Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1517/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 24.10.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso- Parte_1
Belluno con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1, e per P.IVA_1
essa, nella sua qualità di mandataria, giusta procura speciale rilasciata con atto pubblico, il 06.08.2020, per Notar di Pordenone, Rep. n. 305370, fasc. Persona_1
n. 36656, registrata a Pordenone il 07.08.2020, la C.F. e Parte_2
n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma P. IVA , P.IVA_2 P.IVA_3
con sede legale in Roma alla Via Ostiense n. 131, in persona del dott. CP_1
, C.F. , nato a [...] il [...], nella qualità di
[...] C.F._1
procuratore speciale e rappresentante della medesima, giusta procura con atto per Notar
in Tivoli, del 26.11.2018, Rep. n. 47337, Racc. n. 7860, elettivamente Persona_2
domiciliata in Foggia alla Via A. Salandra n. 1, presso lo studio dell'Avv. Matteo
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- 1 -
Rignanese, C.F. , che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
alle liti in calce all'atto di appello ed in calce al ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c.;
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
, C.F. , nato a [...] il CP_2 C.F._3
03.07.1949 ed ivi residente a[...], C.F. CP_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._4
EL (BN) alla Via Nicola Giustiniani n. 3, e , C.F. CP_4
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._5
EL (BN) alla Via Nicola Giustiniani n. 3, nella qualità di eredi di R_
, C.F. , nata a [...] il [...] e
[...] C.F._6
deceduta a San EL (BN) in data 01.08.2022, elettivamente domiciliati in ON
MA (CE) al Viale dei Pioppi n. 23, presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Pannone, C.F.
, e Sergio Simonelli, C.F. , che li C.F._7 C.F._8
rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, depositata il 29.06.2023;
APPELLATI APPELLANTI
INCIDENTALI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 219/2022, pubblicata il 28.01.2022 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 4561/2019, il Tribunale di Benevento accoglieva l'opposizione al precetto notificato in data 24/9/2019, per l'importo complessivo di € 511.011,82, proposta da
[...]
, dichiarando la nullità dello stesso per l'intervenuta prescrizione del credito, e Persona_3
compensando le spese di lite tra le parti.
L'opponente aveva citato in giudizio la chiedendo, previa sospensione Controparte_5 dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, la declaratoria dell'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per l'intervenuta prescrizione, per la nullità del mutuo
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fondiario ex art. 23 L. n. 7/1976 e ss.mm., per l'indeterminatezza ed il superamento del tasso soglia, ovvero la riduzione della pretesa all'importo epurato dagli interessi non dovuti, con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato l'opposizione spiegata, Controparte_5
depositando documentazione volta a comprovare l'interruzione della prescrizione ed evidenziando la legittimità del precetto e del mutuo fondiario, posto a fondamento dello stesso.
Si era, poi, costituita in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la e, per essa, nella Parte_1
sua qualità di mandataria, la in qualità di cessionaria ed avente causa Parte_2
della banca creditrice.
Ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Con la sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale osservava poi che il contratto di mutuo era stato sottoscritto il 21.12.1990 e prevedeva il rimborso in rate semestrali da pagarsi a gennaio e a dicembre di ogni anno, a decorrere dal 01.01.1991, entro 15 anni;
che, per la giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata;
che, nel caso in esame, il termine di prescrizione decennale decorreva dal 01.01.2006 e, quindi, era già decorso quando, in data 24.09.2019, era stato notificato il precetto opposto.
Rilevava che la aveva dedotto di avere regolarmente interrotto il Controparte_5 termine prescrizionale con una raccomandata spedita all'opponente il 23.03.2013 e che l'opponente aveva eccepito che nella raccomandata depositata mancava ogni riferimento al rilascio dell'avviso al destinatario contenente l'indicazione dell'ufficio postale presso il quale procedere al ritiro.
Osservava che, a fronte di tale eccezione, l'opposta non aveva depositato alcuna prova relativa al rilascio di tale avviso, limitandosi a depositare copia del fascicolo del procedimento di esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti della terza datrice di ipoteca, per lo stesso contratto di mutuo, già nel 1992, estinto nel 2004 per inattività della parte creditrice, evidenziando che gli atti erano stati allora notificati anche all'opponente.
Evidenziava che anche dall'esame di tale fascicolo non si evinceva alcuna prova dell'effettiva regolarità della notifica all'opponente che avveniva presso il domicilio eletto nella casa comunale e, per cortesia, anche presso la sua residenza, con l'indicazione di
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avvenuta spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, ma senza il deposito della relativa ricevuta di ritorno.
Riteneva inoltre infondato l'assunto della parte opposta che - dopo avere confermato che il mutuo scadeva nel 2006, data dalla quale doveva farsi decorrere il termine prescrizionale decennale – aveva poi sostenuto che il dies a quo del termine prescrizionale doveva essere considerato il 28.12.2016, poiché il credito era stato ceduto alla società opposta e di tale cessione era stata data notizia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del
28.12.2016, ex art. 1264 c.c., dimenticando, però, che a tale data era già decorso il termine decennale, decorrente dal 1.1.2006.
A fronte della deduzione della società creditrice, secondo cui sarebbe stato onere dell'opponente provare di non avere avuto conoscenza della raccomandata del 23.03.2013, dichiarava - stante la rilevanza dell'atto interruttivo della prescrizione ed il termine decorso dal pagamento dell'ultima rata, 01.07.1996 – di condividere il diverso orientamento giurisprudenziale per il quale, a seguito della contestazione del destinatario, sorge l'onere per il mittente di provare il ricevimento della raccomandata, in mancanza della produzione dell'avviso di ricevimento.
Riteneva, dunque, che incombeva sul creditore l'onere di provare compiutamente che quell'unico atto interruttivo della prescrizione fosse davvero giunto a destinazione, stante il totale disinteresse mostrato nei confronti di un mutuo, la cui ultima rata pagata risaliva a circa 17 anni prima di quell'unica messa in mora.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello la affidato ad un Parte_1
unico motivo.
L'appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento e declaratoria dell'interruzione della prescrizione, con raccomandata, in data 23.03.2013, la declaratoria di piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato il 24.09.2019, con ogni conseguenza di legge, vinte le spese.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 30.03.2022 all'appellata, Persona_3 all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascuno dei suoi difensori, avv.ti Raffaele
Pannone e Sergio Simonelli.
L'appellata era convenuta per il giorno 29.07.2022 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 07.04.2022.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, depositata in data
06.07.2022, si costituiva in giudizio l'appellata, che resisteva al gravame, Persona_3
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concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello, per la violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, per il rigetto dell'appello proposto, per la sua infondatezza, e per la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite del grado di giudizio.
Dopo aver riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le censure che erano rimaste assorbite per effetto della declaratoria di prescrizione del credito – quali la deduzione relativa alla mancanza di prova della legittimazione attiva dell'interventrice, l'eccezione di nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità, ai sensi dell'art. 23 della n.385 del 1996, l'indeterminatezza del credito fatto valere con l'atto di precetto, con superamento del tasso soglia per eccesso di interessi e spese - ha chiesto, spiegando appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, concludendo per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese, in suo favore, quantificate in euro 12.678,00, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Avendo il procuratore della parte appellata dichiarato l'avvenuto decesso in data
01.08.2022 di con ordinanza del 25.01.2023, comunicata alle parti in data Persona_3
26.01.2023, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato il 07.04.2023, la Parte_1 ha tempestivamente riassunto la causa chiedendo la fissazione dell'udienza per la
[...]
prosecuzione del giudizio e del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza agli eredi della parte appellata, nonché l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'atto di appello.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 12.04.2023, comunicato ai procuratori delle parti in data 13.04.2023, veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 25.10.2023, con termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto entro il 30.06.2023.
La società ricorrente notificava tempestivamente il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. ed il decreto di fissazione dell'udienza agli eredi di con atto consegnato Persona_3 all'ufficio postale in data 18.05.2023 per la notifica: impersonalmente e collettivamente agli eredi della Sig.ra nell'ultimo domicilio della de cuius, in San EL Persona_3
(BN) alla Via Giustiniani n. 1, ai quali veniva notificato in data 23.05.2023 a mani di
[...]
in qualità di persona incaricata a ricevere la notifica;
a , al quale CP_2 CP_2
veniva personalmente notificato, in qualità di destinatario, in data 23.05.2023; a
[...]
, alla quale veniva notificato in data 23.05.2023 a mani di , in qualità CP_4 CP_2
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di persona incaricata a ricevere la notifica e di familiare convivente, e a al quale CP_3
veniva notificato in data 23.05.2023 a mani di in qualità di persona CP_2
incaricata a ricevere la notifica e di familiare convivente.
Con comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale, depositata in data
29.06.2023, si sono costituiti , e , in qualità di eredi di CP_2 CP_3 CP_4 [...]
nata a [...] il [...] e deceduta a San EL (BN) Persona_3
in data 01.08.2022, facendo proprie le istanze, la documentazione e le domande, eccezioni e deduzioni, formulate in giudizio dalla de cuius, concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello, per la violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione, per la sua infondatezza in fatto e diritto, e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In accoglimento dell'appello incidentale, hanno concluso per la riforma della sentenza gravata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e per la condanna della società appellante al pagamento, in loro favore, in qualità di eredi di , Persona_3
di euro 12.678,00, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, o del diverso importo ritenuto di giustizia
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato il 30.03.2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 28.01.2022, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2019.
Del pari tempestivo è l'appello incidentale proposto da con la propria Persona_3
comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 06.07.2022, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 29.07.2022, fissata in citazione. Ciò in quanto deve ritenersi operante il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 1127 del
22/01/2015).
5. Tanto debitamente premesso, il gravame è fondato e merita pertanto di essere accolto.
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Con l'unico motivo di impugnazione, la società appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto prescritto il credito, di cui all'atto di precetto opposto, ritenendo che non vi fosse prova sufficiente dell'interruzione della prescrizione, che era per converso intervenuta con l'atto di costituzione in mora di cui alla raccomandata del 23.03.2013.
La società appellante ha in primo luogo dedotto che il credito per il quale è stato notificato l'atto di precetto, opposto dalla debitrice, trova causa nel contratto di mutuo fondiario del
21.12.1990, con il quale veniva concesso all'opponente un mutuo fondiario dell'importo di
£ 220.000.000, da restituire in 15 anni con il pagamento di 30 rate semestrali posticipate;
che tale mutuo scadeva, pertanto, nel 2006, data dalla quale decorre il termine prescrizionale decennale;
che il credito le era stato ceduto e che di tale cessione veniva data notizia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2016, ex art. 1264 c.c., fissando, quindi, il dies a quo di tale termine al 28.12.2006.
Ha protestato che in data 23.03.2013, con la raccomandata prodotta in atti, indirizzata alla residenza di Via N. Giustiniani n. 1 in San EL (BN), aveva costituito in mora la debitrice, interrompendo il termine prescrizionale decennale che, quindi, sarebbe ricominciato a decorrere dal 23.03.2013, per cui, alla data di notifica dell'atto di precetto, non sarebbe maturata alcuna prescrizione.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inidonea, ai fini interruttivi della prescrizione, tale raccomandata – assumendo che non ne fosse provato il ricevimento ad opera della destinataria- atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una lettera raccomandata, anche senza l'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, con la conseguente presunzione di arrivo al destinatario e di conoscenza dell'atto.
Ha osservato che nel caso in cui la costituzione in mora avvenga con raccomandata, per il superamento della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., incombe sul destinatario la prova di non averne avuto conoscenza, senza colpa, e che la raccomandata con avviso di ricevimento del 23.03.2013 sarebbe atto idoneo, ai sensi dell'art. 1335 c.c., all'interruzione della prescrizione, in quanto conoscibile dal destinatario che colpevolmente non ne avrebbe curato il ritiro presso l'ufficio postale.
Ha evidenziato che la controparte non avrebbe mai contestato di risiedere o domiciliarsi all'indirizzo dove è stata spedita la raccomandata e che non avrebbe mai addotto alcuna circostanza che le abbia incolpevolmente impedito di ricevere l'atto; che sarebbe irrilevante
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la mancata produzione in giudizio della comunicazione di avvenuto deposito;
che, comunque, sulla busta della raccomandata vi era l'annotazione del mod. 26 effettuato il
17.04.2013, ossia il CAD, con la sigla autografa del portalettere, e che tale attestato sarebbe valido fino a querela di falso, che non era mai stata presentata da controparte.
Ha, infine, dedotto che alla data della notifica dell'atto di precetto opposto il termine prescrizionale decennale non era decorso, essendo stato interrotto con la raccomandata in data 23.03.2013, non avendo la controparte fornito la prova contraria idonea a vincere la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e che, pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la creditrice era tenuta a provare la ricezione di tale raccomandata, operando erroneamente un'inversione dell'onere probatorio.
I rilievi che precedono appaiono nella fattispecie concreta in larga misura condivisibili, reputando questa Corte distrettuale pienamente provato che la lettera di costituzione in mora del 23.3.2013 sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Il giudice di prime cure, infatti - dichiarando di condividere l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento -, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere, per il mittente di provare il ricevimento, né è censurabile il provvedimento del giudice di appello che consenta alla parte di produrre la ricevuta di ritorno di una raccomandata già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio” (Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006) - non ha poi tenuto conto della particolarità della fattispecie, e della circostanza che, nel caso in esame, come correttamente dedotto dalla parte appellante, l'esito dell'invio postale risulta adeguatamente attestato dalle annotazioni poste sulla busta restituita al mittente, debitamente sottoscritte dall'agente postale.
Il Collegio, infatti, in linea di principio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui se la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di
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merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile. ( Cass.sez. L, ordinanza n. 28580 del 06/11/2024).
In particolare, le più recenti pronunce della Corte di legittimità – in qualche modo superando il più risalente orientamento secondo cui “la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (
Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 511 del 11/01/2019)- tendono a precisare che, in caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento ( Cass. sez. 3 - , ordinanza n. 31845 del 27/10/2022)
Secondo tale più restrittivo orientamento, anche nel caso di atti recettizi stragiudiziali, il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. ( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022).
Nel caso di specie, nondimeno, l'odierna appellante, oltre ad aver versato in atti il testo della lettera di costituzione in mora, univocamente contenente un'intimazione a restituire l'importo concesso in mutuo, e della relativa ricevuta di spedizione, ha offerto idonea prova anche del fatto che tale missiva sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della destinataria,
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risultando dalla relativa busta, restituita al mittente, un'annotazione del mancato ritiro del piego giacente presso l'ufficio postale, accompagnata dall'annotazione “mod. 26”, con indicazione della data del 17.4.2013, sottoscritta dall'agente postale. Alla luce delle stesse deduzioni svolte dall'appellato, fin dal giudizio di prime cure, e recepite dal Tribunale, secondo cui “il mod. 26 era un avviso di giacenza con cui l'ufficio postale di arrivo informa il destinatario che una lettera a firma ( raccomandata o assicurata) è ferma in ufficio perché non potuta consegnare per sua assenza”, può senz'altro inferirsi, dalla predetta annotazione munita di sottoscrizione e di data, che l'agente postale abbia lasciato l'avviso di giacenza presso l'indirizzo della debitrice.
Invero, come in ripetute occasioni precisato dalla Suprema Corte, per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 cod, civ. la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario. (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 6527 del 24/4/2003;
Cass. sez. lav. n. 2847 dell'1/4/1997; Cass. sez. lav, sentenza n. 6256 del 31/03/2016; Cass. sez. lav. ordinanza n. 23589 del 28/09/2018).
Si reputa pertanto idoneamente provata l'interruzione del termine prescrizionale decennale, decorrente dal 1.1.2006 – come ritenuto dal primo Giudice, in conformità dell'orientamento di legittimità secondo cui nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. sez. 3, ordinanza n. 4232 del 10/02/2023; Cass. sez. 3, sentenza n. 17798 del 30/08/2011) - mediante la missiva interruttiva della prescrizione, di cui è stato rilasciato l'avviso di giacenza il 17.4.2013.
6. Volgendo dunque allo scrutinio delle ulteriori contestazioni svolte dalla parte opponente odierna appellata, e cioè all'esame delle questioni rimaste assorbite dalla pronuncia gravata, deve in primo luogo affermarsi la legittimazione attiva della quale Parte_1
cessionaria del credito oggetto di causa.
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E' vero, infatti, che, secondo un recente più restrittivo orientamento della Corte di legittimità (Cass. sez. 3, ordinanza n. 17944 del 22/06/2023) - peraltro tuttora alternato a massime di segno diverso (Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023) - in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Secondo tale più rigorosa opzione ricostruttiva, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Secondo quanto, infatti, precisato dalla Suprema Corte, «una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01); inoltre,
«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
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sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»
(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Segnatamente, come più di recente chiarito dalla Corte di legittimità: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al
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preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, poi, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, corre mente osservare che, successivamente all'intervento, quale successore a titolo particolare, della svolgendo una deduzione (cfr. udienza di precisazione delle conclusioni del Parte_1
7.7.2021, sostituita dal deposito di note scritte) ribadita nella comparsa di costituzione relativa al presente grado, l'odierna parte appellata ha protestato l'insufficienza della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, ai fini della prova della cessione e del suo contenuto.
Tale avviso, nel caso specifico, pone invero riferimento ai crediti oggetto delle precedenti cessioni, che non sono state in alcun modo oggetto di contestazione, essendo relativo “ai
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crediti che a) soddisfano i criteri indicati negli avvisi di cessione pubblicati: sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2006; (ii) sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2006 (iii) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 8 dicembre 2006; (iv) sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 137 del 21 novembre 2013; (b) Non sono stati ancora recuperati, venduti o pagati integralmente e sono ancora esigibili, in tutto o in parte;
e (c) Sono ancora nella titolarità di alla Data di Stipulazione Sagrantino, (i “Crediti Controparte_5
Sagrantino”)” . A superare ogni questione probatoria, poi, l'odierna appellante ha altresì versato in atti una missiva del 16 settembre 2021, proveniente dalla cedente Controparte_5
e contenente espressa dichiarazione dell'inclusione del credito in questione, quale derivante dal mutuo fondiario del 21.12.90 (rep. n. 2268- racc. n. 1207) nell'oggetto del contratto di cessione sottoscritto il 29 luglio 2020 .
La valutazione complessiva delle risultanze documentali induce pertanto a ritenere ampiamente provata la legittimazione dell'interventrice odierna appellante, quale cessionaria del credito oggetto di causa.
7. Evidentemente infondata, poi, appare l'eccezione di nullità del mutuo fondiario oggetto di causa, per violazione del limite di finanziabilità, ex art. 23 del d.p.r. n. 7 del 1976, norma poi confluita, nell'assunto della parte appellata, nella più recente previsione dell'art. 38 del dlgs n. 385 del 1996.
E' sufficiente osservare, al riguardo, che le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez.
U, sentenza n. 33719 del 16/11/2022), occupandosi di tale ultima previsione normativa, hanno avuto modo di chiarire che “ in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
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A ciò va aggiunto che, a fronte della dichiarazione, contenuta all'art.7 del contratto di mutuo, secondo cui le parti attribuivano all'immobile ipotecato il valore di £ 445.000.000, la parte appellante ha versato in atti una perizia di parte evidentemente inidonea a suffragare la denunciata sproporzione, trattandosi di stima effettuata nell'ottobre del 2019, e cioè a distanza di quasi trent'anni dalla stipulazione del mutuo – successivamente ad una radicale modificazione dello stato dei luoghi, all'esito dell'effettuato intervento di ristrutturazione, di cui non risultano in alcun modo né stimati né documentati i costi - senza peraltro allegare le fonti delle quotazioni immobiliari, poste a supporto della riduttiva valutazione di £ 440.000 al metro quadro.
8. Parimenti infondata, infine, è la denuncia relativa al difetto di determinabilità del credito, nonché al “superamento del tasso soglia per eccesso interessi e spese”.
Quanto alla censura di difetto di determinabilità del credito, sulla scorta degli elementi contenuti nell'atto di precetto, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
Ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2 dell'art. 480 c.p.c. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 8906 del 18/03/2022; Cass. civ., sez. III, 16/11/1993, n.11281; Cass. civ., sez. III, 19/02/2013, n. 4008).
Peraltro, in tema di contratto di mutuo, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge
17 febbraio 1992, n. 154, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione. (Cass. sez. 3, sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
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Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla parte appellante, nel giudizio di prime cure, il contratto di mutuo per notar rep. n. 22268 e il successivo atto di Per_4
erogazione a saldo e quietanza per lo stesso notar del 5.2.1991, rep. n. Persona_5
23739, contengono le previsioni richieste dalla normativa vigente ratione temporis per la valida stipulazione di un mutuo fondiario, ivi essendo indicati la somma erogata a titolo di mutuo, le modalità della restituzione, la durata dell'ammortamento ed il tasso di mora.
Quanto poi alla denuncia, assolutamente generica, secondo cui al momento della stipula, avvenuta il 21.12.1990, sommate le spese e le commissioni, gli interessi di mora sarebbero usurari, vale osservare che al contratto di mutuo oggetto di causa è inapplicabile, ratione temporis, la disciplina di cui alla legge n. 108 del 1996.
Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, anche in composizione nomofilattica, nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023; Cass. Sez. U - , Sentenza
n. 24675 del 19/10/2017 )
Nel regime anteriore alla legge n. 108 del 1996, pertanto, il negozio di mutuo era da considerarsi illecito per pattuizione di interessi a tasso elevato solo nel caso di sussistenza degli estremi del delitto di usura ai sensi dell'art. 644 cod. pen. (nella previgente formulazione); con riferimento alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali, pertanto, non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura, potendo pertanto ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante. ( Cass. sez. 3, Sentenza n.
19698 del 17/07/2008; Cass. sez. 1, Sentenza n. 25182 del 13/12/2010 (Rv. 615031 - 01),
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elementi, tutti, che non risultano né specificamente provati, né, tanto meno, allegati dalla parte appellante.
Si impone, pertanto, in accoglimento dell'impugnazione principale, la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta da R_
con atto di citazione notificato in data 24.10.2019.
[...]
Essendo stata accolta l'impugnazione principale, occorre procedere anche d'ufficio ad una complessiva rivalutazione delle spese del doppio grado di giudizio, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr., tra le tante, Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017); ne consegue l'assorbimento dell'unico motivo di appello incidentale, con cui è stata censurata la sentenza gravata per avere il Tribunale disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
La soccombenza della parte appellata governa pertanto le spese del doppio grado che - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM
n.147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dell'entità del credito in contestazione, e dimidiati i compensi medi in considerazione dell'entità dell'attività difensiva espletata - si liquidano come da dispositivo che segue, in favore della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 219/2022, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da con atto di citazione notificato in data 24.10.2019; Persona_3
2) Dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) Condanna gli appellati , e , quali eredi di CP_2 CP_3 CP_4 [...]
alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in Persona_3
favore della società appellante, spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell' importo di € 11.228,5 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di €1.839,00 per esborsi ed € 7.119,5 per compenso professionale, il
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tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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