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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/12/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Barbara Cao, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2203/2025 promossa da
(C.F./P.IVA ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to TATOLI DONATELLA, che lo assiste e difende come da delega agli atti,
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
CONDELLO DOMENICA, con studio in VIA BORGOVICO, 148
22100 come da delega agli atti CP_1
pagina 1 di 17 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: In via principale: che l'Ill.mo Tribunale di Como Voglia accogliere i motivi di appello tutti e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. CP_1
340/2024, pubblicata il 19.12.2024, non notificata, nella parte in cui convalida il:
⋅ verbale protocollo VM00021647, registro 2300013872, ADI VM23000000011788,
⋅ verbale protocollo VM00022792, registro 2300015810, ADI VM23000000013001
⋅ verbale protocollo VM00022052, registro 2300014661, ADI VM23000000011825,
⋅ verbale protocollo VM00022053, registro 2300014662, ADI VM23000000011830,
⋅ verbale protocollo VM00022054, registro 2300014663, ADI VM23000000011891
⋅ verbale protocollo VM00022055, registro 2300014664, ADI VM23000000011993 pagina 2 di 17 ⋅ verbale protocollo VM00022056, registro 2300014665, ADI VM23000000012244
⋅ verbale protocollo VM00022057, registro 2300014666, ADI VM23000000012257
⋅ verbale protocollo VM00022058, registro 2300014667, ADI VM23000000012259
⋅ verbale protocollo VM00022427, registro 2300015210, ADI VM23000000012358
⋅ verbale protocollo VM00022428, registro 2300015211, ADI VM23000000012371
⋅ verbale protocollo VM00022430, registro 2300015213, ADI VM23000000012415
⋅ verbale protocollo VM00022429, registro 2300015212, ADI VM23000000012454
⋅ verbale protocollo VM00022431, registro 2300015214, ADI VM23000000012552
⋅ verbale protocollo VM00022432, registro 2300015215, ADI VM23000000012638
⋅ verbale protocollo VM00022433, registro 2300015216, ADI VM23000000012722
⋅ verbale protocollo VM00022793, registro 2300015811, ADI VM23000000012843
⋅ verbale protocollo VM00022794, registro 2300015812, ADI VM23000000012871
⋅ verbale protocollo VM00022933, registro 2300016098, ADI VM23000000013014 pagina 3 di 17 ⋅ verbale protocollo VM00024190, registro 2300018204, ADI VM23000000014795 dichiarare nulli ed inefficaci tutti i n. 20 verbali quivi indicati, convalidati dal Giudice di Pace di CP_1
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, Si chiede che le sanzioni vengano applicate nel minimo edittale, e che vengano inoltre considerate come un'unica violazione: le 2 (due) violazioni contestate nel verbale protocollo n. VM00022052, registro 2300014661, VM23000000011825, e n. VM00022053, registro 2300014662, ADI VM23000000011830, commesse nella medesima data 21.08.2023; le 2 (due) violazioni contestate nel verbale protocollo n. VM00022057, registro 2300014666, ADI VM23000000012257 e protocollo n. VM00022058, registro 2300014667, ADI VM23000000012259, commesse nella medesima data del 28.08.2023; altresì le 2 (due) violazioni contestate nel verbale protocollo n. VM00022430, registro 2300015213, ADI VM23000000012415 e n. VM00022429, registro 2300015212, ADI VM23000000012454, commesse nella medesima data del 02.09.2023; ed infine altresì le 2 (due) violazioni contestate nei verbali di protocollo n. VM00022794, registro 2300015812, ADI VM23000000012871 e n. VM00024190, registro 2300018204, ADI VM23000000014795, commesse nella medesima data del 14.09.2023, e di consentire dunque il pagamento del solo primo verbale contestato per ciascuna di tali specifiche date. In via istruttoria: ogni istanza riservata. pagina 4 di 17 Per l'appellato: Nel merito, in via principale Confermare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare convalidati i verbali impugnati:
verbale protocollo VM00021402, registro 2300013498, ADI VM23000000010988;
verbale protocollo VM00021401, registro 2300013497, ADI VM23000000010995,
verbale protocollo VM00021405, registro 2300013501, ADI VM23000000011060
verbale protocollo VM00021403, registro 2300013499, ADI VM23000000011069
verbale protocollo VM00021404, registro 2300013500, ADI VM23000000011070
verbale protocollo VM00021406, registro 2300013502, ADI VM23000000011123,
verbale protocollo VM00021688, registro 2300014032, ADI VM23000000011266
verbale protocollo VM00021689, registro 2300014033, ADI VM23000000011282
verbale protocollo VM00021690, registro 2300014034, ADI VM23000000011450
verbale protocollo VM00021695, registro 2300014039, ADI VM23000000011632
pagina 5 di 17 verbale protocollo VM00021691, registro 2300014035, ADI VM23000000011646
verbale protocollo VM00021694, registro 2300014038, ADI VM23000000011661,
verbale protocollo VM00021692, registro 2300014036, ADI VM23000000011715
verbale protocollo VM00021693, registro 2300014037, ADI VM23000000011729
verbale protocollo VM00021646, registro 2300013871, ADI VM23000000011770
verbale protocollo VM00019785, registro 2300010996, ADI VM23000000007873
verbale protocollo VM00018939, registro 2300009720, ADI VM23000000009464 In parziale riforma della sentenza impugnata confermare i verbali verbale protocollo VM00021647, registro 2300013872, ADI VM23000000011788,
verbale protocollo VM00022792, registro 2300015810, ADI VM23000000013001
verbale protocollo VM00022052, registro 2300014661, ADI VM23000000011825,
verbale protocollo VM00022053, registro 2300014662, ADI VM23000000011830,
verbale protocollo VM00022054, registro 2300014663, ADI VM23000000011891
pagina 6 di 17 verbale protocollo VM00022055, registro 2300014664, ADI VM23000000011993
verbale protocollo VM00022056, registro 2300014665, ADI VM23000000012244
verbale protocollo VM00022057, registro 2300014666, ADI VM23000000012257
verbale protocollo VM00022058, registro 2300014667, ADI VM23000000012259
verbale protocollo VM00022427, registro 2300015210, ADI VM23000000012358
verbale protocollo VM00022428, registro 2300015211, ADI VM23000000012371
verbale protocollo VM00022430, registro 2300015213, ADI VM23000000012415
verbale protocollo VM00022429, registro 2300015212, ADI VM23000000012454
verbale protocollo VM00022431, registro 2300015214, ADI VM23000000012552
verbale protocollo VM00022432, registro 2300015215, ADI VM23000000012638
verbale protocollo VM00022433, registro 2300015216, ADI VM23000000012722
verbale protocollo VM00022793, registro 2300015811, ADI VM23000000012843
verbale protocollo VM00022794, registro 2300015812, ADI VM23000000012871 pagina 7 di 17 verbale protocollo VM00022933, registro 2300016098, ADI VM23000000013014 il verbale protocollo VM00024190, registro 2300018204, ADI VM23000000014795 In subordine confermare la sentenza impugnata Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla
[...]
presentava appello avverso la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di n. 6967/2024 con la quale il Gdp CP_1
annullava: il verbale protocollo VM00021402, registro 2300013498, ADI
VM23000000010988; il verbale protocollo VM00021401, registro 2300013497, ADI
VM23000000010995, il verbale protocollo VM00021405, registro 2300013501, ADI
VM23000000011060 il verbale protocollo VM00021403, registro 2300013499, ADI
VM23000000011069
pagina 8 di 17 il verbale protocollo VM00021404, registro 2300013500, ADI
VM23000000011070 il verbale protocollo VM00021406, registro 2300013502, ADI
VM23000000011123, il verbale protocollo VM00021688, registro 2300014032, ADI
VM23000000011266 il verbale protocollo VM00021689, registro 2300014033, ADI
VM23000000011282 il verbale protocollo VM00021690, registro 2300014034, ADI
VM23000000011450 il verbale protocollo VM00021695, registro 2300014039, ADI
VM23000000011632 il verbale protocollo VM00021691, registro 2300014035, ADI
VM23000000011646 il verbale protocollo VM00021694, registro 2300014038, ADI
VM23000000011661, il verbale protocollo VM00021692, registro 2300014036, ADI
VM23000000011715 il verbale protocollo VM00021693, registro 2300014037, ADI pagina 9 di 17 VM23000000011729 il verbale protocollo VM00021646, registro 2300013871, ADI
VM23000000011770 il verbale protocollo VM00019785, registro 2300010996, ADI
VM23000000007873 il verbale protocollo VM00018939, registro 2300009720, ADI
VM23000000009464
e convalidava: il verbale protocollo VM00021647, registro 2300013872, ADI
VM23000000011788, il verbale protocollo VM00022792, registro 2300015810, ADI
VM23000000013001 il verbale protocollo VM00022052, registro 2300014661, ADI
VM23000000011825, il verbale protocollo VM00022053, registro 2300014662, ADI
VM23000000011830, il verbale protocollo VM00022054, registro 2300014663, ADI
VM23000000011891
pagina 10 di 17 il verbale protocollo VM00022055, registro 2300014664, ADI
VM23000000011993 il verbale protocollo VM00022056, registro 2300014665, ADI
VM23000000012244 il verbale protocollo VM00022057, registro 2300014666, ADI
VM23000000012257 il verbale protocollo VM00022058, registro 2300014667, ADI
VM23000000012259 il verbale protocollo VM00022427, registro 2300015210, ADI
VM23000000012358 il verbale protocollo VM00022428, registro 2300015211, ADI
VM23000000012371 il verbale protocollo VM00022430, registro 2300015213, ADI
VM23000000012415 il verbale protocollo VM00022429, registro 2300015212, ADI
VM23000000012454 il verbale protocollo VM00022431, registro 2300015214, ADI
VM23000000012552 il verbale protocollo VM00022432, registro 2300015215, ADI pagina 11 di 17 VM23000000012638 il verbale protocollo VM00022433, registro 2300015216, ADI
VM23000000012722 il verbale protocollo VM00022793, registro 2300015811, ADI
VM23000000012843 il verbale protocollo VM00022794, registro 2300015812, ADI
VM23000000012871 il verbale protocollo VM00022933, registro 2300016098, ADI
VM23000000013014 il verbale protocollo VM00024190, registro 2300018204, ADI
VM23000000014795
e compensava le spese di giudizio.
In particolare chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, fossero accolti i motivi di appello con dichiarazione di nullità e di inefficacia di tutti i 20 verbali convalidati dal Gdp di
CP_1
Si costituiva in Giudizio la e chiedeva la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata nella parte in cui convalidava venti dei verbali impugnati e che fosse invece parzialmente riformata pagina 12 di 17 con conferma dei restanti verbali invece annullati. Svolgeva poi delle domande subordinate, da ultimo quella di conferma della sentenza impugnata.
Entrambe le parti, nei rispettivi atti e anche con dichiarazioni rese nel verbale dell'odierna udienza, hanno dato che otto giorni prima dell'udienza davanti al Gdp i verbali oggetto di impugnazione erano stati integralmente annullati in via di autotutela dalla convenuta e che, proprio in virtù di tale decisione, la non CP_1
si era costituita nel giudizio di primo grado, non aveva depositato la documentazione pertinente, ed entrambe le parti avevano confidato nell'estinzione del giudizio avendo il giudice assegnatario della causa, in sede di prima udienza, rinviato ad altra data ai sensi dell'art. 181 c.p.c. Alla successiva udienza, assenti entrambe le parti come da accordi intervenuti e mutato nel frattempo il giudice, la causa veniva decisa nel merito con la sentenza qui impugnata ai sensi dell'art. 7 comma 8 lett. b D lgs. 150/2011.
Deve essere in questa sede dichiarata cessata la materia del contendere e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata nel senso che devono essere annullati anche quei verbali che risultano convalidati dal Giudice di Pace per le pagina 13 di 17 ragioni di seguito esposte.
Come documentato dalla nell'atto di costituzione in CP_1
giudizio i verbali oggetto del contendere sono stati tutti archiviati in via di autotutela in data 10 ottobre 2024 in quanto, a fronte delle contestazioni relative alla notifica degli atti medesimi da parte dell'odierno appellante e alla invarianza della sua residenza nel tempo, risultava perento il termine di notifica previsto dal Codice della Strada rispetto alla successiva notifica eseguita tramite i messi comunali. Si dava atto pertanto che la causa intentata da parte del sarebbe stata sicuramente accolta con la condanna alle spese Pt_1
di lite. Di qui la decisione di archiviazione in via della autotutela di tutti i verbali impugnati.
Anche all'odierna udienza il procuratore della convenuta ha dato atto che tale archiviazione non è mai stata revocata cosicché i verbali in discorso risultano senz'altro annullati in via di autotutela da parte della . Controparte_1
Il giudice di primo grado non ha potuto decidere in conformità, prendendo atto della decisione assunta dall'amministrazione convenuta in via stragiudiziale e amministrativa, in quanto non aveva avuto notizia, nell'ambito del procedimento pendente, pagina 14 di 17 dell'avvenuto annullamento dei verbali in autotutela in quanto il ricorrente non gliene aveva dato notizia (confidando, come già detto, nell'estinzione del processo ex artt. 181 e 309 c.p.c.).
Entrambe le parti, in definitiva, nel corso del giudizio di primo grado, avevano confidato nella futura declaratoria di estinzione del processo ex artt. 181 e 309 c.p.c., a seguito di quanto deciso in sede di prima udienza del 18 ottobre 2024, in cui la causa veniva rinviata ai sensi dell'articolo 181 cpc al 15 novembre 2024. Le parti non avevano in altri termini valutato la diversa possibilità che il giudice potesse applicare successivamente il disposto dell'articolo 7 del
D.Lgs 1 settembre 2011 n. 150, che prevede la trattazione delle cause in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada mediante quel rito speciale che prevede l'applicazione del rito del lavoro con le specificità di cui alla medesima disposizione normativa che, al comma 9, in caso di mancata comparizione dell'opponente in assenza di legittimo impedimento, prevede la convalida con ordinanza appellabile del provvedimento opposto salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente ovvero l'autorità che abbia emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il pagina 15 di 17 deposito dei documenti di cui al comma 7 (ciò che era avvenuto nel caso di specie).
D'altra parte, che l'odierno appellante non abbia tenuto conto del fatto che il presente procedimento sia disciplinato dal rito del lavoro e dalla disciplina speciale sopra menzionata, risulta implicitamente dimostrato anche dall'esame degli atti del presente giudizio d'appello ove la causa, anziché essere introdotta mediante ricorso ai sensi degli articoli 433 e seguenti c.p.c., è stata incardinata mediante atto di citazione.
Resta il fatto che già prima della sentenza di primo grado e ancora oggi, tutti i verbali oggetto di impugnazione risultano annullati in via di autotutela cosicché appare cessata la materia del contendere mentre è necessario riformare la sentenza impugnata in modo che sia conforme alla decisione autonomamente assunta dalla di annullamento in via di autotutela dei verbali Controparte_1
impugnati, provvedimento a cui mirava nel merito l'appellante fin dall'originaria impugnazione.
L'errata previsione operata da entrambe le parti sull'esito del giudizio di primo grado, che ha poi condotto alla pronuncia della sentenza qui impugnata, impone dunque, per le ragioni sopra pagina 16 di 17 esposte, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha convalidato parte dei verbali oggetto di impugnazione, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, dichiara cessata la materia del contendere per essere stati annullati in via di autotutela in data 11/10/2024 tutti i verbali oggetti di causa da parte della e, per l'effetto, Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla tutti i verbali oggetto di impugnazione;
compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio
Como, 10 dicembre 2025
Il Giudice dr. Barbara Cao
pagina 17 di 17
(C.F./P.IVA ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to TATOLI DONATELLA, che lo assiste e difende come da delega agli atti,
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
CONDELLO DOMENICA, con studio in VIA BORGOVICO, 148
22100 come da delega agli atti CP_1
pagina 1 di 17 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: In via principale: che l'Ill.mo Tribunale di Como Voglia accogliere i motivi di appello tutti e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. CP_1
340/2024, pubblicata il 19.12.2024, non notificata, nella parte in cui convalida il:
⋅ verbale protocollo VM00021647, registro 2300013872, ADI VM23000000011788,
⋅ verbale protocollo VM00022792, registro 2300015810, ADI VM23000000013001
⋅ verbale protocollo VM00022052, registro 2300014661, ADI VM23000000011825,
⋅ verbale protocollo VM00022053, registro 2300014662, ADI VM23000000011830,
⋅ verbale protocollo VM00022054, registro 2300014663, ADI VM23000000011891
⋅ verbale protocollo VM00022055, registro 2300014664, ADI VM23000000011993 pagina 2 di 17 ⋅ verbale protocollo VM00022056, registro 2300014665, ADI VM23000000012244
⋅ verbale protocollo VM00022057, registro 2300014666, ADI VM23000000012257
⋅ verbale protocollo VM00022058, registro 2300014667, ADI VM23000000012259
⋅ verbale protocollo VM00022427, registro 2300015210, ADI VM23000000012358
⋅ verbale protocollo VM00022428, registro 2300015211, ADI VM23000000012371
⋅ verbale protocollo VM00022430, registro 2300015213, ADI VM23000000012415
⋅ verbale protocollo VM00022429, registro 2300015212, ADI VM23000000012454
⋅ verbale protocollo VM00022431, registro 2300015214, ADI VM23000000012552
⋅ verbale protocollo VM00022432, registro 2300015215, ADI VM23000000012638
⋅ verbale protocollo VM00022433, registro 2300015216, ADI VM23000000012722
⋅ verbale protocollo VM00022793, registro 2300015811, ADI VM23000000012843
⋅ verbale protocollo VM00022794, registro 2300015812, ADI VM23000000012871
⋅ verbale protocollo VM00022933, registro 2300016098, ADI VM23000000013014 pagina 3 di 17 ⋅ verbale protocollo VM00024190, registro 2300018204, ADI VM23000000014795 dichiarare nulli ed inefficaci tutti i n. 20 verbali quivi indicati, convalidati dal Giudice di Pace di CP_1
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, Si chiede che le sanzioni vengano applicate nel minimo edittale, e che vengano inoltre considerate come un'unica violazione: le 2 (due) violazioni contestate nel verbale protocollo n. VM00022052, registro 2300014661, VM23000000011825, e n. VM00022053, registro 2300014662, ADI VM23000000011830, commesse nella medesima data 21.08.2023; le 2 (due) violazioni contestate nel verbale protocollo n. VM00022057, registro 2300014666, ADI VM23000000012257 e protocollo n. VM00022058, registro 2300014667, ADI VM23000000012259, commesse nella medesima data del 28.08.2023; altresì le 2 (due) violazioni contestate nel verbale protocollo n. VM00022430, registro 2300015213, ADI VM23000000012415 e n. VM00022429, registro 2300015212, ADI VM23000000012454, commesse nella medesima data del 02.09.2023; ed infine altresì le 2 (due) violazioni contestate nei verbali di protocollo n. VM00022794, registro 2300015812, ADI VM23000000012871 e n. VM00024190, registro 2300018204, ADI VM23000000014795, commesse nella medesima data del 14.09.2023, e di consentire dunque il pagamento del solo primo verbale contestato per ciascuna di tali specifiche date. In via istruttoria: ogni istanza riservata. pagina 4 di 17 Per l'appellato: Nel merito, in via principale Confermare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare convalidati i verbali impugnati:
verbale protocollo VM00021402, registro 2300013498, ADI VM23000000010988;
verbale protocollo VM00021401, registro 2300013497, ADI VM23000000010995,
verbale protocollo VM00021405, registro 2300013501, ADI VM23000000011060
verbale protocollo VM00021403, registro 2300013499, ADI VM23000000011069
verbale protocollo VM00021404, registro 2300013500, ADI VM23000000011070
verbale protocollo VM00021406, registro 2300013502, ADI VM23000000011123,
verbale protocollo VM00021688, registro 2300014032, ADI VM23000000011266
verbale protocollo VM00021689, registro 2300014033, ADI VM23000000011282
verbale protocollo VM00021690, registro 2300014034, ADI VM23000000011450
verbale protocollo VM00021695, registro 2300014039, ADI VM23000000011632
pagina 5 di 17 verbale protocollo VM00021691, registro 2300014035, ADI VM23000000011646
verbale protocollo VM00021694, registro 2300014038, ADI VM23000000011661,
verbale protocollo VM00021692, registro 2300014036, ADI VM23000000011715
verbale protocollo VM00021693, registro 2300014037, ADI VM23000000011729
verbale protocollo VM00021646, registro 2300013871, ADI VM23000000011770
verbale protocollo VM00019785, registro 2300010996, ADI VM23000000007873
verbale protocollo VM00018939, registro 2300009720, ADI VM23000000009464 In parziale riforma della sentenza impugnata confermare i verbali verbale protocollo VM00021647, registro 2300013872, ADI VM23000000011788,
verbale protocollo VM00022792, registro 2300015810, ADI VM23000000013001
verbale protocollo VM00022052, registro 2300014661, ADI VM23000000011825,
verbale protocollo VM00022053, registro 2300014662, ADI VM23000000011830,
verbale protocollo VM00022054, registro 2300014663, ADI VM23000000011891
pagina 6 di 17 verbale protocollo VM00022055, registro 2300014664, ADI VM23000000011993
verbale protocollo VM00022056, registro 2300014665, ADI VM23000000012244
verbale protocollo VM00022057, registro 2300014666, ADI VM23000000012257
verbale protocollo VM00022058, registro 2300014667, ADI VM23000000012259
verbale protocollo VM00022427, registro 2300015210, ADI VM23000000012358
verbale protocollo VM00022428, registro 2300015211, ADI VM23000000012371
verbale protocollo VM00022430, registro 2300015213, ADI VM23000000012415
verbale protocollo VM00022429, registro 2300015212, ADI VM23000000012454
verbale protocollo VM00022431, registro 2300015214, ADI VM23000000012552
verbale protocollo VM00022432, registro 2300015215, ADI VM23000000012638
verbale protocollo VM00022433, registro 2300015216, ADI VM23000000012722
verbale protocollo VM00022793, registro 2300015811, ADI VM23000000012843
verbale protocollo VM00022794, registro 2300015812, ADI VM23000000012871 pagina 7 di 17 verbale protocollo VM00022933, registro 2300016098, ADI VM23000000013014 il verbale protocollo VM00024190, registro 2300018204, ADI VM23000000014795 In subordine confermare la sentenza impugnata Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla
[...]
presentava appello avverso la sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di n. 6967/2024 con la quale il Gdp CP_1
annullava: il verbale protocollo VM00021402, registro 2300013498, ADI
VM23000000010988; il verbale protocollo VM00021401, registro 2300013497, ADI
VM23000000010995, il verbale protocollo VM00021405, registro 2300013501, ADI
VM23000000011060 il verbale protocollo VM00021403, registro 2300013499, ADI
VM23000000011069
pagina 8 di 17 il verbale protocollo VM00021404, registro 2300013500, ADI
VM23000000011070 il verbale protocollo VM00021406, registro 2300013502, ADI
VM23000000011123, il verbale protocollo VM00021688, registro 2300014032, ADI
VM23000000011266 il verbale protocollo VM00021689, registro 2300014033, ADI
VM23000000011282 il verbale protocollo VM00021690, registro 2300014034, ADI
VM23000000011450 il verbale protocollo VM00021695, registro 2300014039, ADI
VM23000000011632 il verbale protocollo VM00021691, registro 2300014035, ADI
VM23000000011646 il verbale protocollo VM00021694, registro 2300014038, ADI
VM23000000011661, il verbale protocollo VM00021692, registro 2300014036, ADI
VM23000000011715 il verbale protocollo VM00021693, registro 2300014037, ADI pagina 9 di 17 VM23000000011729 il verbale protocollo VM00021646, registro 2300013871, ADI
VM23000000011770 il verbale protocollo VM00019785, registro 2300010996, ADI
VM23000000007873 il verbale protocollo VM00018939, registro 2300009720, ADI
VM23000000009464
e convalidava: il verbale protocollo VM00021647, registro 2300013872, ADI
VM23000000011788, il verbale protocollo VM00022792, registro 2300015810, ADI
VM23000000013001 il verbale protocollo VM00022052, registro 2300014661, ADI
VM23000000011825, il verbale protocollo VM00022053, registro 2300014662, ADI
VM23000000011830, il verbale protocollo VM00022054, registro 2300014663, ADI
VM23000000011891
pagina 10 di 17 il verbale protocollo VM00022055, registro 2300014664, ADI
VM23000000011993 il verbale protocollo VM00022056, registro 2300014665, ADI
VM23000000012244 il verbale protocollo VM00022057, registro 2300014666, ADI
VM23000000012257 il verbale protocollo VM00022058, registro 2300014667, ADI
VM23000000012259 il verbale protocollo VM00022427, registro 2300015210, ADI
VM23000000012358 il verbale protocollo VM00022428, registro 2300015211, ADI
VM23000000012371 il verbale protocollo VM00022430, registro 2300015213, ADI
VM23000000012415 il verbale protocollo VM00022429, registro 2300015212, ADI
VM23000000012454 il verbale protocollo VM00022431, registro 2300015214, ADI
VM23000000012552 il verbale protocollo VM00022432, registro 2300015215, ADI pagina 11 di 17 VM23000000012638 il verbale protocollo VM00022433, registro 2300015216, ADI
VM23000000012722 il verbale protocollo VM00022793, registro 2300015811, ADI
VM23000000012843 il verbale protocollo VM00022794, registro 2300015812, ADI
VM23000000012871 il verbale protocollo VM00022933, registro 2300016098, ADI
VM23000000013014 il verbale protocollo VM00024190, registro 2300018204, ADI
VM23000000014795
e compensava le spese di giudizio.
In particolare chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, fossero accolti i motivi di appello con dichiarazione di nullità e di inefficacia di tutti i 20 verbali convalidati dal Gdp di
CP_1
Si costituiva in Giudizio la e chiedeva la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata nella parte in cui convalidava venti dei verbali impugnati e che fosse invece parzialmente riformata pagina 12 di 17 con conferma dei restanti verbali invece annullati. Svolgeva poi delle domande subordinate, da ultimo quella di conferma della sentenza impugnata.
Entrambe le parti, nei rispettivi atti e anche con dichiarazioni rese nel verbale dell'odierna udienza, hanno dato che otto giorni prima dell'udienza davanti al Gdp i verbali oggetto di impugnazione erano stati integralmente annullati in via di autotutela dalla convenuta e che, proprio in virtù di tale decisione, la non CP_1
si era costituita nel giudizio di primo grado, non aveva depositato la documentazione pertinente, ed entrambe le parti avevano confidato nell'estinzione del giudizio avendo il giudice assegnatario della causa, in sede di prima udienza, rinviato ad altra data ai sensi dell'art. 181 c.p.c. Alla successiva udienza, assenti entrambe le parti come da accordi intervenuti e mutato nel frattempo il giudice, la causa veniva decisa nel merito con la sentenza qui impugnata ai sensi dell'art. 7 comma 8 lett. b D lgs. 150/2011.
Deve essere in questa sede dichiarata cessata la materia del contendere e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata nel senso che devono essere annullati anche quei verbali che risultano convalidati dal Giudice di Pace per le pagina 13 di 17 ragioni di seguito esposte.
Come documentato dalla nell'atto di costituzione in CP_1
giudizio i verbali oggetto del contendere sono stati tutti archiviati in via di autotutela in data 10 ottobre 2024 in quanto, a fronte delle contestazioni relative alla notifica degli atti medesimi da parte dell'odierno appellante e alla invarianza della sua residenza nel tempo, risultava perento il termine di notifica previsto dal Codice della Strada rispetto alla successiva notifica eseguita tramite i messi comunali. Si dava atto pertanto che la causa intentata da parte del sarebbe stata sicuramente accolta con la condanna alle spese Pt_1
di lite. Di qui la decisione di archiviazione in via della autotutela di tutti i verbali impugnati.
Anche all'odierna udienza il procuratore della convenuta ha dato atto che tale archiviazione non è mai stata revocata cosicché i verbali in discorso risultano senz'altro annullati in via di autotutela da parte della . Controparte_1
Il giudice di primo grado non ha potuto decidere in conformità, prendendo atto della decisione assunta dall'amministrazione convenuta in via stragiudiziale e amministrativa, in quanto non aveva avuto notizia, nell'ambito del procedimento pendente, pagina 14 di 17 dell'avvenuto annullamento dei verbali in autotutela in quanto il ricorrente non gliene aveva dato notizia (confidando, come già detto, nell'estinzione del processo ex artt. 181 e 309 c.p.c.).
Entrambe le parti, in definitiva, nel corso del giudizio di primo grado, avevano confidato nella futura declaratoria di estinzione del processo ex artt. 181 e 309 c.p.c., a seguito di quanto deciso in sede di prima udienza del 18 ottobre 2024, in cui la causa veniva rinviata ai sensi dell'articolo 181 cpc al 15 novembre 2024. Le parti non avevano in altri termini valutato la diversa possibilità che il giudice potesse applicare successivamente il disposto dell'articolo 7 del
D.Lgs 1 settembre 2011 n. 150, che prevede la trattazione delle cause in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada mediante quel rito speciale che prevede l'applicazione del rito del lavoro con le specificità di cui alla medesima disposizione normativa che, al comma 9, in caso di mancata comparizione dell'opponente in assenza di legittimo impedimento, prevede la convalida con ordinanza appellabile del provvedimento opposto salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente ovvero l'autorità che abbia emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il pagina 15 di 17 deposito dei documenti di cui al comma 7 (ciò che era avvenuto nel caso di specie).
D'altra parte, che l'odierno appellante non abbia tenuto conto del fatto che il presente procedimento sia disciplinato dal rito del lavoro e dalla disciplina speciale sopra menzionata, risulta implicitamente dimostrato anche dall'esame degli atti del presente giudizio d'appello ove la causa, anziché essere introdotta mediante ricorso ai sensi degli articoli 433 e seguenti c.p.c., è stata incardinata mediante atto di citazione.
Resta il fatto che già prima della sentenza di primo grado e ancora oggi, tutti i verbali oggetto di impugnazione risultano annullati in via di autotutela cosicché appare cessata la materia del contendere mentre è necessario riformare la sentenza impugnata in modo che sia conforme alla decisione autonomamente assunta dalla di annullamento in via di autotutela dei verbali Controparte_1
impugnati, provvedimento a cui mirava nel merito l'appellante fin dall'originaria impugnazione.
L'errata previsione operata da entrambe le parti sull'esito del giudizio di primo grado, che ha poi condotto alla pronuncia della sentenza qui impugnata, impone dunque, per le ragioni sopra pagina 16 di 17 esposte, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha convalidato parte dei verbali oggetto di impugnazione, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, dichiara cessata la materia del contendere per essere stati annullati in via di autotutela in data 11/10/2024 tutti i verbali oggetti di causa da parte della e, per l'effetto, Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla tutti i verbali oggetto di impugnazione;
compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio
Como, 10 dicembre 2025
Il Giudice dr. Barbara Cao
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