Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità derivante dalla inesistenza e/o invalidità e/o nullità del procedimento di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle sia stata effettuata correttamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. poiché il destinatario è risultato 'sconosciuto' all'indirizzo di residenza. Inoltre, il ricorrente non ha contestato nel merito le pretese tributarie ma si è limitato alla contestazione della notifica. Il termine per impugnare le cartelle presupposte è decorso.

  • Rigettato
    Mancanza di contestazione nel merito delle pretese tributarie

    La Corte rileva che il contribuente, pur avendo avuto contezza delle ragioni delle pretese, non ha disconosciuto la debitoria, limitandosi alla contestazione della notifica. L'avviso di accertamento relativo all'IRPEF non è stato impugnato, cristallizzando la pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 3
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo