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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/12/2024, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 813 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F.= ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario, 8, presso lo studio dell'Avv. Désirée Capobianchi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca Caldaroni, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = , CP_1 C.F._2 in proprio e quale titolare della ditta individuale Ristorante - Pizzeria La CO di SP RA (P.IVA. ), con sede in Viterbo, Strada P.IVA_1
Tobia, 24. CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori della parte ricorrente hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.5.2024 ha adito Parte_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire il trattamento salariale previsto, per il 6° livello professionale, dal CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, applicato dal resistente e, - per l'effetto, condannare il sig. CP_1 nato a Viterbo, l'[...], in [...] e quale titolare della ditta
[...] individuale Ristorante Pizzeria La CO di SP RA (C.F. P.IVA. al pagamento, in favore della C.F._2 P.IVA_1 ricorrente della somma netta complessiva di €29.552,34, a titolo di differenze retributive, indennità contrattuali e competenze di fine rapporto, come da conteggio analitico prodotto e sviluppato in base alle tabelle retributive allegate al CCNL di categoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla domanda sino al soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia;
- sempre per l'effetto, condannare il resistente all'adeguamento dei contributi assicurativo- previdenziali in considerazione del ricalcolo del minimale contrattuale. - Con vittoria di spese, spese generali, competenze e accessori di legge”. La ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di presso il Ristorante - Pizzeria “La CO”, sito CP_1 in Viterbo, Strada Tobia, 24, dall'1.8.2017 al 12.9.2023; che il rapporto lavorativo veniva instaurato in forza di contratto full-time a tempo determinato, poi prorogato e trasformato a tempo indeterminato full-time a decorrere dall'1.4.2018 e part-time a decorrere dall'1.12.2022, con la qualifica di aiuto cameriere, livello retributivo 6 del Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio;
di aver percepito un compenso di € 50,00 al giorno, inizialmente corrisposto in contanti e, a decorrere dall'anno 2021, tramite accredito su carta prepagata intestata alla medesima;
che, a decorrere dal mese di febbraio 2023, a seguito delle rimostranze della ricorrente per ottenere un compenso adeguato alla propria prestazione lavorativa, il rapporto di lavoro subiva una sorta di congelamento, con sospensione reciproca delle obbligazioni assunte dalle parti;
che, con comunicazione a mezzo P.E.C. del 17.4.2023, intimava al convenuto il pagamento delle mensilità aggiuntive, di 13° e 14° mensilità, dell'indennità per lavoro straordinario e supplementare, rivendicando anche l'inquadramento nel superiore livello 5, senza ricevere alcun riscontro;
che, rimaste inascoltate tali rivendicazioni, rassegnava le proprie dimissioni. Ciò posto, in diritto ha dedotto che le buste paga rilasciatele nel corso dell'intero rapporto di lavoro risultano difformi rispetto agli importi percepiti ed al minimo tabellare previsto dal Ccnl di settore;
che pertanto risulta creditrice nei confronti del convenuto della somma netta di € 29.552,34, a titolo di festività non godute, lavoro festivo e domenicale, ferie non godute, permessi non goduti, mensilità aggiuntive e TFR. Il convenuto è rimasto contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 5 Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta dal convenuto in data 1.8.2017 con contratto di lavoro a tempo determinato full- time, prorogato e trasformato a tempo indeterminato full-time in data 1.4.2018 e part-time a decorrere dall'1.12.2022, con la qualifica di aiuto cameriere, livello retributivo 6 del Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio. La ricorrente rivendica, in relazione a tale periodo e alla stregua dei parametri (livello e orario di lavoro) risultanti per tabulas, differenze retributive a titolo di paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, permessi non goduti, ferie non godute, lavoro festivo e domenicale e TFR. Per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di aver percepito l'importo di € 50,00 al giorno e il convenuto, rimasto contumace, nulla ha provato circa il pagamento di somme ulteriori. Si impone pertanto la condanna dello stesso al pagamento in favore della ricorrente delle somme rivendicate per paga oraria, ratei 13°, ratei 14° e TFR, così come quantificate nei conteggi allegati, da considerarsi corretti in quanto elaborati sulla base di dati risultanti dal contratto individuale di lavoro (orario lavorativo e livello di inquadramento) ed applicando i parametri retributivi risultanti dal Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio, richiamato dal contratto individuale. Quanto agli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva ferie, permessi e festività non godute, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Il principio è da intendere nel
Pag. 3 di 5 senso che il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nel caso di specie possono ricomprendersi nelle spettanze dovute le somme conteggiate a titolo di ferie, permessi e festività in quanto le relative causali rinvengono un riscontro nelle buste paga in atti ed il conteggio è stato elaborato sulla base dei parametri fissati dal Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio. Alla luce di quanto esposto, il convenuto va condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda (e non netta come richiesto in sede di ricorso) di € 29.552,34 a titolo di paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, indennità sostitutiva ferie, permessi e festività non godute e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste fino al saldo. Va infine dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva per mancata integrazione del contraddittorio con l'istituto previdenziale. In merito la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che: "L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la Controparte_2 regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa" (così, Cass. n. 1485/2019). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , condanna il convenuto al
[...] CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 29.552,34 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 2.224,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 5 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Pag. 5 di 5
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 813 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F.= ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario, 8, presso lo studio dell'Avv. Désirée Capobianchi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca Caldaroni, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = , CP_1 C.F._2 in proprio e quale titolare della ditta individuale Ristorante - Pizzeria La CO di SP RA (P.IVA. ), con sede in Viterbo, Strada P.IVA_1
Tobia, 24. CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive CONCLUSIONI: i procuratori della parte ricorrente hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.5.2024 ha adito Parte_1 questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_1 percepire il trattamento salariale previsto, per il 6° livello professionale, dal CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio, applicato dal resistente e, - per l'effetto, condannare il sig. CP_1 nato a Viterbo, l'[...], in [...] e quale titolare della ditta
[...] individuale Ristorante Pizzeria La CO di SP RA (C.F. P.IVA. al pagamento, in favore della C.F._2 P.IVA_1 ricorrente della somma netta complessiva di €29.552,34, a titolo di differenze retributive, indennità contrattuali e competenze di fine rapporto, come da conteggio analitico prodotto e sviluppato in base alle tabelle retributive allegate al CCNL di categoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla domanda sino al soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia;
- sempre per l'effetto, condannare il resistente all'adeguamento dei contributi assicurativo- previdenziali in considerazione del ricalcolo del minimale contrattuale. - Con vittoria di spese, spese generali, competenze e accessori di legge”. La ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di presso il Ristorante - Pizzeria “La CO”, sito CP_1 in Viterbo, Strada Tobia, 24, dall'1.8.2017 al 12.9.2023; che il rapporto lavorativo veniva instaurato in forza di contratto full-time a tempo determinato, poi prorogato e trasformato a tempo indeterminato full-time a decorrere dall'1.4.2018 e part-time a decorrere dall'1.12.2022, con la qualifica di aiuto cameriere, livello retributivo 6 del Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio;
di aver percepito un compenso di € 50,00 al giorno, inizialmente corrisposto in contanti e, a decorrere dall'anno 2021, tramite accredito su carta prepagata intestata alla medesima;
che, a decorrere dal mese di febbraio 2023, a seguito delle rimostranze della ricorrente per ottenere un compenso adeguato alla propria prestazione lavorativa, il rapporto di lavoro subiva una sorta di congelamento, con sospensione reciproca delle obbligazioni assunte dalle parti;
che, con comunicazione a mezzo P.E.C. del 17.4.2023, intimava al convenuto il pagamento delle mensilità aggiuntive, di 13° e 14° mensilità, dell'indennità per lavoro straordinario e supplementare, rivendicando anche l'inquadramento nel superiore livello 5, senza ricevere alcun riscontro;
che, rimaste inascoltate tali rivendicazioni, rassegnava le proprie dimissioni. Ciò posto, in diritto ha dedotto che le buste paga rilasciatele nel corso dell'intero rapporto di lavoro risultano difformi rispetto agli importi percepiti ed al minimo tabellare previsto dal Ccnl di settore;
che pertanto risulta creditrice nei confronti del convenuto della somma netta di € 29.552,34, a titolo di festività non godute, lavoro festivo e domenicale, ferie non godute, permessi non goduti, mensilità aggiuntive e TFR. Il convenuto è rimasto contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 5 Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta dal convenuto in data 1.8.2017 con contratto di lavoro a tempo determinato full- time, prorogato e trasformato a tempo indeterminato full-time in data 1.4.2018 e part-time a decorrere dall'1.12.2022, con la qualifica di aiuto cameriere, livello retributivo 6 del Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio. La ricorrente rivendica, in relazione a tale periodo e alla stregua dei parametri (livello e orario di lavoro) risultanti per tabulas, differenze retributive a titolo di paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, permessi non goduti, ferie non godute, lavoro festivo e domenicale e TFR. Per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto di aver percepito l'importo di € 50,00 al giorno e il convenuto, rimasto contumace, nulla ha provato circa il pagamento di somme ulteriori. Si impone pertanto la condanna dello stesso al pagamento in favore della ricorrente delle somme rivendicate per paga oraria, ratei 13°, ratei 14° e TFR, così come quantificate nei conteggi allegati, da considerarsi corretti in quanto elaborati sulla base di dati risultanti dal contratto individuale di lavoro (orario lavorativo e livello di inquadramento) ed applicando i parametri retributivi risultanti dal Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio, richiamato dal contratto individuale. Quanto agli importi richiesti a titolo di indennità sostitutiva ferie, permessi e festività non godute, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Il principio è da intendere nel
Pag. 3 di 5 senso che il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nel caso di specie possono ricomprendersi nelle spettanze dovute le somme conteggiate a titolo di ferie, permessi e festività in quanto le relative causali rinvengono un riscontro nelle buste paga in atti ed il conteggio è stato elaborato sulla base dei parametri fissati dal Ccnl Pubblici Esercizi Confcommercio. Alla luce di quanto esposto, il convenuto va condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda (e non netta come richiesto in sede di ricorso) di € 29.552,34 a titolo di paga oraria, ratei 13°, ratei 14°, indennità sostitutiva ferie, permessi e festività non godute e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione delle singole poste fino al saldo. Va infine dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva per mancata integrazione del contraddittorio con l'istituto previdenziale. In merito la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che: "L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la Controparte_2 regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa" (così, Cass. n. 1485/2019). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , condanna il convenuto al
[...] CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 29.552,34 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 2.224,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 5 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
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