Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
In tema di licenziamento individuale, qualora la comunicazione del provvedimento di recesso, spedita al domicilio del dipendente, non sia consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, essa si presume conosciuta dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sicché da quella data decorre il termine per impugnare, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.
Commentario • 1
- 1. Convocazione assemblea condominiale: quanti giorni prima?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/03/2016, n. 6256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6256 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
TI IT IR D E 31 MAR 2016 T N E * S E AULA 'A' O S E T 6256 .1 6 N E S E E N IO Oggetto Z REPUBBLICA ITALIANA A R T IS G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 830/2015 Cran.6256 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Cd. 16/12/201 Dott. VINCENZO DI CERBO PU Rel. Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO - - Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Consigliere Dott. IRENE TRICOM] Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 830-2015 proposto da: CMPRRT67M12A9550, IE BE C.F. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DI CELMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO PROIETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente 2015 contro 4958 CONFARTIGIANATO IMPRESE C.F. 80429270582, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso 10 studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 8459/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2014 r.g.n. 3044/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
uditi gli Avvocati DI CELMO MASSIMO e PROIETTI FABRIZIO;
udito l'Avvocato FASAN ALESSANDRA per delega Avvocato PAPARAZZO ETTORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 14.10.2014 la Corte d'appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da BE EL avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino che, pronunziatosi in sede di opposizione ex art. 1, comma 47, della legge n. 92/2012, aveva confermato l'ordinanza con la quale in fase sommaria gli era stata respinta l'impugnativa del licenziamento intimatogli in data 23/12/2011 dalla Confartigianato Imprese sul rilievo della tardività di tale rimedio. Nel rigettare il reclamo la Corte territoriale ha sostanzialmente condiviso il ragionamento del primo giudice in ordine alla tardività dell'impugnazione del licenziamento, in quanto la prima lettera di contestazione del recesso datoriale era quella del 24 marzo 2012 che si collocava oltre il termine decadenziale di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966. Per la cassazione della sentenza propone ricorso EL BE con sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Confartigianato Imprese. Motivi della decisione 1. Col primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., il ricorrente sostiene che una serie di dichiarazioni negoziali intercorse nel periodo novembre 2011 marzo 2012 era stata erroneamente interpretata dalla Corte d'appello che, se avesse correttamente adoperato i canoni legali di ermeneutica contrattuale, avrebbe facilmente tratto elementi significativi della insussistenza di una volontà di acquiescenza al licenziamento oggetto di causa.
2. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 1366 c.c. con riferimento alle dichiarazioni unilaterali recettizie delle parti nella fase finale del rapporto di lavoro (missive del 22.11.2011, del 21.1.2012, del 27.1.2012 e dell'1.2.2012), il ricorrente imputa alla Corte territoriale una non corretta applicazione del canone ermeneutico secondo cui il negozio unilaterale recettizio deve essere interpretato secondo buona fede, assumendo che anche in tal caso l'adozione di tale 1 из criterio avrebbe consentito di verificare la sua mancanza di acquiescenza all'intimato recesso.
3. Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1369 c.c. con riferimento alle predette missive, assumendo che la Corte ha errato ad interpretare e a qualificare l'intera sequenza negoziale non conferendo alle stesse missive il reale significato nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto di ciascuna di esse (in particolare a quella del 27.1.2012 contenente l'invito alla controparte a confermare la volontà di recesso) di ferma manifestazione di volontà di reazione all'intimato licenziamento.
4. Col quarto motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 1371 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente attribuito alle predette missive il valore di semplici atti interlocutori, aggiungendo che qualora il contenuto negoziale rimanga oscuro, l'interprete deve intenderlo nel senso meno gravoso per l'obbligato (nella fattispecie esso dichiarante). Osserva la Corte che i primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attraverso gli stessi il ricorrente imputa ai giudici di secondo grado la violazione dei criteri di ermeneutica legale per non aver tenuto conto degli atti precedenti al licenziamento che manifestavano, a suo giudizio, una volontà di non acquiescenza all'atto di recesso datoriale. Tali motivi sono infondati in quanto la Corte di merito, nell'escludere la valenza impugnatoria delle predette missive ed evidenziandone il carattere puramente interlocutorio, ha dimostrato di aver correttamente applicato i canoni legali di ermeneutica contrattuale valutando le singole censure mosse al riguardo dal reclamante e pervenendo al convincimento, adeguatamente motivato ed immune da rilievi di ordine logico-giuridico, che il primo atto di reale contestazione del licenziamento era quello del 24 marzo 2012 che, però, non impediva, a causa della sua tardività, la decadenza dalla relativa azione. 2ई uz In particolare, la Corte ha spiegato che l'invito rivolto alla datrice di lavoro di confermare il recesso e la successiva richiesta di un incontro chiarificatore non possedevano, a fronte del chiaro ed inequivocabile tenore della lettera di licenziamento, le caratteristiche di specifica contestazione dello stesso atto di recesso, atteso che non rimuovevano lo stato di incertezza per una possibile revisione della volontà risolutiva, incertezza il cui protrarsi la norma che sancisce la decadenza tende ad evitare in ossequio al generale principio di certezza dei rapporti giuridici. In maniera altrettanto corretta la Corte di merito ha posto in giusto rilievo che nemmeno era sufficiente riconoscere alle missive del 27 gennaio e del 3 febbraio un significato di non acquiescenza al licenziamento, essendo invece necessario, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/66, che tale atto venisse specificamente contestato nella sua validità ed efficacia, preconizzando la tutela in via giudiziaria del diritto che si assumeva leso.
5. Col quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., nonché degli artt. da 228 a 230 del CCNL del Terziario, distribuzione e servizi del 18 luglio 2008, quale disciplina di integrazione e specificazione dell'art. 6, I. n. 604/1966. Nel contempo si denunzia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in tema di prova della ricezione della lettera di licenziamento, di conoscenza del motivo di recesso e di impedimento al ritiro della missiva, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulle istanze riguardanti lo stato psico-fisico al momento dell'avviso di giacenza. In sintesi il ricorrente ricollega la conoscenza dell'atto di recesso, ai fini della sua tempestiva impugnativa, alla effettiva ricezione della missiva che lo conteneva, per cui ritiene che la Corte d'appello sia in corsa in errore nel dare rilievo all'avviso di compiuta giacenza. us 3 हु Il motivo denota, anzitutto, un evidente profilo di inammissibilità nella parte in cui è denunziato il vizio di motivazione nella formulazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non più in vigore dal 12.9.2012. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 22.6.2012, convertito nella legge n. 134 del 7.8.2012, applicabile "ratione temporis" nella fattispecie, prevede che l'omesso esame deve riguardare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, pertanto, non è più previsto il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per la controversia. Orbene, nel sistema l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore 7. sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Per di più, dopo la ricordata riforma è impossibile ogni rivalutazione delle questioni di fatto in ipotesi di c.d. doppia conforme sul punto, come stabilisce l'art. 348 ter c.p.c., comma 4: a mente del quale, "quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)". 4 us Il motivo presenta, altresì, un profilo di improcedibilità nella parte in cui fa leva su alcune norme del contratto collettivo senza produrne il testo integrale e senza indicare se lo stesso è stato eventualmente prodotto in questa sede, ancorché nei fascicoli di parte del giudizio di merito, il tutto in spregio alla norma di cui all'art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., come da orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 20075 del 23/9/2010, ormai consolidato. Il motivo è, in ogni caso, infondato, laddove si pretende di far coincidere la decorrenza O C T R del termine per impugnare il licenziamento con l'effettiva conoscenza del provvedimento anziché con la presunzione legale della sua conoscenza ai sensi degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 2847 dell'1/4/1997) che "per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 cod. civ. la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata." (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 6527 del 24/4/2003) Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che era incontestato che il ricorrente aveva ricevuto presso l'indirizzo di residenza anagrafica e presso quello dichiarato per la sua malattia, rispettivamente il il 28 ed il 30 dicembre 2011, gli avvisi di giacenza presso l'ufficio postale relativi alla lettera di licenziamento spedita con raccomandata, per cui, non avendo fornito prova della incolpevole mancata conoscenza degli atti fino al loro materiale ritiro, gli stessi dovevano ritenersi pervenuti a sua conoscenza nella data coincidente col rilascio degli avvisi di giacenza. 5 из ई 6. Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del DPR n. 655/1982 e dell'art. 25 del DM 1.10.2008, anche alla luce del diritto europeo, prospettando, a tal riguardo, questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E. Nel contempo il lavoratore lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, vale a dire quello del rifiuto di passare alle dipendenze della società Fedart Servizi s.r.l. Sostiene il ricorrente che ha errato la Corte d'appello a considerare irrilevanti i termini della compiuta giacenza postale per averli ritenuti superati dalla presunzione di conoscenza di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., in quanto la missiva contenente l'atto di recesso non rivestiva la forma di atto giudiziario e, pertanto, non poteva trovare applicazione la disciplina in tema di notifica a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982. Quindi, trattandosi di raccomandata non meglio specificata e non recante l'indicazione della provenienza datoriale, trovava applicazione l'art. 40 del D.P.R. n. 655 del 1982 che prevedeva un periodo di giacenza di trenta giorni che trovava riscontro anche nell'art. 25 del DM 1.10.2008. Il motivo è infondato per la parte concernente le modalità della notifica ed inammissibile per quella riguardante il vizio di motivazione. L'infondatezza della prima questione discende dalla considerazione che per quel che concerne le modalità di comunicazione si è affermato (Cass. Sez. lav. n. 13087 del 5/6/2009) che "in tema di licenziamento individuale, è rituale la comunicazione del provvedimento di recesso che venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, presupponendo l'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ. che la dichiarazione sia "diretta ad una determinata persona" e che essa "giunga all'indirizzo del destinatario", qualunque sia il mezzo impiegato." E', pertanto, irrilevante, ai fini che qui rilevano, la modalità di scelta del mezzo di comunicazione, essendo, invece, determinante la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, quale atto unilaterale recettizio 6 из dell'impugnazione del licenziamento che comporta l'applicazione della norma di cui all'art. 1335 cod. civ., per cui doveva essere il diretto interessato a dimostrare l'impossibilità incolpevole di averne avuto conoscenza. Quindi, bene ha fatto la Corte territoriale a porre in evidenza che il tempo necessario AZION al compimento della giacenza rappresentava un elemento estrinseco alla fattispecie disciplinata dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e, pertanto, non poteva avere effetto sul momento di presunta conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario, essendo, invece, sufficiente la sola procedura di consegna dell'avviso di giacenza. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. 3 n. 17417 dell'8/8/2007) che "la lettera raccomandata anche in mancanza dell'avviso di ricevimento costituisce prova certa - della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto". (conf. a Cass. sez. lav. n. 758 del 16.1.2006) L'inammissibilità del vizio di motivazione è riconducibile alle stesse ragioni di diritto sopra illustrate in occasione della disamina di quinto motivo, vale a dire in base alla constatazione che lo stesso è stato proposto alla stregua della formulazione della norma di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non più in vigore dal 12.11.2012. Da ultimo va rilevato che è inconferente la questione pregiudiziale della violazione della Direttiva europea in ordine alla causale del licenziamento, che il ricorrente riconduce all'asserita discriminazione connessa alla deduzione che lo stesso sarebbe stato comminato a causa della richiesta di congedo parentale. La ragione per la quale tale questione è inconferente è dovuta alla semplice constatazione che la sua prospettazione non è destinata in alcun modo ad incidere sulla "ratio decidendi" sulla quale riposa la sentenza, vale a dire la rilevata tardività dell'impugnazione del licenziamento che rappresenta la soluzione dirimente della controversia. 7 из Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la corresponsione da parte del ricorrente del contributo unificato come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Umberto Berrino Dr. Vincenzo Di Cerbo Микбо В DICASSA Vineuro Cul A M E R P U S E N ARIZIONARIO GIUDIZIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione CIVILE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogg 31 MAR 2016 UNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovanni Rugo 8