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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1060/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Rappresentante_1Rappresentato da Legale Rappresentante Della Procuratrice Della Ricorrente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000025040 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di liquidazione qui impugnato liquida a titolo di imposta di registro la somma complessiva di €.940,00 a titolo di tassazione al 3 % ex art. 8, lett.b), Tariffa P.I allegata al TUR dell'importo portato nel decreto ingiuntivo Trib. di Genova n. 2504/2023, pari a €.15.620,91 per capitale più interessi per €.15.728,40, quindi per totali
€.31.349,31. Il procedimento monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo tassato era stato promosso da Ricorrente_1 SR, qui ricorrente, rappresentata in giudizio da Società_1 PA, divenuta titolare del credito a seguito della cessione fattale da CA CA_1 PA ( a sua volta cessionaria del credito da Società_2 SR ,che l'aveva acquistato da Società_3 PA) nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione. Il ricorso chiede l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione, eccependo in primo luogo, nella censura di cui al par.1), nullità dell'atto per vizio di motivazione, quindi, nella censura sub 2) del ricorso, si contesta poi la tassazione in via proporzionale del decreto ingiuntivo, sia richiamandosi in generale all'art. 40 dPR 131/86 che enuncia il principio di alternatività Iva registro, in quanto il rapporto di credito originario rientrava nella sfera applicativa dell'Iva quale operazione di finanziamento, sia , sotto due ulteriori profili, parr.2.2-2.3 del ricorso, col primo dei quali sostiene la rilevanza nella specie del contratto di factoring che sarebbe intervenuto , in secondo luogo affermando che comunque anche la stessa cessione del credito da BancCA_1 PA a Ricorrente_1 SR configurerebbe di per sé un'operazione di finanziamento rientrante nella sfera applicativa Iva e come tale renderebbe applicabile il principio di alternatività.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio. Nelle more del giudizio le parti hanno definito la controversia con conciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate poiché entrambe le parti hanno concluso in tal senso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1060/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Rappresentante_1Rappresentato da Legale Rappresentante Della Procuratrice Della Ricorrente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DI0000025040 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di liquidazione qui impugnato liquida a titolo di imposta di registro la somma complessiva di €.940,00 a titolo di tassazione al 3 % ex art. 8, lett.b), Tariffa P.I allegata al TUR dell'importo portato nel decreto ingiuntivo Trib. di Genova n. 2504/2023, pari a €.15.620,91 per capitale più interessi per €.15.728,40, quindi per totali
€.31.349,31. Il procedimento monitorio da cui è scaturito il decreto ingiuntivo tassato era stato promosso da Ricorrente_1 SR, qui ricorrente, rappresentata in giudizio da Società_1 PA, divenuta titolare del credito a seguito della cessione fattale da CA CA_1 PA ( a sua volta cessionaria del credito da Società_2 SR ,che l'aveva acquistato da Società_3 PA) nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione. Il ricorso chiede l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione, eccependo in primo luogo, nella censura di cui al par.1), nullità dell'atto per vizio di motivazione, quindi, nella censura sub 2) del ricorso, si contesta poi la tassazione in via proporzionale del decreto ingiuntivo, sia richiamandosi in generale all'art. 40 dPR 131/86 che enuncia il principio di alternatività Iva registro, in quanto il rapporto di credito originario rientrava nella sfera applicativa dell'Iva quale operazione di finanziamento, sia , sotto due ulteriori profili, parr.2.2-2.3 del ricorso, col primo dei quali sostiene la rilevanza nella specie del contratto di factoring che sarebbe intervenuto , in secondo luogo affermando che comunque anche la stessa cessione del credito da BancCA_1 PA a Ricorrente_1 SR configurerebbe di per sé un'operazione di finanziamento rientrante nella sfera applicativa Iva e come tale renderebbe applicabile il principio di alternatività.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio. Nelle more del giudizio le parti hanno definito la controversia con conciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate poiché entrambe le parti hanno concluso in tal senso.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.