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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/09/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 256/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 348/2020, pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 28.7.2020 nella controversia n.
2131/2016 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Renato Potente e Ugo Potente, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTI
CONTRO
( ), in persona del l. r. in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Roberto M. Danesi de Luca, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei Controparte_2 danni non patrimoniali subiti dai coniugi e , in Parte_1 Parte_2 iure proprio, per la morte endouterina del figlio, conseguente alla mancata indagine ecografia e alla relativa flussimetria, da effettuarsi ovvero, comunque, effettuabili, tese a verificare il profilo biofisico e comportamentale del feto, osservandone lo stato di benessere, nonché il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione
1 costituzionalmente tutelato, attinente alla scelta di non procedere all'ecografia e all'esame flussimetrico, che avrebbero consentito di verificare lo stato del benessere del feto;
2. accertare e dichiarare che, per i fatti sopra indicati, i coniugi e Parte_1 [...]
, nella citata qualità, hanno subito un danno non patrimoniale (biologico, Parte_2 morale esistenziale) conseguente alla perdita del frutto di concepimento;
3. per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante p.t., al CP_3 risarcimento in favore degli appellanti, nella citata qualità, del danno non patrimoniale
(biologico, morale assistenziale), conseguente alla perdita del frutto del concepimento, previa nomina di CTU o in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'evento dannoso fino alla data del pieno soddisfo, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
4. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in fatto ed in diritto, a causa del deficit di informazione da parte del la paziente ha subito un Controparte_4 pregiudizio non patrimoniale (danno da lesione del diritto all'autodeterminazione), concernente la non necessaria esecuzione dell'esame ecografico e dell'indagine di flussimetria fetale, che avrebbero verificato e confermato lo stato di benessere fetale e/o individuato le condizioni di iniziale sofferenza del bambino;
5. per l'effetto, condannare l , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., al risarcimento – in favore degli odierni appellanti – del danno non patrimoniale (danno da lesione del diritto all'autodeterminazione), nella misura che sarà accertata in corso di causa, previa nomina di CTU o in via equitativa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'illecito fino alla data del pieno soddisfo, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
6. condannare la appellata al pagamento delle spese ed onorari, oltre il CP_3 rimborso forfetario T.P. IVA e CAP, di entrambi i gradi di giudizio, nonché le spese inerente l'indennità per mancata composizione dell'Organismo di Mediazione, da distrarre, entrambe, in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.
In via istruttoria si chiede il rinnovo della CTU - reiterata nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2020 - in quanto carente sia sotto il profilo di doglianza, sia per non aver risposto alle puntuali critiche del CTP, nonché quelle illustrate da questa difesa nel corso del giudizio di primo grado.
Per l'appellata: In via principale, insiste per il rigetto dei motivi di appello in quanto infondati in fatto ed in diritto e comunque non provati e, per l'effetto, per la conferma della sentenza del
Tribunale Civile di Campobasso, n. 348/2020, pubblicata il 28.7.2020.
Con condanna alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 348 del 28.7.2020, ha rigettato la domanda, proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, di risarcimento dei danni patrimoniale e non Controparte_1
2 patrimoniale dagli stessi subiti in conseguenza del decesso endouterino del figlio dagli stessi concepito, verificatosi il 26.9.2013, secondo la loro prospettazione a causa del comportamento negligente di medici dipendenti dell'Ospedale “A. Cardarelli” di
CP_5
, gravida alla trentanovesima settimana, si era recata, la sera del Parte_2
16.9.2013 alle 22.14, con il coniuge , al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli Pt_1 di accusando forti dolori addominali;
dalla consulenza consulenza CP_5 ostetrica-ginecologica eseguita dallo specialista ginecologo era risultato «collo conservato, chiuso posteriore, membrane integre. Eseguito CTG nella norma»; la paziente era stata, quindi, dimessa, senza che venisse eseguito alcun esame ecografico, lo stesso giorno alle ore 23:51 con la diagnosi «gravidanza in regolare evoluzione». Il successivo 25.9.2013, alle ore 22:54, la si era recata nuovamente presso il Pt_1
Pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli a causa di forti contrazioni;
ne veniva disposto il ricovero d'urgenza e dalla visita ginecologica e dall'esame ecografico eseguito dal sanitario di turno, emergeva che il battito del feto era assente e che era assente il liquido amniotico;
la diagnosi era di morte endouterina fetale;
il feto alla nascita presentava due giri di cordone intorno al collo ed un peso di 2.200 grammi. Il tribunale ha richiamato, condividendole, le conclusioni a cui sono pervenuti i c.t.u. dott.ri e , nel senso di escludere la responsabilità dei sanitari, in quanto Per_1 CP_6 nella gestione del caso si erano “conformati alle linee guida e ai protocolli esistenti nel settore in siffatti casi”.
2. Avverso la sentenza, notificata il 26.8.2020, hanno proposto appello e Parte_1
, con atto di citazione notificato il 29.9.2020, chiedendone la Parte_2 totale riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate, e insistendo nel rinnovo della c.t.u.
Si è costituita l , che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione. Esclusa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., all'esito dell'udienza del 15.11.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione supera il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., fondandosi su critiche argomentate in termini congrui, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali si fonda la richiesta di riforma della sentenza appellata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di
3 doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'impugnazione è affidata a tre motivi, con i quali vendono dedotte: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223,1228, 1176, 2236 e 2697 cod. civ., nonché dei principi generali di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 99 cod. proc. civ.; art. 2697 cod. civ., nonché artt. 2 e 32 Cost. (principi fondamentali della salute e diritto inviolabile della persona); art. 32 legge n. 833 del 1978
e art. 3 dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; 3) violazione e falsa applicazione degli art. 1176 cod. civ. comma 2; 1218, 1223, 2043, 2697, 2729 cod. civ. - vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
3. Con il primo motivo la decisione è censurata per aver recepito le conclusioni della c.t.u. ed escluso il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del feto: oggetto di doglianza, in particolare, è l'affermazione secondo cui nessuna indicazione vi era per l'esecuzione di ecografia ostetrica e flussimetria, esami che, secondo i c.t.u., nulla avrebbero aggiunto dal punto di vista diagnostico e che non avrebbero determinato alcuna modifica dell'iter terapeutico. Deducono gli appellanti che, venendo in considerazione una responsabilità di tipo contrattuale, essi potevano limitarsi ad allegare l'inadempimento dei sanitari, restando a carico dell'ente ospedaliero la prova dell'esecuzione professionale della prestazione professionale e della derivazione causale degli esiti peggiorativi da un evento imprevisto e imprevedibile;
aggiungono che in tema di nesso causale in materia civile opera il principio della preponderanza dell'evidenza e pertanto è sufficiente accertare se la condotta alternativa avrebbe impedito il verificarsi dell'evento sulla base di un ragionevole criterio probabilistico, non essendo necessaria la quasi certezza richiesta per l'affermazione della responsabilità penale.
La censura è infondata.
3.1. Gli appellanti imputano ai sanitari dell'Ospedale Cardarelli di CP_5
l'omissione di ulteriori approfondimenti diagnostici in occasione dell'accesso al Pronto soccorso di , nella serata del 16.9.2013, motivato da dolore Parte_2 addominale.
Sostengono che l'effettuazione di ecografia ostetrica e di flussimetria avrebbe consentito di rilevare la condizione di sofferenza fetale, e quindi l'esecuzione di tutte le misure idonee a evitare la morte del feto.
La prospettazione secondo cui il giudizio controfattuale circa la sussistenza del nesso causale tra l'omissione dell'azione doverosa e l'evento deve essere svolto secondo la regola probatoria, valevole in materia civile, del “più probabile che non”, pur fondata su principi corretti, non coglie nel segno, in quanto non aderente alla fattispecie che viene in esame e alle ragioni poste a fondamento della pronuncia impugnata.
Il primo giudice, nel richiamare le considerazioni svolte dai consulenti, non ha affatto escluso il nesso di causalità applicando un criterio probatorio diverso e più rigido rispetto a quello della preponderanza dell'evidenza, operante in materia civile, ma ha fondato la
4 sua decisione sulla considerazione, espressa in termini che non lasciano adito a dubbi, che esami diagnostici ulteriori rispetto alla visita ostetrica e all'osservazione CTG eseguiti in occasione dell'accesso al Pronto soccorso di (in particolare Parte_2
l'ecografia ostetrica e la flussimetria) non fossero doverosi in relazione alla situazione rilevata.
Come evidenziato dai consulenti, infatti, la visita ostetrica e il monitoraggio CTG avevano escluso in termini inequivocabili che i dolori addominali lamentati dalla fossero Pt_1 riferibili a patologia ostetrica;
in questo senso deponevano sia il riscontro di “collo conservato, chiuso posteriore”, tale da escludere una condizione di iniziale travaglio di parto (a tale situazione sarebbe conseguito un accorciamento, se non una dilatazione, del collo uterino), sia la descrizione del tracciato cardiotocografico come “normale”, e quindi “in perfetta sintonia con l'obiettività ostetrica nell'escludere sia l'iniziale travaglio che, ancor più, una sofferenza fetale”.
L'ipotesi di un'errata interpretazione del referto cardiotocografico è stata categoricamente esclusa dai consulenti sulla base di dati obiettivi e incontrovertibili: dalle notizie assunte direttamente dalla madre in sede di anamnesi è emerso che nei successivi nove giorni la gestazione è proseguita normalmente e la ha Pt_1 continuato a registrare personalmente i movimenti del feto fino al giorno del secondo accesso e fino a poche ore prima della sua espulsione;
la condizione del feto espulso è stata descritta come “normale”, incompatibile con una sofferenza risalente a un periodo precedente, e sullo stesso feto non sono state rilevate macerazioni, bolle cutanee, accavallamento delle ossa craniche o dismorfismi che potessero far pensare ad assenza di liquido amniotico;
l'esame istologico della placenta, del peso di 400 grammi, compatibile con feto di 2.200 grammi, ha consentito di rilevare un “quadro morfologico di placenta a termine”, escludendo la presenza di aspetti (edematosi, ischemici o coaguli) indicativi di insufficienza placentare.
I dati sopra indicati indicano con chiarezza che nessun sospetto di patologia ostetrica e di conseguente sofferenza fetale poteva trarsi dalla visita e dal tracciato CTG eseguiti al
Pronto soccorso dell'Ospedali Cardarelli di il 16.9.2013; eloquente e CP_5 inequivocabile è, sul punto, l'affermazione dei consulenti, secondo cui, mentre è possibile che un tracciato anomalo non corrisponda ad una sofferenza, al contrario “non
è possibile che un tracciato normale esprima una sofferenza”.
Corretta è stata, quindi, la scelta, dei sanitari di non effettuare gli ulteriori esami, la cui omissione sarebbe, nella prospettazione degli appellanti, la causa della mancata diagnosi di una situazione di sofferenza, che nell'arco dei giorni successivi, avrebbe condotto alla morte intrauterina del feto.
Posto che un tracciato normale già di per sé esclude una condizione di possibile sofferenza fetale e che della corretta lettura di tale tracciato non può dubitarsi alla luce delle considerazioni svolte, nessun ulteriore esame i sanitari erano obbligati a svolgere, per approfondire una situazione in cui era già chiaramente esclusa la derivazione causale del dolore addominale lamentato da patologie ostetriche.
5 In presenza di una situazione di benessere fetale, quale quello risultante dalla visita ostetrica e dal tracciato eseguiti il 16.9.2013, l'ecografia ostetrica e la flussimetria costituivano esami inutili, che non avrebbero apportato un patrimonio di conoscenze ulteriore rispetto a quello già acquisito;
non è possibile, infatti, ipotizzare la doverosità di un esame diagnostico in presenza di elementi tali da escludere possibili situazioni patologiche da approfondire. L'impossibilità di configurare, nel caso in esame, una negligenza dei sanitari per non aver eseguito l'ecografia ostetrica e la flussimetria, rende superflua qualunque indagine sul nesso causale che, come riconoscono gli stessi appellanti, nelle condotte omissive deve sussistere tra l'azione doverosa omessa e l'evento: nel caso in esame nessuna doverosità può ipotizzarsi per gli esami diagnostici ulteriori indicati. Per completezza va aggiunto che la pronuncia della Suprema corte, a cui parte appellante fa riferimento (Cass. pen., n. 37617/2021) per sostenere che il rispetto delle linee guida non può essere univocamente assunto quale parametro di riferimento per valutare la legittimità della condotta del medico, riguarda una caso in alcun modo sovrapponibile a quello oggetto di causa: la vicenda presa in considerazione era quella l'interruzione di gravidanza imputata a un ginecologo che, nonostante le abbondanti perdite di liquido trasparente da parte della gestante e un tracciato cardiotocografico non rassicurante di cui aveva dato erronea lettura, aveva disposto in breve tempo la dimissione della paziente.
L'affermazione, ad opera della pronuncia indicata, della rilevanza delle peculiarità del caso concreto ai fini dell'individuazione della condotta doverosa non ha alcuna incidenza sul presente giudizio, che ha ad oggetto una vicenda affatto diversa, in cui gli esami effettuati avevano escluso una situazione di sofferenza fetale e nessun altro sintomo era stato avvertito dalla gestante, al di fuori del dolore addominale.
4. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni da lesione del diritto all'autodeterminazione, che, secondo quanto rappresentato, si sarebbe sostanziata nel fatto che il sanitario di turno del Pronto soccorso non avrebbe informato la paziente della linea terapeutica Parte_2 intrapresa, omettendo di comunicarle che non intendeva procedere all'esame ecografico e all'indagine di flussimetria, in quanto ritenuti non necessari.
Il motivo deve essere disatteso, dandosi atto che la domanda su cui il tribunale non si è espressamente pronunciato, è palesemente infondata.
4.1. Il problema della mancanza di consenso informato del paziente rileva rispetto a trattamenti sanitari che determinano un'invasione nella sfera di libertà del paziente, potendo solo in tali casi ipotizzarsi la lesione del diritto all'autodeterminazione, intesa come libertà di disporre di sé stesso, fisicamente e psichicamente.
Non è concettualmente ipotizzabile la lesione del diritto all'autodeterminazione, come sopra intesa, rispetto all'omissione di trattamenti sanitari o di esami diagnostici, poiché in tal caso per definizione non vi è alcuna intromissione nella sfera di libertà del paziente.
Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, nel presente caso, in cui, come si è visto nell'esaminare il primo motivo, gli esami diagnostici indicati dagli appellanti erano inutili,
6 perché non richiesti in relazione alla situazione emersa in modo chiaro dalla visita ostetrica e dal tracciato CTG regolare;
i sanitari del Pronto soccorso che hanno avuto in cura la non dovevano, quindi, ottenere alcuna condivisione da parte della donna Pt_1 in merito alla non effettuazione di esami non necessari.
5. A fondamento del terzo motivo gli appellanti censurano la decisione del tribunale di recepire le conclusioni dei c.t.u. e ribadiscono le osservazioni critiche sviluppate in primo grado, che possono riassumersi nei seguenti termini: 1) è arbitraria, in quanto non supportata da riscontri scientifici, la tesi secondo cui l'ecografia ostetrica e la flussimetria fetale non avrebbero potuto aggiungere nulla dal punto di vista diagnostico e comportare alcuna variazione dell'iter terapeutico intrapreso;
2) l'indagine ecografica non praticata è in realtà necessaria per valutare e monitorare la crescita fetale e la posizione del nascituro all'interno dell'utero; 3) la flussimetria fetale è utile a valutare la cd. centralizzazione del circolo, vale a dire una condizione di ipoossigenzione, che privilegia i distretti nobili cardiaco e cerebrale e che può comportare, se non diagnosticata tempestivamente, uno stato di sofferenza del feto;
4) l'esecuzione tempestiva degli esami diagnostici indicati avrebbe consentito di rilevare la sofferenza fetale in atto dovuta alla riduzione del volume di liquido amniotico e al sottopeso del nascituro;
5) i consulenti non hanno neppure indicato la reale causa di morte del feto.
Deducono che il tribunale non ha in alcun modo motivato in merito alle ragioni per le quali ha ritenuto di recepire le conclusioni del c.t.u. e disattendere le osservazioni critiche del c.t.p.
Il motivo è infondato, per le ragioni di seguito indicate, anche a integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
5.1. Se è vero che la sentenza del tribunale è argomentata mediante richiamo ad ampli stralci della c.t.u., da essa è comunque possibile evincere le ragioni per le quali il tribunale ha disatteso le osservazioni critiche del c.t.p.
Si evidenzia, in ogni caso, che le conclusioni a cui sono pervenuti i consulenti Dott.ri e si fondano su valutazioni tutt'altro che arbitrarie, Parte_3 Persona_2 in quanto ancorate a dati di fatto oggettivi (la descrizione dello stato della placenta e del feto, dopo la sua espulsione, e il racconto diretto fatto da in sede di Parte_2 anamnesi circa la vitalità del feto nei giorni successivi all'accesso del 16.9.2013) mai contestati e argomentate in relazione leggi scientifiche di copertura la cui validità non è stata mai posta in discussione. Il c.t.p., infatti, non contesta che il tracciato CTG è funzionale all'accertamento dello stato di sofferenza fetale e che all'esito dell'accesso del 16.9.2013 esso era risultato normale;
soprattutto non è stata oggetto di contestazioni l'affermazione precisa e inequivocabile, fatta dai consulenti nel rispondere alle osservazioni del c.t.p., secondo cui “non è possibile che un tracciato normale esprima una sofferenza”. È, quindi, arbitraria, perché non aderente alla realtà dei fatti, l'affermazione del c.t.p. secondo cui la sofferenza fetale “può essere valutata solo attraverso la misurazione del liquido amniotico che può aversi unicamente con l'ecografia”.
7 Deve, quindi, ritenersi che la mancanza di liquido amniotico riscontrata al momento dell'espulsione del feto non valga di per sé a dimostrare che durante l'accesso al Pronto soccorso di nove giorni prima vi fosse già una riduzione del liquido, in quanto in tale situazione il feto avrebbe mostrato segni di sofferenza rilevati dal tracciato.
Depone in senso contrario, oltre alla ricordata normalità del tracciato, anche la circostanza, mai messa in dubbio dal c.t.p., che normali movimenti del feto sono stati avvertiti dalla madre dopo le dimissioni dal Pronto soccorso e fino a poco tempo prima dell'espulsione; essa è indicativa del carattere repentino e improvviso delle problematiche insorte e della mancanza di riferibilità causale delle stesse al dolore addominale che aveva spinto la donna a recarsi al Pronto soccorso il 16.9.2013.
A questo rilievo va aggiunto l'ulteriore dato di fatto, pure non oggetto di contestazioni, preso in considerazione dai consulenti, secondo cui il feto nato morto, in base alla documentazione medica in atti, “non presentava macerazioni, bolle cutanee, accavallamento delle ossa craniche o dismorfismi che potessero far pensare ad assenza di liquido amniotico”; il suo aspetto, definito “normale”, è incompatibile con una sofferenza del feto risalente addirittura a nove giorni prima e conferma che la condizione che ha portato alla sua morte si è prodotta pochissimo tempo prima dell'espulsione e si è rapidamente evoluta fino all'esito finale.
Simili considerazioni vanno fatte a proposito della omessa esecuzione dell'esame di flussimetria fetale, che a detta del c.t.p. avrebbe consentito di diagnosticare problemi di ipoossigenazione incidenti sull'accrescimento del feto, il cui peso alla nascita (2.200 grammi) è risultato inferiore a quello medio normale (3.300 grammi) in una gestazione a termine.
Anche in questo caso si tratta di valutazioni meramente ipotetiche, non fondate su dati di fatto, ma, al contrario, smentite da fatti oggettivi presi in considerazione dai consulenti d'ufficio, mai contrastati da parte appellante.
Particolarmente indicativo dell'assenza di problematiche riguardanti l'accrescimento fetale è lo stato della placenta rilevato dopo l'espulsione del feto, essendo stato evidenziato all'esame istologico un “quadro morfologico di placenta a termine” e non risultando presenti aspetti edematosi, ischemici o coaguli, che sarebbero stati evidenziati in caso di insufficienza placentare;
anche in questo caso nessuna specifica confutazione del rilievo dello stato placentare nella valutazione dei c.t.u. è rinvenibile nelle osservazioni del c.t.p. e nelle difese di parte appellante, che si è limitata a evidenziare che il peso del feto alla nascita era inferiore a quello normalmente atteso alla trentanovesima settimana di gestazione.
Va evidenziato, al riguardo, che lo stesso c.t.p. non individua una diretta correlazione tra il peso del feto e la sua ipotetica condizione di sofferenza, ma si limita a indicare che essa è inferiore a quella normale per l'epoca di gestazione e richiama la pratica di routine dell'ecografia del terzo trimestre (o ecografia dell'accrescimento), che “si esegue a 32-
34 settimane e permette di valutare la crescita e il benessere del feto”.
È chiaro, quindi, che tale ecografia costituisce un esame che la gestante svolge nel corso di una gestazione normale in un periodo di tempo ben individuato dal c.t.p. (non al
8 termine della gestazione) e, proprio perché di routine, in mancanza di deduzioni contrarie, deve ritenersi che sia stata eseguita da tra la 32a e la 34a Parte_2 settimana, senza che risultassero problemi di accrescimento del feto tali da rendere necessari trattamenti medici.
In ogni caso, anche ipotizzando la mancata esecuzione di tale terza ecografia
(evidentemente per scelta della gestante), parte appellante non ha mai allegato di aver rappresentato ai sanitari dell'Ospedale Cardarelli intervenuti il 16.9.2013 la non effettuazione di tale esame, così da far ipotizzare l'opportunità di tale approfondimento pur in mancanza di segni obiettivi di una sofferenza fetale.
Le valutazioni compiute dai c.t.u., infine, non possono essere svalutate per il fatto che essi non hanno indicato una causa certa della morte intrauterina del feto. Nel riassumere i dati statistici relativi alle morti endouterine fetali, i c.t.u. hanno rilevato come restino inspiegate, ovvero senza causa apparente, circa l'8% di queste e che il presente caso rientra proprio in questa percentuale, dovendo escludersi segni di patologie annessiali, materne o fetali “a conferma della stessa dichiarazione della madre che ha avvertito i movimenti fetali ben oltre il primo accesso in Pronto Soccorso, e alla luce del riscontro di normalità morfologica del feto morto e della placenta”.
6. Pur in presenza di una totale soccombenza degli appellanti, si reputano sussistenti gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, avuto riguardo alla circostanza che è stato necessario integrare la motivazione della sentenza impugnata, con riferimento particolare al mancato sufficiente esame delle osservazioni critiche svolte dal c.t.p. Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico dell'appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 348/2020 pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 28.7.2020, proposto da e Parte_1 [...]
, con citazione notificata in data 29.9.2020, nei confronti di Parte_2 [...]
, così provvede: Controparte_7
1) rigetta l'appello;
2) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante. Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 18.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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