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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10324 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24193/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10/11/2025, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, è chiamata la causa
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
- ATTORI
E
Controparte_1
- CONVENUTA
Sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dispone lo stralcio delle note di parte attrice perché tardive ed invita le parti alla discussione della causa.
L'avv. Erika Muccio, per delega dell'avv. Papaluca, si riporta agli atti ed si verba- li di causa della scrivente difesa, insistendo per l'accoglimento della proposta domanda. Impugna, ancora una volta, la Consulenza Tecnica d'ufficio espletata, riportandosi, integralmente, alle note critiche alla stessa formulate. In particolare, ripercorrendo valutazioni della letteratura scientifica, occorre evidenziare, ancora una volta, che l'infezione da SARS Cov 2 è un infortunio: inquadrarla nel concet- to di malattia significa confondere la causa con l'effetto. Di tanto, tra gli altri, il prof. ha fornito un prezioso contributo, in commento alla sentenza della Per_1
Cassazione Civile n. 3016/25, sottolineando i principi tecnici medico legali, tra l'altro sempre condivisi, almeno fino a quando implicazioni economiche non ne hanno alterato la percezione, a sostegno della domanda attorea. Per lo stesso, con argomentazione condivise nella medicina legale, va subito precisato che il con- tratto di Polizza infortuni si fonda sulla “ causa di infortunio “ e non sulla mani- festazione clinica della sua conseguenza , purchè la prima abbia tre caratteristiche : provenga dell'esterno del corpo, sia fortuita e sia “ concentrata nel tempo “. All'assicurato, soggetto più debole, nulla interessa di come si sia determinato l'infortunio ovvero quale sia la causa violenta (traumatica meccanica, traumatica fisica, chimica , infettiva ecc) fortuita ed esterna alla propria persona responsabi- le delle relative lesioni , né assume rilevanza contrattuale il modo in cui si mani- festino le stesse conseguenze lesive (acute ed immediate ovvero con un inter- vallo libero o anche con evoluzione clinica progressiva), non essendo previsto in
1
nessun Contratto di Polizza infortuni che le stesse debbano essere “ immediate”: motivo che giustifica il riconoscimento dell'infortunio per qualsiasi ipotesi lesi- va, non solo quella conseguente a trauma meccanico contusivo, purchè la genesi sia conseguente a causa violenta, esterna e fortuita. Per una corretta definizione e distinzione del rapporto “ causa contrattualmente rilevante” ed “ effetto” , cioè la lesione corporale obiettivabile , che nel caso della infezione da Sars Cov 2 è rappresentata dalla Polmonite virale che può portare progressivamente ad un re- gime di ipossiemia con successiva acidosi metabolica , insufficienza renale con squilibrio elettrolitico, fino ad un terminale “ shock cardiogeno” che in genere rappresenta la causa “ultima “ del decesso: quadro clinico che va interpretato
“contrattualmente” come “ evoluzione di lesione infettiva che ha violentemente e fortuitamente contagiato, dall'esterno, l'Assicurato e non come “ autonoma ma- lattia infettiva. L'avv. Muccio impugna tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e chiede darsi lettura del dispositivo.
Presente l'avvocato Stefano Carnevale, quale delegato dell'avvocato Matteo Mungari, il quale si riporta agli scritti difensivi, e da ultimo alle note conclusive del 10.10.2025 ritualmente depositate e insiste per l'accoglimento delle conclu- sioni rassegnate con la 1^ memoria ex art. 183 c.p.c. .
In aggiunta ai numerosi precedenti giurisprudenziali prodotti in allegato alle dette note, esibisce ed allega sentenza n. 884/25 del 28.10.2025 del Tribunale di Sassa- ri, che costituisce l'ennesimo precedente favorevole.
Chiede lo stralcio delle note conclusive di controparte, tardivamente depositate solo in data 24.10.2025 (mentre il termine concesso dal Giudice, come risulta dal verbale qui allegato, era 30 giorni prima dell'udienza del 10.11.2025).
Per mero scrupolo difensivo, ma senza accettare il contraddittorio, impugna e contesta le dette note, destituite del benché minimo fondamento, anche con ri- guardo alla interpretazione riduttiva e fuorviante della ormai nota sentenza della Corte di Cassazione n. 3016/25.
Alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, l'esame lette- rale del dettato contrattuale della polizza sottoscritta dal sig. non lascia Pt_1 spazio ad una definizione di infortunio diversa da quella tipica delle polizze pri- vate, quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, nè consente la benchè minima apertura all'indennizzabilità di infezioni o malattie infettive di sorta.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo al- la raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri- re nel fascicolo di ufficio.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli XII sezione civile in persone del giudice dott. Anna-
lisa Speranza, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24193/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e C.F._2 Parte_3
( ), quali eredi legittimi di nato a C.F._3 Persona_2
Napoli il 09.04.1949 e deceduto a Caserta il 07.11.2020, tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. PAPALUCA MAURO (c.f.: ) C.F._4
dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORI
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 P.IVA_1
GUIDO D'AREZZO, 32 00198 ROMA presso lo studio dell'Avv. MUNGARI
EO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._5
procura in atti
- CONVENUTA
OGGETTO: Inadempimento contrattuale – Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel presente giudizio , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
, quali eredi di hanno proposto una domanda nei confron-
[...] Persona_2
ti della onde ottenere il pagamento dell'indennizzo dovuto ai Controparte_1
sensi di polizza a seguito della morte dell'assicurato . Persona_2
Si è costituita la ed ha eccepito la inoperatività della Controparte_1
polizza nel caso de quo.
Prodotta dalle parti la documentazione ritenuta utile, espletata CTU medi-
co legale, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi alla odierna udienza per la discussione orale e pertanto viene oggi decisa.
@@@
La domanda non è fondata e pertanto non può essere accolta.
Non è in discussione, nella specie, l'esistenza del contratto assicurativo in-
tercorso tra e la convenuta assicurazione. E' stata infatti prodot- Persona_2
ta fin dall'inizio del giudizio, la polizza contro gli infortuni sulla base della quale gli attori fondano le proprie pretese creditorie. Il detto contratto era vigente al momento dei fatti di causa, pertanto lo stesso può essere validamente considerato per valutare la fondatezza della richiesta degli attori.
Del pari è documentato, e comunque non contestato, che durante il perio-
do di copertura assicurativa l'assicurato , a seguito di una insuf- Persona_2
ficienza respiratoria acuta, in data 06.11.2020, veniva trasportato presso il P.S.
del P.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove il giorno successivo dece-
deva per “...arresto cardio respiratorio irreversibile in paz. con insufficienza re-
spiratoria acuta secondaria a polmonite da covid 19...” (cfr. documentazione medica in atti). L'evento si è verificato durante la seconda ondata della nota pan-
4
demia.
Quel che è contestato tra le parti è la operatività della polizza per il caso in questione, infatti la convenuta assicurazione eccepiva che il contagio da parte dell'agente patogeno 2019 ed il conseguente sviluppo della patologia CO-19,
non potesse essere qualificabile, ai sensi della polizza, come “infortunio”.
Dunque quello che occorre chiarire è se il contagio da CO 19 possa es-
sere qualificato come infortunio e quindi indennizzabile ai termini di polizza, -
trattasi infatti di una polizza solo infortuni- oppure sia invece da considerare
“malattia” e dunque escluso dalla garanzia.
Orbene, emerge dalla polizza che “è considerato infortunio l'evento dovu-
to a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamen-
te constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte...” (cfr. art. 1), mentre la “malattia” viene definita semplicemente come “ciò che non è infortunio”.
La definizione di infortunio fornita in polizza, definizione presente nelle polizze infortuni classiche, coincide con la definizione adottata dalla giurispru-
denza, che qualifica l'assicurazione privata contro gli infortuni come un contratto tipico.
Sono tristemente noti i fatti e le tragiche conseguenze mondiali del virus
COVD 19 ma, ai fini del presente giudizio, è stato ritenuto necessario l'ausilio di un medico legale al fine di meglio tecnicamente chiarire la causa del decesso dell'assicurato e l'iter medico che ne è preceduto.
Il nominato CTU, esaminati i documenti medici, chiarito il corso ospeda-
liero del ricovero, gli esami effettuati e le condizioni del paziente e spiegata la causa del decesso di - arresto cardiocircolatorio irreversibile in Persona_2
paziente affetto da insufficienza respiratoria acuta secondaria a polmonite inter-
5
stiziale da COVID 19, intervenuto nel corso della seconda ondata pandemica, al quesito postogli sul se potesse essere qualificata come evento violento, improvvi-
so ed esterno, tenuto conto delle caratteristiche della terribile infezione e della definizione di infortunio di cui alla polizza, ha dato risposta “ negativa, non es-
sendo soddisfatti i requisiti tecnici richiesti dalla definizione contrattuale di in-
fortunio”, ossia la violenza ed il traumatismo esterno.
In conseguenza di ciò deve desumersi che il contagio non è di per sé quali-
ficabile come infortunio, non potendosi ritenere che la contrazione di qualunque malattia virale in qualunque circostanza costituisca un infortunio rientrante nel rischio coperto dalla polizza infortunio.
Il convenuto ente assicuratore ha depositato numerose pronunce giuri-
sprudenziali che hanno confermato che l'infezione da CO-19 non possa essere qualificata quale "infortunio", mancando sostanzialmente la matrice traumatica ed improvvisa che caratterizza l'infortunio.
Anche la Cassazione, nel precisare e chiarie il concetto di infortunio e ma-
lattia e le differenze tra gli stessi, ha escluso che una malattia infettiva integri una causa violenta rilevante ai fini della definizione contrattualmente assunta di in-
fortunio, tanto sempre argomentando sulla mancanza di un evento traumatico,
correlato a causa violenta, esterna e fortuita. Il contagio da Sars Cov 2 ed il con-
seguente sviluppo di una patologia CO 19 rientra nella definizione di malattia
(Cass. 3016.2025). La richiamata decisione ha anche chiarito l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni del summenzionato D.L. n. 18/2020 (c.d. Decre-
to Cura Italia), in particolare dell'art. 42, comma II che, come noto, qualifica come infortuni sul lavoro le “infezioni da coronavirus (SARS-coV-2) in occasio-
ne di lavoro”, riconoscendo al personale sanitario, pubblico e privato, la relativa
6
tutela sociale , chiarendo la differenza di significato tra causa violenta e CP_2
causa virulenta. Infatti è vero che nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è irrilevante la distinzione tra infortunio e malattia, ma tale disciplina non può trovare applicazione analogica rispetto ad un contratto di assi-
curazione privata contro gli infortuni, come quello oggetto di causa, intercorso tra privati, anche perché nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge, nell'assicurazione privata sono concordati dalle parti e l'interpretazione della volontà delle parti è rimessa al giudice, a nulla rilevando che il legislatore a tutt'altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall' CP_2
Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha ricordato la definizio-
ne accettata di COVID 19 (acronimo di Coronavirus Disease 2019) quale “malat-
tia infettiva respiratoria acuta causata dal virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Re-
spiratory Syndrome Coronavirus 2), appartenente alla famiglia dei coronavirus”,
identificata per la prima volta a Wuhan, in Cina, alla fine del 2019 e successiva-
mente diventata responsabile di una pandemia globale riconosciuta dall'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) l'11 marzo 2020. Ha ricordato che la stessa si trasmette principalmente tramite droplet respiratorie (goccioline prodotte con tosse, starnuti, parole), aerosol, e attraverso il contatto con superfici contaminate,
seguito dal contatto con mucose (bocca, naso, occhi) e che il virus ha una parti-
colare affinità per il recettore ACE2, ampiamente espresso nel tratto respiratorio e in altri organi. Ha altresì chiarito che Il COVID 19 nella sua manifestazione è
una malattia infettiva virale acuta causata da una causa esterna (il virus) e non è
prodotta da una causa violenta, nel senso di un'azione traumatica immediata.
Alla luce della spiegazione dell'ausiliario e delle richiamate interpretazio-
7
ni della giurisprudenza sul punto, l'evento verificatosi non può essere ricompreso nella polizza stipulata da perché non inquadrabile quale infor- Persona_2
tunio ai sensi delle condizioni di polizza e, come tale, non indennizzabile, poiché
il decesso causato da CO non può rientrare nella definizione di infortunio per causa violenta ed esterna. La domanda pertanto va rigettata.
Si ritiene giusto ed equo compensare le spese di lite tra le parti in conside-
razione della novità della materia e della iniziale incertezza giurisprudenziale do-
vuta proprio alla incertezza sulla natura del virus COVID 19.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII° sezione civile, nella persona del Giudice ono-
rario Dott.ssa Annalisa Speranza, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa le spese;
Pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte attrice.
Così deciso in Napoli, oggi 10.11.2025
Il giudice on.
Dott. Annalisa Speranza
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Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10/11/2025, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, è chiamata la causa
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
- ATTORI
E
Controparte_1
- CONVENUTA
Sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dispone lo stralcio delle note di parte attrice perché tardive ed invita le parti alla discussione della causa.
L'avv. Erika Muccio, per delega dell'avv. Papaluca, si riporta agli atti ed si verba- li di causa della scrivente difesa, insistendo per l'accoglimento della proposta domanda. Impugna, ancora una volta, la Consulenza Tecnica d'ufficio espletata, riportandosi, integralmente, alle note critiche alla stessa formulate. In particolare, ripercorrendo valutazioni della letteratura scientifica, occorre evidenziare, ancora una volta, che l'infezione da SARS Cov 2 è un infortunio: inquadrarla nel concet- to di malattia significa confondere la causa con l'effetto. Di tanto, tra gli altri, il prof. ha fornito un prezioso contributo, in commento alla sentenza della Per_1
Cassazione Civile n. 3016/25, sottolineando i principi tecnici medico legali, tra l'altro sempre condivisi, almeno fino a quando implicazioni economiche non ne hanno alterato la percezione, a sostegno della domanda attorea. Per lo stesso, con argomentazione condivise nella medicina legale, va subito precisato che il con- tratto di Polizza infortuni si fonda sulla “ causa di infortunio “ e non sulla mani- festazione clinica della sua conseguenza , purchè la prima abbia tre caratteristiche : provenga dell'esterno del corpo, sia fortuita e sia “ concentrata nel tempo “. All'assicurato, soggetto più debole, nulla interessa di come si sia determinato l'infortunio ovvero quale sia la causa violenta (traumatica meccanica, traumatica fisica, chimica , infettiva ecc) fortuita ed esterna alla propria persona responsabi- le delle relative lesioni , né assume rilevanza contrattuale il modo in cui si mani- festino le stesse conseguenze lesive (acute ed immediate ovvero con un inter- vallo libero o anche con evoluzione clinica progressiva), non essendo previsto in
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nessun Contratto di Polizza infortuni che le stesse debbano essere “ immediate”: motivo che giustifica il riconoscimento dell'infortunio per qualsiasi ipotesi lesi- va, non solo quella conseguente a trauma meccanico contusivo, purchè la genesi sia conseguente a causa violenta, esterna e fortuita. Per una corretta definizione e distinzione del rapporto “ causa contrattualmente rilevante” ed “ effetto” , cioè la lesione corporale obiettivabile , che nel caso della infezione da Sars Cov 2 è rappresentata dalla Polmonite virale che può portare progressivamente ad un re- gime di ipossiemia con successiva acidosi metabolica , insufficienza renale con squilibrio elettrolitico, fino ad un terminale “ shock cardiogeno” che in genere rappresenta la causa “ultima “ del decesso: quadro clinico che va interpretato
“contrattualmente” come “ evoluzione di lesione infettiva che ha violentemente e fortuitamente contagiato, dall'esterno, l'Assicurato e non come “ autonoma ma- lattia infettiva. L'avv. Muccio impugna tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito e chiede darsi lettura del dispositivo.
Presente l'avvocato Stefano Carnevale, quale delegato dell'avvocato Matteo Mungari, il quale si riporta agli scritti difensivi, e da ultimo alle note conclusive del 10.10.2025 ritualmente depositate e insiste per l'accoglimento delle conclu- sioni rassegnate con la 1^ memoria ex art. 183 c.p.c. .
In aggiunta ai numerosi precedenti giurisprudenziali prodotti in allegato alle dette note, esibisce ed allega sentenza n. 884/25 del 28.10.2025 del Tribunale di Sassa- ri, che costituisce l'ennesimo precedente favorevole.
Chiede lo stralcio delle note conclusive di controparte, tardivamente depositate solo in data 24.10.2025 (mentre il termine concesso dal Giudice, come risulta dal verbale qui allegato, era 30 giorni prima dell'udienza del 10.11.2025).
Per mero scrupolo difensivo, ma senza accettare il contraddittorio, impugna e contesta le dette note, destituite del benché minimo fondamento, anche con ri- guardo alla interpretazione riduttiva e fuorviante della ormai nota sentenza della Corte di Cassazione n. 3016/25.
Alla luce dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, l'esame lette- rale del dettato contrattuale della polizza sottoscritta dal sig. non lascia Pt_1 spazio ad una definizione di infortunio diversa da quella tipica delle polizze pri- vate, quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, nè consente la benchè minima apertura all'indennizzabilità di infezioni o malattie infettive di sorta.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo al- la raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri- re nel fascicolo di ufficio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli XII sezione civile in persone del giudice dott. Anna-
lisa Speranza, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24193/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e C.F._2 Parte_3
( ), quali eredi legittimi di nato a C.F._3 Persona_2
Napoli il 09.04.1949 e deceduto a Caserta il 07.11.2020, tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. PAPALUCA MAURO (c.f.: ) C.F._4
dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORI
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 P.IVA_1
GUIDO D'AREZZO, 32 00198 ROMA presso lo studio dell'Avv. MUNGARI
EO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._5
procura in atti
- CONVENUTA
OGGETTO: Inadempimento contrattuale – Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nel presente giudizio , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
, quali eredi di hanno proposto una domanda nei confron-
[...] Persona_2
ti della onde ottenere il pagamento dell'indennizzo dovuto ai Controparte_1
sensi di polizza a seguito della morte dell'assicurato . Persona_2
Si è costituita la ed ha eccepito la inoperatività della Controparte_1
polizza nel caso de quo.
Prodotta dalle parti la documentazione ritenuta utile, espletata CTU medi-
co legale, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi alla odierna udienza per la discussione orale e pertanto viene oggi decisa.
@@@
La domanda non è fondata e pertanto non può essere accolta.
Non è in discussione, nella specie, l'esistenza del contratto assicurativo in-
tercorso tra e la convenuta assicurazione. E' stata infatti prodot- Persona_2
ta fin dall'inizio del giudizio, la polizza contro gli infortuni sulla base della quale gli attori fondano le proprie pretese creditorie. Il detto contratto era vigente al momento dei fatti di causa, pertanto lo stesso può essere validamente considerato per valutare la fondatezza della richiesta degli attori.
Del pari è documentato, e comunque non contestato, che durante il perio-
do di copertura assicurativa l'assicurato , a seguito di una insuf- Persona_2
ficienza respiratoria acuta, in data 06.11.2020, veniva trasportato presso il P.S.
del P.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove il giorno successivo dece-
deva per “...arresto cardio respiratorio irreversibile in paz. con insufficienza re-
spiratoria acuta secondaria a polmonite da covid 19...” (cfr. documentazione medica in atti). L'evento si è verificato durante la seconda ondata della nota pan-
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demia.
Quel che è contestato tra le parti è la operatività della polizza per il caso in questione, infatti la convenuta assicurazione eccepiva che il contagio da parte dell'agente patogeno 2019 ed il conseguente sviluppo della patologia CO-19,
non potesse essere qualificabile, ai sensi della polizza, come “infortunio”.
Dunque quello che occorre chiarire è se il contagio da CO 19 possa es-
sere qualificato come infortunio e quindi indennizzabile ai termini di polizza, -
trattasi infatti di una polizza solo infortuni- oppure sia invece da considerare
“malattia” e dunque escluso dalla garanzia.
Orbene, emerge dalla polizza che “è considerato infortunio l'evento dovu-
to a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamen-
te constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte...” (cfr. art. 1), mentre la “malattia” viene definita semplicemente come “ciò che non è infortunio”.
La definizione di infortunio fornita in polizza, definizione presente nelle polizze infortuni classiche, coincide con la definizione adottata dalla giurispru-
denza, che qualifica l'assicurazione privata contro gli infortuni come un contratto tipico.
Sono tristemente noti i fatti e le tragiche conseguenze mondiali del virus
COVD 19 ma, ai fini del presente giudizio, è stato ritenuto necessario l'ausilio di un medico legale al fine di meglio tecnicamente chiarire la causa del decesso dell'assicurato e l'iter medico che ne è preceduto.
Il nominato CTU, esaminati i documenti medici, chiarito il corso ospeda-
liero del ricovero, gli esami effettuati e le condizioni del paziente e spiegata la causa del decesso di - arresto cardiocircolatorio irreversibile in Persona_2
paziente affetto da insufficienza respiratoria acuta secondaria a polmonite inter-
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stiziale da COVID 19, intervenuto nel corso della seconda ondata pandemica, al quesito postogli sul se potesse essere qualificata come evento violento, improvvi-
so ed esterno, tenuto conto delle caratteristiche della terribile infezione e della definizione di infortunio di cui alla polizza, ha dato risposta “ negativa, non es-
sendo soddisfatti i requisiti tecnici richiesti dalla definizione contrattuale di in-
fortunio”, ossia la violenza ed il traumatismo esterno.
In conseguenza di ciò deve desumersi che il contagio non è di per sé quali-
ficabile come infortunio, non potendosi ritenere che la contrazione di qualunque malattia virale in qualunque circostanza costituisca un infortunio rientrante nel rischio coperto dalla polizza infortunio.
Il convenuto ente assicuratore ha depositato numerose pronunce giuri-
sprudenziali che hanno confermato che l'infezione da CO-19 non possa essere qualificata quale "infortunio", mancando sostanzialmente la matrice traumatica ed improvvisa che caratterizza l'infortunio.
Anche la Cassazione, nel precisare e chiarie il concetto di infortunio e ma-
lattia e le differenze tra gli stessi, ha escluso che una malattia infettiva integri una causa violenta rilevante ai fini della definizione contrattualmente assunta di in-
fortunio, tanto sempre argomentando sulla mancanza di un evento traumatico,
correlato a causa violenta, esterna e fortuita. Il contagio da Sars Cov 2 ed il con-
seguente sviluppo di una patologia CO 19 rientra nella definizione di malattia
(Cass. 3016.2025). La richiamata decisione ha anche chiarito l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni del summenzionato D.L. n. 18/2020 (c.d. Decre-
to Cura Italia), in particolare dell'art. 42, comma II che, come noto, qualifica come infortuni sul lavoro le “infezioni da coronavirus (SARS-coV-2) in occasio-
ne di lavoro”, riconoscendo al personale sanitario, pubblico e privato, la relativa
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tutela sociale , chiarendo la differenza di significato tra causa violenta e CP_2
causa virulenta. Infatti è vero che nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è irrilevante la distinzione tra infortunio e malattia, ma tale disciplina non può trovare applicazione analogica rispetto ad un contratto di assi-
curazione privata contro gli infortuni, come quello oggetto di causa, intercorso tra privati, anche perché nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge, nell'assicurazione privata sono concordati dalle parti e l'interpretazione della volontà delle parti è rimessa al giudice, a nulla rilevando che il legislatore a tutt'altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall' CP_2
Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha ricordato la definizio-
ne accettata di COVID 19 (acronimo di Coronavirus Disease 2019) quale “malat-
tia infettiva respiratoria acuta causata dal virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Re-
spiratory Syndrome Coronavirus 2), appartenente alla famiglia dei coronavirus”,
identificata per la prima volta a Wuhan, in Cina, alla fine del 2019 e successiva-
mente diventata responsabile di una pandemia globale riconosciuta dall'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) l'11 marzo 2020. Ha ricordato che la stessa si trasmette principalmente tramite droplet respiratorie (goccioline prodotte con tosse, starnuti, parole), aerosol, e attraverso il contatto con superfici contaminate,
seguito dal contatto con mucose (bocca, naso, occhi) e che il virus ha una parti-
colare affinità per il recettore ACE2, ampiamente espresso nel tratto respiratorio e in altri organi. Ha altresì chiarito che Il COVID 19 nella sua manifestazione è
una malattia infettiva virale acuta causata da una causa esterna (il virus) e non è
prodotta da una causa violenta, nel senso di un'azione traumatica immediata.
Alla luce della spiegazione dell'ausiliario e delle richiamate interpretazio-
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ni della giurisprudenza sul punto, l'evento verificatosi non può essere ricompreso nella polizza stipulata da perché non inquadrabile quale infor- Persona_2
tunio ai sensi delle condizioni di polizza e, come tale, non indennizzabile, poiché
il decesso causato da CO non può rientrare nella definizione di infortunio per causa violenta ed esterna. La domanda pertanto va rigettata.
Si ritiene giusto ed equo compensare le spese di lite tra le parti in conside-
razione della novità della materia e della iniziale incertezza giurisprudenziale do-
vuta proprio alla incertezza sulla natura del virus COVID 19.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII° sezione civile, nella persona del Giudice ono-
rario Dott.ssa Annalisa Speranza, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa le spese;
Pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte attrice.
Così deciso in Napoli, oggi 10.11.2025
Il giudice on.
Dott. Annalisa Speranza
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