Sentenza 5 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/11/2002, n. 15446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15446 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2002 |
Testo completo
O L L O R ) E E N C 4 O 9 7 A I 1 P 3 - Z . 1 I A 1 R - D T 1 S E 2 I REPUBBLICA ITALIANA . G C I L E R D 9 3 U A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E D G E 6 T 4 E . N N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T . S T Oggetto T E R S 1 5 446/02 I A soutione ( amministrativn SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Il R.G.N. 25246/00 Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 36114 Cron. Dott. Mario ADAMO CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Ud.04/04/02 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso l'avvocato ALDO PANNAIN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PETRINGA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI UDINE;
intimata avverso la sentenza n. 10/00 del Giudice di pace di GEMONA DEL FRIULI, depositata il 31/10/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 735 udienza del 04/04/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace in Gemona del Friuli con senten- za pubblicata il 31 ottobre 2000 rigettava l'opposizione ex art. 22 legge 689/1981 proposta da UR OV contro l'ordinanza del Prefetto di Udine che gli aveva ingiunto il pagamento di L.
1.269.500 a titolo di sanzione amministrativa (e spese) per la vio- lazione dell'art. 142, comma 9, codice della strada, ac- certata il 17 ottobre 1999 in località Trasaghis sulla autostrada A/23 al Km 52+500 ed immediatamente conte- stata al OV (che alla guida della propria ATV Mer- cedes 300 aveva superato di Km 49 il limite di velocità di 130 Kmh, secondo la rilevazione di apparecchiature "telelaser"). Con riferimento a specifici motivi della opposizio- il Giudice di pace affermava che la contestazione ne, • doveva ritenersi validamente attuata nella specie con la consegna del relativo verbale al trasgressore, non essendo previsto nel sistema del Nuovo Codice della Strada alcun ulteriore accertamento da documentarsi con JO essere messa in distinto "verbale" e che non poteva 2 dubbio la attendibilità del "telelaser" come mezzo di prova, essendo risultato che l'apparecchio utilizzato " era stato omologato a norma dell'art. 142, comma 6, Co- dice della Strada e dell'art. 192 del regolamento, ap- provato dal Ministero ed era gestito direttamente da parte degli agenti della polizia stradale, nel rispetto delle modalità di installazione e di impiego, come gli * stessi accertatori avevano dato atto nel "verbale", at- to pubblico con efficacia probatoria privilegiata a norma dell'art. 2700 C.C. (il OV non aveva conte- stato immediatamente la efficienza dell'apparecchiatura che, se non prevedeva lo scatto fotografico, era muni- ta di dispositivo stampante idoneo a documentare i dati di rilevamento). Contro questa sentenza UR OV ha proposto ricorso per cassazione argomentando due mo- tivi di impugnazione. L'intimato Prefetto di Udine non ha svolto difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorren- te prospetta la violazione degli artt. 200 del Nuovo Codice della Strada e 383 del relativo Regolamento e censura la decisione per non avere il Giudice di pace rilevato la illegittimità della ordinanza ingiunzione nel difetto del suo necessario presupposto costituito Cosovi dal verbale di accertamento, essendo stata nella specie 3 consegnata al presunto trasgressore la copia del verba- le di immediata contestazione (ma avendo omesso "la po- lizia stradale" di redigere e far seguire il distinto verbale di accertamento). 74a censura così formulata è palesemente infondata. 7 Come è reso evidente dall'esplicito richiamo all'art. 200 del Codice della Strada contenuto nella "rubrica" dell'art. 383 del re- lativo regolamento di esecuzione, il "verbale di accer- tamento" costituisce l'unitario atto tipizzato che do- cumenta la constatazione della violazione ad opera dell'agente accertatore, con contestazione immediata al trasgressore “quando è possibile” (e con consegna a lui della copia dello stesso verbale), ovvero, "qualora la $ violazione non possa essere immediatamente contestata" contestazione attraverso(art. 201 del N.C.d.S.), con la notificazione dell'atto nei modi di cui al medesimo art. 201 e all'art. 385 del Regolamento. Sicchè quan- do, come nella specie, gli agenti accertatori abbiano redatto il verbale (di accertamento) con contestazione immediata al trasgressore, non v'è ragione di alcuna ulteriore contestazione, ponendosi al trasgressore l'alternativa del pagamento in misura ridotta (art. 202) ○ del ricorso al prefetto (art. 203), ovvero dell'immediato ricorso alla tutela giurisdizionale) en- tro il medesimo termine di sessanta giorni, scaduto il 4 quale - se non sia stato proposto ricorso e non sia av- - il verbale venuto il pagamento in misura ridotta stesso (con contestazione immediata) acquista l'efficacia di titolo esecutivo per l'importo come de- terminato dall'art. 203, comma 3, N.C. d.S.. Ricevuta la immediata contestazione - con consegna di copia del verbale (di accertamento) -, il OV si determinò a proporre ricorso al prefetto che provvedet- te a norma dell'art. 204 emettendo l'ordinanza in- giunzione, secondo un procedimento in tutto conforme al modello normativo di cui agli artt. 200, 203 e 204 Nuo- vo Codice della Strada.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "insufficiente motivazione in ordine alla idoneità dell'apparecchiatura telelaser a fornire la prova certa della violazione e dell'autore della stessa" e critica la decisione per avere il Giudice di pace giu- dicato affidabile il risultato del procedimento al ri- guardo con il riferimento alle caratteristiche tecniche di un diverso dispositivo di rilevamento (il c.d. auto- velox), quando invece l'apparecchiatura "telelaser", benchè "omologata" e in concreto approvata dal Ministe- soddisfa i requisiti di ro dei Lavori Pubblici, "non chiarezza ed accertabilità della velocità del veicolo di cui all'art. 345, dovendo pertanto il valore dei da- 10504 5 ti forniti dall'apparecchio essere declassato a mero indizio". Il motivo così formulato è inammissibile poichè con esso il ricorrente non critica i molteplici argomenti (non soltanto fondati sulle caratteristiche tecniche dello speciale rilevatore alettronico della velocità e sul modo in cui fu fatto in concreto operare dagli agen- ti accertatori) che hanno indotto il Giudice di pace a riconoscere efficacia di prova all'accertamento attuato nella specie degli agenti della polizia stradale;
ma, prescindendo da quegli argomenti, direttamente contesta la idoneità in assoluto sotto il profilo tecnico e in- dipendentemente dal modo in cui in concreto è fatto operare, del dispositivo "telelaser", benchè "debitamente omologato" a norma dell'art. 142, comma 6, Nuovo Codice della Strada e specificamente approvato dal ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 345, comma 1, del relativo Regolamento, perchè costruito in modo da operare "fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile" (secondo l'espressione dello stesso art. 345). Ebbene, a fronte degli argomenti che il Giudice di pace ha fondato sulle attestazioni degli agenti accer- tatori contenute nel verbale di contestazione (quanto a Lovend regolarità di funzionamento della apparecchiatura di 6 rilevamento e alle concrete modalità di installazione ed impiego conformi alle istruzioni d'uso dettate dal costruttore) alle quali correttamente è stato ricono- sciuto il valore di prova privilegiata a norma dell'art. 2700 C.C., non costituisce censura ammissibi- le - sotto il prospettato profilo di inadeguatezza del- la motivazione - la diretta deduzione della funzionale impiegatainidoneità del tipo di apparecchiatura (benchè omologata e approvata) che involge apprezzamen- ti tecnici e non può formare oggetto di discussione in questa sede di legittimità.
3. Il ricorso, affidato a censure infondate e inam- missibili, deve perciò essere rigettato. Poichè il Pre- fetto di Udine - intimato non ha svolto difese in questa fase, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 4 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosarit Musis Giovanni Losavio Siom with wove IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA IE Di OR NU Mark ± 5 NOV. 2002 Oggi, ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO CANCELLIERE ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 RI Di NU да блого (IST.NE GIUDICE DI PACE) 7