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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/12/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Paola Bailo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2025 promossa da:
C.F. , rappresenta e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 C.F._1 Francesca Bianchini, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P. I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Paolo Ceci, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 16.05.2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...] citava in giudizio l e l' chiedendo l'annullamento, previa Parte_1 CP_1 Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'intimazione di pagamento n. 08520259001288591000 (07922), notificatale in data 15.05.2025 dall'Agenzia Entrate e Riscossione di Piacenza, limitatamente a sei avvisi di addebito sottesi, per i quali la stessa risultava debitrice nei confronti di della somma complessiva di € CP_1
17.130,52. La ricorrente contestava la sussistenza del debito, eccependo: violazione dei principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; sussistenza dell'interesse ad agire, anche in chiave preventiva o a tutela di situazioni giuridiche soggettive lese;
eccessiva rigidità formalistica e procedibilità degli atti introduttivi;
rilevabilità d'ufficio dei vizi;
vizi di notifica e prescrizione del diritto azionato;
omessa dimostrazione del rapporto sostanziale sottostante alla pretesa;
incompetenza territoriale dell'ufficio o dell'autorità adita;
errata applicazione degli interessi, anche per mancata specificazione delle basi di calcolo;
omissione nella notificazione degli atti della procedura, compresi gli atti prodromici, ove espressamente indicato; prescrizione del capitale, delle sanzioni e degli interessi;
applicazione dell'art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 (silenzio-assenso su istanze del contribuente); avvenuta quietanza o pagamento, ove documentalmente provato; inapplicabilità dell'estensione dei termini di decadenza o prescrizione, ove espressamente indicato; regolazione delle spese di lite, con eventuale istanza di condanna per responsabilità aggravata o risarcimento del danno.
1.1) Con memoria depositata in data 08.07.2025, si costituiva in giudizio l , contestando le avverse
CP_1 deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Eccepiva in via preliminare: l'inammissibilità del ricorso avversario ex art. 3 bis del D.L. n. 146/21, conv. in L. n. 215/2021; la carenza di legittimazione e interesse ad agire della ricorrente nei confronti dell non essendo stati opposti nei termini di legge gli avvisi di
CP_1 addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine a tutte
CP_1 le doglianze di parte ricorrente relative all'attività e agli atti dell'Agenzia delle Entrate;
l'inammissibilità del ricorso per consunzione dell'azione/intervenuto giudicato con riguardo a tre dei sei avvisi di addebito, recanti creditorie , a monte dell'intimazione di pagamento opposta. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso anche
CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999. Censurava ogni allegazione avversaria anche nel merito.
1.2) Con memoria depositata in data 23.06.2025, si costituiva in giudizio l' , la Controparte_2 quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. nonché l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza del potere di impugnare l'intimazione di pagamento e gli atti ad essa presupposti ex art. 24 del D.Lgs 46/1999; nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso rappresentando l'avvenuta, regolare, notifica degli atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria. 1.3) Con ordinanza in data 23/07/2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.07.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza 20.11.2025, anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per quanto di ragione.
Nel merito la presente controversia, che risulta sufficientemente istruita dai documenti depositati in atti dalle parti, può essere decisa facendo applicazione del principio processuale c.d. della ragione più liquida che consente al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la propria pronuncia su d'una questione, d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi sulle questioni preliminari/pregiudiziali prospettate dalle parti e decidere nel merito la vertenza1.
Il principio processuale della c.d. ragione più liquida, di elaborazione giurisprudenziale, ha trovato costante applicazione sia nelle pronunce di merito che di legittimità, e non è altro che una declinazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo che trovano il loro fondamento negli artt. 111, comma
2, 24, della Costituzione.
Ritiene, pertanto, questo giudicante in applicazione del citato principio di poter esaminare il merito del giudizio, suscettibile di assicurarne la definizione, anche in presenza di questioni a carattere preliminare/pregiudiziale.
2.1) Nel caso di specie occorre preliminarmente procedere a una corretta delimitazione dell'oggetto della vertenza, stante anche la difficoltà di interpretazione del ricorso proposto che si presenta - in relazione alla tecnica redazionale adottata - come un insieme affastellato di copia/incolla di massime della Cassazione, raggruppate per argomentazioni, ma del tutto scollegate dalla realtà fattuale posta a base della domanda. Tanto che detto ricorso si presenta ai limiti dell'ammissibilità in quanto carente di allegazioni in punto di fatto e di diritto.
In ogni caso, nella fattispecie in controversia, la ricorrente sembra agire, in primo luogo, per ottenere - sul postulato dell'omessa/invalida notificazione degli avvisi di addebito presupposti - l'accertamento della nullità dell'atto di intimazione di pagamento, quale atto consequenziale, e, secondariamente, la declaratoria di prescrizione del credito portato nel suddetto atto di intimazione, stante il decorso, tra l'asserita omessa/invalida notificazione degli atti presupposti e la notificazione dell'atto di intimazione impugnato, di un termine superiore a cinque anni;
ciò senza contestare - nel merito - la debenza delle somme di cui all'atto impugnato.
2.2.) Ciò premesso dall'esame della documentazione versata in atti va anzitutto censurata la doglianza di omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Risulta, infatti, documentalmente provato (doc. 2 della memoria di costituzione ) che tutti gli avvisi di CP_1 addebito sono stati ritualmente notificati da a mezzo del servizio postale e nel rispetto dei termini CP_1 decadenziali previsti dall'art. 25 D.lgs. 46/1999 (norma oggi abrogata dal D.Lgs 33/2025).
Nel dettaglio:
• l'avviso di addebito n. 385 2016 0000415769 000 - che ha per oggetto contributi fissi 1 e 2 rata 2015
- è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 11/5/2016;
• l'avviso di addebito n. 385 2016 0001117418000 - che ha per oggetto contributi fissi 3 e 4 rata 2015 -
è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 21/11/2016;
• l'avviso di addebito n. 385 2017 0000619645000 - che ha per oggetto contributi fissi 1, 2, 3 e 4 rata
2016 - è stato notificato a mani della figlia della ricorrente in data 03/10/2017;
• l'avviso di addebito n. 385 2018 0000601230 000 - che ha per oggetto contributi fissi 1, 2 e 3 rata
2017 - è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 18/7/2018;
• l'avviso di addebito n. 385 2018 0001310656 000 - che ha per oggetto contributi fissi 4 rata 2017 e 1 rata 2018 - è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 4/1/2019;
• l'avviso di addebito n. 385 2019 0000443719 000 - che ha per oggetto contributi fissi 2 e 3 rata 2018
- è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 12/7/2019.
2.3) In secondo luogo va censurata la doglianza di omessa notifica da parte di Controparte_3
dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
[...]
Risulta, infatti, documentalmente provato (doc. 4 della memoria di costituzione che CP_4 [...]
ha, a sua volta, ritualmente notificato numerosi atti interruttivi del decorso del termine Controparte_3 di prescrizione, afferenti gli avvisi di addebito sopra citati, quali:
• l'intimazione di pagamento n. 08520179002342572000 notificata a mani della ricorrente in data
21.06.2018;
• la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08576201900000254000 notificata a mani della ricorrente in data 19/12/2019;
• l'intimazione di pagamento n. 08520199004225582000, notificata a mani della ricorrente in data
17/01/2020; • l'intimazione di pagamento n. 08520229001760930000, notificata a mani della figlia ricorrente in data
01/08/2022.
Risulta, pertanto, del tutto infondata e priva di qualsiasi fondamento la doglianza relativa all'omessa notifica sia degli avvisi di addebito da parte di che dei successivi atti interruttivi della prescrizione da parte di CP_1
. Controparte_3
2.4) Ugualmente del tutto infondata risulta l'asserita nullità/invalidità della notifica degli atti de quibus per vizio della notificazione ex artt. 137 e ssgg. c.p.c.
L'art. 30, 4° comma, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 consente, infatti, espressamente la notificazione dell'avviso di addebito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La norma non prevede CP_1 affatto che la notificazione dell'avviso di addebito tramite il servizio postale sia eseguita con le modalità CP_1 di cui all'art. 149 c.p.c., norma dettata per le notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale.
Ugualmente l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 consente espressamente all'ente della riscossione di eseguire la notificazione della cartella di pagamento, avvalendosi del servizio postale, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione.
La giurisprudenza della Cassazione nell'interpretazione delle norme richiamate è, oramai, consolidata nell'affermare il principio di diritto secondo cui: «in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 19822» In applicazione dei suesposti principi, devono pertanto ritenersi pienamente valide ed efficaci le notificazioni degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi della prescrizione di CP_1 Controparte_3
, effettuate a mezzo del servizio postale.
[...]
Del tutto inconferente risulta, poi, la doglianza relativa all'inesistenza e/o nullità della notifica a mezzo PEC, posto che tutti gli atti impugnati – come sopra evidenziato - sono stati notificati a mezzo del servizio postale.
Occorre in ogni caso evidenziare che la signora nel denunciare i presunti vizi della notifica si è Parte_1 sempre limitata a formulare generiche eccezioni prive di qualsiasi riscontro probatorio.
2.5) La documentata rituale e tempestiva notifica degli atti ha, altresì, prodotto l'effetto di interrompere la prescrizione dei crediti dell'ente previdenziale.
Pertanto, anche il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa contributiva è infondato.
Occorre rilevare che anche in questo caso la ricorrente si è limitata a invocare genericamente l'applicazione del termine di prescrizione senza fornire alcuna dimostrazione concreta dell'avvenuto decorso dei termini nei singoli casi.
Com'è noto, i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/1995 così recitano: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Pertanto, anche la censura di intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali, stante la documentazione versata in atti sia da che da , deve essere respinta. CP_1 Controparte_3
2.6) Ma vi è di più. Rispetto a tre dei sei avvisi di addebito contestati, e precisamente rispetto agli avvisi di addebito n. 385 2016 0000415769 000, n. 385 2016 0001117418000 e n. 385 2017 0000619645000, il
Tribunale di Piacenza con sentenza n. 164/2022, pubblicata il 20/12/2022 (doc. 10 della memoria difensiva
), relativa al procedimento iscritto al n. R.G.N. 564/2021, ha già accertato che tutti i predetti tre avvisi CP_1 sono stati ritualmente notificati da a mezzo del servizio postale e che i crediti in essi portati non sono CP_1 prescritti. 2.7) Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, si rileva che tutti gli avvisi di addebito recanti creditorie dell' sono stati emessi dalla sede provinciale di Piacenza, territorialmente competente in CP_1 CP_1 relazione al luogo di residenza della ricorrente. Pertanto, anche l'eccezione di incompetenza territoriale va rigettata.
2.8) Infondate, risultano, le censure della ricorrente in ordine al difetto motivazionale poiché gli avvisi di addebito in questione sono redatti su modello ministeriale e constano sub “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI
E DEGLI IMPORTI DOVUTI” di tutti gli elementi necessari a individuare la causale delle pretese e gli importi dovuti;
ugualmente l'intimazione di pagamento notificata da sub Controparte_3
“DETTAGLIO DEL DEBITO”, indica espressamente gli atti sottesi a cui fa riferimento specificandone gli importi dovuti.
Quindi tali atti contengono tutti gli elementi utili al contribuente per verificare la correttezza della pretesa impositiva.
2.9) nemmeno può accogliersi la richiesta di accertamento della non debenza delle sanzioni e interessi che parte ricorrente ha avanzato nelle proprie conclusioni. Costituisce, infatti, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva a risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore” (v. tra le molte, Cass. Sez. lav. N. 8324/2000).
2.10) Da ultimo, anche la dissertazione di controparte sul “silenzio assenso L. 228/2012 co. 537-540” appare del tutto inconferente stante la genericità dell'istanza di sospensione (allegata al ricorso), la quale non contiene neppure l'indicazione specifica degli atti di cui si chiede la sospensione3, nonché l'inoltro dell'istanza di sospensione all' contestualmente all'instaurazione del presente giudizio. Controparte_2
In tema di riscossione delle imposte, è stato, infatti, chiarito che la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell' entro Controparte_3 il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina automaticamente l'annullamento di diritto del ruolo nel caso in cui il credito erariale sia sub iudice, come appunto nel caso di specie. (cfr. Cass. n. 30841/20244). La ratio è evidentemente quella di evitare che le istanze di sospensione ex art. 1, comma 538, della L. n. 228 del 2012 avanzate dal contribuente siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l'annullamento automatico del ruolo.
3) Tutte le considerazioni sopra svolte conducono a fondare, oltre alla condanna della parte ricorrente al pagamento ex art. 91 c.p.c. delle spese di lite del presente giudizio come liquidate in parte dispositiva in favore di ciascuna parte resistente, anche alla condanna della medesima parte ricorrente per responsabilità aggravata5 ex art. 96, co. 1 c.p.c., come richiesto da e determinata nella misura di euro 500,00 come ritenuta di CP_1 giustizia. A tale ultima statuizione, segue altresì ex lege la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della Ammende, di un pari importo ex art. 96, 4 comma, c.p.c., misura sanzionatoria volta a CP_5 stigmatizzare l'abuso delle risorse di enti e servizi pubblici, funzionali a ben altre e più sostanziali tutele.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'intimazione di pagamento n. 08520259001288591000 circa la sussistenza del credito (nella misura indicata negli avvisi di addebito n. 385 2016 0000415769 000, n. CP_1
385 2016 0001117418000, n. 385 2017 0000619645000, n. 385 2018 0000601230 000, n. 385 2018
0001310656 000, n. 385 2019 0000443719 000);
2. condanna C.F. , ex art. 96, comma 1, cpc al pagamento Parte_1 C.F._1 di euro 500,00 in favore di e, per l'effetto, la condanna ex art. 96, comma 4, al pagamento di euro 500,00 CP_1 in favore della delle Ammende;
CP_5
3. condanna, altresì, (C.F. , alla rifusione, in favore Parte_1 C.F._1 dell' e di , delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per ciascuno di CP_1 Controparte_2 essi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito di , dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Piacenza, 15/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Paola Bailo
se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 ".
5 Il carattere temerario della lite va ravvisato nell'ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la parte abbia agito o resistito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. C.d.S., Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1026).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.» (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936). «Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre» (Cass. sez. 6 28.5.2014 n. 12002). 2 Cass. Civ. n. 12083/2016 in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata. In senso conforme, v. anche Cass. Civ. n. 1091/13; Cass., 16949/2014 e Cass. 15250/2014, che conferma App. Torino n. 207/2012; Cass. Civ. n. 4567/15 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018. «La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente» (Cass. n. 11708/11). Più di recente Cass.Civ. n. 10131/2020 secondo cui: «la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974)». 3 Art. 1, comma 537, L. 228/2012: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.” 4 "In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall' entro il termine di 220 giorni previsto dal Controparte_3 comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Paola Bailo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2025 promossa da:
C.F. , rappresenta e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 C.F._1 Francesca Bianchini, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P. I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Paolo Ceci, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio del suddetto difensore;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 16.05.2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...] citava in giudizio l e l' chiedendo l'annullamento, previa Parte_1 CP_1 Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'intimazione di pagamento n. 08520259001288591000 (07922), notificatale in data 15.05.2025 dall'Agenzia Entrate e Riscossione di Piacenza, limitatamente a sei avvisi di addebito sottesi, per i quali la stessa risultava debitrice nei confronti di della somma complessiva di € CP_1
17.130,52. La ricorrente contestava la sussistenza del debito, eccependo: violazione dei principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; sussistenza dell'interesse ad agire, anche in chiave preventiva o a tutela di situazioni giuridiche soggettive lese;
eccessiva rigidità formalistica e procedibilità degli atti introduttivi;
rilevabilità d'ufficio dei vizi;
vizi di notifica e prescrizione del diritto azionato;
omessa dimostrazione del rapporto sostanziale sottostante alla pretesa;
incompetenza territoriale dell'ufficio o dell'autorità adita;
errata applicazione degli interessi, anche per mancata specificazione delle basi di calcolo;
omissione nella notificazione degli atti della procedura, compresi gli atti prodromici, ove espressamente indicato; prescrizione del capitale, delle sanzioni e degli interessi;
applicazione dell'art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 (silenzio-assenso su istanze del contribuente); avvenuta quietanza o pagamento, ove documentalmente provato; inapplicabilità dell'estensione dei termini di decadenza o prescrizione, ove espressamente indicato; regolazione delle spese di lite, con eventuale istanza di condanna per responsabilità aggravata o risarcimento del danno.
1.1) Con memoria depositata in data 08.07.2025, si costituiva in giudizio l , contestando le avverse
CP_1 deduzioni e domande, chiedendone il rigetto. Eccepiva in via preliminare: l'inammissibilità del ricorso avversario ex art. 3 bis del D.L. n. 146/21, conv. in L. n. 215/2021; la carenza di legittimazione e interesse ad agire della ricorrente nei confronti dell non essendo stati opposti nei termini di legge gli avvisi di
CP_1 addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine a tutte
CP_1 le doglianze di parte ricorrente relative all'attività e agli atti dell'Agenzia delle Entrate;
l'inammissibilità del ricorso per consunzione dell'azione/intervenuto giudicato con riguardo a tre dei sei avvisi di addebito, recanti creditorie , a monte dell'intimazione di pagamento opposta. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso anche
CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999. Censurava ogni allegazione avversaria anche nel merito.
1.2) Con memoria depositata in data 23.06.2025, si costituiva in giudizio l' , la Controparte_2 quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. nonché l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza del potere di impugnare l'intimazione di pagamento e gli atti ad essa presupposti ex art. 24 del D.Lgs 46/1999; nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso rappresentando l'avvenuta, regolare, notifica degli atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria. 1.3) Con ordinanza in data 23/07/2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.07.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza 20.11.2025, anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per quanto di ragione.
Nel merito la presente controversia, che risulta sufficientemente istruita dai documenti depositati in atti dalle parti, può essere decisa facendo applicazione del principio processuale c.d. della ragione più liquida che consente al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la propria pronuncia su d'una questione, d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi sulle questioni preliminari/pregiudiziali prospettate dalle parti e decidere nel merito la vertenza1.
Il principio processuale della c.d. ragione più liquida, di elaborazione giurisprudenziale, ha trovato costante applicazione sia nelle pronunce di merito che di legittimità, e non è altro che una declinazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo che trovano il loro fondamento negli artt. 111, comma
2, 24, della Costituzione.
Ritiene, pertanto, questo giudicante in applicazione del citato principio di poter esaminare il merito del giudizio, suscettibile di assicurarne la definizione, anche in presenza di questioni a carattere preliminare/pregiudiziale.
2.1) Nel caso di specie occorre preliminarmente procedere a una corretta delimitazione dell'oggetto della vertenza, stante anche la difficoltà di interpretazione del ricorso proposto che si presenta - in relazione alla tecnica redazionale adottata - come un insieme affastellato di copia/incolla di massime della Cassazione, raggruppate per argomentazioni, ma del tutto scollegate dalla realtà fattuale posta a base della domanda. Tanto che detto ricorso si presenta ai limiti dell'ammissibilità in quanto carente di allegazioni in punto di fatto e di diritto.
In ogni caso, nella fattispecie in controversia, la ricorrente sembra agire, in primo luogo, per ottenere - sul postulato dell'omessa/invalida notificazione degli avvisi di addebito presupposti - l'accertamento della nullità dell'atto di intimazione di pagamento, quale atto consequenziale, e, secondariamente, la declaratoria di prescrizione del credito portato nel suddetto atto di intimazione, stante il decorso, tra l'asserita omessa/invalida notificazione degli atti presupposti e la notificazione dell'atto di intimazione impugnato, di un termine superiore a cinque anni;
ciò senza contestare - nel merito - la debenza delle somme di cui all'atto impugnato.
2.2.) Ciò premesso dall'esame della documentazione versata in atti va anzitutto censurata la doglianza di omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Risulta, infatti, documentalmente provato (doc. 2 della memoria di costituzione ) che tutti gli avvisi di CP_1 addebito sono stati ritualmente notificati da a mezzo del servizio postale e nel rispetto dei termini CP_1 decadenziali previsti dall'art. 25 D.lgs. 46/1999 (norma oggi abrogata dal D.Lgs 33/2025).
Nel dettaglio:
• l'avviso di addebito n. 385 2016 0000415769 000 - che ha per oggetto contributi fissi 1 e 2 rata 2015
- è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 11/5/2016;
• l'avviso di addebito n. 385 2016 0001117418000 - che ha per oggetto contributi fissi 3 e 4 rata 2015 -
è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 21/11/2016;
• l'avviso di addebito n. 385 2017 0000619645000 - che ha per oggetto contributi fissi 1, 2, 3 e 4 rata
2016 - è stato notificato a mani della figlia della ricorrente in data 03/10/2017;
• l'avviso di addebito n. 385 2018 0000601230 000 - che ha per oggetto contributi fissi 1, 2 e 3 rata
2017 - è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 18/7/2018;
• l'avviso di addebito n. 385 2018 0001310656 000 - che ha per oggetto contributi fissi 4 rata 2017 e 1 rata 2018 - è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 4/1/2019;
• l'avviso di addebito n. 385 2019 0000443719 000 - che ha per oggetto contributi fissi 2 e 3 rata 2018
- è stato notificato a mani proprie della ricorrente in data 12/7/2019.
2.3) In secondo luogo va censurata la doglianza di omessa notifica da parte di Controparte_3
dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
[...]
Risulta, infatti, documentalmente provato (doc. 4 della memoria di costituzione che CP_4 [...]
ha, a sua volta, ritualmente notificato numerosi atti interruttivi del decorso del termine Controparte_3 di prescrizione, afferenti gli avvisi di addebito sopra citati, quali:
• l'intimazione di pagamento n. 08520179002342572000 notificata a mani della ricorrente in data
21.06.2018;
• la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08576201900000254000 notificata a mani della ricorrente in data 19/12/2019;
• l'intimazione di pagamento n. 08520199004225582000, notificata a mani della ricorrente in data
17/01/2020; • l'intimazione di pagamento n. 08520229001760930000, notificata a mani della figlia ricorrente in data
01/08/2022.
Risulta, pertanto, del tutto infondata e priva di qualsiasi fondamento la doglianza relativa all'omessa notifica sia degli avvisi di addebito da parte di che dei successivi atti interruttivi della prescrizione da parte di CP_1
. Controparte_3
2.4) Ugualmente del tutto infondata risulta l'asserita nullità/invalidità della notifica degli atti de quibus per vizio della notificazione ex artt. 137 e ssgg. c.p.c.
L'art. 30, 4° comma, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 consente, infatti, espressamente la notificazione dell'avviso di addebito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La norma non prevede CP_1 affatto che la notificazione dell'avviso di addebito tramite il servizio postale sia eseguita con le modalità CP_1 di cui all'art. 149 c.p.c., norma dettata per le notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale.
Ugualmente l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 consente espressamente all'ente della riscossione di eseguire la notificazione della cartella di pagamento, avvalendosi del servizio postale, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione.
La giurisprudenza della Cassazione nell'interpretazione delle norme richiamate è, oramai, consolidata nell'affermare il principio di diritto secondo cui: «in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 19822» In applicazione dei suesposti principi, devono pertanto ritenersi pienamente valide ed efficaci le notificazioni degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi della prescrizione di CP_1 Controparte_3
, effettuate a mezzo del servizio postale.
[...]
Del tutto inconferente risulta, poi, la doglianza relativa all'inesistenza e/o nullità della notifica a mezzo PEC, posto che tutti gli atti impugnati – come sopra evidenziato - sono stati notificati a mezzo del servizio postale.
Occorre in ogni caso evidenziare che la signora nel denunciare i presunti vizi della notifica si è Parte_1 sempre limitata a formulare generiche eccezioni prive di qualsiasi riscontro probatorio.
2.5) La documentata rituale e tempestiva notifica degli atti ha, altresì, prodotto l'effetto di interrompere la prescrizione dei crediti dell'ente previdenziale.
Pertanto, anche il motivo di opposizione relativo alla prescrizione della pretesa contributiva è infondato.
Occorre rilevare che anche in questo caso la ricorrente si è limitata a invocare genericamente l'applicazione del termine di prescrizione senza fornire alcuna dimostrazione concreta dell'avvenuto decorso dei termini nei singoli casi.
Com'è noto, i commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/1995 così recitano: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Pertanto, anche la censura di intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali, stante la documentazione versata in atti sia da che da , deve essere respinta. CP_1 Controparte_3
2.6) Ma vi è di più. Rispetto a tre dei sei avvisi di addebito contestati, e precisamente rispetto agli avvisi di addebito n. 385 2016 0000415769 000, n. 385 2016 0001117418000 e n. 385 2017 0000619645000, il
Tribunale di Piacenza con sentenza n. 164/2022, pubblicata il 20/12/2022 (doc. 10 della memoria difensiva
), relativa al procedimento iscritto al n. R.G.N. 564/2021, ha già accertato che tutti i predetti tre avvisi CP_1 sono stati ritualmente notificati da a mezzo del servizio postale e che i crediti in essi portati non sono CP_1 prescritti. 2.7) Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, si rileva che tutti gli avvisi di addebito recanti creditorie dell' sono stati emessi dalla sede provinciale di Piacenza, territorialmente competente in CP_1 CP_1 relazione al luogo di residenza della ricorrente. Pertanto, anche l'eccezione di incompetenza territoriale va rigettata.
2.8) Infondate, risultano, le censure della ricorrente in ordine al difetto motivazionale poiché gli avvisi di addebito in questione sono redatti su modello ministeriale e constano sub “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI
E DEGLI IMPORTI DOVUTI” di tutti gli elementi necessari a individuare la causale delle pretese e gli importi dovuti;
ugualmente l'intimazione di pagamento notificata da sub Controparte_3
“DETTAGLIO DEL DEBITO”, indica espressamente gli atti sottesi a cui fa riferimento specificandone gli importi dovuti.
Quindi tali atti contengono tutti gli elementi utili al contribuente per verificare la correttezza della pretesa impositiva.
2.9) nemmeno può accogliersi la richiesta di accertamento della non debenza delle sanzioni e interessi che parte ricorrente ha avanzato nelle proprie conclusioni. Costituisce, infatti, un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva a risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore” (v. tra le molte, Cass. Sez. lav. N. 8324/2000).
2.10) Da ultimo, anche la dissertazione di controparte sul “silenzio assenso L. 228/2012 co. 537-540” appare del tutto inconferente stante la genericità dell'istanza di sospensione (allegata al ricorso), la quale non contiene neppure l'indicazione specifica degli atti di cui si chiede la sospensione3, nonché l'inoltro dell'istanza di sospensione all' contestualmente all'instaurazione del presente giudizio. Controparte_2
In tema di riscossione delle imposte, è stato, infatti, chiarito che la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell' entro Controparte_3 il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina automaticamente l'annullamento di diritto del ruolo nel caso in cui il credito erariale sia sub iudice, come appunto nel caso di specie. (cfr. Cass. n. 30841/20244). La ratio è evidentemente quella di evitare che le istanze di sospensione ex art. 1, comma 538, della L. n. 228 del 2012 avanzate dal contribuente siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l'annullamento automatico del ruolo.
3) Tutte le considerazioni sopra svolte conducono a fondare, oltre alla condanna della parte ricorrente al pagamento ex art. 91 c.p.c. delle spese di lite del presente giudizio come liquidate in parte dispositiva in favore di ciascuna parte resistente, anche alla condanna della medesima parte ricorrente per responsabilità aggravata5 ex art. 96, co. 1 c.p.c., come richiesto da e determinata nella misura di euro 500,00 come ritenuta di CP_1 giustizia. A tale ultima statuizione, segue altresì ex lege la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della Ammende, di un pari importo ex art. 96, 4 comma, c.p.c., misura sanzionatoria volta a CP_5 stigmatizzare l'abuso delle risorse di enti e servizi pubblici, funzionali a ben altre e più sostanziali tutele.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'intimazione di pagamento n. 08520259001288591000 circa la sussistenza del credito (nella misura indicata negli avvisi di addebito n. 385 2016 0000415769 000, n. CP_1
385 2016 0001117418000, n. 385 2017 0000619645000, n. 385 2018 0000601230 000, n. 385 2018
0001310656 000, n. 385 2019 0000443719 000);
2. condanna C.F. , ex art. 96, comma 1, cpc al pagamento Parte_1 C.F._1 di euro 500,00 in favore di e, per l'effetto, la condanna ex art. 96, comma 4, al pagamento di euro 500,00 CP_1 in favore della delle Ammende;
CP_5
3. condanna, altresì, (C.F. , alla rifusione, in favore Parte_1 C.F._1 dell' e di , delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per ciascuno di CP_1 Controparte_2 essi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito di , dichiaratosi antistatario. Controparte_2
Piacenza, 15/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Paola Bailo
se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 ".
5 Il carattere temerario della lite va ravvisato nell'ipotesi in cui una parte abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la parte abbia agito o resistito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi difensive sostenute, ovvero nel difetto dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. C.d.S., Sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1026).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.» (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936). «Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre» (Cass. sez. 6 28.5.2014 n. 12002). 2 Cass. Civ. n. 12083/2016 in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata. In senso conforme, v. anche Cass. Civ. n. 1091/13; Cass., 16949/2014 e Cass. 15250/2014, che conferma App. Torino n. 207/2012; Cass. Civ. n. 4567/15 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018. «La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente» (Cass. n. 11708/11). Più di recente Cass.Civ. n. 10131/2020 secondo cui: «la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974)». 3 Art. 1, comma 537, L. 228/2012: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.” 4 "In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall' entro il termine di 220 giorni previsto dal Controparte_3 comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero