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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1913 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Samantha Borsellino, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a il [...], a [...] Controparte_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 ottobre 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 21 luglio 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12 luglio 2023, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 27 aprile 2011, contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione sono nati due figli, maggiorenne ma non indi-
[...] Per_1
pendente, e ( nato il [...]) ancora minorenne, ha chiesto Per_2
pronunciarsi la separazione dal convenuto.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir me- no dell'affectio coniugalis fosse riconducibile a tensioni e momenti di crisi.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio minore, con facoltà di incontrare il padre secondo un calendario di incontri, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previsione dell'obbligo in capo al CP_1
di corrisponderle un assegno mensile pari ad euro 350,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di provvedere interamente al mantenimento della figlia maggiorenne, la quale frequentereb- be un'accademia di ballo a Milano, domandando, infine, la condanna del con- venuto a farsi carico del pagamento delle rate del mutuo, contratto per la casa coniugale.
Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, rima- nendo contumace.
Data l'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per la mancata costituzione del resistente, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rinviato la causa per discussione e decisione.
- 2 - La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 ottobre
2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata discussa e de- cisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio e non costituito.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese.
Venendo al resto, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda l'affidamento del figlio minore , non essen- Per_2
do emerse ragioni ostative, va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocamento presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrare il figlio liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Venendo alle statuizioni economiche, non essendo emersi elementi di novità, va confermato quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti e dunque, va previsto l'obbligo a carico del di corri- CP_2
spondere alla per il mantenimento dei figli maggiorenne ma Pt_1 Per_1
non indipendente, e , l'assegno complessivo mensile di euro 650,00 ( Per_2
€ 350,00 per ed € 300,00 per ), da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2
secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contri- buirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e me- diche) sostenute nell'interesse dei figli.
- 3 - L'uso della casa coniugala va assegnato alla e ai figli, con lei convi- Pt_1
venti.
Si dà atto, infine, che non è stato ritenuto necessario procedere all'audizione del minore , tenuto conto dell'assenza di contrasto tra Per_2
le parti in ordine alle statuizioni relative al medesimo.
Va dichiarata inammissibile la domanda dell'attrice volta alla regolamen- tazione delle rate del mutuo, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e priva del carattere di c.d. “ connessione forte” con la domanda di separazio- ne.
Va, invece, disattesa la domanda risarcitoria e di ammonimento proposta dall'attrice con le note di trattazione scritta depositate il 23 ottobre 2025, stan- te la genericità delle allegazioni.
Tenuto conto della mancata opposizione alla domanda principale, le spe- se di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella con- tumacia di parte convenuta, definitivamente pronunciando, respinta ogni con- traria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, , i quali hanno contratto matrimonio il 27 aprile 2011 ad Controparte_1
Agrigento, , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Agrigento al n. 6, parte I, anno 2011, affida il figlio minore a entrambi i genitori, con Persona_3
collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrare il figli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
- 4 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
per il mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 Persona_3
l'assegno complessivo mensile di euro 650,00, da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli, con lei Parte_1
conviventi; spese irripetibili;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. UD US
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1913 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Samantha Borsellino, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a il [...], a [...] Controparte_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 ottobre 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 21 luglio 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12 luglio 2023, premet- Parte_1
tendo di avere, in data 27 aprile 2011, contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione sono nati due figli, maggiorenne ma non indi-
[...] Per_1
pendente, e ( nato il [...]) ancora minorenne, ha chiesto Per_2
pronunciarsi la separazione dal convenuto.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir me- no dell'affectio coniugalis fosse riconducibile a tensioni e momenti di crisi.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio minore, con facoltà di incontrare il padre secondo un calendario di incontri, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previsione dell'obbligo in capo al CP_1
di corrisponderle un assegno mensile pari ad euro 350,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di provvedere interamente al mantenimento della figlia maggiorenne, la quale frequentereb- be un'accademia di ballo a Milano, domandando, infine, la condanna del con- venuto a farsi carico del pagamento delle rate del mutuo, contratto per la casa coniugale.
Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, rima- nendo contumace.
Data l'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per la mancata costituzione del resistente, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rinviato la causa per discussione e decisione.
- 2 - La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 ottobre
2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata discussa e de- cisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio e non costituito.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese.
Venendo al resto, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda l'affidamento del figlio minore , non essen- Per_2
do emerse ragioni ostative, va confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, con collocamento presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrare il figlio liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Venendo alle statuizioni economiche, non essendo emersi elementi di novità, va confermato quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti e dunque, va previsto l'obbligo a carico del di corri- CP_2
spondere alla per il mantenimento dei figli maggiorenne ma Pt_1 Per_1
non indipendente, e , l'assegno complessivo mensile di euro 650,00 ( Per_2
€ 350,00 per ed € 300,00 per ), da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2
secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contri- buirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e me- diche) sostenute nell'interesse dei figli.
- 3 - L'uso della casa coniugala va assegnato alla e ai figli, con lei convi- Pt_1
venti.
Si dà atto, infine, che non è stato ritenuto necessario procedere all'audizione del minore , tenuto conto dell'assenza di contrasto tra Per_2
le parti in ordine alle statuizioni relative al medesimo.
Va dichiarata inammissibile la domanda dell'attrice volta alla regolamen- tazione delle rate del mutuo, trattandosi di domanda soggetta al rito ordinario e priva del carattere di c.d. “ connessione forte” con la domanda di separazio- ne.
Va, invece, disattesa la domanda risarcitoria e di ammonimento proposta dall'attrice con le note di trattazione scritta depositate il 23 ottobre 2025, stan- te la genericità delle allegazioni.
Tenuto conto della mancata opposizione alla domanda principale, le spe- se di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella con- tumacia di parte convenuta, definitivamente pronunciando, respinta ogni con- traria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, , i quali hanno contratto matrimonio il 27 aprile 2011 ad Controparte_1
Agrigento, , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Agrigento al n. 6, parte I, anno 2011, affida il figlio minore a entrambi i genitori, con Persona_3
collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrare il figli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
- 4 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
per il mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 Persona_3
l'assegno complessivo mensile di euro 650,00, da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli, con lei Parte_1
conviventi; spese irripetibili;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. UD US
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