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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. MARTINO CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa PATRIZIA NIGRI Giudice
Dott.ssa ANNA CARBONARA Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 28 /2025 del R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
DA
, difesa e rappresentata dall'avv. INES GALEOTTI Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, difeso e rappresentato dall'avv. PIETRO Controparte_1
PALMITESTA come da mandato in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2025 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il giorno 07/12/2002 in Ginosa (TA) con CP_1
che dalla loro unione erano nati i figli il 20.08.2006;
[...] Per_1 Per_2
il 28.11.2009; il 23.01.2011 e il 31.10.2016; adiva questo Per_3 Per_4
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e formulava altre domande accessorie.
Costituitosi in giudizio il resistente si associava alla richiesta di pronuncia della separazione contestando le ulteriori richieste della ricorrente.
Con istanza congiunta depositata in data 17.03.2025 le parti indicate in epigrafe davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni ivi indicate e di voler trasformare la separazione in consensuale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto,
non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del ménage familiare. Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi,
con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria va rilevato che all'udienza del 16.04.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto dell'accordo di trasformazione della separazione in consensuale ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni ivi specificate e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo,
considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione. Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. PRONUCIA la separazione dei coniugi , nata a Parte_1
LA (TA) il 26/09/1983, e , nato a Controparte_1
GIOIA DEL COLLE (BA) il 10/04/1978, uniti in matrimonio in Ginosa il
07/12/2002 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Ginosa (TA)
dell'anno 2002, numero 77, parte II, serie A, Ufficio 1;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
indicate congiuntamente nell'accordo di trasformazione della separazione in consensuale depositato in data17.03.2025 e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune competente.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18/04/2025
IL PRESIDENTE rel.
dott. Martino Casavola