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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G.4203 dell'anno 2018
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano, e presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato in Laureana Cilento, alla Via Villa Simeoni n.12, come da procura in atti;
-ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maina, e presso lo stesso elettivamente CP_1
domiciliata in Salerno, alla Via S. Baratta n.137, come da procura in atti,
- CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità precontrattuale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. , premesso di svolgere Parte_1
l'attività agricola di coltivazione e raccolta delle castagne, conveniva in giudizio la sig.ra CP_1
, ed esponeva che nel mese di novembre 2015 aveva contattato la convenuta in quanto
[...]
interessato all'acquisto di alcuni terreni (castagneti) siti in Felitto di cui la convenuta ne era proprietaria;
che le parti addivennero ad un accordo verbale in ordine a tale compravendita, fissandone anche il relativo prezzo in euro 8.010,00, ed al fine di manifestare il suo effettivo
1 interesse all'acquisto dei terreni, aveva consegnato alla convenuta il prezzo concordato di euro
8.010,00 mediante n. 4 assegni di vario importo;
che la convenuta lo autorizzava ad accedere ai detti fondi per effettuare la cura e la pulizia degli stessi e delle piante di castagno ivi poste, affrontando, per tali opere, anche delle spese;
che però la convenuta, benché più volte invitata, anche a mezzo raccomandata AR del 07/8/2017, non ha mai provveduto a comparire dinanzi ad un notaio ai fini della stipula del rogito di trasferimento dei beni. Ciò premesso, e rilevando che la convenuta aveva incassato la somma consegnatele, deduceva che era stata la convenuta a violare il disposto dell'art. 1337 c.c. che imponeva il comportamento secondo buona fede pur nella fase delle trattative e chiedeva pertanto che, accertata la responsabilità precontrattuale della convenuta, la stessa venisse condannata alla restituzione della somma di euro 8.010,00, in subordine che la stessa venisse condannata alla restituzione della medesima somma ex art. 2041
c.c. per indebito oggettivo, nonché al pagamento della somma di euro 1.545,47 quale danno emergente per le spese di pulizie dei fondi come sostenute da esso attore;
oltre al risarcimento del danno per mancato guadagno per non aver potuto vendere i prodotti di cui ai terreni oggetto di causa e quantificato in euro 5.000,00, o alla diversa somma da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio la convenuta contestava la domanda attorea. Eccepiva, in rito, la improcedibilità della domanda per l'omesso tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità della citazione per l'oggettiva incertezza delle ragioni di fatto e di diritto (causa petendi). Nel merito, eccepiva di non aver mai avuto alcuna intenzione di vendere i terreni indicati dall'attore; che anche la somma indicata come prezzo era del tutto irrisoria, rispetto al valore dei castagneti;
assumeva che varie volte in passato l'attore aveva acquistato i frutti pendenti da essa convenuta, recandosi spesso sui terreni oggetto di causa Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio le parti venivano mandate in mediazione, conclusasi con verbale negativo. Di seguito, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, indi sulle conclusioni precisate come in epigrafe la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
2 1. Vanno preliminarmente ricostruiti in fatto e dunque giuridicamente qualificati i rapporti intercorsi tra le parti che, ad avviso di questo giudicante, vanno correttamente inquadrati nell'ambito delle trattative finalizzate alla conclusione di un contratto (di cessione di terreni) che tuttavia non si è mai perfezionato tra le parti. A sostegno di ciò milita in primo luogo l'inesistenza di alcun contratto scritto tra le parti neanche in forma di contratto preliminare o di minuta di accordo, e la mancata formale assunzione degli obblighi direttamente connessi al tipo di contratto invocato. Tanto premesso la disciplina a cui fare riferimento non è all'evidenza quella della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. che presuppone la conclusione di un contratto, quanto quella della responsabilità precontrattuale disciplinata dall'art. 1337 c.c.
Orbene, occorre ricordare che salve le ipotesi in cui sussistano a carico delle parti veri e propri obblighi a contrarre (si pensi al contratto preliminare) nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo. Ciò posto è altrettanto vero
(cfr. Cass. 29 maggio 1998, n. 5297) che l'operatività di tale principio è assoggettato al limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo, giusta il disposto dell'art. 1337 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 5 agosto 2004, n. 15040; Cass. 8 ottobre 2008, n.
24795; Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26725) ha precisato che la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere, per le parti, di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La violazione di questa regola di condotta alla quale devono conformarsi le parti di una trattativa negoziale è, quindi, idonea a determinare (se accertata adeguatamente in fatto in virtù di un congruo e logico percorso argomentativo spettante al giudice del merito) la configurazione di una responsabilità precontrattuale. Ciò in quanto che il bene tutelato dal citato art. 1337 c.c. non è propriamente quello che la parte invocante la
3 responsabilità precontrattuale si propone di conseguire con il contratto, ma è la legittima aspettativa che le trattative si svolgano lealmente e correttamente su un piano di parità, senza che la controparte, per riserva mentale o senza serietà di intenti o addirittura con malizia, tenga impegnata l'altra parte, precludendole altre possibilità.
Ciò posto, va altresì osservato che sia che si voglia qualificare la responsabilità precontrattuale come responsabilità contrattuale (in tal senso Cass. 27648/11) che come responsabilità aquiliana
(Cass. n. 16735/11) grava comunque sul soggetto che la pone a fondamento della sua domanda l'onere di provare la condotta lesiva e il danno subito, essendo diversa la ripartizione dell'onere della prova per i due tipi di responsabilità solo sotto il profilo dell'elemento soggettivo in capo al soggetto che si assume autore della condotta.
2. Ciò premesso, ed escluso che nel caso di specie le parti siano addivenute alla stipula di un contratto preliminare (tanto è vero che lo stesso attore ha invocato la responsabilità precontrattuale della convenuta per non essersi mai presentata dal notaio per concludere il contratto di acquisto dei terreni suddetti) – il che rende astrattamente ammissibile, per i principi sopra enucleati- la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 1337 c.c.- si rileva che quest' ultimo, però, non ha dimostrato, ex art. 2697 c.c. – e ciò assume rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione- uno dei fatti costitutivi della propria domanda e, cioè, che le trattative fossero giunte ad uno stadio tale da ingenerare il loro ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto di compravendita in questione.
Ed invero, precisato che parte convenuta ha sempre negato che tra le parti siano effettivamente intervenute trattative relative al futuro possibile acquisto, da parte dell'attore, dei terreni in
Felitto, e come individuati in citazione, dalla istruttoria espletata non è emerso neppure che tali trattative fossero giunte ad un tale stadio avanzato da ritenere sussistente un legittimo affidamento dell'attore circa la conclusione del contratto di compravendita immobiliare.
In vero, i testi sentiti in udienza hanno solo confermato che tra le parti erano intercorse trattative, peraltro genericamente indicate in un solo incontro avvenuto presso l'abitazione dell'attore. Il teste in vero, riferisce:” Preciso che il sig. mi disse di aver raggiunto Testimone_1 Pt_1
l'accordo con la sig.ra per l'acquisto dei castagneti e mi incaricò di portare gli assegni alla CP_1
sig.ra . Dunque, il teste ha saputo, dallo stesso attore, che l'accordo fra le parti era stato CP_1
raggiunto, anche in ordine al prezzo della compravendita, ma trattasi di testimonianza de relato
4 actoris, con tutte le conseguenze in ordine al valore probatorio di tale affermazione. Ma lo stesso teste si contraddice quanto nel prosieguo della deposizione afferma:” Io ho fatto da intermediario fra le parti portando la proposta di acquisto dei castagneti alla e ricevendo dalla stessa CP_1
l'assenso alla vendita per il prezzo di Euro 8.000,00.”
Delle due l'una, o il teste ha saputo dell'accordo già raggiunto dall'attore- come afferma inizialmente-, o il teste è stato il mediatore dell'affare-come sembra sostenere poi-. Tale contraddizione rende non genuina la sua testimonianza. Ad ogni modo lo stesso teste conclude:”
Non so il motivo per cui le parti non abbiano in seguito stipulato l'atto notarile, e non so se i soldi siano stati restituiti o meno”.
Nulla di più aggiunge la deposizione de teste che riferisce solo di aver Testimone_2
assistito a questo asserito incontro fra le parti avvenuto nella casa dell'attore, però solo per discutere dell'acquisto, ed inoltre anch'egli dichiara:” Ho poi avuto modo di sapere che le parti si erano accordate per l'acquisto dei castagneti per euro 8.000,00”. Quindi anche questo teste riferisce di aver appreso dell'assunto accordo in quanto riferitogli da altri, e nemmeno indica da chi l'abbia saputo.
Ed anche il teste riferisce dell'incontro in casa di , ma:” per Testimone_3 Parte_1
discutere per la vendita di questi terreni di montagna”. Peraltro, il teste, che conferma di aver visto solo una volta la convenuta, pur ricordando l'incontro in casa dell'attore, non è stato in grado di precisare se tale incontro si sia tenuto di mattina, di pomeriggio o di sera.
Orbene, alla stregua degli elementi di conoscenza sopra riassunti e sulla base delle argomentazioni sopra esposte, tenuto conto degli oneri gravanti sulla parte attrice ex art. 2697 c.c., non può ritenersi sufficientemente provato che le parti avessero raggiunto un accordo in ordine alla stipulazione del futuro contratto, né che le trattative in corso fossero giunte ad un livello di avanzamento tale da potere ingenerare un affidamento ragionevole nella parte attrice. Non si rinvengono elementi certi ed univoci per ritenere che effettivamente le parti avessero raggiunto un accordo per procedere alla successiva compravendita.
Conseguentemente, non può affermarsi che il recesso della convenuta, o comunque il rifiuto della stessa a presentarsi presso il notaio indicato dall'attore nella raccomandata del 07/8/2017- peraltro formulata a distanza di circa due anni dall'asserito accordo verbale (novembre 2015) - sia
5 stato ingiustificato e, come tale, idoneo a determinare una responsabilità per lesione dell'affidamento della controparte.
E per quanto attiene ai dedotti pagamenti con assegni, va rilevato che non vi è alcuna prova certa che i presunti assegni che lo assume di aver versato alla siano Parte_1 CP_1
stati effettivamente consegnati ed incassati dalla stessa. Nella fattispecie sono state allegate le mere fotocopie degli assegni di Euro 2.010,00; dell'assegno di Euro 1.000,00; dell'assegno di euro
3.000,00, e la sola matrice di un assegno per euro 2.000,00.
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste prive di adeguati risconti probatori, atteso che la produzione della fotocopia della sola facciata anteriore di un assegno o della sola matrice, di per sé non vale a dimostrare la riscossione del relativo importo a fronte delle contestazioni della controparte (cfr. Cass. civ. n. 9895/2008).
E si ricorda che, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la liberazione del debitore si verifica solo ed esclusivamente al momento della effettiva esecuzione della prestazione di pagamento, tale momento, nell'ipotesi in cui la prestazione sostitutiva a norma dell'art.1197 c.c., comma 1, c.p.c. sia costituita dall'emissione e consegna di un assegno bancario, coincide con il momento in cui il creditore abbia effettivamente riscosso la somma portata dal titolo (Cass. Civ., 1 dicembre 2000, n.15396).
La Suprema Corte ha, altresì, statuito che quando il pagamento viene eccepito mediante la produzione di assegni, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare
(e l'astrattezza della causa), l'onere probatorio grava in capo al debitore che deve dimostrare, in modo inconfutabile, il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati. (Cass. Ordinanza
n. 26275 del 6/11/2017).
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova non solo che le somme portate dai titoli in premessa siano state effettivamente riscosse dalla convenuta, ma che le stesse si riferiscono all'asserito accordo per la compravendita dei terreni. Ad ogni modo, non è dato rilevare un comportamento della in violazione dell'art.1175 c.c. CP_1
3. Ne discende, altresì, che anche la subordinata domanda di indebito oggettivo proposta dall'attore debba esser rigettata, non essendovi alcuna prova che la somma risultante dagli assegni, e di cui se ne chiede la restituzione, sia mai stata incassata dalla convenuta.
6 4. Del pari, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali (danno emergente), come richiesta dall'attore, considerando, da un lato, che non è stata fornita prova dell'avvenuta pulizia sui fondi della convenuta, dall'altro lato, che non è stata fornita alcuna prova certa che gli esborsi sostenuti e dimostrati dalle fotocopie delle fatture e degli assegni, si riferiscono proprio agli asseriti lavori eseguiti sui terreni della convenuta. Trattasi, all'evidenza, di spese per l'acquisto di carburanti agricoli, in tesi, utilizzabili per tutti i lavori che l'attore dichiara di svolgere quale impresa agricola, e non direttamente riferiti alla dedotta pulizia sui fondi della convenuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe:
-rigetta le domande proposte da sia in via principale, che in via subordinata nei Parte_1
confronti di;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 CP_1
liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Maina per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 07/01/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco
Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G.4203 dell'anno 2018
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano, e presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato in Laureana Cilento, alla Via Villa Simeoni n.12, come da procura in atti;
-ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maina, e presso lo stesso elettivamente CP_1
domiciliata in Salerno, alla Via S. Baratta n.137, come da procura in atti,
- CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità precontrattuale.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. , premesso di svolgere Parte_1
l'attività agricola di coltivazione e raccolta delle castagne, conveniva in giudizio la sig.ra CP_1
, ed esponeva che nel mese di novembre 2015 aveva contattato la convenuta in quanto
[...]
interessato all'acquisto di alcuni terreni (castagneti) siti in Felitto di cui la convenuta ne era proprietaria;
che le parti addivennero ad un accordo verbale in ordine a tale compravendita, fissandone anche il relativo prezzo in euro 8.010,00, ed al fine di manifestare il suo effettivo
1 interesse all'acquisto dei terreni, aveva consegnato alla convenuta il prezzo concordato di euro
8.010,00 mediante n. 4 assegni di vario importo;
che la convenuta lo autorizzava ad accedere ai detti fondi per effettuare la cura e la pulizia degli stessi e delle piante di castagno ivi poste, affrontando, per tali opere, anche delle spese;
che però la convenuta, benché più volte invitata, anche a mezzo raccomandata AR del 07/8/2017, non ha mai provveduto a comparire dinanzi ad un notaio ai fini della stipula del rogito di trasferimento dei beni. Ciò premesso, e rilevando che la convenuta aveva incassato la somma consegnatele, deduceva che era stata la convenuta a violare il disposto dell'art. 1337 c.c. che imponeva il comportamento secondo buona fede pur nella fase delle trattative e chiedeva pertanto che, accertata la responsabilità precontrattuale della convenuta, la stessa venisse condannata alla restituzione della somma di euro 8.010,00, in subordine che la stessa venisse condannata alla restituzione della medesima somma ex art. 2041
c.c. per indebito oggettivo, nonché al pagamento della somma di euro 1.545,47 quale danno emergente per le spese di pulizie dei fondi come sostenute da esso attore;
oltre al risarcimento del danno per mancato guadagno per non aver potuto vendere i prodotti di cui ai terreni oggetto di causa e quantificato in euro 5.000,00, o alla diversa somma da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio la convenuta contestava la domanda attorea. Eccepiva, in rito, la improcedibilità della domanda per l'omesso tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità della citazione per l'oggettiva incertezza delle ragioni di fatto e di diritto (causa petendi). Nel merito, eccepiva di non aver mai avuto alcuna intenzione di vendere i terreni indicati dall'attore; che anche la somma indicata come prezzo era del tutto irrisoria, rispetto al valore dei castagneti;
assumeva che varie volte in passato l'attore aveva acquistato i frutti pendenti da essa convenuta, recandosi spesso sui terreni oggetto di causa Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio le parti venivano mandate in mediazione, conclusasi con verbale negativo. Di seguito, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, indi sulle conclusioni precisate come in epigrafe la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
2 1. Vanno preliminarmente ricostruiti in fatto e dunque giuridicamente qualificati i rapporti intercorsi tra le parti che, ad avviso di questo giudicante, vanno correttamente inquadrati nell'ambito delle trattative finalizzate alla conclusione di un contratto (di cessione di terreni) che tuttavia non si è mai perfezionato tra le parti. A sostegno di ciò milita in primo luogo l'inesistenza di alcun contratto scritto tra le parti neanche in forma di contratto preliminare o di minuta di accordo, e la mancata formale assunzione degli obblighi direttamente connessi al tipo di contratto invocato. Tanto premesso la disciplina a cui fare riferimento non è all'evidenza quella della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. che presuppone la conclusione di un contratto, quanto quella della responsabilità precontrattuale disciplinata dall'art. 1337 c.c.
Orbene, occorre ricordare che salve le ipotesi in cui sussistano a carico delle parti veri e propri obblighi a contrarre (si pensi al contratto preliminare) nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo. Ciò posto è altrettanto vero
(cfr. Cass. 29 maggio 1998, n. 5297) che l'operatività di tale principio è assoggettato al limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo, giusta il disposto dell'art. 1337 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 5 agosto 2004, n. 15040; Cass. 8 ottobre 2008, n.
24795; Cass., S.U., 19 dicembre 2007, n. 26725) ha precisato che la regola posta dall'art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere, per le parti, di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La violazione di questa regola di condotta alla quale devono conformarsi le parti di una trattativa negoziale è, quindi, idonea a determinare (se accertata adeguatamente in fatto in virtù di un congruo e logico percorso argomentativo spettante al giudice del merito) la configurazione di una responsabilità precontrattuale. Ciò in quanto che il bene tutelato dal citato art. 1337 c.c. non è propriamente quello che la parte invocante la
3 responsabilità precontrattuale si propone di conseguire con il contratto, ma è la legittima aspettativa che le trattative si svolgano lealmente e correttamente su un piano di parità, senza che la controparte, per riserva mentale o senza serietà di intenti o addirittura con malizia, tenga impegnata l'altra parte, precludendole altre possibilità.
Ciò posto, va altresì osservato che sia che si voglia qualificare la responsabilità precontrattuale come responsabilità contrattuale (in tal senso Cass. 27648/11) che come responsabilità aquiliana
(Cass. n. 16735/11) grava comunque sul soggetto che la pone a fondamento della sua domanda l'onere di provare la condotta lesiva e il danno subito, essendo diversa la ripartizione dell'onere della prova per i due tipi di responsabilità solo sotto il profilo dell'elemento soggettivo in capo al soggetto che si assume autore della condotta.
2. Ciò premesso, ed escluso che nel caso di specie le parti siano addivenute alla stipula di un contratto preliminare (tanto è vero che lo stesso attore ha invocato la responsabilità precontrattuale della convenuta per non essersi mai presentata dal notaio per concludere il contratto di acquisto dei terreni suddetti) – il che rende astrattamente ammissibile, per i principi sopra enucleati- la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 1337 c.c.- si rileva che quest' ultimo, però, non ha dimostrato, ex art. 2697 c.c. – e ciò assume rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione- uno dei fatti costitutivi della propria domanda e, cioè, che le trattative fossero giunte ad uno stadio tale da ingenerare il loro ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto di compravendita in questione.
Ed invero, precisato che parte convenuta ha sempre negato che tra le parti siano effettivamente intervenute trattative relative al futuro possibile acquisto, da parte dell'attore, dei terreni in
Felitto, e come individuati in citazione, dalla istruttoria espletata non è emerso neppure che tali trattative fossero giunte ad un tale stadio avanzato da ritenere sussistente un legittimo affidamento dell'attore circa la conclusione del contratto di compravendita immobiliare.
In vero, i testi sentiti in udienza hanno solo confermato che tra le parti erano intercorse trattative, peraltro genericamente indicate in un solo incontro avvenuto presso l'abitazione dell'attore. Il teste in vero, riferisce:” Preciso che il sig. mi disse di aver raggiunto Testimone_1 Pt_1
l'accordo con la sig.ra per l'acquisto dei castagneti e mi incaricò di portare gli assegni alla CP_1
sig.ra . Dunque, il teste ha saputo, dallo stesso attore, che l'accordo fra le parti era stato CP_1
raggiunto, anche in ordine al prezzo della compravendita, ma trattasi di testimonianza de relato
4 actoris, con tutte le conseguenze in ordine al valore probatorio di tale affermazione. Ma lo stesso teste si contraddice quanto nel prosieguo della deposizione afferma:” Io ho fatto da intermediario fra le parti portando la proposta di acquisto dei castagneti alla e ricevendo dalla stessa CP_1
l'assenso alla vendita per il prezzo di Euro 8.000,00.”
Delle due l'una, o il teste ha saputo dell'accordo già raggiunto dall'attore- come afferma inizialmente-, o il teste è stato il mediatore dell'affare-come sembra sostenere poi-. Tale contraddizione rende non genuina la sua testimonianza. Ad ogni modo lo stesso teste conclude:”
Non so il motivo per cui le parti non abbiano in seguito stipulato l'atto notarile, e non so se i soldi siano stati restituiti o meno”.
Nulla di più aggiunge la deposizione de teste che riferisce solo di aver Testimone_2
assistito a questo asserito incontro fra le parti avvenuto nella casa dell'attore, però solo per discutere dell'acquisto, ed inoltre anch'egli dichiara:” Ho poi avuto modo di sapere che le parti si erano accordate per l'acquisto dei castagneti per euro 8.000,00”. Quindi anche questo teste riferisce di aver appreso dell'assunto accordo in quanto riferitogli da altri, e nemmeno indica da chi l'abbia saputo.
Ed anche il teste riferisce dell'incontro in casa di , ma:” per Testimone_3 Parte_1
discutere per la vendita di questi terreni di montagna”. Peraltro, il teste, che conferma di aver visto solo una volta la convenuta, pur ricordando l'incontro in casa dell'attore, non è stato in grado di precisare se tale incontro si sia tenuto di mattina, di pomeriggio o di sera.
Orbene, alla stregua degli elementi di conoscenza sopra riassunti e sulla base delle argomentazioni sopra esposte, tenuto conto degli oneri gravanti sulla parte attrice ex art. 2697 c.c., non può ritenersi sufficientemente provato che le parti avessero raggiunto un accordo in ordine alla stipulazione del futuro contratto, né che le trattative in corso fossero giunte ad un livello di avanzamento tale da potere ingenerare un affidamento ragionevole nella parte attrice. Non si rinvengono elementi certi ed univoci per ritenere che effettivamente le parti avessero raggiunto un accordo per procedere alla successiva compravendita.
Conseguentemente, non può affermarsi che il recesso della convenuta, o comunque il rifiuto della stessa a presentarsi presso il notaio indicato dall'attore nella raccomandata del 07/8/2017- peraltro formulata a distanza di circa due anni dall'asserito accordo verbale (novembre 2015) - sia
5 stato ingiustificato e, come tale, idoneo a determinare una responsabilità per lesione dell'affidamento della controparte.
E per quanto attiene ai dedotti pagamenti con assegni, va rilevato che non vi è alcuna prova certa che i presunti assegni che lo assume di aver versato alla siano Parte_1 CP_1
stati effettivamente consegnati ed incassati dalla stessa. Nella fattispecie sono state allegate le mere fotocopie degli assegni di Euro 2.010,00; dell'assegno di Euro 1.000,00; dell'assegno di euro
3.000,00, e la sola matrice di un assegno per euro 2.000,00.
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste prive di adeguati risconti probatori, atteso che la produzione della fotocopia della sola facciata anteriore di un assegno o della sola matrice, di per sé non vale a dimostrare la riscossione del relativo importo a fronte delle contestazioni della controparte (cfr. Cass. civ. n. 9895/2008).
E si ricorda che, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la liberazione del debitore si verifica solo ed esclusivamente al momento della effettiva esecuzione della prestazione di pagamento, tale momento, nell'ipotesi in cui la prestazione sostitutiva a norma dell'art.1197 c.c., comma 1, c.p.c. sia costituita dall'emissione e consegna di un assegno bancario, coincide con il momento in cui il creditore abbia effettivamente riscosso la somma portata dal titolo (Cass. Civ., 1 dicembre 2000, n.15396).
La Suprema Corte ha, altresì, statuito che quando il pagamento viene eccepito mediante la produzione di assegni, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare
(e l'astrattezza della causa), l'onere probatorio grava in capo al debitore che deve dimostrare, in modo inconfutabile, il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati. (Cass. Ordinanza
n. 26275 del 6/11/2017).
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova non solo che le somme portate dai titoli in premessa siano state effettivamente riscosse dalla convenuta, ma che le stesse si riferiscono all'asserito accordo per la compravendita dei terreni. Ad ogni modo, non è dato rilevare un comportamento della in violazione dell'art.1175 c.c. CP_1
3. Ne discende, altresì, che anche la subordinata domanda di indebito oggettivo proposta dall'attore debba esser rigettata, non essendovi alcuna prova che la somma risultante dagli assegni, e di cui se ne chiede la restituzione, sia mai stata incassata dalla convenuta.
6 4. Del pari, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali (danno emergente), come richiesta dall'attore, considerando, da un lato, che non è stata fornita prova dell'avvenuta pulizia sui fondi della convenuta, dall'altro lato, che non è stata fornita alcuna prova certa che gli esborsi sostenuti e dimostrati dalle fotocopie delle fatture e degli assegni, si riferiscono proprio agli asseriti lavori eseguiti sui terreni della convenuta. Trattasi, all'evidenza, di spese per l'acquisto di carburanti agricoli, in tesi, utilizzabili per tutti i lavori che l'attore dichiara di svolgere quale impresa agricola, e non direttamente riferiti alla dedotta pulizia sui fondi della convenuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe:
-rigetta le domande proposte da sia in via principale, che in via subordinata nei Parte_1
confronti di;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 CP_1
liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Maina per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 07/01/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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