Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00881/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2022, proposto da
-ricorrente- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Borney, Rosario Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento antimafia interdittivo adottato dal Prefetto di Torino in data -OMISSIS- nel fascicolo n. -OMISSIS- Area I bis – Ante, comunicato in data -OMISSIS- con protocollo -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, successivo o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. LU Di IT e letta la richiesta di passaggio in decisione di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19.7.2022 e depositato il 29.7.2022 la società ricorrente, operativa nel settore edilizio, impugnava il provvedimento indicato in epigrafe emesso dal Prefetto di Torino con cui, all’esito del procedimento per l’aggiornamento della propria posizione ex art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011, è stato confermato il diniego di iscrizione alla “white list” emesso nel 2017, in ragione di profili di condizionamento criminale, all’esito delle attività investigative svolte dal gruppo provinciale interforze.
In punto di diritto deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al gravame proposto ex adverso.
Va rilevato che, con nota depositata in data -OMISSIS- e notificata alle controparti, la società ricorrente dichiarava di voler rinunciare al ricorso.
Per l’effetto, si impone la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm..
Può disporsi la compensazione delle spese processuali ad una valutazione complessiva dei fatti di causa, tenuto anche conto della definizione in rito del giudizio e della mancata opposizione della resistente alla richiesta avanzata in tal senso dalla istante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
AF PR, Presidente
LU Di IT, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di IT | AF PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.