CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile -riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Assunta d'Amore Presidente est.
Dott. Giorgio Sensale Consigliere
Dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 528 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 606/2022 del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 18 gennaio 2022, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Francesco Fracanzano n.31 presso lo studio dell'Avv. Paolo Mario
Cubuzio dal quale è rappresentata e difesa
), elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1 C.F._2
Riviera di Chiaia n. 105 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Tuccillo dal quale è rappresentato e difeso appellanti
E con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, in persona del Controparte_2 legale rappresentante, e per essa, quale mandataria, la
[...]
d unico socio con sede legale in San Donato Milanese, in via Controparte_3 dell'Unione Europea n. 6a-6b ( , in persona dell'Avv. Ada Magliocca che la P.IVA_1 rappresenta in virtù di procura autenticata dal Notaio in data 2.8.2018 Persona_1 rep 18551 e racc. 8917 rilasciata dal Dott. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv Francesco Tuccillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via A. D'Isernia n. 8 come da procura in atti appellata
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(mutuataria) e (terzo datore d'ipoteca) Parte_1 Controparte_1 proponevano opposizione avverso il precetto con il quale Controparte_3
quale mandataria di aveva loro intimato il pagamento di €
[...] Controparte_2
505.895,78 (risultanti dalla somma di € 435.609,99 per capitale residuo, di € 44.341,99 per rate scadute ed impagate ed € 25.943,15 per interessi di mora), oltre interessi legali dal 25.7.2019 al saldo e compensi per il precetto sulla base del contratto di mutuo ipotecario per Notar dott. (rep. n. 15473 e racc. n. 5443) del 21.12.2005 Persona_2 deducendo: 1) il difetto di legittimazione di e la mancata notifica della Controparte_2 cessione del credito da (mutuante) a nonché la CP_4 Controparte_2 mancata prova che, tra i crediti ceduti, vi fosse pure quello derivante dal contratto di mutuo sopra indicato;
2) l'inesistenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, essendo il contratto concluso un mutuo condizionato non idoneo a trasferire l'immediata disponibilità della somma mutuata;
3) la nullità del precetto per indeterminatezza e indeterminabilità delle somme dovute atteso che Parte_1
“a mezzo del terzo datore di ipoteca ha corrisposto dal 2006 al 2012 l'importo di euro
[...]
335.280,00 a mezzo di bonifici bancari sul conto corrente (Banca Modenese/Cassa di Risparmio di Ferrara) (…) a fronte di un piano di ammortamento, che prevedeva al Dicembre 2012 il pagamento di rate per euro 263.500,50 tra capitale e interessi”, con conseguente illegittima risoluzione del contratto da parte della banca, indebitamente avvalsasi della decadenza dal beneficio del termine e, ancora, secondo gli opponenti, avuto riguardo al complessivo pagamento della somma di € 335.280,00, il residuo spettante alla mutuante per capitale e interessi era pari a € 348.442,97; 4) la pattuizione degli interessi in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 4, TUB sì che il residuo debito (aritmeticamente quantificabile in € 348.442,97) sarebbe stato in realtà inferiore a fronte della applicazione del legittimo tasso di interesse e sarebbe stata, pertanto, fondata anche la domanda riconvenzionale di riduzione dell'ipoteca; 5) la nullità del precetto per difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito, “essendo intervenuti pagamenti in corso di esecuzione del mutuo” e non consentendo il precetto “di stabilire come sia stata determinata la somma oggetto in intimazione, come è stato determinato il capitale residuo, le rate scadute, e
2 il calcolo degli interessi di cui quelli legali dal Luglio 2019 è quindi è nullo. Anche in considerazione che la pattuizione di interessi è nulla poiché si tratta di interessi usurai”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e deducendo: i) l'esaustiva indicazione, in precetto, dei rapporti esistenti tra e nonché delle vicende Controparte_3 Controparte_2 legislative, negoziali e societarie per effetto delle quali era divenuta Controparte_2 titolare del credito derivante dal citato contratto di mutuo e dell'ipoteca prestata a sua garanzia (stante, tra l'altro, il trasferimento anche delle garanzie in caso di cessione ex art. 58 TUB); ii) la qualificabilità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo atteso che, secondo quanto risultante dall'art. 1 del contratto, era stata conferita ai mutuatari la disponibilità della somma mutuata tanto che la stessa era stata riconsegnata al fine del deposito cauzionale (il cui perfezionamento non precludeva la qualificabilità del mutuo come titolo esecutivo secondo quanto del resto sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte); iii) la genericità e l'infondatezza della doglianza relativa alla indeterminatezza e indeterminabilità delle somme precettate atteso che: - il dedotto pagamento di complessivi € 335.280,00 era fondato su documentazione “confusa” e parzialmente inconferente, documentazione consistente in ricevute di versamenti
(talune in contanti), effettuati dalla società Parte_3 CP_1 CP_1
(quindi non dal mutuatario), su un proprio conto corrente acceso presso la Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A.; - la data dei versamenti era ampiamente anteriore rispetto alla fusione intercorsa tra gli istituti di credito e, quindi, non avente alcun collegamento con la posizione di mutuo che, a quei tempi, era operativa su - Controparte_5 nel file allegato da controparte erano contenute sia le ricevute di alcuni bonifici su che le dichiarazioni di quietanza rilasciate da CP_4 CP_4 relativamente ad alcune rate di mutuo che ancora le risultanze di alcuni estratti conto rilasciati dalla che riportavano lo scarico contabile dei bonifici i cui importi CP_4 facevano registrare una erronea duplicazione di partite economiche;
- non corrispondeva al vero l'assunto per il quale il piano di ammortamento avrebbe previsto il pagamento di rate per euro 263.500,00 alla data del dicembre 2012.
Premessa l'inconferenza del riferimento al dicembre 2012 (atteso che la prima rata impagata era quella del 21.4.2021), l'opposta rilevava che la controparte prescindeva del tutto dall'atto di rinegoziazione formalizzato innanzi al notaio in Testimone_1 data 24.9.2010, atto con il quale, tra l'altro, la mutuataria si era riconosciuta debitrice (al
3 24.9.2010) di € 455.761,68 così che, al più, “per la corretta determinazione del saldo debitore alla data di risoluzione del mutuo, andrebbe effettuata una verifica relativamente ai versamenti effettuati dalla mutuataria successivamente a detta data, partendo dal riconoscimento del debito formulato”; iv) la genericità delle ulteriori contestazioni sia quanto alla pretesa usurarietà del contratto sia quanto alla indeterminatezza e indeterminabilità delle somme dovute evidenziando che, al contrario, il contratto di mutuo come rinegoziato conteneva analitica indicazione di tutte le voci di costo, dei tassi e delle commissioni, Pa nonché dell' per cui non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117 TUB, in realtà applicabile nei soli casi di mancanza assoluta della pattuizione relativa ai tassi ovvero di rinvio generico agli usi.
Con provvedimento depositato il 18.6.2021 veniva rilevata d'ufficio la questione relativa alla vessatorietà degli interessi moratori e concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c.. Quindi, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c. il giorno 8.7.2021, gli opponenti deducevano che il mutuo in forza del quale era stato notificato il precetto opposto era stato concesso alla al fine di Parte_1 finanziare in realtà il il cui ulteriore finanziamento in via diretta era precluso CP_1 dalla sua ingente esposizione debitoria. Tale circostanza, oltre a giustificare la documentazione di pagamenti del con riferimento al mutuo oggetto del CP_1 presente giudizio, era, secondo la parte opponente, indice anche di una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della (e, successivamente, Controparte_5 della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.) che, in violazione della dovuta diligenza, aveva concesso il finanziamento senza adeguata valutazione del merito creditizio.
Ancora, gli opponenti eccepivano che il mutuo, contemplante un piano di ammortamento alla francese, conteneva la pattuizione di interessi anatocistici e risultava in contrasto con le norme in materia di trasparenza bancaria.
All'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale, in data 18 gennaio 2022, pronunciava la sentenza n.606/2022 con cui rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, alla luce delle risultanze processuali, accertata la titolarità in capo a del credito derivante dal contratto di mutuo oggetto di causa, CP_2 CP_2 concluso tra gli opponenti e e l'inammissibilità delle memorie Controparte_5 ex art. 183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c. in quanto depositate tardivamente dalla parte
4 opponente data l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al giudizio di opposizione all'esecuzione, riteneva:
- che la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato a essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, valeva a integrare la effettiva erogazione della somma da parte del mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizzava quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma (Cass., sez. 1, ord. 27 ottobre 2017, n. 25632 e
Tribunale Napoli, sez. V, 19 febbraio 2020);
- non poteva qualificarsi la mutuataria quale consumatore, dovendo valorizzarsi sia la sua qualità di socia accomandante della a far Parte_5 data dal 7.5.1993 (visura depositata dall'opposta in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) sia l'inciso contenuto nel contratto secondo il quale “il mutuo è stato richiesto a fronte di spese per acquisizione quota societaria” (cfr., tra le altre, Cass., sez.
6- 3, ord. 5 maggio 2015, n. 8904, Corte giustizia, 3 luglio 1997, C-269/95, CP_6
) onde l'impossibilità di procedere all'esame della vessatorietà (nell'accezione
[...] del codice del consumo) delle clausole contrattuali;
- la parte mutuataria, con l'atto di rinegoziazione, aveva riconosciuto l'esistenza di un debito, alla data del 24.9.2010, pari a € 455.761,68 onde l'infondatezza della deduzione relativa all'esistenza, stando al piano di ammortamento, di un debito sino al dicembre
2012 pari a € 263.500,50 per capitale e interessi;
- il doc. 4 (file composto da 119 pagine) sino alla pagina 57 era relativo a pagamenti (in massima parte non imputabili con certezza al contratto di mutuo oggetto di causa) anteriori alla data del 24.9.2010, data alla quale, come osservato, il credito era (stante l'esplicito riconoscimento di debito) pari a € 455.761,68 e a partire dalla pagina 58 era relativo al pagamento di somme in data successiva al 24.9.2010 e, fermo restando che tali documenti facevano sovente riferimento ai medesimi pagamenti (risultando depositati tanto gli ordini di bonifico quanto le dichiarazioni di quietanza in relazione alla medesima operazione), le somme effettivamente versate erano di entità tale da non consentire di inferire l'esistenza di un credito dell'odierna opposta inferiore rispetto a quello indicato in precetto;
- ferma l'infondatezza delle doglianze svolte quanto all'anatocismo, all'usura e alla non determinatezza e determinabilità degli interessi, le allegazioni degli opponenti erano
5 tanto generiche (riferendosi, ad esempio, al fatto che gli opponenti prescindevano del tutto dall'atto di rinegoziazione pur concluso il 24.9.2010 contenente esplicito riconoscimento di debito per un importo superiore e tenuto conto del lungo tempo trascorso tra il 24.9.2010 e la data di notifica del precetto opposto con conseguente, significativa maturazione di ulteriore debito per interessi rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio) da far ritenere che l'invocata consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stata esplorativa;
- con riferimento alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, ferma l'estrema genericità delle deduzioni svolte dagli opponenti (i quali, anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., avevano proposto argomenti -non condivisi- astratti, non premurandosi di valutare il concreto svolgimento del rapporto)
e premesso che il contratto consentiva di quantificare la misura dei tassi di interesse pattuiti e di verificare la composizione delle singole rate, aderiva all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'ammortamento alla francese non rendeva possibile l'anatocismo (Trib. Napoli, sez. XIV, ord. collegiale 16 aprile 2021; Trib. Trani, 3.6.2020,
n. 880, Trib. Roma, 5.5.2020, n. 6897, Trib. Pordenone, 24.4.2020, n. 222, Corte di
Appello di Napoli, 19.2.2020, n. 772;
- pure le allegazioni relative alla pretesa usurarietà degli interessi risultavano (quanto meno sino alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. essendo tardive le ulteriori memorie) estremamente generiche e in contrasto con i condivisi principi di diritto affermati da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 sia in relazione all'onere di allegazione, avendo gli opponenti dedotto la misura del TEGM solo al momento della conclusione del contratto (allorquando, con riferimento agli interessi corrispettivi, pacificamente il tasso soglia non risultava superato) e non per l'intera durata del rapporto, sia in relazione alle modalità di computo degli interessi moratori al fine della verifica del superamento del tasso soglia;
- il motivo di opposizione relativo all'art. 117 TUB non era condivisibile posto che il contratto originario (espressamente non novato mediante il piano di rinegoziazione) conteneva (art. 2) pattuizione idonea alla quantificazione degli interessi corrispettivi, di Pa quelli di mora e dell' (pari al 4,62%) sì che non poteva trovare in concreto applicazione il pur invocato comma 7 dell'articolo da ultimo citato, né (ove mai si fosse voluto attribuire un simile significato alle generiche deduzioni in proposito svolte dagli opponenti) poteva affermarsi l'applicabilità dell'art. 117, co. 7, TUB a fronte della
6 Pa applicazione di un ISC diverso rispetto a quello pattuito essendo l' un mero dato Pa informativo per cui l'indicazione di un non corrispondente a quello reale poteva, infatti, costituire pubblicità ingannevole, ma non dare luogo ad alcuna violazione dell'art. 117 TUB;
- l'insussistenza della pretesa violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria essendo stato dedotto un illecito integrato dalla banca concedente il mutuo e non certo dalla cessionaria, che, ove pure integrato, non avrebbe comportato la caducazione del contratto, ma, al più, una responsabilità risarcitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.2.2022, proponevano appello
[...]
e chiedendo l'integrale riforma della sentenza e Parte_1 Controparte_1 sostenendo che il Tribunale: - non aveva correttamente valutato l'eccezione sulla mancanza di legittimazione attiva delle appellate con riflesso sull'onere probatorio in capo alla cessionaria;
- non aveva valutato la ribadita eccezione sull'interposizione di al posto di quale effettivo percettore del mutuo e Parte_1 Controparte_1 non aveva valutato il mancato ossequio da parte di della clausola Parte_1 di scopo di cui al punto 2 del contratto di mutuo per non aver acquistato quote societarie, con conseguente nullità del contratto di mutuo;
- aveva omesso il rilievo d'ufficio della nullità del contratto;
- non aveva correttamente valutato l'eccezione in ordine alla nullità del precetto non costituendo il mutuo titolo esecutivo;
- non aveva correttamente valutato la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio, più volte invocata e non opposta dalla controparte;
- aveva omesso di valutare la presenza di clausole vessatorie già rilevate d'ufficio; - aveva omesso di valutare la dedotta estinzione dell'obbligazione o la parziale estinzione dell'obbligazione da parte degli appellanti;
- aveva omesso di valutare l'eccezione circa la sussistenza di interessi usurari, di interessi anatocistici e della indeterminatezza e indeterminabilità del credito.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi Controparte_2 dell'art.342 c.p.c. e del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3 c.p.c.
e dei documenti ivi indicati, dichiarate inammissibili dal Tribunale in quanto depositate tardivamente e, quindi, non valutabili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in sede di gravame;
contestava, quindi, tutti i motivi di gravame con argomentazioni di diritto e alla luce dei documenti depositati in giudizio.
7 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva riservata una prima volta in decisione e a seguito dell'istanza ex art.352 c.p.c., rinviata per la discussione per l'udienza dell'8.2.2024, al cui esito la Corte rimetteva la causa sul ruolo essendo stata avanzata dalle Parti istanza congiunta per addivenire a una soluzione stragiudiziale della controversia. Verificato il mancato raggiungimento di alcuna soluzione conciliativa, la Corte riservava nuovamente la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17 ottobre 2024 assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Premesso che l'atto di appello è stato notificato in data 3.2.2022, parte appellante ha dedotto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 19.1.2022.
Va, però, tenuto conto dell'atteggiamento della parte appellata (che non ha dedotto circa la tempestività dell'impugnazione in relazione alla notifica della sentenza), applicato il principio a tenore del quale la prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte (Cass. nn.30635/2024 e 24415/2020).
L'eccezione di inammissibilità ex 342 c.p.c. va rigettata perchè infondata. Con ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 e con sentenza n. 27199 del 2017 le S.U. civili hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “l'art. 342, nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
La norma di cui all'art. 342 c.p.c. va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
8 ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199). In particolare, la disposizione in parola esige che «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enudeati e con essi le relative doglianze»; in tal senso, «in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata», si richiede
«che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili» (cfr. motivazione della sentenza suindicata).
Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Ciò posto, l'atto di gravame sfugge alla denunciata inammissibilità avendo l'appellante svolto argomentazioni capaci di inficiare la ratio decidendi della pronuncia avversata senza che vi sia la necessità di esporre un progetto alternativo di sentenza siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità del gravame (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez.
III, 03/11/2020, n. 24262).
La parte appellante, infatti, come si evince dalla lettura dell'atto di impugnazione, indica con sufficiente precisione i motivi di dissenso rispetto alla valutazione della vicenda fatta dal giudice di prime cure, pur implicando evidentemente tale esposizione anche il richiamo delle argomentazioni difensive illustrate nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio.
L'assunto dell'appellata appare, quindi, privo di pregio, ove si consideri che nell'atto di appello sono espressamente richiamati i passi della motivazione oggetto di doglianza, sono illustrati i motivi delle censure svolte, sì che sono chiaramente individuate le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado e sono, altresì, enunciate le censure avanzate contro la sentenza impugnata, nel pieno rispetto dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
9 Sempre in via preliminare va dichiarata l'inutilizzabilità ai fini della decisione delle memorie disciplinate all'art. 183, co. 6, nn. 2 e 3 c.p.c. e dei documenti ivi richiamati in quanto depositati tardivamente dalla parte opponente data l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al giudizio di opposizione all'esecuzione, come già precisato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata senza che detta ragione abbia formato oggetto di censura alcuna così da ritenersi coperta da giudicato e considerato, peraltro, che non possono trovare ingresso nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art.345 c.p.c. mancando, prim'ancora, del carattere della novità.
Tanto premesso l'appello non appare fondato.
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza laddove il Tribunale non ha verificato se il contratto di cessione abbia riguardato proprio il contratto di mutuo a fondamento dell'azione esecutiva onde il difetto di legittimazione dell'intimante non essendo sufficiente il mero deposito di una copia della Gazzetta Ufficiale, necessitando la produzione dell'atto di cessione e una certificazione del notaio rogante che attesti che il credito azionato sia effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione.
Il motivo non appare fondato alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e delle ulteriori di seguito esposte.
Risulta, invero, documentata la titolarità del credito in capo a Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione, tra le altre, della
[...]
(cfr. atto di fusione per Notar del 9.10.2012) ed è noto che Controparte_5 Per_3 la fusione per incorporazione comporta l'estinzione della società fusa e, in tutti i suoi rapporti giuridici, anche processuali, vi è “prosecuzione”, senza soluzione di continuità, della incorporante o della risultante dalla fusione (cfr. Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 21970 del 30/07/2021).
Di poi, i crediti di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. sono stati ceduti a
[...]
e, a loro volta, a a Controparte_7 Controparte_8 mezzo di due distinte operazioni di cessione. Nella prima operazione di cessione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.3.2016 (cfr. in atti), si attestava che la cessione aveva ad oggetto “i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015” e si precisava che:
“restano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla Rev;
(i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla Controparte_8 situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015,
10 interessati da operazioni di cartolarizzazione;
(ii) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. in amministrazione straordinaria che saranno ceduti solo a seguito del trasferimento delle attività e passività di Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A. a Controparte_7
.
[...]
Le due categorie di crediti esclusi dalla cessione lo sono stati successivamente sempre a con cessione del 30.12.2016, pubblicata sulla Gazzetta Controparte_8
Ufficiale n. 46 del 24.02.2017 (cfr. in atti), come di seguito riportato: “La Banca d'Italia, con provvedimento del 30.12.2016, ha disposto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015, la cessione a dei crediti in sofferenza, Controparte_8 risultanti dalla situazione contabile consolidata di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, già di titolarità della controllata Commercio e Finanza Leasing & Factoring
S.p.A.; dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015 interessati da operazioni di cartolarizzazione;
degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e
Commercio e Finanza Leasing & Factoring S.p.A.”.
Quindi, l'intera categoria dei crediti in sofferenza di Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.A., risultanti dalla situazione contabile al 30 settembre 2015, tra cui anche il credito per cui è causa, è stato ceduto a Controparte_8
Infine, con successiva e ulteriore cessione del 15.6.2017 tutti i crediti già della Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A., ceduti a in ragione delle Controparte_8 precedenti due cessioni, fatta eccezione per i soli crediti nascenti da rapporti di locazione finanziaria, sono stati ceduti a loro volta in favore di come Controparte_2 riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22.6.2017 (cfr. in atti): “La societa' CP_2
(il Cessionario) comunica che in data 15 giugno 2017, nell'ambito di un'operazione di
[...] cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarita' di
[...]
[…] ha stipulato con la Cedente un contratto di cessione di crediti Controparte_8 pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del
TUB (il Contratto di Cessione) in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal
Cedente, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri: crediti di cui il Cedente sia titolare e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge
11 italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti:
1. da
[...]
Controparte_9 Controparte_10 [...]
e al Controparte_7 Controparte_11
Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n.
98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio 2016; o 2. da Controparte_9
e Controparte_10 Controparte_7 al Cedente ai sensi degli articoli 46 e Controparte_11
47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 1553670, 1553682, 1553673 e
1553679 del 30 dicembre 2016; Unitamente ai crediti come identificati ai sensi dei criteri di blocco che precedono, sono stati trasferiti al Cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' e annotazione, come previsto dall'Art. 58, 3° comma del TUB (richiamato dall'Art. 4 della Legge
130), tutti gli altri diritti del Cedente come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e piu' in generale ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati (i Crediti Ceduti)”.
Pertanto, il credito per cui è causa (non nascente da rapporto di locazione finanziaria) è stato oggetto di cessione da a Controparte_7 [...]
e, poi, da quest'ultima a e tanto può affermarsi in linea CP_8 Controparte_2 con gli arresti giurisprudenziali della Cassazione resi sull'argomento.
Va, infatti, ricordato il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre
1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici,
12 individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla
Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (cfr. Cass.
16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884; 10/02/2023, n.
4277) e purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza alcuna incertezza i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 20739/2022, n. 21821/2023 e n. 5456/2024).
Ciò precisato in ordine ai principi regolatori, quanto al caso di specie, la documentazione prodotta dà sufficiente contezza dell'avvenuta cessione e dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti e l'onere probatorio in capo alla cessionaria deve considerarsi, nel caso in esame, assolto con la produzione dei detti avvisi di cessione, appalesandosi per contro generica, a fronte del ricordato principio, la contestazione della parte appellante, anche in merito al mancato deposito delle
Gazzette Ufficiali sopra richiamate che, invece, risultano tempestivamente depositate nel giudizio di primo grado fin dalla costituzione in giudizio dell'appellata, avvenuta in data 15.2.2021 (cfr. in atti).
Peraltro, va sottolineato come sono state ritualmente depositate in atti anche le certificazioni del Notaio (rep. 62350 e 62351 del 3.12.2020) attestanti che Persona_4 il credito de quo, specificamente individuato, era inserito nell'elenco crediti oggetto delle due cessioni (da a Controparte_7 [...]
e da quest'ultima a;
invero, dette certificazioni notarili CP_8 Controparte_2 individuano quale oggetto della cessione del credito il nominativo di Parte_1 con il suo codice fiscale e il numero di NDG (corrispondente a quello indicato
[...]
13 nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo quanto all'identificativo del
“rapporto” e alla successiva rinegoziazione).
Con un ulteriore motivo viene fatto valere l'omesso rilevo officioso della nullità del contratto per interposizione di al posto di quale Parte_1 Controparte_1 effettivo percettore del mutuo e per il mancato avveramento dello scopo di cui al punto due del contratto di mutuo, come fatto valere con la memoria ex art. 183, sesto comma,
n.1 c.p.c..
Anche detto motivo non appare fondato pur dovendosi ritenere che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Sez. U, n. 12310 del 15 giugno 2015; Sez. 3, n. 4031 del 16 febbraio 2021; Sez. 3, n. 31078 del 28 novembre 2019)
e che con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue, la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011).
Tuttavia, gli elementi di fatto dedotti in giudizio smentiscono la ricostruzione del contratto di mutuo nei termini indicati dalla parte appellante;
a tale riguardo basti rilevare che non risultano affatto provati gli elementi principali posti a fondamento della suddescritta ricostruzione quali il rapporto di parentela (cfr. atto di citazione del primo grado del giudizio ove si legge: “Il con l'appoggio della ha CP_1 CP_4 fatto finanziare la sua parente, la sig.ra ”) o ancora il versamento delle Parte_1
14 somme necessarie a fornire la provvista a per il pagamento delle rate di Parte_1 muto (“il ha provveduto con periodicità ad effettuare cospicui versamenti sul conto CP_1 della ove era appoggiato l'addebito della rata mutuo per permetterne il Parte_1 pagamento”) visto che tutti i pagamenti (al di là della loro valenza che verrà di seguito analizzata) riportati nel documento allegato all'atto di citazione al n. “4) Bonifici effettuati per euro 335.280,00 dal 2006 al 2012” risultano eseguiti o dalla
[...]
o da e, infine, tenuto Parte_6 Controparte_12 conto della qualità di di socia accomandante della Parte_1 Parte_5
a far data dal 7.5.1993, circostanza desumibile dall'unica
[...] Parte_5 visura ritualmente depositata dall'opposta in allegato alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c. e confermata dall'inciso contenuto nel contratto di mutuo secondo il quale
“il mutuo è stato richiesto a fronte di spese per acquisizione quota societaria”.
L'ipotizzata nullità del contratto di mutuo non appare affatto sussistente, vieppiù, per l'irrilevanza che assume nel predetto contratto detta ultima previsione che, secondo l'assunto difensivo di parte appellante, lo caratterizzerebbe nei termini di uno scopo, la cui mancata realizzazione ne inficerebbe la validità.
Invero, sotto detto ultimo profilo basta osservare, conformemente agli approdi costanti della Suprema Corte, che il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata;
sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata (cfr. Cass. n. 25793-15, nonché le ben più risalenti Cass. nn. . 317/01, 12123/90, 2876/88). È stato, altresì, precisato che il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813
c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso (Cass. nn. 15695/2024, 15929/2018 e 24699/2017).
Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato
15 da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. 24699/2017).
Ebbene, attenendosi a detti principi, non è possibile qualificare come di scopo il contratto di mutuo dedotto in giudizio non emergendo dal testo contrattuale, né aliunde, un interesse anche della banca finanziatrice al perseguimento dell'indicata destinazione della somma erogata onde l'infondatezza dell'eccezione di nullità fatta valere dalla parte appellante.
Con un ulteriore motivo viene eccepita la nullità dell'atto di precetto per inesistenza di titolo idoneo a fondare un procedimento esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. dal momento che il contratto di mutuo era soggetto a condizione avendo le parti precisato che l'importo finanziato veniva vincolato in un deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della CP_4 mutuataria.
Anche detto motivo appare infondato.
Al riguardo deve darsi atto di recente intervento della Suprema Corte (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 12007 del 03/05/2024) secondo cui l'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente e integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato;
conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo.
Tuttavia, la Corte ritiene di condividere la granitica giurisprudenza di legittimità
(affatto esaminata da detta recente pronuncia) secondo cui ai fini del perfezionamento
16 del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (in applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229; cfr. anche Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632), soprattutto in ordine alla sufficienza della disponibilità giuridica della somma mutuata ai fini esecutivi (su tutte, Cass., n.
17194/2015).
Sul punto, si rimanda ancora alla motivazione della Suprema Corte n. 5654/2023 secondo cui: “la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare
l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva. Tale operazione non comporta, dunque, che la CP_4 trattenga le somme concesse a mutuo, ma piuttosto consente che la riceva le somme CP_4 erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia”.
E, nel caso di specie, l'obbligo restitutorio risulta indipendente dallo svincolo: in alcuna disposizione negoziale del mutuo di causa è previsto che detta obbligazione sia condizionata allo svincolo della somma. Né altrimenti si spiegherebbe la previsione di
17 cui all'art. 2 in base alla quale la mutuataria si era obbligata a restituire alla Banca mutuante in 120 rate consecutive mensili (nel termine di 10 anni), comprensive di capitale e interessi, con immediata decorrenza restitutoria proprio “dal giorno di stipulazione”, con prima rata “con scadenza gennaio 2006” (ossia, un mese dopo il rogito) e ultima rata a scadere il 21 dicembre 2015.
La disciplina restitutoria risulta corroborata dal piano di ammortamento che indica ammontare, composizione e tempistiche delle singole rate da rimborsare, sulla base delle previsioni negoziali (contenenti nella specie tutti gli elementi tipici e idonei a determinare le condizioni economiche e di durata del mutuo anche in ordine ai tassi: sono pattuiti inequivocamente tasso di ammortamento fisso, numero di rate e relativo importo, periodo di restituzione, modalità di rimborso), nonché dall'atto di rinegoziazione del 24/9/2010 della “restituzione della originaria somma di capitale di Euro
450.000.00” lasciandone tranquillamente intendere l'avvenuta erogazione. Senza, poi, considerare, da ultimo, che con il seguente motivo fatto valere con l'opposizione all'esecuzione: “Sulla nullità del precetto per indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste e per errata quantificazione delle stesse” gli opponenti deducevano di avere
“corrisposto dal 2006 al 2012 l'importo di euro 335.280,00” necessariamente avendo ricevuto la ben maggiore somma mutuata.
Con un ulteriore motivo parte appellante si duole che il Tribunale non abbia qualificato parte mutuataria quale consumatrice senza così rilevare la vessatorietà di alcune clausole contrattuali.
Appare, invece, condivisibile quanto testè affermato dal Tribunale: “deve ritenersi
(stante anche l'esiguità degli elementi offerti dalle parti a fronte del rilievo officioso) vada esclusa la qualificabilità della mutuataria quale consumatore, dovendo valorizzarsi sia la qualità della di socia accomandante della a far data Parte_7 Parte_5 dal 7.5.1993 (visura depositata dall'opposta in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c.) sia l'inciso contenuto nel contratto secondo il quale “il mutuo è stato richiesto a fronte di spese per acquisizione quota societaria” (cfr., tra le altre, Cass., sez. 6- 3, ord. 5 maggio 2015, n.
8904, Corte giustizia, 3 luglio 1997, C-269/95, ). Ne discende la mancata Controparte_6 possibilità di procedere all'esame della vessatorietà (nell'accezione del codice del consumo) delle clausole contrattuali”.
Alle suindicate argomentazioni perfettamente conformi alla giurisprudenza di legittimità vale aggiungerne le seguenti.
18 Va, in primo luogo, richiamato il chiaro disposto dell'art. 3 del Cod. Consumo alla stregua del quale è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Oltre al dato letterale della norma, occorre, al contempo, considerare l'impossibilità da parte della persona giuridica di porre in essere atti di consumo, posto il vincolo della propria attività rispetto agli scopi professionali fissati nell'atto costitutivo e nello statuto;
si è, quindi, affermato che ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469-bis cod. civ. (ora art. 33 del
Codice del consumo, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), la qualifica di
"consumatore" spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 21763 del 23/09/2013 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019).
Tale impostazione rende manifesta l'inconferenza dei richiami al Codice Consumo operati da parte appellante, vieppiù, in considerazione del rilievo che l'art. 122 co. 1 lett. a) T.U.B. dispone che le disposizioni non si applicano, tra gli altri, in caso di finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro laddove il contratto di mutuo ipotecario riguarda il finanziamento di € 450.000,00, della durata di
10 anni e con relativa garanzia immobiliare ipotecaria, richiesto da Parte_1
a fronte di spese per l'acquisto di una quota societaria.
Con un ulteriore motivo gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure non abbia tenuto adeguato conto della portata parzialmente estintiva del credito azionato esecutivamente;
in particolare, lamentano una non corretta disamina dei documenti depositati in giudizio a dimostrazione dei versamenti eseguiti, oltre che la mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. Aggiungono, quindi, quanto alla rinegoziazione del contratto di mutuo, di avere “posto in dubbio la veridicità dell'atto deducendo che a fronte dei 450.000,00 euro del mutuo originario e dai versamenti effettuati dal
2005 al 2012 (data di decadenza dal beneficio del mutuo), e nello specifico fino al 24/09/2010,
19 risultava impossibile che gli opponenti avessero potuto riconoscere la sussistenza di un debito di
455.000,00 avendo versato 108.721,00. Ciò in considerazione di quanto versato, gravato dagli interessi moratori. È proprio tale eccezione che avrebbe dovuto sensibilizzare il Magistrato sull'opportunità della nomina di un CTU ma evidentemente le deduzioni che si andranno ad esporre non sono servite a sensibilizzare il Giudice di prime cure. Di fatti la sottoscritta difesa ha doviziosamente dedotto che la circostanza che attestava un residuo credito di euro 455.000,00 superiore all'importo già concesso con mutuo originario, era alquanto sospetta” e che “con la rinegoziazione del mutuo, sono le condizioni dello stesso che sono soggette a modifiche, solo se sono cambiate le esigenze economiche del contraente. Aspetto importante perché non sono mai ammesse le rinegoziazioni se non sono avvenuti cambiamenti delle condizioni economiche, finanziarie del debitore”.
Va opportunamente premesso che le variazioni apportate in sede di rinegoziazione si riferiscono a elementi meramente accessori (numero rate e durata piano di ammortamento) e non incidono sulla quantificazione del credito bancario non pregiudicando l'idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., vieppiù, nella fattispecie in esame, laddove risulta l'espressa esclusione della volontà di novare l'obbligazione originaria e stante la medesima forma dell'atto pubblico assunto dall'atto di rinegoziazione rispetto al contratto di mutuo.
Deve ritenersi, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che con l'atto di rinegoziazione del 24.9.2010 gli importi ivi riportati, pari a € 455.761,68, sono stati esattamente indicati con contestuale riconoscimento di debito da parte della mutuataria per cui i pagamenti intervenuti fino a detta data non possono considerarsi in quanto superati da detto esplicito riconoscimento;
peraltro, che siano intervenuti dei pagamenti fino a quella data si dà atto nella stessa rinegoziazione laddove è stato previsto che “la parte mutuataria ha chiesto alla che le rate scadute e non pagate siano CP_4 rinegoziate mediante la capitalizzazione della loro componente capitale, in modo da ricostituire il debito residuo risultante alla data dell'ultima rata pagata [….]”.
Per i dedotti pagamenti successivi a detta data va osservato che parte appellante ha provveduto a depositare in primo grado una serie di distinte di bonifico da parte di
[...]
, soggetto estraneo alle Parti in causa, alcune delle quali Controparte_12 corredate dalle relative quietanze;
eppure, la semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione
20 nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza
n. 8046 del 21/03/2023).
Diversamente, le uniche somme addebitate sul conto corrente di a Parte_1 titolo di pagamento del mutuo con numero finale del rapporto 60084 (riportato nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo), risultano dagli estratti del conto alle sole date del 31.1.2011, 18.3.2011, 18.7.2011 e 29.8.2011 (cfr. documenti da pag. 105 a 108 nel file depositato con il n.4) per un ammontare di circa 2.000,00 ciascuno e, peraltro, non mensilmente, come previsto nell'atto di rinegoziazione;
ebbene, rispetto a dette somme non vi è motivo di dubitare che siano state correttamente conteggiate dall'istituto bancario alla data della risoluzione del contratto posto che con la relativa comunicazione del 18.12.2012 (cfr. in atti) si dava atto della morosità di 20 rate a far tempo dal 21.4.2011 e dato che i suindicati quattro pagamenti sono riferiti nell'annotazione delle somme a debito alle rate 60, 61, 62 e 63 che nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo corrispondono appunto alle scadenze del 21.12.2010, 21.1.2011, 21.2.2011 e 22.3.2011 (cfr. in atti).
In tali termini, quindi, l'eccezione di parziale pagamento sollevata da parte appellante appare del tutto destituita di alcun fondamento, né sarebbe di alcun ausilio l'invocata consulenza tecnica d'ufficio che non offrirebbe ulteriori elementi da quelli chiaramente desunti dalla Corte dalla documentazione depositata in giudizio.
Infine, parte appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare l'eccezione circa la sussistenza di interessi usurari, di interessi anatocistici e della indeterminatezza e indeterminabilità del credito.
In particolare, in ordine all'eccepita rilevata presenza di anatocismo si lamenta l'insufficiente motivazione che si riduce alla mera adesione a un orientamento giurisprudenziale senza spiegarne le ragioni e che “la metodologia di calcolo in base alla quale è stato sviluppato il piano di ammortamento del prestito - e quindi l'importo delle rate - si fonda tuttavia sul regime di capitalizzazione detto “dell'interesse composto” che comporta di
21 fatto da una parte anatocismo (come appresso meglio vedremo) e dall'altra un innalzamento del tasso effettivo annuo rispetto a quello - nominale annuo -indicato in contratto”.
Il motivo è infondato dovendosi condividere le ragioni spese nella sentenza quanto alla
“estrema genericità delle deduzioni svolte dagli opponenti” che, seppure corredate dalla indicazione nel primo grado di sole formule matematiche e, nel presente grado, dallo sviluppo di ipotesi di applicazione al contratto di mutuo di tassi diversi, rimangono sinteticamente ancorate alla censura dell'interesse composto.
Ma, sotto tale profilo, la doglianza non merita condivisione. In verità questa Corte, ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale seguito da gran parte dei giudici di merito (Corte appello Napoli, 22/07/2022, n.3447 e Corte appello Napoli sez. III,
17/02/2023, n.684) secondo cui il metodo di ammortamento alla francese è conforme al disposto dell'art. 1194 c.c. e non viola il divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. posto che il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò per se stesso in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale e una quota di interessi calcolata sul (solo) capitale residuo (e non sugli interessi già scaduti) di modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è via via decrescente con la conseguenza che nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non determina capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
In pratica, il piano di ammortamento alla francese prevede un ammontare più elevato dell'obbligazione di interessi, rispetto a piani di ammortamento all'italiana, solo in ragione dalla diversa costruzione delle rate, che nell'ammortamento all'italiana, prevede una quota capitale costante per tutta la durata dell'ammortamento, mentre nell'ammortamento alla francese, prevede un calcolo degli interessi corrispettivi
22 applicando il relativo tasso sul debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata.
La legittimità del tasso applicato e del relativo piano di ammortamento dipende, dunque, non tanto dal tipo di ammortamento (alla francese o all'italiana), quanto dalla determinazione e/o della determinabilità del tasso da applicare e della sua conoscibilità da parte del mutuatario.
Ciò posto, nel caso in esame, essendo stati indicati, in aggiunta al Tasso Annuo
Nominale (percentuale che si deve pagare sugli interessi stabilita su base annua), anche il TAEG (indicato a volte anche come ISC, cioè indicatore Sintetico di Costo, ovvero percentuale degli interessi da pagare sul totale della somma ricevuta), oltre al numero delle rate, dell'importo della rata periodica e delle spese accessorie, il mutuatario ha ricevuto un'informazione completa, di guisa che, in tal caso, non può dirsi neanche integrata un'ipotesi di indeterminatezza o indeterminabilità del tasso concordato.
Il documento contrattuale e i relativi allegati (tra cui il piano di ammortamento) consentivano, quindi, un'agevole individuazione delle condizioni economiche del contratto.
Da ultimo, le Sezioni Unite del Supremo Collegio (Cass. sez. un., 29/05/2024, n.15130), chiamate su rinvio pregiudiziale a verificare “se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello
"all'italiana" costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b.”, hanno ritenuto che “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi” concludendo nel senso che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri
23 interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente.”.
Va escluso, quindi, ogni profilo di indeterminatezza del contratto una volta che i contraenti si siano accordati sull'importo mutuato, sul tasso applicato, sulla durata del finanziamento e il numero delle rate e il mutuatario con la sottoscrizione del piano di ammortamento è in condizione di valutare le condizioni economiche applicate.
Quanto alla doglianza riguardante il superamento del c.d. tasso soglia vale riportare le condivisibili seguenti ragioni della sentenza impugnata: “Pure le allegazioni relative alla pretesa usurarietà degli interessi risultano (quanto meno sino alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. -tardive risultando le ulteriori memorie) estremamente generiche.
Le stesse sono state inoltre svolte in contrasto con i condivisi principi di diritto affermati da
Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 sia in relazione all'onere di allegazione (“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”), avendo gli opponenti dedotto la misura del TEGM solo al momento della conclusione del contratto (allorquando, con riferimento agli interessi corrispettivi, pacificamente il tasso soglia non risultava superato) e non per l'intera durata del rapporto, sia in relazione alle modalità di computo degli interessi moratori al fine della verifica del superamento del tasso soglia”.
Parte appellante, riportando calcoli nel solo presente grado di giudizio non tutti riferibili al caso di specie quanto piuttosto ai casi analizzati dalla giurisprudenza di merito riportata, non sembra tenere conto che, come statuito da S.U. n. 19597/2020, gli interessi moratori rilevano ai fini del tasso usurario, non si sommano a tal fine agli interessi corrispettivi, mentre, nel contratto per cui è causa, sottoscritto in data
21.12.2005, il TAN (4,50%) e il TAEG (4,62%) contrattualmente pattuiti risultano al di sotto del tasso soglia del 5,73% relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato e lo stesso si può dire per gli interessi moratori.
24 Ed è noto che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 19/10/2017, n. 24675; Cass. civ. Sez. III Ord., 17/08/2023, n. 24743).
Va ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, gli interessi di mora sono notoriamente esclusi dal calcolo del TAEG e la proposta comparazione tra il
TAEG e il tasso di mora viola il principio logico e giuridico di omogeneità del raffronto, producendo conclusioni non significative.
Peraltro, in ragione della previsione del tasso variabile, va detto che parte appellante neppure ha sufficientemente specificato e documentato l'andamento del rapporto, limitandosi alle generiche previsioni prima riportate.
L'appello va conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione dei criteri previsti dal DM 55/14 e successive modifiche.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Controparte_1 della in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Controparte_2
25 sentenza n. 606/2022 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 18 gennaio 2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 20.119,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
26