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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 351/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. LB SI OR - Presidente
Dott. NN MA - Consigliera relatrice
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 351/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 5 Parte_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. VIRGILIO NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CICCARELLI ACHILLE ( ) PIAZZA C.F._1
EMILIA 9 20129 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CELLINI 1 Controparte_1 P.IVA_2
20129 MILANO presso lo studio dell'avv. FRATUS STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
1 R.G. N. 351/2025
PER LA PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis ed espletata ogni necessaria attività istruttoria, così giudicare:
In via principale e nel merito in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, del 02 luglio 2024, depositata in pari data ex art. 281 sexies c.p.c., n. 6751/2024
➢ accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale tra e Parte_1 [...]
in forza di preventivo n. 14052022 del 14 maggio 2022 su cantiere sito in CP_1
MA ME (CO) alla via Don Sturzo e preventivo n. 07072022 del 07 luglio 2022 su cantiere sito in Carnate (MB) alla via San Francesco D'Assisi n. 6, validati ed accettati da
P.I. e C.F. , con sede legale n DESIO (MB), alla Controparte_1 P.IVA_2
via Cattaneo n. 7, in persona del l.r.p.t., con invio mail del 17 maggio 2022 prodotta in atti;
➢ accertare e dichiarare la validità dei duplicati informatici in formato .xlm, estratti dal SdI
(Sistema di Interscambio) dell' Entrate, costituenti prova scritta del credito CP_2
vantato ex art. 1, co, 1, lett, i) quinquies del D. lgs. N. 82/2005 C.A.D., corredate dagli estratti autentici delle scritture contabili prodotti in atti;
➢ accertare e dichiarare provata la sussistenza del credito di euro 243.992,10 – oltre interessi moratori, vantato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Per l'effetto
➢ riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6751/2024, annullando la revoca e confermando la validità dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 15796/2023 emesso in favore di in quanto l'ingiunzione di pagamento ivi richiesta è legittima e fondata;
Parte_1
➢ riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6751/2024, sollevando dalla Parte_1
condanna alle spese del giudizio di prime cure, in quanto esperito dalla debitrice in guisa palesemente strumentale e dilatoria, condannando, altresì, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali del presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente grado di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo accertamento e declaratoria a ciò necessari e/o opportuni, fatte proprie le eccezioni sollevate nella presente comparsa, così decidere:
in via preliminare:
2 R.G. N. 351/2025
- dichiarare manifestamente infondato e inammissibile l'appello promosso da Pt_1
- dichiarare inammissibili le domande nuove non proposte in primo grado in violazione dell'art.
345 cpc;
- dichiarare inammissibili le produzioni documentali e le istanze istruttorie dell'appellante in violazione dell'art. 345 cpc:
- in via principale rigettare in toto l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 6751/2024 del 2 luglio 2024 pubblicata in data 02.07.2024 perché infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso condannare parte ricorrente ex artt. 91 e 96 cpc, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6751/2024 che, pronunciandosi sull'opposizione proposta con citazione del 23.11.2023 da nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 15796/2023 Controparte_1 Parte_1
emesso dal Tribunale di Milano in data 11.10.2023, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato a rimborsare a e spese di lite. Parte_1 Controparte_1
I fatti e le allegazioni delle parti ha introdotto il presente giudizio nei confronti di con atto di Controparte_1 Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 15796/2023, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento a favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
243.992,10, oltre interessi ex artt. 4 e 5 di cui al D. lgs. 231/2002, oltre a spese del procedimento monitorio, per opere di montaggio, smontaggio e noleggi ponteggi di un cantiere edile sito in
MA ME (CO), alla via Don Sturzo.
Con l'atto introduttivo premesso di essere subappaltatrice di un cantiere Controparte_1
edile sito in MA ME (CO) alla via Don Sturzo e di aver affidato a il servizio Parte_1
di montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi presso il suddetto cantiere, ha contestato la debenza dell'importo ingiunto rilevando che:
3 R.G. N. 351/2025
- non aveva provato la sussistenza del credito vantato nei suoi confronti, essendosi Parte_1
limitata ad allegare al ricorso monitorio le fatture relative ai servizi per l'edilizia effettuati che, in quanto dichiarazioni unilaterali, non costituiscono prova dell'effettuazione delle prestazioni;
- gli importi indicati nelle fatture non erano stati concordati né accettati da Controparte_1
a tale proposito, il legale rappresentante della società , ha disconosciuto la
[...] Parte_2
sottoscrizione a lui riferibile apposta sul preventivo prodotto da col ricorso monitorio;
Parte_1
- nel giugno 2023 aveva pagato l'importo di euro 20.000,00, salvo poi Controparte_1
sospendere ulteriori pagamenti perché non aveva raggiunto con un accordo sugli Parte_1
effettivi importi da versare;
- aveva erroneamente quantificato i metri lineari dei due ponteggi installati presso il Parte_1
cantiere sito in MA ME (CO), addebitando a metri lineari in Controparte_1
eccesso rispetto a quelli realizzati.
nel corso del giudizio di primo grado è rimasta contumace. Senza svolgimento di attività Parte_1
istruttoria, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Milano
Con sentenza n. 6715/2024 del 2.04.2024 il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione proposta da asserendo che non aveva dato prova né dei rapporti Controparte_1 Parte_1
sottostanti le fatture né di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte in favore dell'opponente, in particolare non avrebbe dimostrato la quantificazione lineare dei metri di ponteggio per dimostrare l'effettivo ammontare del proprio credito.
Per queste ragioni, il giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo n. 15796/2023 e condannato a rimborsare le spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_1
L'appello
Avverso la citata sentenza ha proposto appello rimasta contumace in primo grado, Parte_1
domandandone l'integrale riforma.
lamenta il mancato pagamento da parte di delle prestazioni Parte_1 Controparte_1
di nolo, montaggio, smontaggio ponteggi effettuate a suo favore presso due cantieri edili, l'uno sito in MA ME (CO) alla via Don Sturzo e l'altro in Carnate (MB) alla vita San Francesco
D'Assisi. A sostegno delle sue deduzioni, ha riferito che la documentazione versata con il ricorso
4 R.G. N. 351/2025
monitorio doveva ritenersi sufficiente a provare la fondatezza della propria pretesa. In particolare, ha fatto riferimento ai preventivi relativi ai servizi di noleggio, (n. 14052022 del 14.05.2022 e n.
0707022 del 7.07.2022, doc. 1), che erano stati accettati e sottoscritti dal legale rappresentante del
. Quanto alle fatture prodotte, esse erano da ritenersi Controparte_1 Parte_2
documentazione idonea, in quanto si tratta di duplicati informatici delle fatture emesse in formato
.xlm, estratte dal Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate (doc.2).
Inoltre, in atti sono state prodotte le richieste di pagamento avanzate nei confronti di
[...]
(mail del 24.1.2023, doc. 3) sollecitando il pagamento del saldo delle fatture non CP_1
pagate e contestualmente indicando che sarebbero stati rimossi i ponteggi oggetto di noleggio se entro la data del 30.1.2023 la società debitrice non avesse provveduto al versamento dell'importo dovuto di euro 181.971,50.
Preso atto della perdurante inadempienza di in data 22.05.2023 Controparte_1 [...]
l'aveva ulteriormente diffidata ad adempiere (doc. 4); allora senza Pt_1 CP_1 CP_1
alcuna specifica contestazione in ordine al credito risultante dalle fatture, aveva formulato un'offerta di pagamento parziale del corrispettivo, dell'importo di euro 40.000,00 (che la
[...]
aveva accettato), ma in realtà aveva poi versato solo il minor importo di euro 20.000,00 in data Pt_1
13.06.2023. Per questa ragione, il giorno 17.07.2023 aveva nuovamente prospettato alla Parte_1
società debitrice che avrebbe provveduto a rimuovere i ponteggi installati presso i cantieri edili
(doc. 5) e in data 29.08.2023 aveva inviato ulteriore diffida ad adempiere, decurtando dall'importo dovuto il pagamento parziale già incassato pari a euro 20.000,00 (doc. 6).
però, rimaneva inerte e, allora, aveva agito in sede ON Controparte_1 Parte_1
e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 243.992,10, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio.
riferiva altresì nell'atto di appello di aver ricevuto da la Parte_1 Controparte_1 notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ma di aver rinunciato a costituirsi in giudizio perché i soggetti apicali della società controparte le avevano promesso un accordo, con cessione di crediti, accordo poi non perfezionatosi.
La quindi ha proposto appello per contrastare la pronuncia di primo grado. Parte_1
1. Con primo motivo di appello, deduce la strumentalità del disconoscimento della Parte_1
sottoscrizione di al preventivo datato 14.05.2022, effettuato con l'atto di opposizione Parte_2
al decreto ingiuntivo. Rileva che il preventivo era stato prima rettificato, poi validato, Parte_1
5 R.G. N. 351/2025
accettato e sottoscritto da e successivamente inviato a con e-mail del Parte_2 Parte_1
17.05.2022 firmata dalla sig.ra (doc. 1). Parte_3
Ciò premesso, la società appellante si duole della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che non avesse provato i rapporti Parte_1
sottostanti le fatture e il corretto adempimento delle obbligazioni assunte in favore dell'opponente.
Evidenzia, infatti, che dalla copiosa documentazione prodotta in sede ON e riproposta in questo giudizio di appello, relativa ai solleciti scritti inviati a controparte e alle diffide ad adempiere i pagamenti, si evince la pacifica prova del credito vantato nei confronti di Controparte_1
peraltro mai specificatamente contestato al momento dell'invio delle fatture.
[...]
1.2 Con secondo motivo di appello, evidenzia che in sede ON non solo si era Parte_1
premurata di allegare le fatture emesse nei confronti di per i servizi di Controparte_1
nolo ponteggio resi, ma di aver prodotto i duplicati informatici delle fatture in formato .xlm, estratti da SdI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate, i quali costituiscono prova scritta del credito vantato ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lett. i) quinquies del D. lgs. 82/2005 CAD poiché equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili.
2. Si è costituita in giudizio lamentando anzitutto l'inammissibilità di Controparte_1
taluni documenti prodotti da solo nel giudizio di appello e non già anche in sede Parte_1
ON (né, del resto, in primo grado non essendosi costituita in giudizio). In particolare, contesta la tardività delle allegazioni di cui ai doc. dal n. 10 al n. 14, ossia gli estratti autentici delle scritture contabili e la corrispondenza intercorsa fra i commercialisti delle due società.
Ciò premesso, la società appellata rileva la manifesta infondatezza dell'atto di appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., rilevato che le fatture prodotte da sono idonee Parte_1
esclusivamente a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non bastano a ritenere provato il rapporto sottostante, secondo le regole di un ordinario giudizio di cognizione. Evidenzia, oltretutto, che le fatture elettroniche in formato .xlm non possono essere equiparate agli estratti autentici delle scritture contrabili e, pertanto, lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di per non aver questa dimostrato il diritto di credito vantato nei suoi confronti. Parte_1
2.1. altresì deduce di avere in più occasioni contestato tanto il costo Controparte_1
lineare quanto la quantificazione dei metri lineari unilateralmente applicati dalla che Parte_1
pertanto le aveva imputato prezzi non concordati né mai accettati. In forza di ciò, ribadisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società appellante, per non aver giustificato né la congruità dei prezzi applicati né la sussistenza del proprio credito.
6 R.G. N. 351/2025
2.2 Infine, chiede alla Corte di Appello adita di valutare la temerarietà Controparte_1 dell'azione avversaria con eventuale condanna di ai sensi degli articoli 91 e 96 c.p.c. Parte_1
Motivi della decisione
1. L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Parte_1
Preliminarmente deve rilevarsi che le contestazioni di relative alle Controparte_1
validità delle fatture elettroniche in formato .xlm sono pretestuose, perché riguardano aspetti formali non decisivi e, pertanto, sono del tutto irrilevanti ai fini del merito della controversia.
Le fatture che ha allegato al ricorso monitorio e all'atto di citazione in appello Parte_1
provengono, infatti, direttamente dall'Ente preposto alla verifica della loro regolarità formale, ossia l'Agenzia delle Entrate. Difatti, sono state estratte direttamente dal Sistema di Interscambio Con dell'Agenzia delle Entrate, c.d. dunque, le deduzioni della società appellata, secondo cui il Co formato . non è equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili e perciò Parte_1
avrebbe omesso di provare il diritto di credito vantato in giudizio, si sostanziano in mere contestazioni di stile e non di contenuto, che pertanto vanno disattese.
2. Nel merito, affermato il pacifico principio per cui è necessario esaminare il contenuto delle fatture per verificare la sussistenza della prova del credito, questa Corte ritiene che i documenti prodotti da con ricorso monitorio siano sufficienti e idonei a ritenere provata la pretesa Parte_1
azionata con il decreto ingiuntivo, perché assurgono a prova del credito vantato pari a euro
243.992,10.
Di fatti, ha effettuato ricorso per ingiunzione deducendo, oltre alle fatture inviate a Parte_1
e mai dalla stessa contestate ante causam: CP_1
- con doc., 4 che in data 22.05.2023 l'avvocato di aveva diffidato Parte_1 Controparte_1
a adempiere al pagamento del credito vantato nei suoi confronti;
[...]
- che in data 13.06.2023 a fronte della diffida ricevuta, senza specifiche Controparte_1
contestazioni, si era limitata ad offrire a il pagamento di euro 40.000,00, e quindi aveva Parte_1
in parte riconosciuto la fondatezza del credito (ancorché di fatto abbia versato solo il parziale importo di euro 20.000,00);
- con doc. 5, che in data 17.07.2023 aveva comunicato a che Parte_1 Controparte_1
avrebbe rimosso i ponteggi di sua proprietà (e dunque pacificamente utilizzati da in base al CP_1
contratto di noleggio) a causa del suo perdurante inadempimento nei pagamenti dovuti;
7 R.G. N. 351/2025
- con doc. 6, che in data 29.08.2023 l'avvocato di aveva inviato ulteriore diffida a Parte_1
effettuare i pagamenti. Controparte_1
Ciò posto, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, e riproposta nel giudizio di appello ai documenti dal n. 1 al n. 7, si evincono alcuni dati indubbi.
Anzitutto, a fronte dei numerosi e continui solleciti, non ha mai Controparte_1
contestato le richieste di pagamento di la circostanza desta non poche perplessità, dal Parte_1
momento che un imprenditore, ricevute plurime richieste di pagamento per importi ritenuti errati/non dovuti/non concordati, certamente ha la premura di opporvisi, sia per vie formali sia anche per vie informali quale ad esempio una contestazione via e-mail. In questo caso, invece, ha contestato i pagamenti pretesi dalla controparte solo nel corso del Controparte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, ciononostante, non ha mai allegato quale sarebbero stati gli importi effettivamente dovuti, in base al rapporto eseguito e non contestato in quanto tale.
Ciò che risulta dagli atti, invece, è che ha sempre riconosciuto il credito Controparte_1
vantato da tanto da proporre un'offerta di pagamento parziale immediato di euro Parte_1
40.000,00 e di fatto tale pagamento è avvenuto, seppure per il minore importo di euro 20.000,00.
Questa Corte rileva, poi, che al rapporto cui si riferiscono i preventivi n. 14052022 del 14.05.2022 e n. 0707022 del 7.07.2022 (doc. 1, atto di citazione in appello) è stato dato corso e anche tale circostanza non è stata contestata da che sin dal giudizio di opposizione Controparte_1
a decreto ingiuntivo ha affermato che ha reso servizi per l'edilizia a suo favore. Parte_1
Pertanto, è indubbia tanto la sussistenza del rapporto fra e Parte_1 Controparte_1
quanto il fatto che tale rapporto corrisponde a quello riprodotto nei preventivi allegati in giudizio. A conferma di ciò si noti anche che , che ha disconosciuto la sottoscrizione a lui Parte_2
riferibile apposta sul preventivo prodotto non ha contestato che il preventivo si riferisca Parte_1
alle opere effettivamente realizzate dalla nei cantieri di MA ME (CO) e Parte_1
Carnate (MB).
Il fatto che le prestazioni inerenti al rapporto fra e sono state Parte_1 Controparte_1
eseguite da oltre a evincersi da ammissione della stessa società debitrice, si ricava Parte_1
anche da altra circostanza, ossia dal fatto che le fatture emesse da e gli importi in esse Parte_1
indicati sono coerenti con i preventivi redatti prima dell'inizio dei lavori.
Pertanto, riscontrata la corrispondenza fra il rapporto intercorso fra le parti e quello risultante dai preventivi di cui al doc. 1, osservata altresì la coerenza fra le fatture emesse con i preventivi in esame (circostanze tutte mai confutate da nei due gradi di giudizio), Controparte_1
8 R.G. N. 351/2025
questa Corte d'appello ritiene che abbia compiutamente fornito la prova della Parte_1
sussistenza del credito vantato nei confronti di pari a euro 243.992,10. Controparte_1
Per questa ragione, l'appello proposto da merita accoglimento. Parte_1
3. Altresì nel merito, rispetto alla quantificazione lineare dei metri di ponteggio, la Corte disattende le doglianze della convenuta secondo cui avrebbe Controparte_1 Parte_1
quantificato unilateralmente ed erroneamente i metri lineari di ponteggio.
La società appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello afferma di aver “sempre” contestato sia il costo lineare applicato da sia la quantificazione lineare dei metri di Parte_1
ponteggio, ma non ha fornito alcun elemento che attesti in che circostanze sono state sollevate tali obiezioni. Solo nel giudizio di opposizione infatti, ha messo in Controparte_1
discussione i conteggi effettuati dalla controparte ma, anche in quella occasione, non ha né fornito prove documentali né ha indicato quale sarebbe stata la corretta quantificazione lineare dei metri di ponteggio da applicare.
In forza di ciò, la Corte ritiene che anche rispetto a tale questione le contestazioni di
[...]
siano talmente generiche da non consentire di qualificarle come contestazioni in CP_1
senso proprio, e pertanto non siano idonee a contrastare gli elementi di prova prodotti dalla parte creditrice a supporto della propria pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo stesso.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la regola della soccombenza secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 6715/2024 del 2.04.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 243.992,10 come da decreto ingiuntivo n. Parte_1
15796/2023 emesso dal Tribunale di Milano, oltre interessi ex artt. 4 e 5 di cui al D. lgs.
9 R.G. N. 351/2025
231/2002 decorrenti dalla data di emissione delle singole fatture, oltre le spese del procedimento monitorio ivi liquidate;
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 6.307,00 per onorari, oltre spese generali al 15% IVA e c.p.a. come per legge, e per il secondo grado in euro 7.440,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e c.n.p.a.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1/10/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
NN MA LB SI OR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Valeria Benedetto.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. LB SI OR - Presidente
Dott. NN MA - Consigliera relatrice
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 351/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 5 Parte_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. VIRGILIO NICOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CICCARELLI ACHILLE ( ) PIAZZA C.F._1
EMILIA 9 20129 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CELLINI 1 Controparte_1 P.IVA_2
20129 MILANO presso lo studio dell'avv. FRATUS STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
1 R.G. N. 351/2025
PER LA PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis ed espletata ogni necessaria attività istruttoria, così giudicare:
In via principale e nel merito in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, del 02 luglio 2024, depositata in pari data ex art. 281 sexies c.p.c., n. 6751/2024
➢ accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto contrattuale tra e Parte_1 [...]
in forza di preventivo n. 14052022 del 14 maggio 2022 su cantiere sito in CP_1
MA ME (CO) alla via Don Sturzo e preventivo n. 07072022 del 07 luglio 2022 su cantiere sito in Carnate (MB) alla via San Francesco D'Assisi n. 6, validati ed accettati da
P.I. e C.F. , con sede legale n DESIO (MB), alla Controparte_1 P.IVA_2
via Cattaneo n. 7, in persona del l.r.p.t., con invio mail del 17 maggio 2022 prodotta in atti;
➢ accertare e dichiarare la validità dei duplicati informatici in formato .xlm, estratti dal SdI
(Sistema di Interscambio) dell' Entrate, costituenti prova scritta del credito CP_2
vantato ex art. 1, co, 1, lett, i) quinquies del D. lgs. N. 82/2005 C.A.D., corredate dagli estratti autentici delle scritture contabili prodotti in atti;
➢ accertare e dichiarare provata la sussistenza del credito di euro 243.992,10 – oltre interessi moratori, vantato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Per l'effetto
➢ riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6751/2024, annullando la revoca e confermando la validità dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 15796/2023 emesso in favore di in quanto l'ingiunzione di pagamento ivi richiesta è legittima e fondata;
Parte_1
➢ riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6751/2024, sollevando dalla Parte_1
condanna alle spese del giudizio di prime cure, in quanto esperito dalla debitrice in guisa palesemente strumentale e dilatoria, condannando, altresì, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali del presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente grado di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo accertamento e declaratoria a ciò necessari e/o opportuni, fatte proprie le eccezioni sollevate nella presente comparsa, così decidere:
in via preliminare:
2 R.G. N. 351/2025
- dichiarare manifestamente infondato e inammissibile l'appello promosso da Pt_1
- dichiarare inammissibili le domande nuove non proposte in primo grado in violazione dell'art.
345 cpc;
- dichiarare inammissibili le produzioni documentali e le istanze istruttorie dell'appellante in violazione dell'art. 345 cpc:
- in via principale rigettare in toto l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 6751/2024 del 2 luglio 2024 pubblicata in data 02.07.2024 perché infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso condannare parte ricorrente ex artt. 91 e 96 cpc, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6751/2024 che, pronunciandosi sull'opposizione proposta con citazione del 23.11.2023 da nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 15796/2023 Controparte_1 Parte_1
emesso dal Tribunale di Milano in data 11.10.2023, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato a rimborsare a e spese di lite. Parte_1 Controparte_1
I fatti e le allegazioni delle parti ha introdotto il presente giudizio nei confronti di con atto di Controparte_1 Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 15796/2023, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento a favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
243.992,10, oltre interessi ex artt. 4 e 5 di cui al D. lgs. 231/2002, oltre a spese del procedimento monitorio, per opere di montaggio, smontaggio e noleggi ponteggi di un cantiere edile sito in
MA ME (CO), alla via Don Sturzo.
Con l'atto introduttivo premesso di essere subappaltatrice di un cantiere Controparte_1
edile sito in MA ME (CO) alla via Don Sturzo e di aver affidato a il servizio Parte_1
di montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi presso il suddetto cantiere, ha contestato la debenza dell'importo ingiunto rilevando che:
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- non aveva provato la sussistenza del credito vantato nei suoi confronti, essendosi Parte_1
limitata ad allegare al ricorso monitorio le fatture relative ai servizi per l'edilizia effettuati che, in quanto dichiarazioni unilaterali, non costituiscono prova dell'effettuazione delle prestazioni;
- gli importi indicati nelle fatture non erano stati concordati né accettati da Controparte_1
a tale proposito, il legale rappresentante della società , ha disconosciuto la
[...] Parte_2
sottoscrizione a lui riferibile apposta sul preventivo prodotto da col ricorso monitorio;
Parte_1
- nel giugno 2023 aveva pagato l'importo di euro 20.000,00, salvo poi Controparte_1
sospendere ulteriori pagamenti perché non aveva raggiunto con un accordo sugli Parte_1
effettivi importi da versare;
- aveva erroneamente quantificato i metri lineari dei due ponteggi installati presso il Parte_1
cantiere sito in MA ME (CO), addebitando a metri lineari in Controparte_1
eccesso rispetto a quelli realizzati.
nel corso del giudizio di primo grado è rimasta contumace. Senza svolgimento di attività Parte_1
istruttoria, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
La sentenza del Tribunale di Milano
Con sentenza n. 6715/2024 del 2.04.2024 il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione proposta da asserendo che non aveva dato prova né dei rapporti Controparte_1 Parte_1
sottostanti le fatture né di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte in favore dell'opponente, in particolare non avrebbe dimostrato la quantificazione lineare dei metri di ponteggio per dimostrare l'effettivo ammontare del proprio credito.
Per queste ragioni, il giudice di prime cure ha revocato il decreto ingiuntivo n. 15796/2023 e condannato a rimborsare le spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_1
L'appello
Avverso la citata sentenza ha proposto appello rimasta contumace in primo grado, Parte_1
domandandone l'integrale riforma.
lamenta il mancato pagamento da parte di delle prestazioni Parte_1 Controparte_1
di nolo, montaggio, smontaggio ponteggi effettuate a suo favore presso due cantieri edili, l'uno sito in MA ME (CO) alla via Don Sturzo e l'altro in Carnate (MB) alla vita San Francesco
D'Assisi. A sostegno delle sue deduzioni, ha riferito che la documentazione versata con il ricorso
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monitorio doveva ritenersi sufficiente a provare la fondatezza della propria pretesa. In particolare, ha fatto riferimento ai preventivi relativi ai servizi di noleggio, (n. 14052022 del 14.05.2022 e n.
0707022 del 7.07.2022, doc. 1), che erano stati accettati e sottoscritti dal legale rappresentante del
. Quanto alle fatture prodotte, esse erano da ritenersi Controparte_1 Parte_2
documentazione idonea, in quanto si tratta di duplicati informatici delle fatture emesse in formato
.xlm, estratte dal Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate (doc.2).
Inoltre, in atti sono state prodotte le richieste di pagamento avanzate nei confronti di
[...]
(mail del 24.1.2023, doc. 3) sollecitando il pagamento del saldo delle fatture non CP_1
pagate e contestualmente indicando che sarebbero stati rimossi i ponteggi oggetto di noleggio se entro la data del 30.1.2023 la società debitrice non avesse provveduto al versamento dell'importo dovuto di euro 181.971,50.
Preso atto della perdurante inadempienza di in data 22.05.2023 Controparte_1 [...]
l'aveva ulteriormente diffidata ad adempiere (doc. 4); allora senza Pt_1 CP_1 CP_1
alcuna specifica contestazione in ordine al credito risultante dalle fatture, aveva formulato un'offerta di pagamento parziale del corrispettivo, dell'importo di euro 40.000,00 (che la
[...]
aveva accettato), ma in realtà aveva poi versato solo il minor importo di euro 20.000,00 in data Pt_1
13.06.2023. Per questa ragione, il giorno 17.07.2023 aveva nuovamente prospettato alla Parte_1
società debitrice che avrebbe provveduto a rimuovere i ponteggi installati presso i cantieri edili
(doc. 5) e in data 29.08.2023 aveva inviato ulteriore diffida ad adempiere, decurtando dall'importo dovuto il pagamento parziale già incassato pari a euro 20.000,00 (doc. 6).
però, rimaneva inerte e, allora, aveva agito in sede ON Controparte_1 Parte_1
e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 243.992,10, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio.
riferiva altresì nell'atto di appello di aver ricevuto da la Parte_1 Controparte_1 notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ma di aver rinunciato a costituirsi in giudizio perché i soggetti apicali della società controparte le avevano promesso un accordo, con cessione di crediti, accordo poi non perfezionatosi.
La quindi ha proposto appello per contrastare la pronuncia di primo grado. Parte_1
1. Con primo motivo di appello, deduce la strumentalità del disconoscimento della Parte_1
sottoscrizione di al preventivo datato 14.05.2022, effettuato con l'atto di opposizione Parte_2
al decreto ingiuntivo. Rileva che il preventivo era stato prima rettificato, poi validato, Parte_1
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accettato e sottoscritto da e successivamente inviato a con e-mail del Parte_2 Parte_1
17.05.2022 firmata dalla sig.ra (doc. 1). Parte_3
Ciò premesso, la società appellante si duole della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che non avesse provato i rapporti Parte_1
sottostanti le fatture e il corretto adempimento delle obbligazioni assunte in favore dell'opponente.
Evidenzia, infatti, che dalla copiosa documentazione prodotta in sede ON e riproposta in questo giudizio di appello, relativa ai solleciti scritti inviati a controparte e alle diffide ad adempiere i pagamenti, si evince la pacifica prova del credito vantato nei confronti di Controparte_1
peraltro mai specificatamente contestato al momento dell'invio delle fatture.
[...]
1.2 Con secondo motivo di appello, evidenzia che in sede ON non solo si era Parte_1
premurata di allegare le fatture emesse nei confronti di per i servizi di Controparte_1
nolo ponteggio resi, ma di aver prodotto i duplicati informatici delle fatture in formato .xlm, estratti da SdI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate, i quali costituiscono prova scritta del credito vantato ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lett. i) quinquies del D. lgs. 82/2005 CAD poiché equipollenti all'estratto autentico delle scritture contabili.
2. Si è costituita in giudizio lamentando anzitutto l'inammissibilità di Controparte_1
taluni documenti prodotti da solo nel giudizio di appello e non già anche in sede Parte_1
ON (né, del resto, in primo grado non essendosi costituita in giudizio). In particolare, contesta la tardività delle allegazioni di cui ai doc. dal n. 10 al n. 14, ossia gli estratti autentici delle scritture contabili e la corrispondenza intercorsa fra i commercialisti delle due società.
Ciò premesso, la società appellata rileva la manifesta infondatezza dell'atto di appello ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., rilevato che le fatture prodotte da sono idonee Parte_1
esclusivamente a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non bastano a ritenere provato il rapporto sottostante, secondo le regole di un ordinario giudizio di cognizione. Evidenzia, oltretutto, che le fatture elettroniche in formato .xlm non possono essere equiparate agli estratti autentici delle scritture contrabili e, pertanto, lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di per non aver questa dimostrato il diritto di credito vantato nei suoi confronti. Parte_1
2.1. altresì deduce di avere in più occasioni contestato tanto il costo Controparte_1
lineare quanto la quantificazione dei metri lineari unilateralmente applicati dalla che Parte_1
pertanto le aveva imputato prezzi non concordati né mai accettati. In forza di ciò, ribadisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società appellante, per non aver giustificato né la congruità dei prezzi applicati né la sussistenza del proprio credito.
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2.2 Infine, chiede alla Corte di Appello adita di valutare la temerarietà Controparte_1 dell'azione avversaria con eventuale condanna di ai sensi degli articoli 91 e 96 c.p.c. Parte_1
Motivi della decisione
1. L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Parte_1
Preliminarmente deve rilevarsi che le contestazioni di relative alle Controparte_1
validità delle fatture elettroniche in formato .xlm sono pretestuose, perché riguardano aspetti formali non decisivi e, pertanto, sono del tutto irrilevanti ai fini del merito della controversia.
Le fatture che ha allegato al ricorso monitorio e all'atto di citazione in appello Parte_1
provengono, infatti, direttamente dall'Ente preposto alla verifica della loro regolarità formale, ossia l'Agenzia delle Entrate. Difatti, sono state estratte direttamente dal Sistema di Interscambio Con dell'Agenzia delle Entrate, c.d. dunque, le deduzioni della società appellata, secondo cui il Co formato . non è equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili e perciò Parte_1
avrebbe omesso di provare il diritto di credito vantato in giudizio, si sostanziano in mere contestazioni di stile e non di contenuto, che pertanto vanno disattese.
2. Nel merito, affermato il pacifico principio per cui è necessario esaminare il contenuto delle fatture per verificare la sussistenza della prova del credito, questa Corte ritiene che i documenti prodotti da con ricorso monitorio siano sufficienti e idonei a ritenere provata la pretesa Parte_1
azionata con il decreto ingiuntivo, perché assurgono a prova del credito vantato pari a euro
243.992,10.
Di fatti, ha effettuato ricorso per ingiunzione deducendo, oltre alle fatture inviate a Parte_1
e mai dalla stessa contestate ante causam: CP_1
- con doc., 4 che in data 22.05.2023 l'avvocato di aveva diffidato Parte_1 Controparte_1
a adempiere al pagamento del credito vantato nei suoi confronti;
[...]
- che in data 13.06.2023 a fronte della diffida ricevuta, senza specifiche Controparte_1
contestazioni, si era limitata ad offrire a il pagamento di euro 40.000,00, e quindi aveva Parte_1
in parte riconosciuto la fondatezza del credito (ancorché di fatto abbia versato solo il parziale importo di euro 20.000,00);
- con doc. 5, che in data 17.07.2023 aveva comunicato a che Parte_1 Controparte_1
avrebbe rimosso i ponteggi di sua proprietà (e dunque pacificamente utilizzati da in base al CP_1
contratto di noleggio) a causa del suo perdurante inadempimento nei pagamenti dovuti;
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- con doc. 6, che in data 29.08.2023 l'avvocato di aveva inviato ulteriore diffida a Parte_1
effettuare i pagamenti. Controparte_1
Ciò posto, dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, e riproposta nel giudizio di appello ai documenti dal n. 1 al n. 7, si evincono alcuni dati indubbi.
Anzitutto, a fronte dei numerosi e continui solleciti, non ha mai Controparte_1
contestato le richieste di pagamento di la circostanza desta non poche perplessità, dal Parte_1
momento che un imprenditore, ricevute plurime richieste di pagamento per importi ritenuti errati/non dovuti/non concordati, certamente ha la premura di opporvisi, sia per vie formali sia anche per vie informali quale ad esempio una contestazione via e-mail. In questo caso, invece, ha contestato i pagamenti pretesi dalla controparte solo nel corso del Controparte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, ciononostante, non ha mai allegato quale sarebbero stati gli importi effettivamente dovuti, in base al rapporto eseguito e non contestato in quanto tale.
Ciò che risulta dagli atti, invece, è che ha sempre riconosciuto il credito Controparte_1
vantato da tanto da proporre un'offerta di pagamento parziale immediato di euro Parte_1
40.000,00 e di fatto tale pagamento è avvenuto, seppure per il minore importo di euro 20.000,00.
Questa Corte rileva, poi, che al rapporto cui si riferiscono i preventivi n. 14052022 del 14.05.2022 e n. 0707022 del 7.07.2022 (doc. 1, atto di citazione in appello) è stato dato corso e anche tale circostanza non è stata contestata da che sin dal giudizio di opposizione Controparte_1
a decreto ingiuntivo ha affermato che ha reso servizi per l'edilizia a suo favore. Parte_1
Pertanto, è indubbia tanto la sussistenza del rapporto fra e Parte_1 Controparte_1
quanto il fatto che tale rapporto corrisponde a quello riprodotto nei preventivi allegati in giudizio. A conferma di ciò si noti anche che , che ha disconosciuto la sottoscrizione a lui Parte_2
riferibile apposta sul preventivo prodotto non ha contestato che il preventivo si riferisca Parte_1
alle opere effettivamente realizzate dalla nei cantieri di MA ME (CO) e Parte_1
Carnate (MB).
Il fatto che le prestazioni inerenti al rapporto fra e sono state Parte_1 Controparte_1
eseguite da oltre a evincersi da ammissione della stessa società debitrice, si ricava Parte_1
anche da altra circostanza, ossia dal fatto che le fatture emesse da e gli importi in esse Parte_1
indicati sono coerenti con i preventivi redatti prima dell'inizio dei lavori.
Pertanto, riscontrata la corrispondenza fra il rapporto intercorso fra le parti e quello risultante dai preventivi di cui al doc. 1, osservata altresì la coerenza fra le fatture emesse con i preventivi in esame (circostanze tutte mai confutate da nei due gradi di giudizio), Controparte_1
8 R.G. N. 351/2025
questa Corte d'appello ritiene che abbia compiutamente fornito la prova della Parte_1
sussistenza del credito vantato nei confronti di pari a euro 243.992,10. Controparte_1
Per questa ragione, l'appello proposto da merita accoglimento. Parte_1
3. Altresì nel merito, rispetto alla quantificazione lineare dei metri di ponteggio, la Corte disattende le doglianze della convenuta secondo cui avrebbe Controparte_1 Parte_1
quantificato unilateralmente ed erroneamente i metri lineari di ponteggio.
La società appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello afferma di aver “sempre” contestato sia il costo lineare applicato da sia la quantificazione lineare dei metri di Parte_1
ponteggio, ma non ha fornito alcun elemento che attesti in che circostanze sono state sollevate tali obiezioni. Solo nel giudizio di opposizione infatti, ha messo in Controparte_1
discussione i conteggi effettuati dalla controparte ma, anche in quella occasione, non ha né fornito prove documentali né ha indicato quale sarebbe stata la corretta quantificazione lineare dei metri di ponteggio da applicare.
In forza di ciò, la Corte ritiene che anche rispetto a tale questione le contestazioni di
[...]
siano talmente generiche da non consentire di qualificarle come contestazioni in CP_1
senso proprio, e pertanto non siano idonee a contrastare gli elementi di prova prodotti dalla parte creditrice a supporto della propria pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo stesso.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la regola della soccombenza secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 6715/2024 del 2.04.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_1 favore di dell'importo di euro 243.992,10 come da decreto ingiuntivo n. Parte_1
15796/2023 emesso dal Tribunale di Milano, oltre interessi ex artt. 4 e 5 di cui al D. lgs.
9 R.G. N. 351/2025
231/2002 decorrenti dalla data di emissione delle singole fatture, oltre le spese del procedimento monitorio ivi liquidate;
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 6.307,00 per onorari, oltre spese generali al 15% IVA e c.p.a. come per legge, e per il secondo grado in euro 7.440,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e c.n.p.a.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 1/10/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
NN MA LB SI OR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Valeria Benedetto.
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