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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4500/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4500/2021 promossa da:
in persona del titolare sig. , con il Parte_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. CORRADO RODA elettivamente domiciliata in Torino in via Aosta n. 8 presso lo studio dell'avv. Giorgia Tiberi ATTORE contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del dott. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. prof. GINO CAVALLI e dell'avv. LUIGI NUZZO, CP_2 elettivamente domiciliata in Torino in Corso Vittorio Emanuele II n. 71 presso lo studio dell'avv. prof. Gino Cavalli e dell'avv. Luigi Nuzzo CONVENUTA
e
. in liquidazione coatta amministrativa in persona dei Controparte_3 commissari liquidatori avv. prof. , dott. e dott. Controparte_4 Controparte_5 [...]
con il patrocinio dell'avv. FEDERICA SANDULLI e dell'avv. DOMENICO Controparte_6
SANDULLI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Federica Sandulli e dell'avv. Domenico Sandulli
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare:
pagina 1 di 9 Dichiarare la falsità della firma apposta sul contratto di prestito d'oro in uso (con riserva della proprietà), datato 15.11.2007 prodotto sub doc. 9 e, per l'effetto dichiararne l'inesistenza giuridica, escludendo il documento contraffatto dalle fonti probatorie di cui al presente giudizio;
Nel merito:
1) Sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in atti;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto del presente giudizio si applica l'art. 1814 c.c. e che, per l'effetto, il trasferimento della proprietà dei lingotti è avvenuto al momento della consegna in favore della ditta individuale;
c. in virtù di quanto sopra, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice è pari alla data del 31.12.2017 all'importo di € 659.364,47 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
2) Sul contratto di conto corrente n. 1000/1375 del 27.08.2007 e sugli altri contratti di affidamento ad esso collegati si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atto, la nullità totale e/o di singole clausole del contratto di conto corrente n. 1000/1375 del 27.08.2007 e degli altri contratti di affidamento ad esso collegati;
b. in virtù di quanto sopra, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che il saldo del conto corrente n. 1000/1375 (già 534937), aperto il 27.08.2007 ed intestato alla ditta individuale Pt_1
è pari alla data del 31.12.2017 all'importo di € 92.915,52 in favore della correntista o, in
[...] subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
In via istruttoria
[…] Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
Con vittoria di compensi e spese di lite e accessori di legge.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo di con conseguente reiezione di tutte le domande formulate Controparte_1 dalla nei confronti della Banca con atto di citazione notificato in Parte_1 data 23 febbraio 2021;
pagina 2 di 9 sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità/infondatezza della querela di falso proposta dall'impresa attrice per difetto di interesse ad agire e/o per omesso rispetto delle condizioni imposte dal co. 2 dell'art. 221
c.p.c., con conseguente rigetto della relativa istanza. ancora in via preliminare accertare che il preteso diritto della ditta di vedersi restituire le somme corrisposte Parte_2 alla Banca è caduto in prescrizione per tutti i pagamenti indebiti effettuati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al 23 febbraio 2011, o alla veriore data che sarà determinata dal
Tribunale all'esito dell'istruttoria, e respingere conseguentemente le relative domande;
in via principale respingere siccome inammissibili e, comunque, infondate per i motivi di cui in narrativa le domande formulate dalla ditta individuale SC DA con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2021, mandando integralmente assolta da ogni avversa pretesa;
Controparte_1 in via subordinata e, se del caso, riconvenzionale nel denegato e non creduto caso di dichiarazione di nullità di uno o più dei contratti di prestito
d'uso d'oro per cui è causa, condannare la ditta individuale , nella persona del suo Parte_2 omonimo titolare, a consegnare ad a titolo di ripetizione di indebito o di Controparte_1 arricchimento senza causa, lingotti d'oro di identica qualità e peso di quelli oggetto dei contratti dichiarati invalidi, ovvero, in via di stretto subordine, del controvalore in denaro di tali quantità
d'oro al momento dell'effettivo saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA.
Per parte interventrice
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva esclusiva della
[...]
, e per l'effetto: Controparte_7
a) ammettere il suo intervento;
b) estromettere Controparte_1
c) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
. Controparte_7
2) Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
3) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso presentata da parte attrice poiché irritualmente proposta.
Nel merito, in via principale:
4) Accertare e dichiarare la prescrizione delle domande attoree;
5) Accertare e dichiarare la decadenza delle domande attoree;
pagina 3 di 9 6) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree perché spiegate in difetto di chiusura del rapporto di conto corrente;
7) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire;
8) Rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte, infondate e non sorrette da prova.
In via subordinata e salvo gravame:
9) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice in punto di anatocismo trimestrale, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o annuale;
in punto di interessi oltre soglia, dichiarare legittimo l'interesse sino alla soglia. In via istruttoria:
[…] Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la , in persona del Parte_1
titolare sig. ha convenuto in giudizio chiedendo, in Parte_1 Controparte_1 ragione della stipulazione di tre contratti di prestiti d'uso d'oro e dell'apertura di un contratto di conto corrente, rapporti intrattenuti inizialmente con la Controparte_7
oggi in liquidazione coatta amministrativa e poi trasferiti in capo ad
[...] [...]
, in via preliminare di doversi dichiarare la falsità della firma apposta sui CP_1 contratti di prestito d'oro e, in via principale, di doversi accertare, in ragione della nullità totale e/o di singole clausole dei contratti afferenti ai rapporti di prestito d'uso d'oro, ed in ragione che il trasferimento della proprietà dei medesimi sia avvenuto al momento della consegna, di doversi procedere al ricalcolo del rapporto di dare/avere rideterminando per l'effetto un ristorno in proprio favore per €659.364,47; con la medesima domanda parte attrice ha altresì eccepito, in merito al contratto di conto corrente e dei connessi contratti di affidamento, di doversi procedere al ricalcolo del rapporto di dare/avere per complessivi
€92.915,52 in proprio favore in ragione della nullità totale e/o di singole clausole del rapporto.
Si è costituita . eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva Controparte_1
e della titolarità del rapporto dal lato passivo da parte dell'istituto di credito convenuto, di doversi dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della querela di falso proposta ex adverso e di doversi accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da parte attrice nonché, in via principale, di pagina 4 di 9 doversi respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché, da ultimo, ed in via subordinata, a titolo di ripetizione di indebito e/o di arricchimento senza causa, di doversi condannare parte attrice alla restituzione dei lingotti d'oro aventi identica qualità e peso di quelli oggetto dei contratti ovvero del relativo controvalore in denaro da quantificarsi al momento dell'effettivo saldo.
È intervenuta la in liquidazione coatta amministrativa (d'ora in Controparte_7 avanti, per brevità, “ ”) eccependo in via preliminare l'accertamento Controparte_8 della legittimazione passiva esclusiva in capo ad essa, l'estromissione di . e Controparte_1
l'accertamento dell'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della Controparte_8
di voler dichiarare l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato
[...] esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché l'inammissibilità della domanda della querela di falso proposta da parte attrice;
in via principale, invece, ha eccepito di doversi procedere al rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte ed infondate e, da ultimo, ed in via meramente subordinata, ha infine eccepito di doversi dichiarare la legittimità della capitalizzazione semestrale o annuale della applicazione degli interessi in quanto calcolati entro soglia.
Disposto l'espletamento della mediazione obbligatoria, la quale giusto il rimando al verbale prodotto in atti ha avuto esito negativo, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6 Cpc. Ritenuta che la causa fosse matura per la decisione sono stati concessi i consueti termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. Le domande proposte da parte attrice, per i motivi che di seguito si espongono, vanno rigettate integralmente.
2.1 L'eccezione preliminare formulata sia da che dall'intervenuta Controparte_1 [...]
va accolta. Controparte_8
Parte attrice ha evocato in giudizio asserendo che quest'ultima sia subentrata in Controparte_1
tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla in forza del d. l. Controparte_8
99/2017 e del contratto di cessione d'azienda del 26/06/2017.
Gli istituti bancari dal proprio canto rilevano che la non abbia Controparte_8 trasferito in capo a . l'azienda tout court intesa, involgente l'universalità delle Controparte_1
attività e delle passività facenti capo alla quanto piuttosto il ramo Controparte_8
pagina 5 di 9 d'azienda denominato “insieme aggregato” costituito a sua volta dalle c.d. “attività incluse” analiticamente specificate nell'art. 3.1.2 (a), dalle c.d. “passività incluse” indicate invece nell'art. 3.1.2 (b) e dal c.d. “contezioso pregresso” (doc. 3 e 4 interv.).
Per poter comprendere se i rapporti azionati con l'odierno procedimento siano stati ceduti in capo ad . occorre richiamare la disciplina che è stata emanata con il d. l. n. 99 del Controparte_1
25/06/2017, poi convertito in l. n. 121 del 31/07/2017, afferente allo “svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_7 Parte_3 ed il cui art. 3, co. 1 rubricato “cessioni” statuisce che “i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. È stato altresì specificato, sempre ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. c), che in ogni caso non possono formare oggetto di cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa nonché le relative passività. Da ciò ne deriva che il cessionario, ovvero
, non è tenuto a rispondere, né quale obbligato in via principale né quale Controparte_1
accollatario dei debiti che, per espresso accordo delle parti e per espresso dettato normativo, siano stati esclusi dalla cessione.
Si rileva altresì che le disposizioni consacrate nella normativa anzidetta, ai sensi dell'art. 3, co. 2 dispiegano efficacia verso terzi “a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa”.
Esaminando il contratto di cessione che reca la data del 26/06/2017 è possibile individuare una netta distinzione tra il “contezioso pregresso” indicato nell'art.
3.1.2 lettera b n. VII il quale è stato incluso nel perimetro della cessione ed il “contezioso escluso” indicato nell'art.
3.1.4 lettera b n. VI il quale, invece, è stato escluso dalla cessione se instaurato in data successiva alla data della cessione in quanto rientrante tra i casi che sono stati ricompresi tra le “passività escluse” (doc. 3, 4
e 5 interv.).
Con la redazione del c.d. “secondo accordo ricognitivo” del contratto di cessione è stata fornita a sua volta una specifica interpretazione di cosa dovesse intendersi con l'espressione “giudizi già
pagina 6 di 9 pendenti alla data di esecuzione” nonché “contezioso pregresso”. Dalla lettura dell'allegato di cui al secondo accordo ricognitivo, infatti, non solo è stato richiamato il concetto di pendenza della lite
lato sensu inteso ma ivi si specifica espressamente l'inclusione, nel perimetro della cessione, del contezioso già pendente alla data della cessione ed, invece, l'esclusione di quello non pendente alla data della cessione pur se a sua volta esso dovesse essere ricompreso tra le passività c.d. incluse
(doc. 5 interv.).
Da quanto precede occorre quindi definire, volgendo un'ulteriore analisi al contratto di cessione, quali siano le passività c.d. incluse al fine di capire se i contratti azionati col presente procedimento vi rientrino oppure no.
Ai sensi dell'art.
3.1.4 del contratto di cessione, ove vengono definite le attività escluse e le passività escluse, quest'ultime vengono definite espressamente come “ogni passività, obbligazione
(anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo,
minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche
per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o
Co illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a
conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di
Co
per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di /o VB CP_10
svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione e, comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale” (doc. 4 interv.).
Dalle considerazioni che precedono duplici sono quindi le considerazioni che occorre evidenziare.
Da una parte si rileva che i rapporti oggetto del presente procedimento non rientrano nel c.d. insieme aggregato poiché i medesimi, come statuito dall'art.
3.1.4 anzidetto, non risultano correttamente evidenziati nella contabilità aziendale. Dall'altra parte si osserva che con il secondo accordo ricognitivo è stato espressamente escluso il contezioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26/06/2017 da chiunque promosso e relativo ad atti e fatti accaduti prima della cessione (si veda in questo senso Corte App. Torino 902/2019).
pagina 7 di 9 Posto che l'odierno giudizio è stato iscritto a ruolo in data 04/03/2021 ne discende che l'eccezione preliminare formulata da . deve essere accolta con conseguente inammissibilità Controparte_1
delle domande proposte da parte attrice nei suoi confronti.
2.2 A ciò si aggiunga che le pretese attoree neppure possono essere fatte valere nei confronti della in Lca intervenuta volontariamente nel procedimento di che Controparte_7 trattasi poiché l'art. 83 TUB, il quale a sua volta demanda alle disposizioni della legge fallimentare, stabilisce che l'accertamento dei crediti si sarebbe dovuto effettuare con le procedure proprie della liquidazione coatta amministrativa.
L'art. 83, co. 3 TUB, infatti, dispone che la liquidazione coatta “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione […] né per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.
Rileva a tal proposito la giurisprudenza che “qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in
liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in
sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se
proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle
di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum” (Cass. 7037/2017).
Posto che qualsiasi credito vantato da un soggetto nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere accertato e fatto valere in sede concorsuale le domande formulate da parte attrice nei confronti della Lca sono quindi Controparte_7
improponibili.
Tutte le ulteriori difese e domande formulate dalle odierne parti, sulla base del principio della ragione più liquida, devono ritenersi assorbite.
Quanto alla querela di falso si ritiene che il documento non sia rilevante nel presente giudizio in ragione della fondatezza delle questioni preliminari sollevate.
3. Le spese seguono la soccombenza.
pagina 8 di 9 Le spese sostenute per l'odierno giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti
(scaglione corrispondente da €520.001,00 ad €1.000.000,00) nei valori minimi in favore di parte convenuta , vista la fondatezza della questione preliminare sollevata. Controparte_1
Le spese sostenute per l'odierno giudizio vanno invece compensate nei confronti della
[...]
dal momento che parte attrice ha Controparte_7
convenuto in giudizio solamente e non ha formulato alcuna domanda nei Controparte_1
confronti della . Controparte_7
PQM
Il Giudice,
definitivamente pronunciando,
dichiara il difetto di legittimazione passiva di .; Controparte_1 dichiara l'improcedibilità delle domande nei confronti di in Controparte_7
liquidazione coatta amministrativa;
condanna la a corrispondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in €14.598,00 per compensi, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende;
compensa le spese di lite tra e in Parte_1 Controparte_7
liquidazione coatta amministrativa.
Torino, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4500/2021 promossa da:
in persona del titolare sig. , con il Parte_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. CORRADO RODA elettivamente domiciliata in Torino in via Aosta n. 8 presso lo studio dell'avv. Giorgia Tiberi ATTORE contro
. in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del dott. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. prof. GINO CAVALLI e dell'avv. LUIGI NUZZO, CP_2 elettivamente domiciliata in Torino in Corso Vittorio Emanuele II n. 71 presso lo studio dell'avv. prof. Gino Cavalli e dell'avv. Luigi Nuzzo CONVENUTA
e
. in liquidazione coatta amministrativa in persona dei Controparte_3 commissari liquidatori avv. prof. , dott. e dott. Controparte_4 Controparte_5 [...]
con il patrocinio dell'avv. FEDERICA SANDULLI e dell'avv. DOMENICO Controparte_6
SANDULLI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Federica Sandulli e dell'avv. Domenico Sandulli
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare:
pagina 1 di 9 Dichiarare la falsità della firma apposta sul contratto di prestito d'oro in uso (con riserva della proprietà), datato 15.11.2007 prodotto sub doc. 9 e, per l'effetto dichiararne l'inesistenza giuridica, escludendo il documento contraffatto dalle fonti probatorie di cui al presente giudizio;
Nel merito:
1) Sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in atti;
b. accertare e dichiarare che ai rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto del presente giudizio si applica l'art. 1814 c.c. e che, per l'effetto, il trasferimento della proprietà dei lingotti è avvenuto al momento della consegna in favore della ditta individuale;
c. in virtù di quanto sopra, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice è pari alla data del 31.12.2017 all'importo di € 659.364,47 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
2) Sul contratto di conto corrente n. 1000/1375 del 27.08.2007 e sugli altri contratti di affidamento ad esso collegati si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
a. accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atto, la nullità totale e/o di singole clausole del contratto di conto corrente n. 1000/1375 del 27.08.2007 e degli altri contratti di affidamento ad esso collegati;
b. in virtù di quanto sopra, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che il saldo del conto corrente n. 1000/1375 (già 534937), aperto il 27.08.2007 ed intestato alla ditta individuale Pt_1
è pari alla data del 31.12.2017 all'importo di € 92.915,52 in favore della correntista o, in
[...] subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
In via istruttoria
[…] Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
Con vittoria di compensi e spese di lite e accessori di legge.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo di con conseguente reiezione di tutte le domande formulate Controparte_1 dalla nei confronti della Banca con atto di citazione notificato in Parte_1 data 23 febbraio 2021;
pagina 2 di 9 sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità/infondatezza della querela di falso proposta dall'impresa attrice per difetto di interesse ad agire e/o per omesso rispetto delle condizioni imposte dal co. 2 dell'art. 221
c.p.c., con conseguente rigetto della relativa istanza. ancora in via preliminare accertare che il preteso diritto della ditta di vedersi restituire le somme corrisposte Parte_2 alla Banca è caduto in prescrizione per tutti i pagamenti indebiti effettuati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al 23 febbraio 2011, o alla veriore data che sarà determinata dal
Tribunale all'esito dell'istruttoria, e respingere conseguentemente le relative domande;
in via principale respingere siccome inammissibili e, comunque, infondate per i motivi di cui in narrativa le domande formulate dalla ditta individuale SC DA con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2021, mandando integralmente assolta da ogni avversa pretesa;
Controparte_1 in via subordinata e, se del caso, riconvenzionale nel denegato e non creduto caso di dichiarazione di nullità di uno o più dei contratti di prestito
d'uso d'oro per cui è causa, condannare la ditta individuale , nella persona del suo Parte_2 omonimo titolare, a consegnare ad a titolo di ripetizione di indebito o di Controparte_1 arricchimento senza causa, lingotti d'oro di identica qualità e peso di quelli oggetto dei contratti dichiarati invalidi, ovvero, in via di stretto subordine, del controvalore in denaro di tali quantità
d'oro al momento dell'effettivo saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA.
Per parte interventrice
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva esclusiva della
[...]
, e per l'effetto: Controparte_7
a) ammettere il suo intervento;
b) estromettere Controparte_1
c) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
. Controparte_7
2) Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
3) Accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso presentata da parte attrice poiché irritualmente proposta.
Nel merito, in via principale:
4) Accertare e dichiarare la prescrizione delle domande attoree;
5) Accertare e dichiarare la decadenza delle domande attoree;
pagina 3 di 9 6) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree perché spiegate in difetto di chiusura del rapporto di conto corrente;
7) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire;
8) Rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte, infondate e non sorrette da prova.
In via subordinata e salvo gravame:
9) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice in punto di anatocismo trimestrale, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o annuale;
in punto di interessi oltre soglia, dichiarare legittimo l'interesse sino alla soglia. In via istruttoria:
[…] Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la , in persona del Parte_1
titolare sig. ha convenuto in giudizio chiedendo, in Parte_1 Controparte_1 ragione della stipulazione di tre contratti di prestiti d'uso d'oro e dell'apertura di un contratto di conto corrente, rapporti intrattenuti inizialmente con la Controparte_7
oggi in liquidazione coatta amministrativa e poi trasferiti in capo ad
[...] [...]
, in via preliminare di doversi dichiarare la falsità della firma apposta sui CP_1 contratti di prestito d'oro e, in via principale, di doversi accertare, in ragione della nullità totale e/o di singole clausole dei contratti afferenti ai rapporti di prestito d'uso d'oro, ed in ragione che il trasferimento della proprietà dei medesimi sia avvenuto al momento della consegna, di doversi procedere al ricalcolo del rapporto di dare/avere rideterminando per l'effetto un ristorno in proprio favore per €659.364,47; con la medesima domanda parte attrice ha altresì eccepito, in merito al contratto di conto corrente e dei connessi contratti di affidamento, di doversi procedere al ricalcolo del rapporto di dare/avere per complessivi
€92.915,52 in proprio favore in ragione della nullità totale e/o di singole clausole del rapporto.
Si è costituita . eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva Controparte_1
e della titolarità del rapporto dal lato passivo da parte dell'istituto di credito convenuto, di doversi dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della querela di falso proposta ex adverso e di doversi accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati da parte attrice nonché, in via principale, di pagina 4 di 9 doversi respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché, da ultimo, ed in via subordinata, a titolo di ripetizione di indebito e/o di arricchimento senza causa, di doversi condannare parte attrice alla restituzione dei lingotti d'oro aventi identica qualità e peso di quelli oggetto dei contratti ovvero del relativo controvalore in denaro da quantificarsi al momento dell'effettivo saldo.
È intervenuta la in liquidazione coatta amministrativa (d'ora in Controparte_7 avanti, per brevità, “ ”) eccependo in via preliminare l'accertamento Controparte_8 della legittimazione passiva esclusiva in capo ad essa, l'estromissione di . e Controparte_1
l'accertamento dell'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della Controparte_8
di voler dichiarare l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato
[...] esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nonché l'inammissibilità della domanda della querela di falso proposta da parte attrice;
in via principale, invece, ha eccepito di doversi procedere al rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili, prescritte ed infondate e, da ultimo, ed in via meramente subordinata, ha infine eccepito di doversi dichiarare la legittimità della capitalizzazione semestrale o annuale della applicazione degli interessi in quanto calcolati entro soglia.
Disposto l'espletamento della mediazione obbligatoria, la quale giusto il rimando al verbale prodotto in atti ha avuto esito negativo, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6 Cpc. Ritenuta che la causa fosse matura per la decisione sono stati concessi i consueti termini per lo scambio delle memorie conclusive.
2. Le domande proposte da parte attrice, per i motivi che di seguito si espongono, vanno rigettate integralmente.
2.1 L'eccezione preliminare formulata sia da che dall'intervenuta Controparte_1 [...]
va accolta. Controparte_8
Parte attrice ha evocato in giudizio asserendo che quest'ultima sia subentrata in Controparte_1
tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla in forza del d. l. Controparte_8
99/2017 e del contratto di cessione d'azienda del 26/06/2017.
Gli istituti bancari dal proprio canto rilevano che la non abbia Controparte_8 trasferito in capo a . l'azienda tout court intesa, involgente l'universalità delle Controparte_1
attività e delle passività facenti capo alla quanto piuttosto il ramo Controparte_8
pagina 5 di 9 d'azienda denominato “insieme aggregato” costituito a sua volta dalle c.d. “attività incluse” analiticamente specificate nell'art. 3.1.2 (a), dalle c.d. “passività incluse” indicate invece nell'art. 3.1.2 (b) e dal c.d. “contezioso pregresso” (doc. 3 e 4 interv.).
Per poter comprendere se i rapporti azionati con l'odierno procedimento siano stati ceduti in capo ad . occorre richiamare la disciplina che è stata emanata con il d. l. n. 99 del Controparte_1
25/06/2017, poi convertito in l. n. 121 del 31/07/2017, afferente allo “svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_7 Parte_3 ed il cui art. 3, co. 1 rubricato “cessioni” statuisce che “i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. È stato altresì specificato, sempre ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. c), che in ogni caso non possono formare oggetto di cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa nonché le relative passività. Da ciò ne deriva che il cessionario, ovvero
, non è tenuto a rispondere, né quale obbligato in via principale né quale Controparte_1
accollatario dei debiti che, per espresso accordo delle parti e per espresso dettato normativo, siano stati esclusi dalla cessione.
Si rileva altresì che le disposizioni consacrate nella normativa anzidetta, ai sensi dell'art. 3, co. 2 dispiegano efficacia verso terzi “a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa”.
Esaminando il contratto di cessione che reca la data del 26/06/2017 è possibile individuare una netta distinzione tra il “contezioso pregresso” indicato nell'art.
3.1.2 lettera b n. VII il quale è stato incluso nel perimetro della cessione ed il “contezioso escluso” indicato nell'art.
3.1.4 lettera b n. VI il quale, invece, è stato escluso dalla cessione se instaurato in data successiva alla data della cessione in quanto rientrante tra i casi che sono stati ricompresi tra le “passività escluse” (doc. 3, 4
e 5 interv.).
Con la redazione del c.d. “secondo accordo ricognitivo” del contratto di cessione è stata fornita a sua volta una specifica interpretazione di cosa dovesse intendersi con l'espressione “giudizi già
pagina 6 di 9 pendenti alla data di esecuzione” nonché “contezioso pregresso”. Dalla lettura dell'allegato di cui al secondo accordo ricognitivo, infatti, non solo è stato richiamato il concetto di pendenza della lite
lato sensu inteso ma ivi si specifica espressamente l'inclusione, nel perimetro della cessione, del contezioso già pendente alla data della cessione ed, invece, l'esclusione di quello non pendente alla data della cessione pur se a sua volta esso dovesse essere ricompreso tra le passività c.d. incluse
(doc. 5 interv.).
Da quanto precede occorre quindi definire, volgendo un'ulteriore analisi al contratto di cessione, quali siano le passività c.d. incluse al fine di capire se i contratti azionati col presente procedimento vi rientrino oppure no.
Ai sensi dell'art.
3.1.4 del contratto di cessione, ove vengono definite le attività escluse e le passività escluse, quest'ultime vengono definite espressamente come “ogni passività, obbligazione
(anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo,
minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche
per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o
Co illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a
conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di
Co
per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di /o VB CP_10
svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione e, comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale” (doc. 4 interv.).
Dalle considerazioni che precedono duplici sono quindi le considerazioni che occorre evidenziare.
Da una parte si rileva che i rapporti oggetto del presente procedimento non rientrano nel c.d. insieme aggregato poiché i medesimi, come statuito dall'art.
3.1.4 anzidetto, non risultano correttamente evidenziati nella contabilità aziendale. Dall'altra parte si osserva che con il secondo accordo ricognitivo è stato espressamente escluso il contezioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26/06/2017 da chiunque promosso e relativo ad atti e fatti accaduti prima della cessione (si veda in questo senso Corte App. Torino 902/2019).
pagina 7 di 9 Posto che l'odierno giudizio è stato iscritto a ruolo in data 04/03/2021 ne discende che l'eccezione preliminare formulata da . deve essere accolta con conseguente inammissibilità Controparte_1
delle domande proposte da parte attrice nei suoi confronti.
2.2 A ciò si aggiunga che le pretese attoree neppure possono essere fatte valere nei confronti della in Lca intervenuta volontariamente nel procedimento di che Controparte_7 trattasi poiché l'art. 83 TUB, il quale a sua volta demanda alle disposizioni della legge fallimentare, stabilisce che l'accertamento dei crediti si sarebbe dovuto effettuare con le procedure proprie della liquidazione coatta amministrativa.
L'art. 83, co. 3 TUB, infatti, dispone che la liquidazione coatta “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione […] né per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.
Rileva a tal proposito la giurisprudenza che “qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in
liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in
sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se
proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle
di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum” (Cass. 7037/2017).
Posto che qualsiasi credito vantato da un soggetto nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere accertato e fatto valere in sede concorsuale le domande formulate da parte attrice nei confronti della Lca sono quindi Controparte_7
improponibili.
Tutte le ulteriori difese e domande formulate dalle odierne parti, sulla base del principio della ragione più liquida, devono ritenersi assorbite.
Quanto alla querela di falso si ritiene che il documento non sia rilevante nel presente giudizio in ragione della fondatezza delle questioni preliminari sollevate.
3. Le spese seguono la soccombenza.
pagina 8 di 9 Le spese sostenute per l'odierno giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti
(scaglione corrispondente da €520.001,00 ad €1.000.000,00) nei valori minimi in favore di parte convenuta , vista la fondatezza della questione preliminare sollevata. Controparte_1
Le spese sostenute per l'odierno giudizio vanno invece compensate nei confronti della
[...]
dal momento che parte attrice ha Controparte_7
convenuto in giudizio solamente e non ha formulato alcuna domanda nei Controparte_1
confronti della . Controparte_7
PQM
Il Giudice,
definitivamente pronunciando,
dichiara il difetto di legittimazione passiva di .; Controparte_1 dichiara l'improcedibilità delle domande nei confronti di in Controparte_7
liquidazione coatta amministrativa;
condanna la a corrispondere in favore di le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in €14.598,00 per compensi, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrende;
compensa le spese di lite tra e in Parte_1 Controparte_7
liquidazione coatta amministrativa.
Torino, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune
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