TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/11/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco ER AR AD Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1454/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI Parte_1 C.F._1
AD
e
ST AG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
TU IO
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 24.11.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e di seguito riportate “RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, previ gli incombenti di rito, fissata udienza di comparizione personale delle parti, già anticipando la richiesta di sostituzione della stessa con il deposito di note scritte, voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Lecco emetta sentenza di separazione personale fra le parti ed omologhi le seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Valgreghentino Frazione Borneda 17, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora con tutto quanto in essa contenuto stante Parte_1 che la figlia continuerà a convivere con la stessa. Il sig. MA rilascerà Per_1
l'abitazione coniugale entro il 30/11/2025, prelevando i propri effetti personali oltre ad altri oggetti di cui all'elenco concordato fra le parti e quivi allegato.
Tutte le utenze e le imposte (gas, luce, acqua, TARI ecc.) relative alla casa coniugale saranno volturate in capo alla signora le parti si impegnano ad effettuare i relativi conguagli Pt_1 dei consumi inerenti alle varie utenze sino alla data di rilascio della casa coniugale da parte del sig. MA. All'atto delle relative volture le utenze saranno addebitate direttamente sul conto corrente della signora;
Parte_1
3. Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
4. Il sig. MA corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento per la figlia Per_1
l'importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi per 12 mensilità all'anno entro il giorno
15 di ogni mese, sulle coordinate bancarie che la signora comunicherà al padre. Tale Pt_1 importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e verrà versato sin tanto che la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
Per_1
5. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise al 50% fra i genitori Per_1 come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecco e precisamente:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno;
6. L'A.U.U. relativo alla figlia verrà percepito integralmente dalla signora Per_1 Pt_1
7. I coniugi provvederanno al pagamento delle rate di mutuo gravante sulla ex casa coniugale in ragione del 50% cadauno, sino alla sua totale estinzione: la rate di mutuo verranno pagate attraverso il conto corrente cointestato fra i coniugi e che tale rimarrà unicamente per gli adempimenti relativi al mutuo impegnandosi le parti ad accreditare sullo stesso gli importi mensili necessari per il pagamento delle rate ed impegnandosi altresì a non effettuare altro tipo di operazione su detto conto acceso presso la Banca Popolare filiale di Lecco CP_1
n. 3946/75;
8. In merito all'investimento cointestato fra i coniugi presso Azimut, le parti concordano allo stato di non disinvestire tali importi se non previo accordo fra le stesse quando tale disinvestimento risulterà conveniente;
9. Le spese ordinarie relative alla casa coniugale rimarranno in capo alla moglie mentre quelle di natura straordinaria saranno suddivise al 50% fra le parti, essendo comproprietarie in pari quota dell'immobile;
10. L'autovettura Suzuki intestata alla moglie rimarrà di esclusiva proprietà della stessa e la
Peugeot 2008 intestata al marito rimarrà di esclusiva proprietà del medesimo;
11. Le parti si danno il reciproco consenso per il rinnovo e il rilascio dei documenti di identità
e di espatrio;
12. Spese e competenze del procedimento integralmente compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi ST AG hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 16/07/2005 nel Comune di Valgreghentino e dalla loro unione è nata una figlia: il 9.9.2007, maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relativa alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ST Parte_1
AG, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di
Valgreghentino il 16/07/2005, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte 2, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Valgreghentino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 25/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco ER AR AD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco ER AR AD Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1454/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI Parte_1 C.F._1
AD
e
ST AG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
TU IO
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 24.11.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e di seguito riportate “RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, previ gli incombenti di rito, fissata udienza di comparizione personale delle parti, già anticipando la richiesta di sostituzione della stessa con il deposito di note scritte, voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Lecco emetta sentenza di separazione personale fra le parti ed omologhi le seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Valgreghentino Frazione Borneda 17, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora con tutto quanto in essa contenuto stante Parte_1 che la figlia continuerà a convivere con la stessa. Il sig. MA rilascerà Per_1
l'abitazione coniugale entro il 30/11/2025, prelevando i propri effetti personali oltre ad altri oggetti di cui all'elenco concordato fra le parti e quivi allegato.
Tutte le utenze e le imposte (gas, luce, acqua, TARI ecc.) relative alla casa coniugale saranno volturate in capo alla signora le parti si impegnano ad effettuare i relativi conguagli Pt_1 dei consumi inerenti alle varie utenze sino alla data di rilascio della casa coniugale da parte del sig. MA. All'atto delle relative volture le utenze saranno addebitate direttamente sul conto corrente della signora;
Parte_1
3. Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
4. Il sig. MA corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento per la figlia Per_1
l'importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi per 12 mensilità all'anno entro il giorno
15 di ogni mese, sulle coordinate bancarie che la signora comunicherà al padre. Tale Pt_1 importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e verrà versato sin tanto che la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
Per_1
5. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise al 50% fra i genitori Per_1 come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecco e precisamente:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno;
6. L'A.U.U. relativo alla figlia verrà percepito integralmente dalla signora Per_1 Pt_1
7. I coniugi provvederanno al pagamento delle rate di mutuo gravante sulla ex casa coniugale in ragione del 50% cadauno, sino alla sua totale estinzione: la rate di mutuo verranno pagate attraverso il conto corrente cointestato fra i coniugi e che tale rimarrà unicamente per gli adempimenti relativi al mutuo impegnandosi le parti ad accreditare sullo stesso gli importi mensili necessari per il pagamento delle rate ed impegnandosi altresì a non effettuare altro tipo di operazione su detto conto acceso presso la Banca Popolare filiale di Lecco CP_1
n. 3946/75;
8. In merito all'investimento cointestato fra i coniugi presso Azimut, le parti concordano allo stato di non disinvestire tali importi se non previo accordo fra le stesse quando tale disinvestimento risulterà conveniente;
9. Le spese ordinarie relative alla casa coniugale rimarranno in capo alla moglie mentre quelle di natura straordinaria saranno suddivise al 50% fra le parti, essendo comproprietarie in pari quota dell'immobile;
10. L'autovettura Suzuki intestata alla moglie rimarrà di esclusiva proprietà della stessa e la
Peugeot 2008 intestata al marito rimarrà di esclusiva proprietà del medesimo;
11. Le parti si danno il reciproco consenso per il rinnovo e il rilascio dei documenti di identità
e di espatrio;
12. Spese e competenze del procedimento integralmente compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi ST AG hanno contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 16/07/2005 nel Comune di Valgreghentino e dalla loro unione è nata una figlia: il 9.9.2007, maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relativa alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ST Parte_1
AG, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di
Valgreghentino il 16/07/2005, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte 2, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Valgreghentino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 25/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco ER AR AD