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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VITALE ANTONELLO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 208/2025 depositato il 10/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Basilicata - 93060620775
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 06720259000188788000 CONSORZIO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06720259000188788000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 362/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente fa presente del ritardo nella costituzione dell'ufficio resistente.
Il difensore dell'Agenzia Entrate chiede il difetto di legittimazione passiva.
Il difensore del Consorzio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Servizio riscossione tributi, notificava a Ricorrente_1, l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, conseguente all'emissione di apposite cartelle di pagamento, riferite contributi consortili non versati per l'anno 2022, e ad Irpef non corrisposta, per l'anno 2018.
Il Ricorrente_1 ricorreva avverso la suddetta intimazione e, chiamando in giudizio l'Agenzia per la riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Matera, ed il Consorzio di Bonifica della Basilicata, ne eccepiva l'illegittimità per nullità derivante dalla inesistenza e/o invalidità e/o nullità del procedimento di notifica degli atti presupposti,
e quindi delle cartelle esattoriali, sostenendo che, dovendo essere la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., e non dovendo trovare applicazione il procedimento ex art. 143 c.p.c. nella specie seguito, non vi era comunque riscontro alcuno sulla ritualità del procedimento di notifica di specie, ed in particolare sulle tentate ricerche del destinatario della notifica, sostenendo essersi il messo notificatore, limitato a far uso dei soli riferimenti delle risultanze anagrafiche, non avendo quindi dato corso al deposito di copia nella casa del
Comune di Rotondella -luogo della notificazione-, ed alla affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione dell'istante, e della raccomandata informativa, così come previsto ex art. 140 c.p.c.
Si costituivano in giudizio la Agenzia delle Entrate, eccependo il proprio difetto di legittimazione, e la
Agenzia per la Riscossione di Matera ed il Consorzio de quo, contestando quanto ex adverso dedotto;
anche il Consorzio eccepiva il proprio difetto di legittimazione.
Si evidenziava in particolare che tutte le cartelle esattoriali elencate in atti risultavano esser state ritualmente notificate, contestando la pretestuosità di quanto ex adverso dedotto sulla invalidità/inesistenza delle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Va difatti rilevato che parte ricorrente ha sollevato contestazioni sulla sola inesistenza/invalidità della notifica degli atti presupposti, e quindi delle cartelle riferite ai crediti tributari.
Quel che assume principalmente rilevanza nella specie, ed ai fini della decisione di rigetto, è la mancata contestazione nel merito e nei relativi presupposti, delle pretese tributarie azionate. Ed infatti il ricorrente è stato, con la notifica dell'intimazione opposta, posto nelle condizioni di avere contezza delle ragioni poste a base delle pretese di pagamento azionate con l'intimazione, e quindi dei debiti tributari a carico dello stesso.
Pur a fronte di tale presa d'atto e conoscenza/conoscibilità delle ragioni delle pretese de quibus, il contribuente non ha affatto disconosciuto la debitoria, essendosi limitato alla sola contestazione riferita alla irritualità della notifica delle cartelle presupposte all'intimazione.
Né risulta peraltro che il Ricorrente_1 abbia sollevato questione alcuna sulla avvenuta notifica e conoscenza del presupposto avviso di accertamento riferito all'Irpef dovuta -e che precede la notifica della relativa cartella esattoriale-, dovendo, in mancanza di impugnazione di tale atto presupposto, ritenersi ormai cristallizzata la relativa pretesa tributaria -anche oggetto della intimazione opposta, in quanto non contestata comunque nel merito e sui presupposti dell'imposizione, e nei termini di legge.
Va peraltro rilevato che gli Enti impositori, Agenzia delle Entrate e Consorzio, hanno, per le ragioni di cui innanzi, anche sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Ferme restando tali assorbenti ragioni che portano alla pronuncia di rigetto, va peraltro, considerata la ritualità delle notifiche delle cartelle poste a base della intimazione di pagamento opposta, posto che:
- La cartella di pagamento relativa alle somme iscritte a ruolo dal Consorzio di Bonifica della Basilicata per contributi consortili anno 2022, è stata inizialmente tentata con invio di raccomandata a.r., non andato a buon fine;
la missiva è stata quindi restituita al mittente con l'indicazione di destinatario “sconosciuto”; viste tali risultanze, la notificata è stata quindi effettuata con il deposito e affissione dell'atto nella Casa
Comunale di Rotondella, e quindi alla stregua di quanto previsto ex art. 143 c.p.c.;
- stessa modalità di notifica è stata seguita per la cartella di pagamento riferita al debito Irpef per l'anno 2018.
Corretta si appalesa la scelta di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c., posto che il destinatario della notifica
è risultato “sconosciuto” all'indirizzo di residenza risultante da documenti ufficiali, e non meramente assente o irreperibile.
Stante la constatazione sulla mancanza di identificazione del recapito/residenza/dimora/domiciliazione del Ricorrente_1 –“sconosciuto”- come attestata con verifica e dichiarazione fidefacente fino a querela di falso, deve in conseguenza ritenersi rituale il procedimento di notifica seguito ex art. 143 c.p.c., e quindi essersi compiute ed andate buon fine le notifiche di specie.
Non può, pertanto, ritenersi recepibile la prospettazione data dal ricorrente sulla necessità di seguire la procedura di irreperibilità relativa, non essendo stata constatata l'irreperibilità temporanea del ricorrente ex art. 140 c.p.c. -e quindi l'impossibilità di eseguire la consegna a mani, anche di altre persone abilitate- all'indirizzo di destinazione, che avrebbe poi dovuto indurre l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione,
e quindi il deposito in copia nella casa comunale, ed anche la raccomandata informativa al contribuente.
La constatazione effettuata nella specie, come desumibile dagli atti allegati al fascicolo, è quella di
“sconosciuto” all'indirizzo di destinazione, e tanto comporta, in mancanza di difformi riscontri e prove al riguardo, che la mancata consegna degli avvisi da notificare è stata conseguenza della inidentificabilità della residenza/dimora/domicilio del destinatario all'indirizzo di destinazione, con conseguente ravvisibilità dei presupposti applicativi dell'art. 143 c.p.c., correttamente seguito nella specie, ai fini delle notifiche e relativo perfezionamento.
Né possono desumersi elementi di segno contrario dalla allegazione del solo certificato di residenza anagrafica prodotto dal Ricorrente_1 , che invece dà vieppiù conferma della possibilità di identificazione dell'indirizzo di residenza del destinatario, senza il compimento di ulteriori e specifiche ricerche, e della mancata constatazione di alcun riferimento della presenza del medesimo e della residenza dello stesso, all'indirizzo indicato nella certificazione anagrafica, che ha comportato la constatazione ai sensi dell'art. 143
c.p.c. –“sconosciuto”-.
Può al riguardo evidenziarsi che, per quanto ritenuto dalla S.C. (Cass.civ.sez. I^, n. 19012/2017), la condotta del notificante ai fini del legittimo ricorso alla notifica ex art. 143 c.c., può valutarsi secondo ordinaria diligenza e buona fede ex art. 1147 c.c., che non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
a tanto consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora), dovendosi pertanto ritenere che la mancanza di reperibilità assoluta presso l'indirizzo desumibile dalle risultanze anagrafiche, e per mancanza di riscontri in loco sulla presenza di identificativi della residenza/dimora/domicilio, comporta la vaerifica di legittimità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
A fronte di tali compiute notifiche, non risulta esser stato proposto alcun ricorso, nei termini di legge, avverso le cartelle di specie,
Il Ricorrente_1 non risulta quindi aver impugnato gli atti presupposti nei termini ex lege previsti -60 gg. dalla notifica-, essendosi limitato solo ad opporsi in via successiva alla intimazione, che costituisce atto prodromico all'esecuzione, e che può essere impugnato per vizi propri -non dedotti nella specie- o al fine di poter proporre opposizione avverso gli atti prodromici non notificati o invalidamente notificati, condizioni che nella specie non ricorrono.
Non essendo pertanto provato che il Ricorrente_1 abbia proposto alcuna opposizione alle cartelle esattoriali, che risultano esser state lui notificate ritualmente, determinandosi a sollevare questioni attinenti alle medesime cartelle solo con l'impugnazione della intimazione di pagamento, deve conseguirne la valutazione di infondatezza del ricorso.
L'avvenuto decorso del termine per l'impugnazione delle cartelle comporta quindi, nella ravvisabilità della rituale notifica, la inammissibilità delle successive questioni concernenti le medesime cartelle, peraltro non essendo neppure stata contestata la sussistenza dei presupposti delle pretese creditorie azionate.
La contestazione concernente la intimazione di pagamento, non può d'altronde esser ritenuta idonea al fine di poter consentire il recupero della possibilità di sollevare questioni sulle cartelle, ed a fronte dalla mancanza di tempestiva contestazione delle medesime.
Le notifiche de quibus si appalesano -si ribadisce- rituali e regolari, avendo l' atto di specie (intimazione) portato a conoscenza -ed ad ulteriore conoscenza, rispetto alle precedenti notifiche delle cartelle, e dei correlati avvisi di accertamento- del ricorrente, la debitorie che il medesimo non ha neppure inteso contestare nel merito con l'odierna opposizione, pur dovendo ritenersi averne avuto precedente contezza.
Deve peraltro ribadirsi che, se pur la comunicazione/intimazione de qua, ed oggetto di impugnazione, è atto indubbiamente propedeutico all'esecuzione, ed in quanto tale suscettibile di impugnazione innanzi alla
CGT, la relativa opposizione non può comunque esser utile ai fini “recuperatori”, rispetto all'avvenuto decorso dei termini per impugnare le cartelle esattoriali oggetto della comunicazione, non potendo esser consentita la rimessione in termini per il solo eventuale effetto -comunque non ravvisabile nella specie- della irritualità/ invalidità della notifica delle comunicazioni de quibus, e non essendo quindi consentita la opposizione in via e data successiva al decorso dei termini per proporre opposizione avverso le cartelle esattoriali portanti il credito oggetto della comunicazione preventiva impugnata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo a favore delle controparti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 a favore del Consorzio di Bonifica, ed in € 720,00 cadauno, a favore della Agenzia delle Entrate e della
Agenzia della Riscossione, il tutto oltre accessori come per legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VITALE ANTONELLO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 208/2025 depositato il 10/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Basilicata - 93060620775
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 06720259000188788000 CONSORZIO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06720259000188788000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 362/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente fa presente del ritardo nella costituzione dell'ufficio resistente.
Il difensore dell'Agenzia Entrate chiede il difetto di legittimazione passiva.
Il difensore del Consorzio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Servizio riscossione tributi, notificava a Ricorrente_1, l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, conseguente all'emissione di apposite cartelle di pagamento, riferite contributi consortili non versati per l'anno 2022, e ad Irpef non corrisposta, per l'anno 2018.
Il Ricorrente_1 ricorreva avverso la suddetta intimazione e, chiamando in giudizio l'Agenzia per la riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Matera, ed il Consorzio di Bonifica della Basilicata, ne eccepiva l'illegittimità per nullità derivante dalla inesistenza e/o invalidità e/o nullità del procedimento di notifica degli atti presupposti,
e quindi delle cartelle esattoriali, sostenendo che, dovendo essere la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., e non dovendo trovare applicazione il procedimento ex art. 143 c.p.c. nella specie seguito, non vi era comunque riscontro alcuno sulla ritualità del procedimento di notifica di specie, ed in particolare sulle tentate ricerche del destinatario della notifica, sostenendo essersi il messo notificatore, limitato a far uso dei soli riferimenti delle risultanze anagrafiche, non avendo quindi dato corso al deposito di copia nella casa del
Comune di Rotondella -luogo della notificazione-, ed alla affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione dell'istante, e della raccomandata informativa, così come previsto ex art. 140 c.p.c.
Si costituivano in giudizio la Agenzia delle Entrate, eccependo il proprio difetto di legittimazione, e la
Agenzia per la Riscossione di Matera ed il Consorzio de quo, contestando quanto ex adverso dedotto;
anche il Consorzio eccepiva il proprio difetto di legittimazione.
Si evidenziava in particolare che tutte le cartelle esattoriali elencate in atti risultavano esser state ritualmente notificate, contestando la pretestuosità di quanto ex adverso dedotto sulla invalidità/inesistenza delle notifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Va difatti rilevato che parte ricorrente ha sollevato contestazioni sulla sola inesistenza/invalidità della notifica degli atti presupposti, e quindi delle cartelle riferite ai crediti tributari.
Quel che assume principalmente rilevanza nella specie, ed ai fini della decisione di rigetto, è la mancata contestazione nel merito e nei relativi presupposti, delle pretese tributarie azionate. Ed infatti il ricorrente è stato, con la notifica dell'intimazione opposta, posto nelle condizioni di avere contezza delle ragioni poste a base delle pretese di pagamento azionate con l'intimazione, e quindi dei debiti tributari a carico dello stesso.
Pur a fronte di tale presa d'atto e conoscenza/conoscibilità delle ragioni delle pretese de quibus, il contribuente non ha affatto disconosciuto la debitoria, essendosi limitato alla sola contestazione riferita alla irritualità della notifica delle cartelle presupposte all'intimazione.
Né risulta peraltro che il Ricorrente_1 abbia sollevato questione alcuna sulla avvenuta notifica e conoscenza del presupposto avviso di accertamento riferito all'Irpef dovuta -e che precede la notifica della relativa cartella esattoriale-, dovendo, in mancanza di impugnazione di tale atto presupposto, ritenersi ormai cristallizzata la relativa pretesa tributaria -anche oggetto della intimazione opposta, in quanto non contestata comunque nel merito e sui presupposti dell'imposizione, e nei termini di legge.
Va peraltro rilevato che gli Enti impositori, Agenzia delle Entrate e Consorzio, hanno, per le ragioni di cui innanzi, anche sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Ferme restando tali assorbenti ragioni che portano alla pronuncia di rigetto, va peraltro, considerata la ritualità delle notifiche delle cartelle poste a base della intimazione di pagamento opposta, posto che:
- La cartella di pagamento relativa alle somme iscritte a ruolo dal Consorzio di Bonifica della Basilicata per contributi consortili anno 2022, è stata inizialmente tentata con invio di raccomandata a.r., non andato a buon fine;
la missiva è stata quindi restituita al mittente con l'indicazione di destinatario “sconosciuto”; viste tali risultanze, la notificata è stata quindi effettuata con il deposito e affissione dell'atto nella Casa
Comunale di Rotondella, e quindi alla stregua di quanto previsto ex art. 143 c.p.c.;
- stessa modalità di notifica è stata seguita per la cartella di pagamento riferita al debito Irpef per l'anno 2018.
Corretta si appalesa la scelta di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c., posto che il destinatario della notifica
è risultato “sconosciuto” all'indirizzo di residenza risultante da documenti ufficiali, e non meramente assente o irreperibile.
Stante la constatazione sulla mancanza di identificazione del recapito/residenza/dimora/domiciliazione del Ricorrente_1 –“sconosciuto”- come attestata con verifica e dichiarazione fidefacente fino a querela di falso, deve in conseguenza ritenersi rituale il procedimento di notifica seguito ex art. 143 c.p.c., e quindi essersi compiute ed andate buon fine le notifiche di specie.
Non può, pertanto, ritenersi recepibile la prospettazione data dal ricorrente sulla necessità di seguire la procedura di irreperibilità relativa, non essendo stata constatata l'irreperibilità temporanea del ricorrente ex art. 140 c.p.c. -e quindi l'impossibilità di eseguire la consegna a mani, anche di altre persone abilitate- all'indirizzo di destinazione, che avrebbe poi dovuto indurre l'affissione dell'avviso sulla porta dell'abitazione,
e quindi il deposito in copia nella casa comunale, ed anche la raccomandata informativa al contribuente.
La constatazione effettuata nella specie, come desumibile dagli atti allegati al fascicolo, è quella di
“sconosciuto” all'indirizzo di destinazione, e tanto comporta, in mancanza di difformi riscontri e prove al riguardo, che la mancata consegna degli avvisi da notificare è stata conseguenza della inidentificabilità della residenza/dimora/domicilio del destinatario all'indirizzo di destinazione, con conseguente ravvisibilità dei presupposti applicativi dell'art. 143 c.p.c., correttamente seguito nella specie, ai fini delle notifiche e relativo perfezionamento.
Né possono desumersi elementi di segno contrario dalla allegazione del solo certificato di residenza anagrafica prodotto dal Ricorrente_1 , che invece dà vieppiù conferma della possibilità di identificazione dell'indirizzo di residenza del destinatario, senza il compimento di ulteriori e specifiche ricerche, e della mancata constatazione di alcun riferimento della presenza del medesimo e della residenza dello stesso, all'indirizzo indicato nella certificazione anagrafica, che ha comportato la constatazione ai sensi dell'art. 143
c.p.c. –“sconosciuto”-.
Può al riguardo evidenziarsi che, per quanto ritenuto dalla S.C. (Cass.civ.sez. I^, n. 19012/2017), la condotta del notificante ai fini del legittimo ricorso alla notifica ex art. 143 c.c., può valutarsi secondo ordinaria diligenza e buona fede ex art. 1147 c.c., che non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
a tanto consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora), dovendosi pertanto ritenere che la mancanza di reperibilità assoluta presso l'indirizzo desumibile dalle risultanze anagrafiche, e per mancanza di riscontri in loco sulla presenza di identificativi della residenza/dimora/domicilio, comporta la vaerifica di legittimità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
A fronte di tali compiute notifiche, non risulta esser stato proposto alcun ricorso, nei termini di legge, avverso le cartelle di specie,
Il Ricorrente_1 non risulta quindi aver impugnato gli atti presupposti nei termini ex lege previsti -60 gg. dalla notifica-, essendosi limitato solo ad opporsi in via successiva alla intimazione, che costituisce atto prodromico all'esecuzione, e che può essere impugnato per vizi propri -non dedotti nella specie- o al fine di poter proporre opposizione avverso gli atti prodromici non notificati o invalidamente notificati, condizioni che nella specie non ricorrono.
Non essendo pertanto provato che il Ricorrente_1 abbia proposto alcuna opposizione alle cartelle esattoriali, che risultano esser state lui notificate ritualmente, determinandosi a sollevare questioni attinenti alle medesime cartelle solo con l'impugnazione della intimazione di pagamento, deve conseguirne la valutazione di infondatezza del ricorso.
L'avvenuto decorso del termine per l'impugnazione delle cartelle comporta quindi, nella ravvisabilità della rituale notifica, la inammissibilità delle successive questioni concernenti le medesime cartelle, peraltro non essendo neppure stata contestata la sussistenza dei presupposti delle pretese creditorie azionate.
La contestazione concernente la intimazione di pagamento, non può d'altronde esser ritenuta idonea al fine di poter consentire il recupero della possibilità di sollevare questioni sulle cartelle, ed a fronte dalla mancanza di tempestiva contestazione delle medesime.
Le notifiche de quibus si appalesano -si ribadisce- rituali e regolari, avendo l' atto di specie (intimazione) portato a conoscenza -ed ad ulteriore conoscenza, rispetto alle precedenti notifiche delle cartelle, e dei correlati avvisi di accertamento- del ricorrente, la debitorie che il medesimo non ha neppure inteso contestare nel merito con l'odierna opposizione, pur dovendo ritenersi averne avuto precedente contezza.
Deve peraltro ribadirsi che, se pur la comunicazione/intimazione de qua, ed oggetto di impugnazione, è atto indubbiamente propedeutico all'esecuzione, ed in quanto tale suscettibile di impugnazione innanzi alla
CGT, la relativa opposizione non può comunque esser utile ai fini “recuperatori”, rispetto all'avvenuto decorso dei termini per impugnare le cartelle esattoriali oggetto della comunicazione, non potendo esser consentita la rimessione in termini per il solo eventuale effetto -comunque non ravvisabile nella specie- della irritualità/ invalidità della notifica delle comunicazioni de quibus, e non essendo quindi consentita la opposizione in via e data successiva al decorso dei termini per proporre opposizione avverso le cartelle esattoriali portanti il credito oggetto della comunicazione preventiva impugnata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo a favore delle controparti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 a favore del Consorzio di Bonifica, ed in € 720,00 cadauno, a favore della Agenzia delle Entrate e della
Agenzia della Riscossione, il tutto oltre accessori come per legge.