Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4406 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti
Alla udienza del 04/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20226/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BAGNUOLO RAFFAELE, con elezione di domicilio in VIA VICINALE SANTA MARIA DEL PIANTO, TORRE TRE, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: ratei post omologa
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda di riconoscimento dei ratei di assegno ordinario ex l. 222/84, depositata il 24-9-2024, è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziale di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
La domanda ha per oggetto i ratei della prestazione previdenziale, a seguito del decreto di omologa di accertamento dei requisiti sanitari. Essa è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ex l. 222/84 con decorrenza dall'1-12-2022, come indicato nel decreto di omologa in atti. Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., a seguito dell'omologa del requisito sanitario, l' deve provvedere, previa verifica dei requisiti socio CP_1 economici, al pagamento delle relative prestazioni entro i 120 giorni successivi alla notifica del decreto stesso. Nella specie il decreto di omologa è stato notificato il 20-5-2024. L' restando contumace, non ha in alcun modo provveduto a CP_1 documentare l'avvenuto pagamento.
Considerato che
– come risulta dalla documentazione versata in giudizio, ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' ; quest'ultimo, quale ente CP_1 tenuto all'erogazione, va condannato al pagamento delle prestazioni di assistenza suddette nonchè dei ratei maturati e non corrisposti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno ordinario ex l. 222/84 a decorrere dall'1-12-2022; 2) condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non CP_1 corrisposti oltre il pagamento degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
3) condanna inoltre l' al pagamento per intero delle spese di lite che CP_1 liquida in euro 950,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa con attribuzione all'avv.to antistatario Così deciso in data 04/06/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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