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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N.1998/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI - Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1998/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente a[...];
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rossella SALVATORI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al corso Umberto I n.18, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 8 novembre 2024 da e Parte_1
Controparte_1
rilevato che all'udienza del 13 gennaio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato, precisando inoltre, nel suddetto verbale, che il trasferimento immobiliare verrà fatto innanzi al Notaio, con atto regolativo dell'assetto patrimoniale tra le parti;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Serramonacesca (PE) il 25 luglio 2010 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate e precisate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serramonacesca (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.23 – Parte II – Serie A – Anno 2010.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI - Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1998/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente a[...];
e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rossella SALVATORI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al corso Umberto I n.18, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 8 novembre 2024 da e Parte_1
Controparte_1
rilevato che all'udienza del 13 gennaio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato, precisando inoltre, nel suddetto verbale, che il trasferimento immobiliare verrà fatto innanzi al Notaio, con atto regolativo dell'assetto patrimoniale tra le parti;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Serramonacesca (PE) il 25 luglio 2010 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate e precisate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serramonacesca (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.23 – Parte II – Serie A – Anno 2010.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)