Articolo 1 della Legge 28 dicembre 1950, n. 1137
Articolo 2
Versione
7 febbraio 1951
Art. 1.
Il periodo stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287 , entro il quale l'Ente Zolfi italiani e' autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, e' prorogato sino all'esercizio 1 agosto 1950-31 luglio 1951.
Il terzo comma dell'art. 3 della legge predetta e' sostituito dal seguente:
"La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo sara' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi italiani".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1951