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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 551/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1
Piccolella ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Melfi (PZ), alla via Bologna, 29
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_2
Piccolella ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Melfi (PZ), alla via Bologna, 29
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 20/03/2025, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Capaccio UM (SA), il 07/07/2017 e che dalla loro unione è nata la figlia
, in data 13/06/2020 - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, unitamente Per_1 all'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto emettersi sentenza di separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di
Melfi in via Italo Calvino, n. 5/AC unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla
SI.ra nell'interesse della figlia minore;
i ratei del mutuo resteranno a carico della sig.ra Pt_2
Pt_
sino al completamento del piano di ammortamento. Il SI. a far data dal 1/11/2024 Pt_2 risiede in altra abitazione, sita in Melfi, via Mulini, 28, versando un canone annuo complessivo pari ad € 3.360,00; lo stesso, al momento del trasferimento, ha consegnato alla sig.ra le chiavi Pt_2 dell'abitazione ed il telecomando dell'allarme. PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA
MINORENNE 2. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. la minore resterà Per_1 collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 3/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna, ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali in virtù dei turni di lavoro di entrambi i genitori;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il secondo trimestre di ogni anno.
4. Il SI. , di comune accordo con la SI.ra , verserà mensilmente, a titolo Pt_1 Pt_2 di mantenimento della minore, la somma di € 100,00 sulla polizza vita DOMANI n° 81658260. 5.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei
2 libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione a scuole private, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”.
All'udienza del 05/06/2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato di rinunciare al reciproco mantenimento personale ed a parziale modifica degli accordi di separazione, hanno concordato che l'assegno unico erogato dall'INPS venga interamente percepito dalla SI.ra . In ordine all'ammontare del Pt_2 mantenimento mensile per la figlia minore, a carico del SI. , si è precisato che l'esiguità Pt_1 della somma deriva dalle migliori condizioni reddituali della SI.ra . Pt_2
Le parti hanno, infine, reiterato la richiesta di addivenire alla separazione consensuale.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Capaccio UM (SA) e del Comune di Melfi (PZ), per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso del 20/03/2025, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Capaccio UM (SA), il 07/07/2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Capaccio UM (SA), Ufficio 2, Anno 2017,
Atto nr. 75, Parte II, Serie A, Vol. 2.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione e nel piano genitoriale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capaccio UM (SA) e del Comune di Melfi - PZ (luogo di residenza dei coniugi) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 05/06/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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