luogo di lavoro.
Però, avremmo comunque potuto indossarli a casa e poi venire già vestiti.
Cap. 20: I vestiti li dovevamo togliere a fine lavoro, dopo aver timbrato.
Cap. 22: L'azienda non sanificava né puliva gli indumenti. Dovevamo farlo noi a casa quasi tutte le settimane”;
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore dal 2017 al 2019. Tes_2
4 Cap. 5-9: Io ero il responsabile dell'attore nello stabilimento di Chiari (BS).
L'attore faceva carico/scarico dei mezzi (camion) e posizionamento della merce nelle baie di carico.
Per queste mansioni, l'attore utilizzava il transpallet uomo a bordo (cd. paperino) e il commissionatore a forche lunghe dietro.
Cap. 6: L'attore svolgeva le mansioni da solo. Io gli davo un foglio (lista di carico) con le istruzioni della merce per i negozi da caricare sui mezzi.
Cap. 12: l'attore lavorava da domenica sera a sabato mattina dalle 22,00 alle 6,00.
Cap. 14: è vero, l'attore ha lavorato anche il giorno del santo patrono.
Cap. 17: è vero, noi eravamo obbligati a indossare gli strumenti di protezione che mi si leggono.
Cap. 18: L'azienda ci lasciava liberi di vestire queste protezioni anche prima di venire al lavoro. In base alla stagione, capitava che molti di noi arrivavamo al lavoro già vestiti.
Cap. 20: Non c'era una regola precisa sulla vestizione. Poteva capitare spesso che ci svestivamo e poi andavamo a timbrare.
Cap. 22: L'azienda non sanificava né puliva gli indumenti. Dovevamo farlo noi a casa”;
- la teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore a Chairi e a Truccazzano. Testimone_3
Io rivestivo il ruolo di responsabile operativo
Cap. 5-9: L'attore a Chiari si occupava dello spostamento dei pallet all'interno delle zone del magazzino (faceva più
“preparazione” dei carichi).
Invece, a Truccazzano si occupava anche carico dei mezzi.
Per queste mansioni, l'attore utilizzava principalmente il commissionatore a forche lunghe dietro.
Lui non usava mai il carrello elevatore.
Cap. 6: L'attore svolgeva le mansioni da solo. Però, aveva un responsabile che supervisionava il suo lavoro. L'attore riceveva la lista di carico e il responsabile verificava lo stato di avanzamento del lavoro.
Cap. 12: L'attore lavorava da domenica sera a sabato mattina dalle 22,00 alle 6,00.
Cap. 14: è vero, l'attore dovrebbe aver lavorato anche il giorno del santo patrono. Si lavorava sempre nei giorni di festa, tranne il giorno di Natale.
Non so però se in qualche anno l'attore era in ferie in quel giorno del santo patrono.
ADR: Io vedevo l'attore almeno due volte alla settimana.
Cap. 17: posso dire che era obbligatorio indossare scarpe anti-infortunio e il giubbotto.
Cap. 18: L'azienda lasciava liberi di vestire queste protezioni anche prima di venire al lavoro. Si poteva venire vestiti anche da casa.
Cap. 20: In generale, i lavoratori si svestivano prima e poi andavano a timbrare.
Non mi risulta affatto che la percezione della retribuzione cessasse prima della timbratura (cioè al momento della svestizione); la retribuzione cessava al momento della timbratura.
Cap. 22: L'azienda non sanificava né puliva gli indumenti. Dovevamo farlo noi a casa”.
5 - il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore (che è mio genero) per LGD. Tes_4
Cap. 5 ricorso: Confermo quanto mi si legge.
L'attore, a decorrere dal 19 giugno 2017 ha sempre operato presso il reparto freschi (safo), occupandosi della preparazione degli ordini delle merci (le merci erano prodotti alimentari, quali carne, formaggio, yogurt ecc.), con le modalità di seguito indicate:
- arrivata la merce in magazzino, si portava nel punto di prelievo e con un carrello elevatore denominato “paperino”
(uomo a bordo in piedi) prelevava il collo, leggeva il numero riportato sulla relativa etichetta, riceveva le informazioni sulla quantità di colli da prelevare e li sistemava sul bancale ovvero sui roll.
- il ricorrente ripeteva tale procedura fino a completare il bancale, e quindi eseguiva l'operazione di incellophanatura dello stesso e, sempre con il “ ”, lo portava nella zona di carico;
terminate tali operazioni passava alla preparazione Per_1 dell'ordine successivo.
Cap. 6: è vero, l'attore faceva le operazioni in autonomia;
c'era un supervisore che verificava la correttezza di quanto previsto nel foglio.
Cap. 9: da novembre 2020, l'attore ha fatto carico e scarico dei camion.
Per questi lavori usava il biscione grande e il doppiatore.
Cap. 12: dal 2017 al 2020 lui lavorava 6 giorni alla settimana (solo sabato di riposo) dalle 17,00 (o dalle 18,00); non so a che ora finiva perché io me ne andavo alle 20,00 (o alle 21,00), ma l'attore rimaneva a lavorare ancora.
Anche nel periodo successivo l'attore ha osservato gli stessi orari.
Cap. 14: Posso dire che l'attore ha lavorato sempre anche nei giorni di festa.
Non so dire con esattezza se anche nel giorno del santo patrono.
Cap. 17: L'attore doveva usare come strumenti di protezione: scarpe anti-infortunio, giacca, felpa, guanti.
Cap. 18: Non era vietato mettersi le dotazioni a casa e poi andare a lavoro. Però, in genere, noi lasciavamo i vestiti in magazzino.
Di solito, prima ci vestivamo e poi facevamo la timbratura.
Cap. 20: Prima si faceva la timbratura e poi ci si cambiava i vestiti.
Cap. 22: L'azienda non lavava i vestiti. Dovevamo farlo noi lavoratori.
ADR: Non sono sicuro, ma mi sembra che la retribuzione dipendeva dalla timbratura.
Ricordo che se, per esempio, timbravo alle 11,00 e ri-timbravo alla fine alle 16,00, mi riconoscevano 5 ore di lavoro”.
3.3. Sulla base delle allegazioni in ricorso e delle riportate testimonianze, deve ritenersi che le mansioni attoree non siano sussumibili nella declaratoria del 6° livello.
Infatti, le mansioni dell'attore non sono certamente riconducibili alla semplice “movimentazione merci” e richiedono conoscenze professionali tutt'altro che “limitate”, non potendo essere equiparate a quella di
“facchino”, prevista come figura esemplificativa del 6° livello.
3.4. Ciò detto, si è indotti a escludere che le attività attoree rientrino nei livelli 4° o 4° J, apparendo più corretto l'inquadramento nel 5° livello.
6 3.5. In relazione ai livelli 4° o 4° J, come si è visto, tali livelli comportano attività che richiedano “periodi di tirocinio o corsi di addestramento”, “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche”, “formazione professionale”,
“specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche”.
Tuttavia, non risulta che l'attore avesse svolto corsi di addestramento e/o di formazione professionale né tantomeno che avessero spiccate capacità in ambito logistico tali da poter gestire una lavorazione come quella dell'appalto di causa.
In ogni caso, l'analisi delle deposizioni testimoniali porta a negare che le mansioni attoree corrispondano a quelle “mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” di cui al 4°livello.
Sul punto, l'istruttoria delinea chiaramente un ruolo ben individuato e circoscritto delle mansioni svolte dell'attore che, nel periodo di causa (fino al settembre 2019 quando era ancora a Chiari), operava nel solo segmento relativo alla preparazione dell'ordine da spedire;
non partecipava, invece, della fase successiva di carico dell'ordine, intervenendo per tale segmento altri lavoratori.
I testimoni, infatti, hanno riferito di una scansione delle mansioni attoree connesse alla preparazione della merce, non anche a quella di carico (si vedano in questo senso le deposizioni concordi dei testi
, e;
in particolare, quest'ultimo ha chiarito che “L'attore a Tes_1 Tes_4 Testimone_3
Chiari si occupava dello spostamento dei pallet all'interno delle zone del magazzino (faceva più “preparazione” dei carichi). Invece, a Truccazzano si occupava anche carico dei mezzi”).
Ciò è pertanto indice dell'assenza di mansioni qualificabili come “multiple di magazzino”, svolgendo l'attore dei compiti che possono essere ricondotti unicamente alla fase di preparazione dell'ordine.
3.6. Del resto, le difficoltà interpretative nella sussunzione delle mansioni concretamente svolte nella declaratoria astratta possono essere risolte mediante la valutazione delle competenze generali previste dalle declaratorie dei livelli e mediante il confronto tra le figure esemplificative dei livelli e la professionalità richiesta al lavoratore.
A tal fine, si osserva che al 5° livello si richiedono “adeguate conoscenze professionali”, mentre al 4° livello
Junior si parla di “specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche”.
Per svolgere le mansioni di cui hanno riferito i testimoni, si ritiene siano sufficienti “adeguate conoscenze professionali” e che per svolgere tale attività sia sufficiente attenersi a “procedure predeterminate”.
A conferma di tale opera di sussunzione milita anche la circostanza che, sempre stando al narrato testimoniale, si è dato riscontro di attività che comportano responsabilità e autonomia “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro” (non risulta che fosse richiesto altro all'attore).
Al contrario, le “specifiche conoscenze tecniche” di cui al 4° livello Junior implicano una competenza tecnica che non pare ravvisabile nelle mansioni dell'attore, per come indicate in ricorso e descritte dai testi: infatti, la movimentazione della merce in base alla lettura dell'etichetta non pare sottendere un perimetro tecnico in qualche modo specializzato.
7 In più, la declaratoria del 4° livello Junior non può che essere messa in correlazione con il 4° livello di cui il 4° livello Junior è appena inferiore e va osservato che il 4° livello evidenzia una professionalità piuttosto qualificata: pertanto, a maggior ragione, leggendo questi due livelli in correlazione tra loro, non può certamente ricondursi le mansioni svolte dalla parte attrice al 4° livello Junior.
3.7. Può però riconoscersi il diritto dell'attore all'inquadramento, fin dall'assunzione, nel livello 5°.
Ed infatti, tutti i testi escussi hanno confermato che l'attore non svolgeva attività meramente manuali, ma ha sempre utilizzato carrelli manuali o elettrici.
Peraltro, a nulla potrebbe rilevare un impiego saltuario e limitato di transpallet elettrici, in quanto il livello
5 può essere riconosciuto a quanti impiegano “mezzi meccanici e/o elettrici”, senza che per l'utilizzo degli stessi sia richiesta una specifica abilitazione.
Allo stesso modo, come già si è precisato, può dirsi che le mansioni espletate dall'attore comportassero
“responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
Tanto basta a concludere per la congruità della qualifica attorea al livello 5° CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, sin dalla data di assunzione.
*
4. L'attore ha poi richiesto il pagamento della retribuzione per il tempo occorrente alla vestizione degli strumenti di protezione individuale di dotazione aziendale (felpa, pantaloni, scarpe antinfortunistiche, guanti, giacca e cappello) e il rimborso delle spese necessario al lavaggio di tali indumenti.
4.1. La domanda relativa alla retribuibilità del tempo occorrente per indossare gli indumenti aziendali non può essere accolta, essendo emerso che vi era facoltà del lavoratore circa il tempo ed il luogo
(anche a casa) in cui indossarli.
Ed invero, la domanda attorea cristallizzata in ricorso ha quale presupposto l'inclusione del cd. “tempo tuta” nell'orario di lavoro perché l'atto di vestizione/svestizione era (in tesi) effettuato, in quanto imposto dal datore, sul luogo di lavoro (cfr. pagg.
9-10 del ricorso).
Tuttavia, sull'assenza di un obbligo datoriale a vestire gli indumenti in azienda si sono espressi concordemente tutti i testi escussi, che hanno ricordato che si poteva venire con gli indumenti indossati già da casa.
È quindi da negare che fosse un'operazione eterodiretta dal datore di lavoro sia quanto al tempo sia quanto al luogo di esecuzione della vestizione.
Tanto induce a respingere la domanda per come prospettata in ricorso.
4.2. Va invece accolta la domanda relativa alle spese di lavaggio degli indumenti datoriali, atteso che:
- risulta dal narrato testimoniale che l'attore si occupava di merce del reparto “freschi” e, comunque, partecipava a operazioni di carico/scarico;
- è indiscusso che, per la sua attività, l'attore doveva indossare, tra le altre cose, felpa, giacca, guanti e scarpe anti-infortunio;
8 - detti indumenti appaiono paiono proprio destinati ad essere indossati e tenuti dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro;
- gli indumenti di cui si parla possono quindi qualificarsi come dispositivi di protezione individuale (cfr. sul punto Cass. n. 18656/2023: “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro”).
Pertanto, poiché l'attore ha provveduto in proprio al lavaggio degli indumenti in questione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute, che possono equamente quantificarsi in euro 10,00 mensili.
*
5. Va accolta la domanda dell'attore di ottenere la pausa retribuita di cui all'art. 9, co. 12, CCNL (“Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito di intesa tra le parti”).
5.1. Sul punto, la società convenuta ha sostenuto che tale pausa retribuita non è applicabile ai dipendenti soci di cooperativa.
5.2. L'obiezione è priva di pregio, atteso che gli artt. 3, l. n. 142/2001 e 7 l. n. 31/2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il “trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa e l'art. 118, comma 6, d.lgs. n.
163/2006 impone di “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”.
Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. Cass. n. 5189/2019).
In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 17583/2014, 19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la
9 corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.
5.3. Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento alla tutela della pausa retribuita, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'integrazione retributiva riconosciuta dal CCNL.
Del resto, nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di tutela né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie contrattuali.
5.4. Né può affermarsi che nel caso in esame non ricorra la fattispecie prevista dal citato art. 9, co. 12,
CCNL.
Ed invero, la disposizione letteralmente estende il diritto alla pausa di 30 minuti anche per i turni continuativi, ossia proprio quelli per cui è causa, come confermato dai testi, che hanno pure riferito che la prestazione è stata resa per turni di non meno di 8 ore.
5.5. Sicché all'attore, seppur socio lavoratore, deve essere attribuita la corresponsione della pausa retribuita indicata dal CCNL.
*
6. Quanto alla pretesa in punto di maggiorazione per le ore di lavoro straordinario prestate nelle giornate di sabato e domenica, valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione a quanto stabilito dagli artt. 3, l. n. 142/2001 e 7 l. n. 31/2008 (che impongono l'applicazione ai soci lavoratori di cooperativa del “trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa), tenuto conto che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. le già citate Cass. nn. 5189/2019, 17583/2014, 19832/2013).
6.1. Pertanto, deve ritenersi che, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, le maggiorazioni riconosciute dal CCNL.
10 Del resto, nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di tutela né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie contrattuali.
6.2. Sicché all'attore, seppur socio lavoratore, avuto riguardo all'orario osservato risultante dalle buste paga e dal narrato testimoniale, deve essere attribuita la corresponsione delle maggiorazioni richieste.
*
7. Non può invece trovare accoglimento la domanda attinente all'incidenza delle voci retributive relative a lavoro straordinario e lavoro notturno sul calcolo di tredicesima, quattordicesima e ferie.
7.1. Al riguardo, risulta utile riportare quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
38172/2022:
“4. le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987);
4.1. quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), "questa Corte ha più volte osservato, anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno (nel caso di specie riconosciuta sotto forma di risarcimento), che la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108 c.c., comma 2 escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva - quali le mensilità supplementari - per
i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n.
12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872).... Questa Corte ha più volte osservato (Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07) che ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie." (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987, in motivazione, sub p.to 3)”.
7.2. In tal senso, la domanda attorea si presenta infondata dacché in ricorso si fa esclusivamente leva sul fatto che le somme per lavoro straordinario e lavoro notturno sarebbero state corrisposte “in via continuativa” (cfr. pag. 15 del ricorso), mentre non risulta che nel CCNL applicato tali prestazioni siano computabili nel calcolo della retribuzione spettante per 13ma, 14ma e ferie.
*
8. Sono poi di spettanza attorea, peraltro in assenza di specifiche allegazioni e prova di fatti estintivi o
11 modificativi dell'obbligazione, le somme pretese a titolo di EAR (emolumento certamente dovuto facendo parte del “trattamento economico complessivo” di cui all'art. 3 l. 142/01), festività (essendo stato confermato dai testi lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nei giorni festivi) e di quanto non corrisposto a titolo di tredicesima e quattordicesima.
*
9. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea.
9.1. Tuttavia, come anche evidenziato dalla convenuta, le domande afferenti al superiore inquadramento non sono state oggetto di calcolo analitico.
In tal senso, i conteggi offerti dalla difesa attorea devono essere riparametrati sulla base del 5° livello riconosciuto.
Inoltre, alla luce delle domande respinte, devono essere detratte dai conteggi le somme pretese per la retribuzione del tempo di vestizione e per l'incidenza di lavoro straordinario e lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie.
9.2. Tuttavia, si rinvengono in atti sufficienti elementi per addivenirsi ad una pronuncia di condanna di pagamento nella misura determinabile con semplici calcoli aritmetici da effettuarsi sulla scorta dei dati desumibili dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio (e quindi nel rispetto di quanto chiarito in giurisprudenza: cfr. Cass. n. 1106/2012).
9.3. Dai riscontri di causa consegue anche il diritto attoreo a vedersi accantonate le quote di t.f.r. accresciute alla luce di quanto accertato in punto di differenze retributive per le voci da ricomprendere nel t.f.r. in forza dell'art. 37 CCNL.
*
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice all'inquadramento professionale nel livello 5° livello
CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni sin dalla data di assunzione, al rimborso delle spese di lavaggio degli indumenti datoriali, alla pausa retribuita ex art. 9, co. 12, CCNL, alle maggiorazioni per il lavoro prestato nei giorni di sabato e di domenica, alla percezione dell'EAR e delle festività;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze retributive derivanti dai predetti accertamenti come da conteggi attorei, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, riparametrando i conteggi attorei al 5° livello riconosciuto e detratte le somme pretese per la retribuzione del tempo di vestizione e per l'incidenza di lavoro straordinario e lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie;
12 - condanna la parte convenuta all'accantonamento, in favore della parte attrice, delle quote di t.f.r. accresciute alla luce di quanto accertato in punto di differenze retributive per le voci da ricomprendere nel t.f.r. in forza dell'art. 37 CCNL;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 05.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
13
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10850 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
con l'avv. Mauro Tagliabue. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Marco Lanzani e Controparte_1
Filippo Bodo.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale di:
1 2 La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Le domande attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2. È pacifico tra le parti che l'attore sia stato assunto dalla convenuta in data 19 giugno 2017 presso il magazzino di Sesto Ulteriano (MI), con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part- time, poi trasformato a tempo pieno (con sede di lavoro presso il magazzino Simply - Sma del gruppo
Auchan sito in Chari (BS), via Roccafranca) e poi successivamente trasformato a tempo indeterminato full time;
dal 1° novembre 2020 al gennaio 2021 l'attore è stato assegnato al magazzino Unes di
Vimodrone, via dell'Industria snc e poi, dal 1° febbraio 2021, presso il magazzino Unes di Truccazzano, via Monte Bianco n. 44.
*
3. Con la prima domanda di superiore inquadramento, l'attore, seppur inizialmente inquadrato nel livello 6J° CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni (poi transitato nel 4° livello da settembre
2019), ha sostenuto di aver svolto, sin dall'assunzione, mansioni sussumibili nel 4° livello CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizioni;
in subordine, nel 4° livello Junior o, in ulteriore subordine, nel
5° livello.
3.2. Stando alle declaratorie del CCNL applicato:
- appartengono al livello 6J: “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- appartengono al livello 5: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”; tra i profili esemplificativi vengono ivi citati gli addetti a “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”;
- appartengono al livello 4J: “lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.
Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”;
- appartengono al livello 4: “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o
3 corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”; tra i profili esemplificativi vengono ivi citati “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” e “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”.
3.2. Ai fini della risoluzione dell'odierna vicenda, si impone innanzitutto di esaminare le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, che si riportano qui di seguito:
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato insieme all'attore negli anni di causa. Tes_1
Io ho iniziato a lavorare con lui verso ottobre-novembre 2017 a Chiari (BS).
Cap. 5: quando eravamo a Chiari noi ci occupavamo solo di caricare i camion di merci fresche (carne, verdura, pesce, surgelati, etc.). Per queste operazioni, l'attore (come me) usava il carrello elevatore e doveva rispettare le etichette e i codici degli ordini.
Quando abbiamo lavorato a Truccazzano, oltre alle stesse operazioni di carico (con carrello o il commissionatore lungo), ci occupavamo anche di preparare gli ordini. Per “preparare” intendo che dovevamo posizionare le cassette di merce nei vari roll di pertinenza dei vari mercati.
Cap. 6: l'attore svolgeva le sue mansioni in autonomia, da solo, senza aiuto o supervisione di qualcuno.
C'era presente un referente di LGD che controllava le bolle se erano giuste e se la roba era stata destinata correttamente.
Cap. 9: lui ha utilizzato paperino (o transpallett elettrico con uomo a bordo), biscione (cioè il commissionatore, con le forche lunghe dietro), frontale e doppiatore.
Di base, si usava poco il frontale.
Usavamo anche il carrello elevatore, che può sopraelevare un pallett fino a 2 metri.
Cap. 12: A Chiari l'attore lavorava da lunedì a sabato dalle 18,00 fino alle 5,00 della mattina.
A Truccazzano l'attore lavorava da domenica a sabato dalle 21,00 (o dalle 22,00) fino alle 6,00 (o alle 7,00) della mattina.
Cap. 14: Non posso dire con certezza se l'attore ha lavorato ogni giorno di festa del Santo Patrono. Posso dire che in genere noi lavoravamo durante le feste.
Cap. 17: è vero, noi eravamo obbligati a indossare gli strumenti di protezione che mi si leggono.
Cap. 18: L'azienda ci lasciava liberi di vestire queste protezioni anche prima di venire al lavoro. Però, per noi, era più comodo metterli sul luogo di lavoro.
Però, avremmo comunque potuto indossarli a casa e poi venire già vestiti.
Cap. 20: I vestiti li dovevamo togliere a fine lavoro, dopo aver timbrato.
Cap. 22: L'azienda non sanificava né puliva gli indumenti. Dovevamo farlo noi a casa quasi tutte le settimane”;
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore dal 2017 al 2019. Tes_2
4 Cap. 5-9: Io ero il responsabile dell'attore nello stabilimento di Chiari (BS).
L'attore faceva carico/scarico dei mezzi (camion) e posizionamento della merce nelle baie di carico.
Per queste mansioni, l'attore utilizzava il transpallet uomo a bordo (cd. paperino) e il commissionatore a forche lunghe dietro.
Cap. 6: L'attore svolgeva le mansioni da solo. Io gli davo un foglio (lista di carico) con le istruzioni della merce per i negozi da caricare sui mezzi.
Cap. 12: l'attore lavorava da domenica sera a sabato mattina dalle 22,00 alle 6,00.
Cap. 14: è vero, l'attore ha lavorato anche il giorno del santo patrono.
Cap. 17: è vero, noi eravamo obbligati a indossare gli strumenti di protezione che mi si leggono.
Cap. 18: L'azienda ci lasciava liberi di vestire queste protezioni anche prima di venire al lavoro. In base alla stagione, capitava che molti di noi arrivavamo al lavoro già vestiti.
Cap. 20: Non c'era una regola precisa sulla vestizione. Poteva capitare spesso che ci svestivamo e poi andavamo a timbrare.
Cap. 22: L'azienda non sanificava né puliva gli indumenti. Dovevamo farlo noi a casa”;
- la teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore a Chairi e a Truccazzano. Testimone_3
Io rivestivo il ruolo di responsabile operativo
Cap. 5-9: L'attore a Chiari si occupava dello spostamento dei pallet all'interno delle zone del magazzino (faceva più
“preparazione” dei carichi).
Invece, a Truccazzano si occupava anche carico dei mezzi.
Per queste mansioni, l'attore utilizzava principalmente il commissionatore a forche lunghe dietro.
Lui non usava mai il carrello elevatore.
Cap. 6: L'attore svolgeva le mansioni da solo. Però, aveva un responsabile che supervisionava il suo lavoro. L'attore riceveva la lista di carico e il responsabile verificava lo stato di avanzamento del lavoro.
Cap. 12: L'attore lavorava da domenica sera a sabato mattina dalle 22,00 alle 6,00.
Cap. 14: è vero, l'attore dovrebbe aver lavorato anche il giorno del santo patrono. Si lavorava sempre nei giorni di festa, tranne il giorno di Natale.
Non so però se in qualche anno l'attore era in ferie in quel giorno del santo patrono.
ADR: Io vedevo l'attore almeno due volte alla settimana.
Cap. 17: posso dire che era obbligatorio indossare scarpe anti-infortunio e il giubbotto.
Cap. 18: L'azienda lasciava liberi di vestire queste protezioni anche prima di venire al lavoro. Si poteva venire vestiti anche da casa.
Cap. 20: In generale, i lavoratori si svestivano prima e poi andavano a timbrare.
Non mi risulta affatto che la percezione della retribuzione cessasse prima della timbratura (cioè al momento della svestizione); la retribuzione cessava al momento della timbratura.
Cap. 22: L'azienda non sanificava né puliva gli indumenti. Dovevamo farlo noi a casa”.
5 - il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attore (che è mio genero) per LGD. Tes_4
Cap. 5 ricorso: Confermo quanto mi si legge.
L'attore, a decorrere dal 19 giugno 2017 ha sempre operato presso il reparto freschi (safo), occupandosi della preparazione degli ordini delle merci (le merci erano prodotti alimentari, quali carne, formaggio, yogurt ecc.), con le modalità di seguito indicate:
- arrivata la merce in magazzino, si portava nel punto di prelievo e con un carrello elevatore denominato “paperino”
(uomo a bordo in piedi) prelevava il collo, leggeva il numero riportato sulla relativa etichetta, riceveva le informazioni sulla quantità di colli da prelevare e li sistemava sul bancale ovvero sui roll.
- il ricorrente ripeteva tale procedura fino a completare il bancale, e quindi eseguiva l'operazione di incellophanatura dello stesso e, sempre con il “ ”, lo portava nella zona di carico;
terminate tali operazioni passava alla preparazione Per_1 dell'ordine successivo.
Cap. 6: è vero, l'attore faceva le operazioni in autonomia;
c'era un supervisore che verificava la correttezza di quanto previsto nel foglio.
Cap. 9: da novembre 2020, l'attore ha fatto carico e scarico dei camion.
Per questi lavori usava il biscione grande e il doppiatore.
Cap. 12: dal 2017 al 2020 lui lavorava 6 giorni alla settimana (solo sabato di riposo) dalle 17,00 (o dalle 18,00); non so a che ora finiva perché io me ne andavo alle 20,00 (o alle 21,00), ma l'attore rimaneva a lavorare ancora.
Anche nel periodo successivo l'attore ha osservato gli stessi orari.
Cap. 14: Posso dire che l'attore ha lavorato sempre anche nei giorni di festa.
Non so dire con esattezza se anche nel giorno del santo patrono.
Cap. 17: L'attore doveva usare come strumenti di protezione: scarpe anti-infortunio, giacca, felpa, guanti.
Cap. 18: Non era vietato mettersi le dotazioni a casa e poi andare a lavoro. Però, in genere, noi lasciavamo i vestiti in magazzino.
Di solito, prima ci vestivamo e poi facevamo la timbratura.
Cap. 20: Prima si faceva la timbratura e poi ci si cambiava i vestiti.
Cap. 22: L'azienda non lavava i vestiti. Dovevamo farlo noi lavoratori.
ADR: Non sono sicuro, ma mi sembra che la retribuzione dipendeva dalla timbratura.
Ricordo che se, per esempio, timbravo alle 11,00 e ri-timbravo alla fine alle 16,00, mi riconoscevano 5 ore di lavoro”.
3.3. Sulla base delle allegazioni in ricorso e delle riportate testimonianze, deve ritenersi che le mansioni attoree non siano sussumibili nella declaratoria del 6° livello.
Infatti, le mansioni dell'attore non sono certamente riconducibili alla semplice “movimentazione merci” e richiedono conoscenze professionali tutt'altro che “limitate”, non potendo essere equiparate a quella di
“facchino”, prevista come figura esemplificativa del 6° livello.
3.4. Ciò detto, si è indotti a escludere che le attività attoree rientrino nei livelli 4° o 4° J, apparendo più corretto l'inquadramento nel 5° livello.
6 3.5. In relazione ai livelli 4° o 4° J, come si è visto, tali livelli comportano attività che richiedano “periodi di tirocinio o corsi di addestramento”, “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche”, “formazione professionale”,
“specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche”.
Tuttavia, non risulta che l'attore avesse svolto corsi di addestramento e/o di formazione professionale né tantomeno che avessero spiccate capacità in ambito logistico tali da poter gestire una lavorazione come quella dell'appalto di causa.
In ogni caso, l'analisi delle deposizioni testimoniali porta a negare che le mansioni attoree corrispondano a quelle “mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” di cui al 4°livello.
Sul punto, l'istruttoria delinea chiaramente un ruolo ben individuato e circoscritto delle mansioni svolte dell'attore che, nel periodo di causa (fino al settembre 2019 quando era ancora a Chiari), operava nel solo segmento relativo alla preparazione dell'ordine da spedire;
non partecipava, invece, della fase successiva di carico dell'ordine, intervenendo per tale segmento altri lavoratori.
I testimoni, infatti, hanno riferito di una scansione delle mansioni attoree connesse alla preparazione della merce, non anche a quella di carico (si vedano in questo senso le deposizioni concordi dei testi
, e;
in particolare, quest'ultimo ha chiarito che “L'attore a Tes_1 Tes_4 Testimone_3
Chiari si occupava dello spostamento dei pallet all'interno delle zone del magazzino (faceva più “preparazione” dei carichi). Invece, a Truccazzano si occupava anche carico dei mezzi”).
Ciò è pertanto indice dell'assenza di mansioni qualificabili come “multiple di magazzino”, svolgendo l'attore dei compiti che possono essere ricondotti unicamente alla fase di preparazione dell'ordine.
3.6. Del resto, le difficoltà interpretative nella sussunzione delle mansioni concretamente svolte nella declaratoria astratta possono essere risolte mediante la valutazione delle competenze generali previste dalle declaratorie dei livelli e mediante il confronto tra le figure esemplificative dei livelli e la professionalità richiesta al lavoratore.
A tal fine, si osserva che al 5° livello si richiedono “adeguate conoscenze professionali”, mentre al 4° livello
Junior si parla di “specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche”.
Per svolgere le mansioni di cui hanno riferito i testimoni, si ritiene siano sufficienti “adeguate conoscenze professionali” e che per svolgere tale attività sia sufficiente attenersi a “procedure predeterminate”.
A conferma di tale opera di sussunzione milita anche la circostanza che, sempre stando al narrato testimoniale, si è dato riscontro di attività che comportano responsabilità e autonomia “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro” (non risulta che fosse richiesto altro all'attore).
Al contrario, le “specifiche conoscenze tecniche” di cui al 4° livello Junior implicano una competenza tecnica che non pare ravvisabile nelle mansioni dell'attore, per come indicate in ricorso e descritte dai testi: infatti, la movimentazione della merce in base alla lettura dell'etichetta non pare sottendere un perimetro tecnico in qualche modo specializzato.
7 In più, la declaratoria del 4° livello Junior non può che essere messa in correlazione con il 4° livello di cui il 4° livello Junior è appena inferiore e va osservato che il 4° livello evidenzia una professionalità piuttosto qualificata: pertanto, a maggior ragione, leggendo questi due livelli in correlazione tra loro, non può certamente ricondursi le mansioni svolte dalla parte attrice al 4° livello Junior.
3.7. Può però riconoscersi il diritto dell'attore all'inquadramento, fin dall'assunzione, nel livello 5°.
Ed infatti, tutti i testi escussi hanno confermato che l'attore non svolgeva attività meramente manuali, ma ha sempre utilizzato carrelli manuali o elettrici.
Peraltro, a nulla potrebbe rilevare un impiego saltuario e limitato di transpallet elettrici, in quanto il livello
5 può essere riconosciuto a quanti impiegano “mezzi meccanici e/o elettrici”, senza che per l'utilizzo degli stessi sia richiesta una specifica abilitazione.
Allo stesso modo, come già si è precisato, può dirsi che le mansioni espletate dall'attore comportassero
“responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
Tanto basta a concludere per la congruità della qualifica attorea al livello 5° CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, sin dalla data di assunzione.
*
4. L'attore ha poi richiesto il pagamento della retribuzione per il tempo occorrente alla vestizione degli strumenti di protezione individuale di dotazione aziendale (felpa, pantaloni, scarpe antinfortunistiche, guanti, giacca e cappello) e il rimborso delle spese necessario al lavaggio di tali indumenti.
4.1. La domanda relativa alla retribuibilità del tempo occorrente per indossare gli indumenti aziendali non può essere accolta, essendo emerso che vi era facoltà del lavoratore circa il tempo ed il luogo
(anche a casa) in cui indossarli.
Ed invero, la domanda attorea cristallizzata in ricorso ha quale presupposto l'inclusione del cd. “tempo tuta” nell'orario di lavoro perché l'atto di vestizione/svestizione era (in tesi) effettuato, in quanto imposto dal datore, sul luogo di lavoro (cfr. pagg.
9-10 del ricorso).
Tuttavia, sull'assenza di un obbligo datoriale a vestire gli indumenti in azienda si sono espressi concordemente tutti i testi escussi, che hanno ricordato che si poteva venire con gli indumenti indossati già da casa.
È quindi da negare che fosse un'operazione eterodiretta dal datore di lavoro sia quanto al tempo sia quanto al luogo di esecuzione della vestizione.
Tanto induce a respingere la domanda per come prospettata in ricorso.
4.2. Va invece accolta la domanda relativa alle spese di lavaggio degli indumenti datoriali, atteso che:
- risulta dal narrato testimoniale che l'attore si occupava di merce del reparto “freschi” e, comunque, partecipava a operazioni di carico/scarico;
- è indiscusso che, per la sua attività, l'attore doveva indossare, tra le altre cose, felpa, giacca, guanti e scarpe anti-infortunio;
8 - detti indumenti appaiono paiono proprio destinati ad essere indossati e tenuti dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro;
- gli indumenti di cui si parla possono quindi qualificarsi come dispositivi di protezione individuale (cfr. sul punto Cass. n. 18656/2023: “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro”).
Pertanto, poiché l'attore ha provveduto in proprio al lavaggio degli indumenti in questione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute, che possono equamente quantificarsi in euro 10,00 mensili.
*
5. Va accolta la domanda dell'attore di ottenere la pausa retribuita di cui all'art. 9, co. 12, CCNL (“Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito di intesa tra le parti”).
5.1. Sul punto, la società convenuta ha sostenuto che tale pausa retribuita non è applicabile ai dipendenti soci di cooperativa.
5.2. L'obiezione è priva di pregio, atteso che gli artt. 3, l. n. 142/2001 e 7 l. n. 31/2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il “trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa e l'art. 118, comma 6, d.lgs. n.
163/2006 impone di “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”.
Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. Cass. n. 5189/2019).
In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 17583/2014, 19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la
9 corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.
5.3. Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento alla tutela della pausa retribuita, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'integrazione retributiva riconosciuta dal CCNL.
Del resto, nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di tutela né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie contrattuali.
5.4. Né può affermarsi che nel caso in esame non ricorra la fattispecie prevista dal citato art. 9, co. 12,
CCNL.
Ed invero, la disposizione letteralmente estende il diritto alla pausa di 30 minuti anche per i turni continuativi, ossia proprio quelli per cui è causa, come confermato dai testi, che hanno pure riferito che la prestazione è stata resa per turni di non meno di 8 ore.
5.5. Sicché all'attore, seppur socio lavoratore, deve essere attribuita la corresponsione della pausa retribuita indicata dal CCNL.
*
6. Quanto alla pretesa in punto di maggiorazione per le ore di lavoro straordinario prestate nelle giornate di sabato e domenica, valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione a quanto stabilito dagli artt. 3, l. n. 142/2001 e 7 l. n. 31/2008 (che impongono l'applicazione ai soci lavoratori di cooperativa del “trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa), tenuto conto che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. le già citate Cass. nn. 5189/2019, 17583/2014, 19832/2013).
6.1. Pertanto, deve ritenersi che, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, le maggiorazioni riconosciute dal CCNL.
10 Del resto, nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di tutela né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie contrattuali.
6.2. Sicché all'attore, seppur socio lavoratore, avuto riguardo all'orario osservato risultante dalle buste paga e dal narrato testimoniale, deve essere attribuita la corresponsione delle maggiorazioni richieste.
*
7. Non può invece trovare accoglimento la domanda attinente all'incidenza delle voci retributive relative a lavoro straordinario e lavoro notturno sul calcolo di tredicesima, quattordicesima e ferie.
7.1. Al riguardo, risulta utile riportare quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
38172/2022:
“4. le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987);
4.1. quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), "questa Corte ha più volte osservato, anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno (nel caso di specie riconosciuta sotto forma di risarcimento), che la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108 c.c., comma 2 escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva - quali le mensilità supplementari - per
i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n.
12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872).... Questa Corte ha più volte osservato (Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07) che ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie." (Cass. 21 maggio 2012, n. 7987, in motivazione, sub p.to 3)”.
7.2. In tal senso, la domanda attorea si presenta infondata dacché in ricorso si fa esclusivamente leva sul fatto che le somme per lavoro straordinario e lavoro notturno sarebbero state corrisposte “in via continuativa” (cfr. pag. 15 del ricorso), mentre non risulta che nel CCNL applicato tali prestazioni siano computabili nel calcolo della retribuzione spettante per 13ma, 14ma e ferie.
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8. Sono poi di spettanza attorea, peraltro in assenza di specifiche allegazioni e prova di fatti estintivi o
11 modificativi dell'obbligazione, le somme pretese a titolo di EAR (emolumento certamente dovuto facendo parte del “trattamento economico complessivo” di cui all'art. 3 l. 142/01), festività (essendo stato confermato dai testi lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nei giorni festivi) e di quanto non corrisposto a titolo di tredicesima e quattordicesima.
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9. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea.
9.1. Tuttavia, come anche evidenziato dalla convenuta, le domande afferenti al superiore inquadramento non sono state oggetto di calcolo analitico.
In tal senso, i conteggi offerti dalla difesa attorea devono essere riparametrati sulla base del 5° livello riconosciuto.
Inoltre, alla luce delle domande respinte, devono essere detratte dai conteggi le somme pretese per la retribuzione del tempo di vestizione e per l'incidenza di lavoro straordinario e lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie.
9.2. Tuttavia, si rinvengono in atti sufficienti elementi per addivenirsi ad una pronuncia di condanna di pagamento nella misura determinabile con semplici calcoli aritmetici da effettuarsi sulla scorta dei dati desumibili dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio (e quindi nel rispetto di quanto chiarito in giurisprudenza: cfr. Cass. n. 1106/2012).
9.3. Dai riscontri di causa consegue anche il diritto attoreo a vedersi accantonate le quote di t.f.r. accresciute alla luce di quanto accertato in punto di differenze retributive per le voci da ricomprendere nel t.f.r. in forza dell'art. 37 CCNL.
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10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice all'inquadramento professionale nel livello 5° livello
CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni sin dalla data di assunzione, al rimborso delle spese di lavaggio degli indumenti datoriali, alla pausa retribuita ex art. 9, co. 12, CCNL, alle maggiorazioni per il lavoro prestato nei giorni di sabato e di domenica, alla percezione dell'EAR e delle festività;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze retributive derivanti dai predetti accertamenti come da conteggi attorei, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, riparametrando i conteggi attorei al 5° livello riconosciuto e detratte le somme pretese per la retribuzione del tempo di vestizione e per l'incidenza di lavoro straordinario e lavoro notturno sul calcolo di 13ma, 14ma e ferie;
12 - condanna la parte convenuta all'accantonamento, in favore della parte attrice, delle quote di t.f.r. accresciute alla luce di quanto accertato in punto di differenze retributive per le voci da ricomprendere nel t.f.r. in forza dell'art. 37 CCNL;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 5.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Milano, 05.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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