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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1479/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1479/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANTINELLI ENZO e PA C.F._1 dell'Avv. MAZZOCCHI ANDREA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARRI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARRI Controparte_2 C.F._4
ALESSANDRO (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARRI ALESSANDRO (CF CP_3 C.F._5
) C.F._3
APPELLATO/I
(CF CP_4 C.F._6
APPELLATA-CONTUMACE avverso la sentenza n. 104/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/02/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 In data 12-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame proposto, cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata in via monitoria di pagamento del saldo prezzo, così come della riconvenzionale domanda avanzata dall'opponente ex art. 2932 c.p.c., per fatti intervenuti successivamente alla concessione del decreto;
revocato dalla sentenza di primo grado il decreto ingiuntivo opposto: accertare l'inadempimento di in relazione al contratto Controparte_5 preliminare stipulato in data 05/8/2011 e successiva novazione in data 08/3/13, condannando i suoi eredi, in ragione delle rispettive quote ex art. 752 c.c.: a corrispondere all'appellante
[...] per l'intero, quale creditore in via solidale con la comproprietaria venditrice , Pt_1 CP_4 gli accessori di legge dalla data di scadenza del pagamento di €. 100.000,00 fissata al giorno 15/4/2013 fino alla data del saldo effettivo effettuato in data 13/3/2014; al risarcimento dei danni subiti da come documentati, direttamente ricollegabili all'inadempimento di PA
, che si quantificano nella somma di €. 20.776,69, oltre accessori di legge dalla Controparte_5 domanda al saldo;
al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia”
Per parte appellata: “affinché la Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare infondato e conseguentemente respingere l'appello proposto dal signor PA
Voglia quindi condannare il signor e la signora anche in via
[...] PA CP_4 solidale tra loro, al pagamento delle spese processuali del grado di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi PA questa Corte di Appello, e quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3 eredi di , proponendo gravame avverso la sentenza n. 104/2021, emessa dal Controparte_5
Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/02/2021, che aveva così deciso: “dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata in via monitoria, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'intervenuta cessione del bene in data 13/3/2014 e la corresponsione del saldo prezzo dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente ex art. 2932 c.p.c., Respinge la domanda di parte opponente Respinge la domanda in reconventio reconventionis”, con compensazione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – e avevano proposto ricorso per ingiunzione di pagamento, PA CP_4 esponendo: che, in data 5.8.2011, avevano stipulato, anche in nome e per conto della madre RT
, un contratto preliminare, con cui avevano promesso di vendere all'Arch.
[...] CP_5
, il quale aveva promesso di acquistare:
[...]
pagina 2 di 14 - la quota di ¼ di titolarità di sull'appartamento per civile abitazione ubicato in PA
Tirrenia, viale del Tirreno n. 27, censito al catasto fabbricati del Comune di Pisa al foglio 84, part. 150, sub. 1, piano T, cat. A/2;
- la quota indivisa di 1/6, di titolarità di e della proprietà dei RT PA seguenti immobili: i) appartamento per civile abitazione ubicato in Tirrenia, viale del Tirreno n. 27, censito al catasto fabbricati del Comune di Pisa al foglio 84, part. 150 sub. 2, piano 1^, cat. A/2, classe;
ii) appartamento per civile abitazione ubicato in Tirrenia, viale del Tirreno n. 27, censito al catasto fabbricati del Comune di Pisa al foglio 84, part. 150, sub 3, piano 1^, cat. A/2, classe 2;
iii) resede adiacente e confinante con i suddetti beni censito al catasto fabbricati del comune di
Pisa al foglio 84, part. 150, sub. 4; che il prezzo di vendita era stata concordato in € 250.000,00, di cui € 200.000,00 per la vendita della quota di comproprietà di ed € 50.000,00 per la vendita della quota di PA comproprietà di da corrispondersi, per accordo tra i promittenti venditori, a RT
; CP_4 che, per quanto riguardava la quota di spettanza di i pagamenti si sarebbero PA dovuti effettuare secondo le seguenti modalità: i) € 50.000,00 entro il 30.1.2012; ii) € 50.000,00 entro il 30.6.2012 con immissione in possesso dell iii) € 100.000,00 a saldo entro il CP_5
30.10.2012, contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita;
che, in data 4.6.2012, decedeva , lasciando eredi i figli e RT PA [...]
che subentravano nelle quote di comproprietà; CP_4 che l provvedeva a corrispondere € 50.000,00 a nonché € 50.000,00, quale CP_5 CP_4 prima tranche del pagamento dovuto, a PA che, tuttavia, l rimaneva inadempiente rispetto alla seconda tranche di pagamento pari CP_5 ad € 50.000,00, da corrispondersi entro il 30.6.2012 nonché rispetto al saldo prezzo pari ad €
100.000,00, da versarsi contestualmente alla stipula del definitivo che sarebbe dovuto avvenire entro il 30.10.2012; che, in data 11.1.2013, scaduti i termini pattuiti, sollecitava l a mezzo fax PA CP_5 del proprio legale, al pagamento di quanto dovuto ed alla stipula del definitivo;
che, a seguito delle richieste di dilazione dell con atto del 5.3.2013 le parti rinviavano la CP_5 data del pagamento della seconda rata di € 50.000,00 al 31.3.2013, nonché la data per la stipula del definitivo, con conseguente saldo del prezzo, al 15.4.2013; che l provvedeva a corrispondere la seconda rata di € 50.000,00, con conseguente CP_5 immissione nel possesso dei beni come previsto nel preliminare, mentre rimaneva inadempiente rispetto al pagamento del saldo, pari ad € 100.000,00, nonostante i numerosi solleciti del Pt_1
pagina 3 di 14 chiedevano, quindi, di emettersi ingiunzione di pagamento per la somma di € 100.000,00, oltre interessi dal 15.4.2013 all'effettivo saldo e spese del procedimento monitorio.
1.2. – Avverso il decreto ingiuntivo n. 1822/2013, emesso con clausola di provvisoria esecutorietà, proponeva opposizione , eccependo: i) la nullità del decreto Controparte_5 ingiuntivo per inesigibilità del credito, giacché la somma di € 100.000,00 doveva essere corrisposta al momento della stipula dell'atto di compravendita;
ii) il difetto di legittimazione attiva di che aveva ricevuto l'intera somma dovuta per il pagamento della quota di CP_4 sua spettanza che, peraltro, non aveva proceduto a trasferire.
Nel merito, negava qualsiasi inadempimento da parte sua, esponendo:
che, dopo la sua immissione in possesso, egli si era accorto che i contatori del gas, della corrente elettrica e dell'acqua erano sigillati per il mancato pagamento dei relativi consumi;
che, pertanto, la mancata stipula del definitivo era stata determinata dalla mancata consegna, da parte dei promittenti venditori, della documentazione relativa alle utenze, nonostante i suoi numerosi solleciti;
che, quindi, erano i ad essere inadempimenti nei suoi confronti, anche perché avevano Pt_1 omesso di fornire qualsiasi riscontro in ordine sia alla relazione tecnica, da lui predisposta, relativa alla stipula del rogito, sia alla richiesta di pagamento delle prestazioni professionali da lui rese;
che, inoltre, i non gli avevano fornito, nonostante le sue richieste, neppure la Pt_1 documentazione relativa ai tributi gravanti sull'immobile;
che, peraltro, i promittenti venditori non avevano mai formalmente convocato esso per la CP_5 stipula del rogito, giacché la missiva del 5.7.2013 era stata sottoscritta solo dal difensore del
Pt_1
In via riconvenzionale, chiedeva di emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del definitivo non concluso, nonché di condannare i al risarcimento dei danni arrecati dalla loro Pt_1 condotta.
1.3. – Si costituivano in giudizio e , dando atto che, in data 13.3.2014, PA CP_4 era stato stipulato il definitivo di compravendita, con corresponsione, da parte dell della CP_5 somma di € 100.000,00 a favore di PA
Per il resto, contestavano integralmente l'opposizione e, in via di reconventio reconventionis, chiedevano di “accertare l'inadempimento di in relazione al contratto preliminare Controparte_5 stipulato in data 5.8.2011 e successiva novazione in data 8.3.2013, condannando il medesimo: a corrispondere ai venditori, in ragione dei rispettivi diritti, gli accessori di legge dalla data di scadenza del pagamento di € 100.000,00, fissata al giorno 15.4.2013, fino alla data del saldo effettivo effettuato in data 13.3.2014; al risarcimento dei danni subiti da come PA
pagina 4 di 14 documentati, direttamente ricollegabili all'inadempimento di , che si quantificano Controparte_5 in € 20.776.69, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo;
al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
In particolare, gli opposti rilevavano che il ritardo nella stipula del definitivo aveva cagionato a un pregiudizio di carattere economico, sotto forma di danno emergente, in quanto, PA venendo a mancare il pagamento di € 50.000,00 originariamente pattuito per la data del
30.6.2012 e poi il saldo di € 100.000,00, convenuto per il 30.10.2012, egli si era visto costretto a ricorrere al credito bancario, portando a garanzia proprio il preliminare stipulato con l CP_5
Difatti, esso aveva stipulato tre successivi finanziamenti di durata annuale, ognuno in Pt_1 rinnovazione del precedente, per l'importo di € 100.000, con un esborso, a titolo di interessi passivi, di € 20.776,69.
1.4. – Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 6.6.2019 veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito del decesso di . Controparte_5
1.5. – Riassunta su iniziativa degli eredi dell'opponente, la causa veniva istruita prove orali e documentali.
1.6. – All'esito, il tribunale, dopo aver richiamato i principi sull'onere probatorio facente carico al danneggiato, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni: “Nella presente causa se da un lato parte opposta attribuisce la responsabilità del ritardo della stipula del contratto. Invero il ritardo relativo alle prestazioni previste nel contratto preliminare a carico di entrambe le parti, successivo sia al decesso della signora (in data 4.06.2012) e sia alla RT scrittura del 5 marzo 2013, non possa che essere ascritto a responsabilità dei venditori in quanto nessuna prova è stata sufficientemente addotta da parte opposta, così come i “controcrediti e/o gli impedimenti”. Né parte opponente ha sufficientemente raggiunta la prova di quanto richiesto, nessuna prova concreta e/o scritta è stata fornita dalla parte opponente al fine di provare il danno richiesto. Infatti nessuna prova in merito di mancata volontà di ritardare il contratto de quo è stata fornita da parte opposta. Parte opponente non è riuscita a provare il controcredito vantato né per testi ne tantomeno per tabulas. Stante la particolarità della presente causa le spese si intendono interamente compensate tra le parti”.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: PA
1) con il primo, denunciava la nullità della decisione gravata per motivazione mancante ovvero perché inadeguata ed insufficiente;
2) con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata, qualora non fosse stata ritenuta nulla ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per non aver fatto corretta applicazione dei criteri pagina 5 di 14 di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, avendo ritenuto, per quel che era dato comprendere, che i avrebbero dovuto dare la prova della volontà dell Pt_1 CP_5 di ritardare la stipula del contratto, mentre, invece, per costante orientamento giurisprudenziale, avrebbe dovuto l'opponente fornire la prova del suo adempimento.
In ogni caso, parte opposta aveva ampiamente dimostrato che era stato l a ritardare la CP_5 stipula del definitivo, non rispondendo alle numerose intimazioni dei promittenti venditori e richiedendo continuamente ingiustificate proroghe.
In proposito, era rimasto completamente non provato il credito per prestazioni professionali opposto in compensazione dall il quale, peraltro, non aveva neppure motivo per dolersi CP_5 della locazione dell'appartamento posto al piano terra, dal momento che l'espletata istruttoria aveva consentito di accertare che era stato proprio lui ad aver concesso in affitto il bene, percependone i relativi canoni.
Inoltre, aveva fornito puntuale prova anche del pregiudizio economico subìto a PA seguito della mancata stipula del definitivo entro il termine contrattualmente previsto.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nel costituirsi in giudizio quali eredi di , contestavano, perché infondate,
[...] Controparte_5 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 18.1.2023, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_4
2.4. – Con successiva ordinanza del 19.10.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. - La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di , non essendosi la CP_4 stessa costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
pagina 6 di 14 3.2. – Sempre in via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (cfr.
Cassazione civile, ordinanza del 15.11.2019, n. 29721).
Nel caso in esame, il tribunale, sia pure in modo alquanto lacunoso oltre che involuto, ha rigettato le domande proposte dalle parti motivando, come si desume dalla lettura complessiva della sentenza che ne consente di cogliere il senso al di là di alcune evidenti imprecisioni terminologiche, sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle stesse.
Non sussiste, quindi, la lamentata nullità, dal momento che, sia pure con non indifferente sforzo ermeneutico, si è in grado di comprendere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice per pervenire alla decisione.
4.2. – Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.
4.2.1. – Occorre, in primo luogo, rilevare come il tribunale abbia espressamente dichiarato
“cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata in via monitoria”, vale a dire quella con la quale i avevano chiesto di ingiungere ad il pagamento Pt_1 Controparte_5 della somma di € 100.000,00 “oltre interessi dalla data di scadenza dell'adempimento del
15.4.2013 al saldo effettivo”.
pagina 7 di 14 Trattasi di statuizione che non è stata in alcun modo contestata da che, anzi, PA nell'atto di appello (pag. 5) ha rilevato la correttezza della decisione sul punto perché aderente alla richiesta delle parti.
Ne consegue che la domanda, reiterata in questa sede, con cui l'appellante ha chiesto, sul presupposto dell'inadempimento di , di condannare quest'ultimo a corrispondergli Controparte_5
“gli accessori di legge dalla data di scadenza del pagamento di €. 100.000,00 fissata al giorno
15/4/2013 fino alla data del saldo effettivo effettuato in data 13/3/2014” deve ritenersi inammissibile in quanto coperta da giudicato, qualora tali “accessori” fossero da identificarsi proprio con gli interessi maturati sulla somma di € 100.000,00.
Del resto, l'appellante non ha neppure specificato in cosa consisterebbero gli “accessori” richiesti, con la conseguenza che la domanda, anche a voler ritenere che la stessa non faccia riferimento agli interessi, sarebbe comunque da rigettare, per la sua genericità.
4.2.2. – Va, a questo punto, esaminata la domanda con la quale ha chiesto di PA accertare l'inadempimento dell e di condannarlo al risarcimento dei danni nella misura di CP_5
€ 20.776,69 “oltre accessori di legge dalla domanda al saldo”.
4.2.2.a. – In proposito, giova, innanzi tutto, considerare come il preliminare del 5.8.2011 prevedesse che il contratto definitivo si sarebbe dovuto stipulare entro il termine del 30.10.2012.
Sennonché, con scrittura privata del 5.3.2013, le parti concordemente differirono al 15.4.2013 la conclusione del definitivo ed il pagamento del saldo prezzo (pari ad € 100.000,00) da parte dell CP_5
Ne deriva, pertanto, che sono completamente irrilevanti, ai fini che qui interessano, le vicende inerenti la presentazione (avvenuta nel gennaio 2013) della denuncia di successione di RT
, perché anteriori alla scrittura privata del 5.3.2013 e, dunque, già considerate e
[...] condivise dalle parti, proprio in tale scrittura, ai fini del differimento del termine per la stipula del definitivo.
Difatti, le ragioni addotte dall in ordine alla mancata stipula del definitivo, entro il nuovo CP_5 termine previsto (a seguito della stipula dell'accordo del 5.3.2013), attengono, da un lato, alla mancata consegna, da parte dei promittenti venditori, della documentazione inerente il pagamento dei tributi e delle utenze dell'appartamento nel cui possesso era stato immesso al momento della corresponsione del secondo acconto (fissato al 31.3.2013), e dall'altro, alla scoperta che l'appartamento posto al piano terra risultava concesso in locazione a terzi
(circostanza addotta, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.).
pagina 8 di 14 È evidente, quindi, che in tal modo, a fronte della domanda (da inadempimento contrattuale) presentata dai l' abbia, a sua volta, sollevato eccezione d'inadempimento ex art. Pt_1 CP_5
1460 c.c.
4.2.2.b. – Ora, per quanto riguarda l'esistenza del contratto di locazione, vero è che all'art. 5 si dava atto che “la parte promittente la vendita garantisce la sua piena proprietà e disponibilità delle quote di comproprietà oggi promesse in vendita e che le medesime sono libere da censi, livelli, ipoteche, arretrati di tributi e contributi condominiali, contratti di locazione, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, gravami in genere che possano comunque diminuirne il valore”.
Tuttavia, è altrettanto vero che la locatrice sentita in sede di esame testimoniale, CP_6 ha dichiarato: “Sono entrata nell'immobile nell'anno 2008. Posso riferire che dopo la separazione nell'immobile per circa 1 anno e mezzo vi è rimasto il mio ex marito, dopodiché io sono ritornata nell'immobile nell'anno 2016. Con mio marito sono stata nell'immobile dall'anno 2008 all'anno
2014 […] Posso riferire di aver stipulato il contratto con . Posso riferire di aver Controparte_5 stipulato il contratto di locazione con circa 1 anno fa. Nell'anno 2008 per locare CP_5
l'immobile parlai con e mi sembra con e fino a circa 1 anno Controparte_1 RT fa io detenevo l'immobile senza alcun contratto. Pagavo il canone a volte e a Controparte_1 volte alla Venivano a casa ogni mese. Preciso che quando nell'immobile vi abitava mio RT marito lo stesso non pagava il canone. Sono a conoscenza in quanto in sede di separazione vi sono stati problemi anche per questo. All'inizio pagavo € 800,00 adesso con il contratto € 600,00.
Dopo la morte della io ho pagato il canone a (cfr. verbale di udienza RT Controparte_1 del 3.7.2017).
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, deve ritenersi che , al momento della stipula del preliminare, fosse perfettamente a Controparte_5 conoscenza dell'esistenza della locazione sull'immobile, in quanto era stato il figlio ad CP_1 immettervi la e ad interessarsi della riscossione del canone. CP_6
Del resto, all'art. 5 del preliminare era stato previsto che “in considerazione della totale conoscenza da parte del comproprietario promittente acquirente dello stato di diritto e di fatto dei beni le parti espressamente pattuiscono di escludere ogni garanzia per molestia o evizione”, di talché è difficile immaginare che l proprio perché “a totale conoscenza” dello stato di CP_5 fatto e diritto del compendio, non sapesse che l'immobile posto al piano terra fosse stato locato, dal figlio, alla CP_6
Tant'è che lo stesso avrebbe successivamente proceduto a formalizzare il Controparte_5 rapporto (con la stipula del contratto), così dimostrando la volontà di proseguirlo e di conservarne gli effetti.
pagina 9 di 14 4.2.2.c. – Per quanto riguarda, invece, la mancata consegna della documentazione inerente le utenze – circostanza molto enfatizzata dalla difesa dell'appellato – mette conto di evidenziare come non sia stata neppure indicata l'entità del debito che avrebbe impedito all di CP_5 subentrare nei relativi contratti (e, quindi, di procedere alla loro voltura).
In ogni caso, come si desume dal riepilogo delle spese prodotto dall'appellato, queste ammonterebbero ad € 1.926,15 (cfr. doc. 54 del fascicolo di parte), somma che è decisamente inferiore a quella da lui dovuta a titolo di saldo prezzo (€ 100.000).
Fermo restando che l'eventuale impossibilità di procedere alla voltura non impediva certamente all di attivare ex novo la fornitura e, quindi, di usufruire dell'immobile e di addebitare, in CP_5 ipotesi, ai venditori i relativi costi.
Ciò anche in ragione dell'impegno assunto dai di garantire “il pagamento di ogni e qualsiasi Pt_1 onere dovesse risultare di sua spettanza relativamente alle volture utenze” (cfr. lettera del
5.4.2013, doc. 20 del fascicolo di parte . CP_5
Per quanto concerne, poi, la documentazione inerente i tributi, è pacifico che l non fosse CP_5 erede della e, dunque, fosse completamente estraneo al rapporto con l'amministrazione RT finanziaria che, pertanto, non poteva vantare nei suoi confronti alcuna pretesa.
Né risulta, per non essere stato neppure allegato, che l'entità del debito della fosse tale RT da compromettere il valore o la disponibilità della quota di sua titolarità da trasferire all CP_5 così da rendere verosimile il pericolo che l'Erario procedesse ad iscrivere formalità pregiudizievoli sulla stessa prima della stipula del definitivo.
4.2.2.d. – Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 36295/2023).
Nella specie, difetta palesemente il requisito della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, di talché l'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata dall è senz'altro infondata. CP_5
4.2.2.e. – Peraltro, non è neppure vero che i promittenti venditori non avrebbero mai invitato l a comparire dinanzi al Notaio per la stipula del rogito. CP_5
In proposito, si presenta significativa la missiva dell'8.7.2013, con cui i per il tramite del loro Pt_1 legale, nel contestare i crediti professionali opposti in compensazione dall diffidarono CP_5 quest'ultimo “a fissare la data per il contratto definitivo di trasferimento e per il saldo prezzo entro
10 giorni dal ricevimento della presente”.
pagina 10 di 14 Al riguardo, non rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, che tale lettera sia stata firmata solo dall'avvocato dei promittenti venditori, essendo incontestato che questi agisse in nome e per conto di costoro e, quindi, fosse pienamente legittimato a rappresentarli.
4.2.2.f. – Inoltre, particolarmente indicativo del carattere dilatorio della condotta assunta dall è proprio il tentativo di opporre in compensazione il presunto credito da lui vantato CP_5 per prestazioni professionali asseritamente rese a favore dei (per un importo complessivo di Pt_1
€ 65.000,00 oltre IVA), come da lettera del 9.4.2013 e, quindi, di poco anteriore alla scadenza del termine fissato per il pagamento del saldo e la stipula del definitivo (15.4.2013).
Tale pretesa, infatti, oltre ad essere rimasta completamente indimostrata non è stata neppure coltivata dall a seguito della sua contestazione da parte del legale dei con la CP_5 Pt_1 richiamata missiva dell'8.7.2013.
Come altrettanto indicativo è il fatto che, solo a seguito della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, l si sia finalmente determinato ad addivenire alla conclusione dell'affare ed a CP_5 pagare quanto da lui ancora dovuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi esistente l'inadempimento dell sicché, sul punto, la sentenza impugnata deve essere riformata. CP_5
4.3. – Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento danni formulata dal Pt_1
4.3.1. – Invero, come ultimamente affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In particolare, la Suprema Corte nella citata pronuncia ha chiarito che “tale conclusione non è affatto in contrasto (come pure, del tutto erroneamente, ipotizzato in dottrina) con i principi di cui
a Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, come è provato dal fatto che le stesse Sezioni Unite, con la decisione n. 577 dell'11/01/2008, hanno affermato un principio ulteriore che non riguarda la distribuzione tra le parti del contratto dell'onere della prova dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento (sent. n. 13533/2001), ma quello della prova del nesso di causalità tra l'azione e
pagina 11 di 14 l'omissione imputabile e l'evento di danno: l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello, “qualificato”, che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Allegare un inadempimento efficiente, vale a dire astrattamente idoneo a produrre il danno, implica la prova, sia pur soltanto presuntiva, del nesso di causalità materiale.
Detto principio – si ribadisce - non solo non contrasta con quello enunciato nel 2001, perché il principio della maggiore vicinanza della prova che lo aveva ispirato non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e l'evento di danno, rispetto al quale non può che valere il principio che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, ma ne costituisce lo sviluppo con riguardo ad un profilo, quello della prova del nesso causale, di cui la pronuncia del 2001 non si era interessata”.
Pertanto, secondo tale orientamento giurisprudenziale – dal quale questa Corte non rinviene ragioni per discostarsi – spetta al creditore/danneggiato fornire la prova, sia pure anche solo a livello presuntivo, del nesso di causalità materiale tra l'azione (od omissione) imputabile e l'evento lesivo.
4.3.2. – Nella specie, tale prova non è stata fornita.
In particolare, non risulta dimostrato il rapporto di causalità tra il mancato incasso, secondo le scadenze contrattuali, delle somme dovute dall e la necessità, per di CP_5 PA ricorrere al credito bancario.
Del resto, è assai arduo credere che il ritardo, di circa un anno, nel pagamento della somma di €
100.000,00 – a titolo di saldo prezzo – abbia comportato il bisogno, per il di ricorrere a ben Pt_1 tre finanziamenti dell'importo ciascuno di € 100.000,00.
Ciò tanto più se si considera che il non ha prodotto né i contratti di mutuo né la Pt_1 documentazione bancaria atta a dimostrare la sua situazione finanziaria al momento della richiesta dei prestiti.
Al riguardo, infatti, l'appellante si è limitato a produrre un estratto conto relativo all'addebito delle rate del mutuo, alcune contabili di scarsa qualità grafica (e, come tali, pressoché illeggibili) nonché una missiva, peraltro non firmata, da lui indirizzata al suo legale, in cui quantificava pagina 12 di 14 unilateralmente, ed in mancanza di qualsiasi elemento esplicativo, in € 20.776,69 il costo dei tre finanziamenti.
Peraltro, dalla predetta missiva si evince che i primi due finanziamenti sarebbero stati “accesi” il
31.7.2012 ed il 19.2.2013 e, quindi, prima della rinegoziazione del termine per la stipula del definitivo (differito dal 30.10.2012 al 15.4.2013) effettuata con la scrittura privata del 5.3.2013.
Ebbene, in tale scrittura non si fa minimamente riferimento al presunto danno subito dal per Pt_1 la necessità di far ricorso al credito bancario, sebbene egli ora sostenga di aver dovuto contrarre,
a quella data, ben due finanziamenti, il che induce ulteriormente ad escludere l'esistenza del nesso di causalità con la condotta dell CP_5
Né decisive si presentano le risultanze dell'espletata prova testimoniale, dove la genericità nella formulazione dei capitoli (“6) DCV che i finanziamenti di cui ai prospetti contabili che si mostrano
(doc. 22) sono stati accessi da a causa dell'indisponibilità del pagamento di € PA
100.000,00 dovuto all'Arch. a saldo del contratto preliminare stipulato in data 5.8.2011; CP_5
7) DCV che detto finanziamento fu erogato da contro l'esibizione a garanzia del CP_7 suddetto contratto preliminare”) ha finito per riverberarsi anche sulle risposte date dalla teste
, che si è limitata a confermarli, senza aggiungere alcun elemento atto a far Testimone_1 apprezzare il rapporto di derivazione eziologica tra il mancato incasso della somma di €
100.000,00 ed il ricorso al credito bancario da parte del Pt_1
Né si comprende come la teste, dipendente della società International Vox s.r.l. di cui
[...]
è amministratore unico, fosse a conoscenza del fatto che il finanziamento venne erogato Pt_1 assumendo come “garanzia” proprio il contratto preliminare stipulato tra le parti, circostanza che, peraltro, non può ritenersi di per sé pregiudizievole per il in mancanza di prova delle Pt_1 condizioni economiche del finanziamento (che non sono state neppure allegate).
5 – Per quanto esposto, si impone, in parziale accoglimento dell'appello, l'accertamento dell'inadempimento di alle obbligazioni del preliminare del 5.8.2011, come Controparte_5 rinegoziate a seguito della scrittura privata del 5.3.2013, con rigetto di ogni altra domanda.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado pagina 13 di 14 di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Nella specie, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c., dal momento che la domanda di accertamento dell'inadempimento dell che è stata accolta, aveva una valenza meramente strumentale CP_5 rispetto a quelle di condanna che sono state, invece, rigettate.
5.2. – Per lo stesso motivo, non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell ex CP_5 art. 96 c.p.c.
Si applica, infatti, il seguente principio: “la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91
c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 30.5.2024,
n. 15232).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. PA
104/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/02/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_4
2) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inadempimento di alle Controparte_5 obbligazioni derivanti dal preliminare di compravendita del 5.8.2011, come rinegoziate a seguito della stipula della scrittura privata del 5.3.2013;
3) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 15.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1479/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CANTINELLI ENZO e PA C.F._1 dell'Avv. MAZZOCCHI ANDREA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARRI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARRI Controparte_2 C.F._4
ALESSANDRO (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARRI ALESSANDRO (CF CP_3 C.F._5
) C.F._3
APPELLATO/I
(CF CP_4 C.F._6
APPELLATA-CONTUMACE avverso la sentenza n. 104/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/02/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 In data 12-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame proposto, cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata in via monitoria di pagamento del saldo prezzo, così come della riconvenzionale domanda avanzata dall'opponente ex art. 2932 c.p.c., per fatti intervenuti successivamente alla concessione del decreto;
revocato dalla sentenza di primo grado il decreto ingiuntivo opposto: accertare l'inadempimento di in relazione al contratto Controparte_5 preliminare stipulato in data 05/8/2011 e successiva novazione in data 08/3/13, condannando i suoi eredi, in ragione delle rispettive quote ex art. 752 c.c.: a corrispondere all'appellante
[...] per l'intero, quale creditore in via solidale con la comproprietaria venditrice , Pt_1 CP_4 gli accessori di legge dalla data di scadenza del pagamento di €. 100.000,00 fissata al giorno 15/4/2013 fino alla data del saldo effettivo effettuato in data 13/3/2014; al risarcimento dei danni subiti da come documentati, direttamente ricollegabili all'inadempimento di PA
, che si quantificano nella somma di €. 20.776,69, oltre accessori di legge dalla Controparte_5 domanda al saldo;
al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia”
Per parte appellata: “affinché la Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare infondato e conseguentemente respingere l'appello proposto dal signor PA
Voglia quindi condannare il signor e la signora anche in via
[...] PA CP_4 solidale tra loro, al pagamento delle spese processuali del grado di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi PA questa Corte di Appello, e quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3 eredi di , proponendo gravame avverso la sentenza n. 104/2021, emessa dal Controparte_5
Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/02/2021, che aveva così deciso: “dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata in via monitoria, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'intervenuta cessione del bene in data 13/3/2014 e la corresponsione del saldo prezzo dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente ex art. 2932 c.p.c., Respinge la domanda di parte opponente Respinge la domanda in reconventio reconventionis”, con compensazione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – e avevano proposto ricorso per ingiunzione di pagamento, PA CP_4 esponendo: che, in data 5.8.2011, avevano stipulato, anche in nome e per conto della madre RT
, un contratto preliminare, con cui avevano promesso di vendere all'Arch.
[...] CP_5
, il quale aveva promesso di acquistare:
[...]
pagina 2 di 14 - la quota di ¼ di titolarità di sull'appartamento per civile abitazione ubicato in PA
Tirrenia, viale del Tirreno n. 27, censito al catasto fabbricati del Comune di Pisa al foglio 84, part. 150, sub. 1, piano T, cat. A/2;
- la quota indivisa di 1/6, di titolarità di e della proprietà dei RT PA seguenti immobili: i) appartamento per civile abitazione ubicato in Tirrenia, viale del Tirreno n. 27, censito al catasto fabbricati del Comune di Pisa al foglio 84, part. 150 sub. 2, piano 1^, cat. A/2, classe;
ii) appartamento per civile abitazione ubicato in Tirrenia, viale del Tirreno n. 27, censito al catasto fabbricati del Comune di Pisa al foglio 84, part. 150, sub 3, piano 1^, cat. A/2, classe 2;
iii) resede adiacente e confinante con i suddetti beni censito al catasto fabbricati del comune di
Pisa al foglio 84, part. 150, sub. 4; che il prezzo di vendita era stata concordato in € 250.000,00, di cui € 200.000,00 per la vendita della quota di comproprietà di ed € 50.000,00 per la vendita della quota di PA comproprietà di da corrispondersi, per accordo tra i promittenti venditori, a RT
; CP_4 che, per quanto riguardava la quota di spettanza di i pagamenti si sarebbero PA dovuti effettuare secondo le seguenti modalità: i) € 50.000,00 entro il 30.1.2012; ii) € 50.000,00 entro il 30.6.2012 con immissione in possesso dell iii) € 100.000,00 a saldo entro il CP_5
30.10.2012, contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita;
che, in data 4.6.2012, decedeva , lasciando eredi i figli e RT PA [...]
che subentravano nelle quote di comproprietà; CP_4 che l provvedeva a corrispondere € 50.000,00 a nonché € 50.000,00, quale CP_5 CP_4 prima tranche del pagamento dovuto, a PA che, tuttavia, l rimaneva inadempiente rispetto alla seconda tranche di pagamento pari CP_5 ad € 50.000,00, da corrispondersi entro il 30.6.2012 nonché rispetto al saldo prezzo pari ad €
100.000,00, da versarsi contestualmente alla stipula del definitivo che sarebbe dovuto avvenire entro il 30.10.2012; che, in data 11.1.2013, scaduti i termini pattuiti, sollecitava l a mezzo fax PA CP_5 del proprio legale, al pagamento di quanto dovuto ed alla stipula del definitivo;
che, a seguito delle richieste di dilazione dell con atto del 5.3.2013 le parti rinviavano la CP_5 data del pagamento della seconda rata di € 50.000,00 al 31.3.2013, nonché la data per la stipula del definitivo, con conseguente saldo del prezzo, al 15.4.2013; che l provvedeva a corrispondere la seconda rata di € 50.000,00, con conseguente CP_5 immissione nel possesso dei beni come previsto nel preliminare, mentre rimaneva inadempiente rispetto al pagamento del saldo, pari ad € 100.000,00, nonostante i numerosi solleciti del Pt_1
pagina 3 di 14 chiedevano, quindi, di emettersi ingiunzione di pagamento per la somma di € 100.000,00, oltre interessi dal 15.4.2013 all'effettivo saldo e spese del procedimento monitorio.
1.2. – Avverso il decreto ingiuntivo n. 1822/2013, emesso con clausola di provvisoria esecutorietà, proponeva opposizione , eccependo: i) la nullità del decreto Controparte_5 ingiuntivo per inesigibilità del credito, giacché la somma di € 100.000,00 doveva essere corrisposta al momento della stipula dell'atto di compravendita;
ii) il difetto di legittimazione attiva di che aveva ricevuto l'intera somma dovuta per il pagamento della quota di CP_4 sua spettanza che, peraltro, non aveva proceduto a trasferire.
Nel merito, negava qualsiasi inadempimento da parte sua, esponendo:
che, dopo la sua immissione in possesso, egli si era accorto che i contatori del gas, della corrente elettrica e dell'acqua erano sigillati per il mancato pagamento dei relativi consumi;
che, pertanto, la mancata stipula del definitivo era stata determinata dalla mancata consegna, da parte dei promittenti venditori, della documentazione relativa alle utenze, nonostante i suoi numerosi solleciti;
che, quindi, erano i ad essere inadempimenti nei suoi confronti, anche perché avevano Pt_1 omesso di fornire qualsiasi riscontro in ordine sia alla relazione tecnica, da lui predisposta, relativa alla stipula del rogito, sia alla richiesta di pagamento delle prestazioni professionali da lui rese;
che, inoltre, i non gli avevano fornito, nonostante le sue richieste, neppure la Pt_1 documentazione relativa ai tributi gravanti sull'immobile;
che, peraltro, i promittenti venditori non avevano mai formalmente convocato esso per la CP_5 stipula del rogito, giacché la missiva del 5.7.2013 era stata sottoscritta solo dal difensore del
Pt_1
In via riconvenzionale, chiedeva di emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del definitivo non concluso, nonché di condannare i al risarcimento dei danni arrecati dalla loro Pt_1 condotta.
1.3. – Si costituivano in giudizio e , dando atto che, in data 13.3.2014, PA CP_4 era stato stipulato il definitivo di compravendita, con corresponsione, da parte dell della CP_5 somma di € 100.000,00 a favore di PA
Per il resto, contestavano integralmente l'opposizione e, in via di reconventio reconventionis, chiedevano di “accertare l'inadempimento di in relazione al contratto preliminare Controparte_5 stipulato in data 5.8.2011 e successiva novazione in data 8.3.2013, condannando il medesimo: a corrispondere ai venditori, in ragione dei rispettivi diritti, gli accessori di legge dalla data di scadenza del pagamento di € 100.000,00, fissata al giorno 15.4.2013, fino alla data del saldo effettivo effettuato in data 13.3.2014; al risarcimento dei danni subiti da come PA
pagina 4 di 14 documentati, direttamente ricollegabili all'inadempimento di , che si quantificano Controparte_5 in € 20.776.69, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo;
al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
In particolare, gli opposti rilevavano che il ritardo nella stipula del definitivo aveva cagionato a un pregiudizio di carattere economico, sotto forma di danno emergente, in quanto, PA venendo a mancare il pagamento di € 50.000,00 originariamente pattuito per la data del
30.6.2012 e poi il saldo di € 100.000,00, convenuto per il 30.10.2012, egli si era visto costretto a ricorrere al credito bancario, portando a garanzia proprio il preliminare stipulato con l CP_5
Difatti, esso aveva stipulato tre successivi finanziamenti di durata annuale, ognuno in Pt_1 rinnovazione del precedente, per l'importo di € 100.000, con un esborso, a titolo di interessi passivi, di € 20.776,69.
1.4. – Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 6.6.2019 veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito del decesso di . Controparte_5
1.5. – Riassunta su iniziativa degli eredi dell'opponente, la causa veniva istruita prove orali e documentali.
1.6. – All'esito, il tribunale, dopo aver richiamato i principi sull'onere probatorio facente carico al danneggiato, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni: “Nella presente causa se da un lato parte opposta attribuisce la responsabilità del ritardo della stipula del contratto. Invero il ritardo relativo alle prestazioni previste nel contratto preliminare a carico di entrambe le parti, successivo sia al decesso della signora (in data 4.06.2012) e sia alla RT scrittura del 5 marzo 2013, non possa che essere ascritto a responsabilità dei venditori in quanto nessuna prova è stata sufficientemente addotta da parte opposta, così come i “controcrediti e/o gli impedimenti”. Né parte opponente ha sufficientemente raggiunta la prova di quanto richiesto, nessuna prova concreta e/o scritta è stata fornita dalla parte opponente al fine di provare il danno richiesto. Infatti nessuna prova in merito di mancata volontà di ritardare il contratto de quo è stata fornita da parte opposta. Parte opponente non è riuscita a provare il controcredito vantato né per testi ne tantomeno per tabulas. Stante la particolarità della presente causa le spese si intendono interamente compensate tra le parti”.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: PA
1) con il primo, denunciava la nullità della decisione gravata per motivazione mancante ovvero perché inadeguata ed insufficiente;
2) con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata, qualora non fosse stata ritenuta nulla ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per non aver fatto corretta applicazione dei criteri pagina 5 di 14 di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, avendo ritenuto, per quel che era dato comprendere, che i avrebbero dovuto dare la prova della volontà dell Pt_1 CP_5 di ritardare la stipula del contratto, mentre, invece, per costante orientamento giurisprudenziale, avrebbe dovuto l'opponente fornire la prova del suo adempimento.
In ogni caso, parte opposta aveva ampiamente dimostrato che era stato l a ritardare la CP_5 stipula del definitivo, non rispondendo alle numerose intimazioni dei promittenti venditori e richiedendo continuamente ingiustificate proroghe.
In proposito, era rimasto completamente non provato il credito per prestazioni professionali opposto in compensazione dall il quale, peraltro, non aveva neppure motivo per dolersi CP_5 della locazione dell'appartamento posto al piano terra, dal momento che l'espletata istruttoria aveva consentito di accertare che era stato proprio lui ad aver concesso in affitto il bene, percependone i relativi canoni.
Inoltre, aveva fornito puntuale prova anche del pregiudizio economico subìto a PA seguito della mancata stipula del definitivo entro il termine contrattualmente previsto.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nel costituirsi in giudizio quali eredi di , contestavano, perché infondate,
[...] Controparte_5 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 18.1.2023, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_4
2.4. – Con successiva ordinanza del 19.10.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. - La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di , non essendosi la CP_4 stessa costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
pagina 6 di 14 3.2. – Sempre in via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (cfr.
Cassazione civile, ordinanza del 15.11.2019, n. 29721).
Nel caso in esame, il tribunale, sia pure in modo alquanto lacunoso oltre che involuto, ha rigettato le domande proposte dalle parti motivando, come si desume dalla lettura complessiva della sentenza che ne consente di cogliere il senso al di là di alcune evidenti imprecisioni terminologiche, sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle stesse.
Non sussiste, quindi, la lamentata nullità, dal momento che, sia pure con non indifferente sforzo ermeneutico, si è in grado di comprendere il percorso argomentativo seguito dal primo giudice per pervenire alla decisione.
4.2. – Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.
4.2.1. – Occorre, in primo luogo, rilevare come il tribunale abbia espressamente dichiarato
“cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avanzata in via monitoria”, vale a dire quella con la quale i avevano chiesto di ingiungere ad il pagamento Pt_1 Controparte_5 della somma di € 100.000,00 “oltre interessi dalla data di scadenza dell'adempimento del
15.4.2013 al saldo effettivo”.
pagina 7 di 14 Trattasi di statuizione che non è stata in alcun modo contestata da che, anzi, PA nell'atto di appello (pag. 5) ha rilevato la correttezza della decisione sul punto perché aderente alla richiesta delle parti.
Ne consegue che la domanda, reiterata in questa sede, con cui l'appellante ha chiesto, sul presupposto dell'inadempimento di , di condannare quest'ultimo a corrispondergli Controparte_5
“gli accessori di legge dalla data di scadenza del pagamento di €. 100.000,00 fissata al giorno
15/4/2013 fino alla data del saldo effettivo effettuato in data 13/3/2014” deve ritenersi inammissibile in quanto coperta da giudicato, qualora tali “accessori” fossero da identificarsi proprio con gli interessi maturati sulla somma di € 100.000,00.
Del resto, l'appellante non ha neppure specificato in cosa consisterebbero gli “accessori” richiesti, con la conseguenza che la domanda, anche a voler ritenere che la stessa non faccia riferimento agli interessi, sarebbe comunque da rigettare, per la sua genericità.
4.2.2. – Va, a questo punto, esaminata la domanda con la quale ha chiesto di PA accertare l'inadempimento dell e di condannarlo al risarcimento dei danni nella misura di CP_5
€ 20.776,69 “oltre accessori di legge dalla domanda al saldo”.
4.2.2.a. – In proposito, giova, innanzi tutto, considerare come il preliminare del 5.8.2011 prevedesse che il contratto definitivo si sarebbe dovuto stipulare entro il termine del 30.10.2012.
Sennonché, con scrittura privata del 5.3.2013, le parti concordemente differirono al 15.4.2013 la conclusione del definitivo ed il pagamento del saldo prezzo (pari ad € 100.000,00) da parte dell CP_5
Ne deriva, pertanto, che sono completamente irrilevanti, ai fini che qui interessano, le vicende inerenti la presentazione (avvenuta nel gennaio 2013) della denuncia di successione di RT
, perché anteriori alla scrittura privata del 5.3.2013 e, dunque, già considerate e
[...] condivise dalle parti, proprio in tale scrittura, ai fini del differimento del termine per la stipula del definitivo.
Difatti, le ragioni addotte dall in ordine alla mancata stipula del definitivo, entro il nuovo CP_5 termine previsto (a seguito della stipula dell'accordo del 5.3.2013), attengono, da un lato, alla mancata consegna, da parte dei promittenti venditori, della documentazione inerente il pagamento dei tributi e delle utenze dell'appartamento nel cui possesso era stato immesso al momento della corresponsione del secondo acconto (fissato al 31.3.2013), e dall'altro, alla scoperta che l'appartamento posto al piano terra risultava concesso in locazione a terzi
(circostanza addotta, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.).
pagina 8 di 14 È evidente, quindi, che in tal modo, a fronte della domanda (da inadempimento contrattuale) presentata dai l' abbia, a sua volta, sollevato eccezione d'inadempimento ex art. Pt_1 CP_5
1460 c.c.
4.2.2.b. – Ora, per quanto riguarda l'esistenza del contratto di locazione, vero è che all'art. 5 si dava atto che “la parte promittente la vendita garantisce la sua piena proprietà e disponibilità delle quote di comproprietà oggi promesse in vendita e che le medesime sono libere da censi, livelli, ipoteche, arretrati di tributi e contributi condominiali, contratti di locazione, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, gravami in genere che possano comunque diminuirne il valore”.
Tuttavia, è altrettanto vero che la locatrice sentita in sede di esame testimoniale, CP_6 ha dichiarato: “Sono entrata nell'immobile nell'anno 2008. Posso riferire che dopo la separazione nell'immobile per circa 1 anno e mezzo vi è rimasto il mio ex marito, dopodiché io sono ritornata nell'immobile nell'anno 2016. Con mio marito sono stata nell'immobile dall'anno 2008 all'anno
2014 […] Posso riferire di aver stipulato il contratto con . Posso riferire di aver Controparte_5 stipulato il contratto di locazione con circa 1 anno fa. Nell'anno 2008 per locare CP_5
l'immobile parlai con e mi sembra con e fino a circa 1 anno Controparte_1 RT fa io detenevo l'immobile senza alcun contratto. Pagavo il canone a volte e a Controparte_1 volte alla Venivano a casa ogni mese. Preciso che quando nell'immobile vi abitava mio RT marito lo stesso non pagava il canone. Sono a conoscenza in quanto in sede di separazione vi sono stati problemi anche per questo. All'inizio pagavo € 800,00 adesso con il contratto € 600,00.
Dopo la morte della io ho pagato il canone a (cfr. verbale di udienza RT Controparte_1 del 3.7.2017).
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, deve ritenersi che , al momento della stipula del preliminare, fosse perfettamente a Controparte_5 conoscenza dell'esistenza della locazione sull'immobile, in quanto era stato il figlio ad CP_1 immettervi la e ad interessarsi della riscossione del canone. CP_6
Del resto, all'art. 5 del preliminare era stato previsto che “in considerazione della totale conoscenza da parte del comproprietario promittente acquirente dello stato di diritto e di fatto dei beni le parti espressamente pattuiscono di escludere ogni garanzia per molestia o evizione”, di talché è difficile immaginare che l proprio perché “a totale conoscenza” dello stato di CP_5 fatto e diritto del compendio, non sapesse che l'immobile posto al piano terra fosse stato locato, dal figlio, alla CP_6
Tant'è che lo stesso avrebbe successivamente proceduto a formalizzare il Controparte_5 rapporto (con la stipula del contratto), così dimostrando la volontà di proseguirlo e di conservarne gli effetti.
pagina 9 di 14 4.2.2.c. – Per quanto riguarda, invece, la mancata consegna della documentazione inerente le utenze – circostanza molto enfatizzata dalla difesa dell'appellato – mette conto di evidenziare come non sia stata neppure indicata l'entità del debito che avrebbe impedito all di CP_5 subentrare nei relativi contratti (e, quindi, di procedere alla loro voltura).
In ogni caso, come si desume dal riepilogo delle spese prodotto dall'appellato, queste ammonterebbero ad € 1.926,15 (cfr. doc. 54 del fascicolo di parte), somma che è decisamente inferiore a quella da lui dovuta a titolo di saldo prezzo (€ 100.000).
Fermo restando che l'eventuale impossibilità di procedere alla voltura non impediva certamente all di attivare ex novo la fornitura e, quindi, di usufruire dell'immobile e di addebitare, in CP_5 ipotesi, ai venditori i relativi costi.
Ciò anche in ragione dell'impegno assunto dai di garantire “il pagamento di ogni e qualsiasi Pt_1 onere dovesse risultare di sua spettanza relativamente alle volture utenze” (cfr. lettera del
5.4.2013, doc. 20 del fascicolo di parte . CP_5
Per quanto concerne, poi, la documentazione inerente i tributi, è pacifico che l non fosse CP_5 erede della e, dunque, fosse completamente estraneo al rapporto con l'amministrazione RT finanziaria che, pertanto, non poteva vantare nei suoi confronti alcuna pretesa.
Né risulta, per non essere stato neppure allegato, che l'entità del debito della fosse tale RT da compromettere il valore o la disponibilità della quota di sua titolarità da trasferire all CP_5 così da rendere verosimile il pericolo che l'Erario procedesse ad iscrivere formalità pregiudizievoli sulla stessa prima della stipula del definitivo.
4.2.2.d. – Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 36295/2023).
Nella specie, difetta palesemente il requisito della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, di talché l'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata dall è senz'altro infondata. CP_5
4.2.2.e. – Peraltro, non è neppure vero che i promittenti venditori non avrebbero mai invitato l a comparire dinanzi al Notaio per la stipula del rogito. CP_5
In proposito, si presenta significativa la missiva dell'8.7.2013, con cui i per il tramite del loro Pt_1 legale, nel contestare i crediti professionali opposti in compensazione dall diffidarono CP_5 quest'ultimo “a fissare la data per il contratto definitivo di trasferimento e per il saldo prezzo entro
10 giorni dal ricevimento della presente”.
pagina 10 di 14 Al riguardo, non rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, che tale lettera sia stata firmata solo dall'avvocato dei promittenti venditori, essendo incontestato che questi agisse in nome e per conto di costoro e, quindi, fosse pienamente legittimato a rappresentarli.
4.2.2.f. – Inoltre, particolarmente indicativo del carattere dilatorio della condotta assunta dall è proprio il tentativo di opporre in compensazione il presunto credito da lui vantato CP_5 per prestazioni professionali asseritamente rese a favore dei (per un importo complessivo di Pt_1
€ 65.000,00 oltre IVA), come da lettera del 9.4.2013 e, quindi, di poco anteriore alla scadenza del termine fissato per il pagamento del saldo e la stipula del definitivo (15.4.2013).
Tale pretesa, infatti, oltre ad essere rimasta completamente indimostrata non è stata neppure coltivata dall a seguito della sua contestazione da parte del legale dei con la CP_5 Pt_1 richiamata missiva dell'8.7.2013.
Come altrettanto indicativo è il fatto che, solo a seguito della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, l si sia finalmente determinato ad addivenire alla conclusione dell'affare ed a CP_5 pagare quanto da lui ancora dovuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi esistente l'inadempimento dell sicché, sul punto, la sentenza impugnata deve essere riformata. CP_5
4.3. – Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento danni formulata dal Pt_1
4.3.1. – Invero, come ultimamente affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In particolare, la Suprema Corte nella citata pronuncia ha chiarito che “tale conclusione non è affatto in contrasto (come pure, del tutto erroneamente, ipotizzato in dottrina) con i principi di cui
a Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, come è provato dal fatto che le stesse Sezioni Unite, con la decisione n. 577 dell'11/01/2008, hanno affermato un principio ulteriore che non riguarda la distribuzione tra le parti del contratto dell'onere della prova dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento (sent. n. 13533/2001), ma quello della prova del nesso di causalità tra l'azione e
pagina 11 di 14 l'omissione imputabile e l'evento di danno: l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello, “qualificato”, che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Allegare un inadempimento efficiente, vale a dire astrattamente idoneo a produrre il danno, implica la prova, sia pur soltanto presuntiva, del nesso di causalità materiale.
Detto principio – si ribadisce - non solo non contrasta con quello enunciato nel 2001, perché il principio della maggiore vicinanza della prova che lo aveva ispirato non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e l'evento di danno, rispetto al quale non può che valere il principio che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, ma ne costituisce lo sviluppo con riguardo ad un profilo, quello della prova del nesso causale, di cui la pronuncia del 2001 non si era interessata”.
Pertanto, secondo tale orientamento giurisprudenziale – dal quale questa Corte non rinviene ragioni per discostarsi – spetta al creditore/danneggiato fornire la prova, sia pure anche solo a livello presuntivo, del nesso di causalità materiale tra l'azione (od omissione) imputabile e l'evento lesivo.
4.3.2. – Nella specie, tale prova non è stata fornita.
In particolare, non risulta dimostrato il rapporto di causalità tra il mancato incasso, secondo le scadenze contrattuali, delle somme dovute dall e la necessità, per di CP_5 PA ricorrere al credito bancario.
Del resto, è assai arduo credere che il ritardo, di circa un anno, nel pagamento della somma di €
100.000,00 – a titolo di saldo prezzo – abbia comportato il bisogno, per il di ricorrere a ben Pt_1 tre finanziamenti dell'importo ciascuno di € 100.000,00.
Ciò tanto più se si considera che il non ha prodotto né i contratti di mutuo né la Pt_1 documentazione bancaria atta a dimostrare la sua situazione finanziaria al momento della richiesta dei prestiti.
Al riguardo, infatti, l'appellante si è limitato a produrre un estratto conto relativo all'addebito delle rate del mutuo, alcune contabili di scarsa qualità grafica (e, come tali, pressoché illeggibili) nonché una missiva, peraltro non firmata, da lui indirizzata al suo legale, in cui quantificava pagina 12 di 14 unilateralmente, ed in mancanza di qualsiasi elemento esplicativo, in € 20.776,69 il costo dei tre finanziamenti.
Peraltro, dalla predetta missiva si evince che i primi due finanziamenti sarebbero stati “accesi” il
31.7.2012 ed il 19.2.2013 e, quindi, prima della rinegoziazione del termine per la stipula del definitivo (differito dal 30.10.2012 al 15.4.2013) effettuata con la scrittura privata del 5.3.2013.
Ebbene, in tale scrittura non si fa minimamente riferimento al presunto danno subito dal per Pt_1 la necessità di far ricorso al credito bancario, sebbene egli ora sostenga di aver dovuto contrarre,
a quella data, ben due finanziamenti, il che induce ulteriormente ad escludere l'esistenza del nesso di causalità con la condotta dell CP_5
Né decisive si presentano le risultanze dell'espletata prova testimoniale, dove la genericità nella formulazione dei capitoli (“6) DCV che i finanziamenti di cui ai prospetti contabili che si mostrano
(doc. 22) sono stati accessi da a causa dell'indisponibilità del pagamento di € PA
100.000,00 dovuto all'Arch. a saldo del contratto preliminare stipulato in data 5.8.2011; CP_5
7) DCV che detto finanziamento fu erogato da contro l'esibizione a garanzia del CP_7 suddetto contratto preliminare”) ha finito per riverberarsi anche sulle risposte date dalla teste
, che si è limitata a confermarli, senza aggiungere alcun elemento atto a far Testimone_1 apprezzare il rapporto di derivazione eziologica tra il mancato incasso della somma di €
100.000,00 ed il ricorso al credito bancario da parte del Pt_1
Né si comprende come la teste, dipendente della società International Vox s.r.l. di cui
[...]
è amministratore unico, fosse a conoscenza del fatto che il finanziamento venne erogato Pt_1 assumendo come “garanzia” proprio il contratto preliminare stipulato tra le parti, circostanza che, peraltro, non può ritenersi di per sé pregiudizievole per il in mancanza di prova delle Pt_1 condizioni economiche del finanziamento (che non sono state neppure allegate).
5 – Per quanto esposto, si impone, in parziale accoglimento dell'appello, l'accertamento dell'inadempimento di alle obbligazioni del preliminare del 5.8.2011, come Controparte_5 rinegoziate a seguito della scrittura privata del 5.3.2013, con rigetto di ogni altra domanda.
5.1. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado pagina 13 di 14 di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Nella specie, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c., dal momento che la domanda di accertamento dell'inadempimento dell che è stata accolta, aveva una valenza meramente strumentale CP_5 rispetto a quelle di condanna che sono state, invece, rigettate.
5.2. – Per lo stesso motivo, non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell ex CP_5 art. 96 c.p.c.
Si applica, infatti, il seguente principio: “la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91
c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 30.5.2024,
n. 15232).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. PA
104/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/02/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_4
2) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inadempimento di alle Controparte_5 obbligazioni derivanti dal preliminare di compravendita del 5.8.2011, come rinegoziate a seguito della stipula della scrittura privata del 5.3.2013;
3) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 15.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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